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Attività di recupero: sottoprodotto o rifiuto?

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Attività di recupero: sottoprodotto o rifiuto? Empty Attività di recupero: sottoprodotto o rifiuto?

Messaggio  Mar23 Mar Feb 15, 2011 11:55 am

Buongiorno a tutti e ben ritrovati!

Prendo spunto da una discussione avuta qualche tempo fa con il gentilissimo "geologoBG": per quanto concerne un impianto mobile autorizzato alla messa in riserva (R13) ed attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (CER 170904 e 170101), il ciclo di trattamento prevede come consuetudine la separazione delle frazioni non lavorabili (ferro, plastica, legno ecc ecc) prima della vera e propria frantumazione e vagliatura al fine di ottenere MPS (previo test di cessione positivo).

In virtù di quanto scritto sopra, il processo di separazione dei materiali non frantumabili ha comportato il dover iscrivere l'impresa al SISTRI anche nella categoria "Produttori" di rifiuti.

Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 3/12/2010 n.205, è corretto affermare che le frazioni non lavorabili citate in precedenza perdono la "qualifica" di rifiuto per rientrare in quella di sottoprodotto?

Se quanto sopra ipotizzato è corretto, dunque non sussistono più le condizioni che rendono obbligatoria l'iscrizione al SISTRI anche nella categoria "Produttori"?

Grazie anticipatamente per i vostri consigli!
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Messaggio  Admin Mar Feb 15, 2011 1:02 pm

Se sono rispettate le 4 condizioni la tua lettura mi sembra corretta.
Altri rifiuti non ne producete?
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Messaggio  Mar23 Mar Feb 15, 2011 4:49 pm

Admin ha scritto:Altri rifiuti non ne producete?

Come sovente accade, all'interno dei "rifiuti misti" da costruzione e demolizione è contenuta una percentuale variabile di frammenti di asfalto, identificabili con CER 170302 (miscele bituminose non pericolose).

Mi chiedo se il discorso fatto in precedenza per le frazioni non lavorabili sia valido anche per i bitumi in questione...detto questo, nel mio caso la faccenda si complica: il CER 170302 non figura tra le tipologie di rifiuto che la ditta per la quale faccio (da non molto tempo) consulenza è autorizzata a recuperare.
Suppongo dunque che, in questo caso, l'impresa deve figurare come produttore di rifiuto. Sbaglio?

La mia intenzione è quella di fare richiesta, presso la Provincia, di integrare l'iscrizione in Procedura Semplificata al Registro Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti (ai sensi dell'art. 216 comma 4) con il CER di cui sopra.

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Messaggio  geologoBG Dom Feb 20, 2011 7:03 pm

Mar23 ha scritto:
Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 3/12/2010 n.205, è corretto affermare che le frazioni non lavorabili citate in precedenza perdono la "qualifica" di rifiuto per rientrare in quella di sottoprodotto?

No, non è corretto. Non si può dire che un materiale in assoluto è un rifiuto o un sottoprodotto; un materiale si qualifica come sottoprodotto solo se rispetta i requisiti di cui all'art. 184-bis del 152:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.


Mar23 ha scritto:
Come sovente accade, all'interno dei "rifiuti misti" da costruzione e demolizione è contenuta una percentuale variabile di frammenti di asfalto, identificabili con CER 170302 (miscele bituminose non pericolose).

Mi chiedo se il discorso fatto in precedenza per le frazioni non lavorabili sia valido anche per i bitumi in questione...detto questo, nel mio caso la faccenda si complica: il CER 170302 non figura tra le tipologie di rifiuto che la ditta per la quale faccio (da non molto tempo) consulenza è autorizzata a recuperare.
Suppongo dunque che, in questo caso, l'impresa deve figurare come produttore di rifiuto. Sbaglio?

La mia intenzione è quella di fare richiesta, presso la Provincia, di integrare l'iscrizione in Procedura Semplificata al Registro Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti (ai sensi dell'art. 216 comma 4) con il CER di cui sopra.

Perchè devi separare anche i frammenti di asfalto? Considera che è ammesso (circolare ministeriale del 2005) che le MPS contengano anche una certa percentuale di miscele bituminose.
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