Ultimi argomenti attivi
» www.rentri.gov.itDa sviluppo Oggi alle 11:23 am
» Sul registro di Intermediaizone (modello B) va indicato il progressivo di registrazione?
Da tfrab Mar Apr 16, 2024 1:32 pm
» multimodal - quantità totale
Da tfrab Ven Apr 12, 2024 2:35 pm
» Tubi fluorescenti ADR SI/NO
Da homer Lun Mar 25, 2024 7:14 pm
» grado riempimento cisterna... e dove cavolo trovo le densità
Da lotus1 Ven Mar 22, 2024 3:54 pm
» quiz esame ADR 2023
Da massimilianom Ven Mar 22, 2024 11:45 am
» MUD 2024 quando si farà?
Da fabiodafirenze Mer Mar 13, 2024 5:52 pm
» abbandono rifiuti all'interno di manufatti
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:51 pm
» Abbandono rifiuti su suolo pubblico
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:24 pm
» Relazione annuale consulente ADR
Da tfrab Lun Mar 04, 2024 3:10 pm
Assimilazione agli urbani
+2
zesec
EMAS
6 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Rifiuti urbani :: Gestione dei Rifiuti Urbani
Pagina 1 di 1
Assimilazione agli urbani
I rifiuti provenienti da aree produttive di aziende industriali, rientranti nell'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani emesso dal comune di appartenenza, possono essere comunque considerati assimilati? (rif. art 195 c.1 lettera e)
grazie
grazie
EMAS- Nuovo Utente
- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: Assimilazione agli urbani
A mio avviso no, poiché la norma nazionale fissa dei limiti che il regolamento comunale non può superare.
Però è vero che l'esperienza mostra un sacco di regolamenti comunali in contrasto con quel limite (a leggerli sembra che si possa considerare assimilato qualsiasi rifiuto incluso nella lista del regolamento, indipendentemente dal luogo di produzione).
Io consiglio ai clienti di non fare troppo affidamento sul regolamento comunale, e se i rifiuti provengono da area produttiva, di considerarli speciali (e gestirli di conseguenza).
Però è vero che l'esperienza mostra un sacco di regolamenti comunali in contrasto con quel limite (a leggerli sembra che si possa considerare assimilato qualsiasi rifiuto incluso nella lista del regolamento, indipendentemente dal luogo di produzione).
Io consiglio ai clienti di non fare troppo affidamento sul regolamento comunale, e se i rifiuti provengono da area produttiva, di considerarli speciali (e gestirli di conseguenza).
zesec- Moderatore e Partner
- Messaggi : 1163
Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: Assimilazione agli urbani
Ad un seminario della camera di commercio di Venezia, è stato affrontato proprio questo argomento. Riporto i riferimenti normativi citati dal relatore.
I criteri di assimilazione, sulla base dei quali è consentito ai comuni di individuare quali rifiuti non domestici siano assimilati agli urbani, devono essere fissati con decreto ministeriale (come risulta dall’art. 195 del D.Lgs. 152/2006, comma 2, lettera e), nelle more dell’emanazione del quale (come precisato dall’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “finanziaria 2007”), “continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del D.Lgs. 22/97”, che a loro volta prevedevano l’emanazione di un apposito D.M. (art. 18 del D.Lgs. 22/97), mai emanato e, nelle more, l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia (art. 57).
Il relatore sosteneva che, a tutt’oggi, sono ancora quelli del d.P.R. 915/82 (e relative norme di attuazione) i criteri di assimilazione sulla base dei quali i comuni possono stabilire che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, determinati rifiuti non domestici provenienti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi sono assimilati agli urbani divenendo perciò urbani a tutti gli effetti.
I criteri di assimilazione, sulla base dei quali è consentito ai comuni di individuare quali rifiuti non domestici siano assimilati agli urbani, devono essere fissati con decreto ministeriale (come risulta dall’art. 195 del D.Lgs. 152/2006, comma 2, lettera e), nelle more dell’emanazione del quale (come precisato dall’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “finanziaria 2007”), “continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del D.Lgs. 22/97”, che a loro volta prevedevano l’emanazione di un apposito D.M. (art. 18 del D.Lgs. 22/97), mai emanato e, nelle more, l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia (art. 57).
