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Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
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Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
Promemoria primo messaggio :
Veniamo subito al caso pratico.
Una azienda produce contenitori in alluminio e nel corso del processo produttivo genera scarti e ritagli di alluminio sino ad ora codificati CER 12.01.04.
Con il Decreto 205, art. 184-bis. Sottoprodotto questi scarti non sarebbero più sottoposti al regime di rifiuti in quanto:
- La sostanza è originata da un processo produttivo il cui scopo primario non è produrre questa sostanza.
- E' certo che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione da parte di terzi - rifusione dell'alluminio per produrre ancora alluminio.
- La sostanza può essere utilizzata senza alcun ulteriore trattamento dalla normale pratica industriale - L'ottenimento di Al da alluminio riciclato è un trattamento conosciuto, ma più economico che l'ottenerlo dalla materia prima bauxite.
- L'ulteriore utilizzo è legale.
Ne concludo che gli scarti di alluminio non debbano più essere inseriti nella gestione rifiuti, ma trattati come normale merce, sottoprodotti appunto. Come esso anche altri sottoprodotti: ritagli di banda stagnata.
Sarei grato di avere osservazioni in merito.
Veniamo subito al caso pratico.
Una azienda produce contenitori in alluminio e nel corso del processo produttivo genera scarti e ritagli di alluminio sino ad ora codificati CER 12.01.04.
Con il Decreto 205, art. 184-bis. Sottoprodotto questi scarti non sarebbero più sottoposti al regime di rifiuti in quanto:
- La sostanza è originata da un processo produttivo il cui scopo primario non è produrre questa sostanza.
- E' certo che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione da parte di terzi - rifusione dell'alluminio per produrre ancora alluminio.
- La sostanza può essere utilizzata senza alcun ulteriore trattamento dalla normale pratica industriale - L'ottenimento di Al da alluminio riciclato è un trattamento conosciuto, ma più economico che l'ottenerlo dalla materia prima bauxite.
- L'ulteriore utilizzo è legale.
Ne concludo che gli scarti di alluminio non debbano più essere inseriti nella gestione rifiuti, ma trattati come normale merce, sottoprodotti appunto. Come esso anche altri sottoprodotti: ritagli di banda stagnata.
Sarei grato di avere osservazioni in merito.
fiatogrosso- Utente Attivo
- Messaggi : 63
Data d'iscrizione : 17.10.10
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
l'amico riger, che da un pò effettivamente latita dal forum lavora in un impianto di riciclaggio materie plastiche e le sue uscite, se non ricordo male, sono essenzialmente sottoprodotti.MauroC ha scritto:Questa discussione , insieme a quella dei codici specchio (imballaggi in metallo ecc.), è secondo me la discussione TOP, ossia la vera essenza di un forum!
Io riapro la devo riaprire, e vi chiedo per il momento se qualcuno di voi ha mai trattato rifiuti di materiale plastico, poi magari scenderò nei particolari.
Contattalo in MP o cerca rigerplast provincia di Brescia.
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Gli uomini malvagi sopravvivono alle loro gesta. I buoni vengono selpolti insieme alle loro ossa. -- William Shakespeare- "Giulio Cesare"
marcosperandio- Moderatore
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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
Confermo anche io la differenza tra il comma 1 e 2
Luca Bartoletti- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 26.11.12
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