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Assimilazione agli urbani

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Messaggio  EMAS Ven Apr 01, 2011 11:21 am

I rifiuti provenienti da aree produttive di aziende industriali, rientranti nell'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani emesso dal comune di appartenenza, possono essere comunque considerati assimilati? (rif. art 195 c.1 lettera e)
grazie
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Messaggio  zesec Ven Apr 01, 2011 2:08 pm

A mio avviso no, poiché la norma nazionale fissa dei limiti che il regolamento comunale non può superare.
Però è vero che l'esperienza mostra un sacco di regolamenti comunali in contrasto con quel limite (a leggerli sembra che si possa considerare assimilato qualsiasi rifiuto incluso nella lista del regolamento, indipendentemente dal luogo di produzione).
Io consiglio ai clienti di non fare troppo affidamento sul regolamento comunale, e se i rifiuti provengono da area produttiva, di considerarli speciali (e gestirli di conseguenza).
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Messaggio  Cristina Cadamuro Ven Apr 01, 2011 3:08 pm

Ad un seminario della camera di commercio di Venezia, è stato affrontato proprio questo argomento. Riporto i riferimenti normativi citati dal relatore.

I criteri di assimilazione, sulla base dei quali è consentito ai comuni di individuare quali rifiuti non domestici siano assimilati agli urbani, devono essere fissati con decreto ministeriale (come risulta dall’art. 195 del D.Lgs. 152/2006, comma 2, lettera e), nelle more dell’emanazione del quale (come precisato dall’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “finanziaria 2007”), “continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del D.Lgs. 22/97”, che a loro volta prevedevano l’emanazione di un apposito D.M. (art. 18 del D.Lgs. 22/97), mai emanato e, nelle more, l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia (art. 57).
Il relatore sosteneva che, a tutt’oggi, sono ancora quelli del d.P.R. 915/82 (e relative norme di attuazione) i criteri di assimilazione sulla base dei quali i comuni possono stabilire che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, determinati rifiuti non domestici provenienti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi sono assimilati agli urbani divenendo perciò urbani a tutti gli effetti.
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Messaggio  Admin Ven Apr 01, 2011 3:15 pm

Vero, Cristina.
Esiste, però, una diversa linea interpretativa secondo la quale alcune disposizioni sono immediatamente applicabili indipendentemente dall'entrata in vigore della normativa di secondo livello. Mi riferisco in particolare al passaggio di cui all'art. 195 del TUA:

"Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.114 del 1998."

E ho potuto constatare che taluni organi di controllo hanno mosso censure all'operato di gestori pubblici sulla base di tale assunto.

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Messaggio  Cristina Cadamuro Ven Apr 01, 2011 3:22 pm

Si, infatti. Nel seminario in questione abbiamo parlato anche di questo, partendo dall'art. 198, comma 2, lettera g che cita proprio l'art. 195, comma 2, lettera e), a cui tu fai riferimento
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Messaggio  magonero Ven Apr 01, 2011 8:14 pm

a mio avviso occorre unire le due cose, non sono più assimilati quelli provenienti da...................... tuttavia per gli altri i criteri sono ancora DCI 27.07.84...... ciao
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Messaggio  ASIA LAVIS Mer Lug 02, 2014 3:21 pm

Buongiorno,
mi rifaccio alla situazione della provincia di Trento dove il legislatore ha emanato secondo il dettami del testo unico delle leggi provinciali in materia di ambiente apposita lista di rifiuti assimiilati agli urbani. (articolo 74, comma 1, del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. “Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”)
In tale lista sono presenti diversi rifiuti fra i cui i residui della lavorazione alimentare.
Tali residui codeice §CER 020304 e/o 020601 cambio codice in 200108 o lascio il codice CER 020304 e li assimilo !

E' un dubbio sciocco ma mi assilla!

Saluti Nicola Laughing 
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