Il relatore sosteneva che, a tutt’oggi, sono ancora quelli del d.P.R. 915/82 (e relative norme di attuazione) i criteri di assimilazione sulla base dei quali i comuni possono stabilire che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, determinati rifiuti non domestici provenienti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi sono assimilati agli urbani divenendo perciò urbani a tutti gli effetti.
Cristina Cadamuro- Utente Attivo
- Messaggi : 72
Data d'iscrizione : 28.04.10
Età : 50
Località : Venezia - Padova, in giro (spesso) per l'Italia
Re: Assimilazione agli urbani
Vero, Cristina.
Esiste, però, una diversa linea interpretativa secondo la quale alcune disposizioni sono immediatamente applicabili indipendentemente dall'entrata in vigore della normativa di secondo livello. Mi riferisco in particolare al passaggio di cui all'art. 195 del TUA:
"Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.114 del 1998."
E ho potuto constatare che taluni organi di controllo hanno mosso censure all'operato di gestori pubblici sulla base di tale assunto.
Esiste, però, una diversa linea interpretativa secondo la quale alcune disposizioni sono immediatamente applicabili indipendentemente dall'entrata in vigore della normativa di secondo livello. Mi riferisco in particolare al passaggio di cui all'art. 195 del TUA:
"Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.114 del 1998."
E ho potuto constatare che taluni organi di controllo hanno mosso censure all'operato di gestori pubblici sulla base di tale assunto.
_________________
Sostieni il progetto SistriForum
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 50
Re: Assimilazione agli urbani
Si, infatti. Nel seminario in questione abbiamo parlato anche di questo, partendo dall'art. 198, comma 2, lettera g che cita proprio l'art. 195, comma 2, lettera e), a cui tu fai riferimento
Cristina Cadamuro- Utente Attivo
- Messaggi : 72
Data d'iscrizione : 28.04.10
Età : 50
Località : Venezia - Padova, in giro (spesso) per l'Italia
Re: Assimilazione agli urbani
a mio avviso occorre unire le due cose, non sono più assimilati quelli provenienti da...................... tuttavia per gli altri i criteri sono ancora DCI 27.07.84...... ciao
magonero- Utente Attivo
- Messaggi : 354
Data d'iscrizione : 29.06.10
Età : 54
Cambio codice assimilazione
Buongiorno,
mi rifaccio alla situazione della provincia di Trento dove il legislatore ha emanato secondo il dettami del testo unico delle leggi provinciali in materia di ambiente apposita lista di rifiuti assimiilati agli urbani. (articolo 74, comma 1, del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. “Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”)
In tale lista sono presenti diversi rifiuti fra i cui i residui della lavorazione alimentare.
Tali residui codeice §CER 020304 e/o 020601 cambio codice in 200108 o lascio il codice CER 020304 e li assimilo !
E' un dubbio sciocco ma mi assilla!
Saluti Nicola
mi rifaccio alla situazione della provincia di Trento dove il legislatore ha emanato secondo il dettami del testo unico delle leggi provinciali in materia di ambiente apposita lista di rifiuti assimiilati agli urbani. (articolo 74, comma 1, del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. “Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”)
In tale lista sono presenti diversi rifiuti fra i cui i residui della lavorazione alimentare.
Tali residui codeice §CER 020304 e/o 020601 cambio codice in 200108 o lascio il codice CER 020304 e li assimilo !
E' un dubbio sciocco ma mi assilla!
Saluti Nicola
ASIA LAVIS- Nuovo Utente
- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 19.06.12
Età : 48
Località : Trento
Argomenti simili
» Aree produttive: assimilabilità agli urbani
» Assimilabili agli urbani
» [TOP] Assimilazione dei rifiuti speciali
» rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani
» Rifiuti assimilabili agli urbani destinati al recupero in privativa?
» Assimilabili agli urbani
» [TOP] Assimilazione dei rifiuti speciali
» rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani
» Rifiuti assimilabili agli urbani destinati al recupero in privativa?
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Rifiuti urbani :: Gestione dei Rifiuti Urbani
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.