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Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 9 febbraio 2011 recante: "Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205".

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100211

Messaggio 

Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 9 febbraio 2011 recante: "Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205".  Empty Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 9 febbraio 2011 recante: "Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205".




OGGETTO: Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/10, sono pervenute richieste di chiarimento in ordine al nuovo regime d’iscrizione all’Albo.
Con riferimento all’applicazione delle nuove disposizioni, il Comitato Nazionale ha
ritenuto di diramare le seguenti direttive.
A. Iscrizioni in essere
I commi 7 e 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituiti dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, prevedono che:
a) Le imprese e gli enti iscritti all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe per la quale sono iscritti.

b) L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Non è, invece, più richiesta la garanzia finanziaria per l’iscrizione nella categoria 4 e per l’iscrizione nella categoria 1, qualora l’attività non riguardi la raccolta e il trasporto di
rifiuti urbani pericolosi.
In base alle suddette disposizioni legislative il Comitato Nazionale ha ritenuto che, in relazione alle differenti categorie d’iscrizione, siano possibili, per le imprese iscritte, le seguenti opzioni:
1. Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli. Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero
superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio alla classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della garanzia finanziaria.

2. Le imprese iscritte nella categoria 4 possono:
a) continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell’iscrizione, come previsto dalla disposizione transitoria contenuta al comma 5 dell’articolo 212 del D.Lgs. 152/06.
b) richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata rimanendo iscritte nella categoria 4.
3. Le imprese iscritte nella categoria 1, possono:
a) continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell’iscrizione;
b) qualora non risultino iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi, richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata;
c) qualora risultino iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata e prestare contestualmente una nuova garanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità
annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l’impresa dovrà
dichiarare.

B. Nuove iscrizioni e rinnovo delle iscrizioni nella categoria 1
L’iscrizione, o il rinnovo dell’iscrizione, nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria solo se l’impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi.
Come nel caso delle imprese iscritte, per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l’impresa dovrà dichiarare con la domanda d’iscrizione.

C. Iscrizioni nelle categorie 2 e 3
L’articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 25 del D.Lgs. 205/10, non prevede più la specifica procedura d’iscrizione per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero svolte ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06. Come è noto, tale procedura è stata inquadrata nelle categorie 2 e 3 dal D.M. 406/98.
Inoltre, il comma 15 dello stesso articolo 212 prevede che, fino all'emanazione del nuovo regolamento dell’Albo, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del D.M. 406/98.
Considerato che le disposizioni relative all’istituzione delle categorie 2 e 3 e alla relativa procedura d’iscrizione di cui agli articoli 8, 9 e 13, del D.M. 406/98, non sono compatibili con le nuove previsioni legislative, il Comitato nazionale ha ritenuto che, fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni, non sia più possibile presentare domanda d’iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione per tali categorie.
Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell’iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.
Sempre in sede di domanda o di rinnovo dell’iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo 20 01 e del capitolo 15 dal D.M. 5 febbraio 1998.
Si rammenta in proposito che la delibera n. 1 del 30 gennaio 2003 prevede che, per l’iscrizione nella categoria 1 limitata allo svolgimento dello specifico servizio di raccolta differenziata, le imprese o gli enti interessati debbono disporre solo delle dotazioni di mezzi e di personale individuate dall’allegato “B” alla delibera medesima. Si precisa, altresì, che tale iscrizione, relativa a rifiuti non pericolosi, non è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria.
Si fa presente che la modulistica relativa ai suddetti casi è disponibile presso le Sezioni regionali e sul sito web [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

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Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 9 febbraio 2011 recante: "Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205". :: Commenti

dana78

Messaggio Gio Feb 17, 2011 6:45 pm  dana78

La delibera n. 240 chiarisce che le imprese e gli enti iscritti all'Albo per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi (categoria 5) sono esonerati dall'iscriversi per i rifiuti pericolosi, purché non ci sia un cambiamento di classe. L'Albo nazionale dei gestori ambientali è l'organo che rilascia le autorizzazioni per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. La sua disciplina è stata rinnovata dall'articolo 25 del Dlgs 205/2010, che è andato a sostituire l'articolo 212 del Dlgs 152/2006, il Codice ambientale. I chiarimenti presenti nella delibera sono ben accolti, visto che il passaggio tra il nuovo e il vecchio sistema di iscrizione ha destato varie perplessità.

L'iscrizione all'Albo per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi (categoria 5) rimane soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie, ma queste non sono più richieste, invece, per l'iscrizione alla categoria 4 (rifiuti speciali non pericolosi) e per la categoria 1 (rifiuti urbani pericolosi). Di conseguenza, le imprese e gli enti iscritti alla categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla 4, la revoca dell'accettazione delle fideiussioni prestate, il passaggio in categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli.

Se però il totale della quantità di rifiuti supera la soglia massima prevista per la relativa classe di iscrizione della categoria 5, allora diviene necessario il passaggio alla classe superiore, e questo comporta l'adeguamento della garanzia finanziaria.

Le imprese che invece sono iscritte alla sola categoria 4 (rifiuti speciali non pericolosi) possono decidere se rimanervi fino allo scadere dell'iscrizione oppure richiedere la revoca della fideiussione, pur rimanendo iscritte alla detta categoria 4

Le imprese iscritte alla categoria 1 (rifiuti urbani) possono, invece: decidere di rimanervi fino allo scadere dell'iscrizione; oppure – se non iscritte per i rifiuti urbani pericolosi – chiedere la revoca dell'accettazione della fideiussione; oppure ancora – se iscritte per i rifiuti urbani pericolosi – chiedere la revoca della fideiussione prestata e, contestualmente prestare una nuova garanzia (ex articolo 3, Dm 8 aprile 1996), in base alle quantità annue che si intendono gestire, da dichiarare nella domanda di iscrizione.

Le nuove iscrizioni nella categoria 1, invece, sono subordinate alla fideiussione solo se l'impresa intende gestire rifiuti pericolosi. Anche in questo caso bisognerà presentare una nuova garanzia in base alle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono trattare, sempre da dichiarare nell'atto di iscrizione.

Per quanto riguarda invece le categorie 2 e 3 (recupero agevolato), il nuovo articolo 212 non prevede più l'iscrizione di chi gestisce il recupero e il trasporto di rifiuti in regime agevolato. Le iscrizioni non potranno più essere accettate, ma restano salve quelle già in essere e le variazioni.

Le nuove domande di iscrizione e i rinnovi andranno presentati esclusivamente per le categorie 4 (rifiuti non pericolosi) e 5 (rifiuti pericolosi). Andranno invece iscritti nella categoria 1 (e con i codici dei capitoli 20.01 e 15 dell'Elenco europeo dei rifiuti) coloro che si occuperanno di rifiuti urbani da raccolta differenziata.

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