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Messaggio  Admin Mer Mag 11, 2011 8:51 am

Promemoria primo messaggio :

Il trasporto di merci pericolose DEVE essere effettuato rispettando le disposizioni previste da ADR (strada), RID (ferrovia), ADN (vie di navigazione interna) Codice IMDG (mare), Technical Instructions ICAO - Dangerous Goods Regulations IATA (aereo). Traduzioni in italiano disponibili per ADR, RID, Codice IMDG.

I rifiuti sono merci pericolose ai fini del trasporto se rispondono ai criteri di classificazione della normativa sul trasporto: un rifiuto pericoloso ai sensi del DLgs 152/2006 NON è necessariamente una merce pericolosa ai fini del trasporto e viceversa.
Nel trasporto di merci pericolose non esistono (tranne poche eccezioni) norme particolari per i rifiuti: i rifiuti sono considerati come una qualunque soluzione o miscela.
La responsabilità della classificazione delle merci (compresi i rifiuti) pericolose è dello speditore (che in genere coincide col produttore) e NON del caricatore o del trasportatore. Lo speditore DEVE, oltre ad avere altre responsabilità, provvedere a predisporre il documento di trasporto (che può essere un documento utilizzato per altre ragioni, purché vi siano riportate le informazioni richieste)
Tranne i previsti casi di esenzione, chi spedisce, carica, trasporta, scarica, ecc. merci (compresi i rifiuti) pericolose DEVE avvalersi di un Consulente per la sicurezza al trasporto di merci pericolose che abbia superato l’apposito esame.

Esenzioni dall’obbligo di avere il consulente per la sicurezza al trasporto

Chi ha a che fare col trasporto (speditore, imballatore, caricatore, trasportatore, ecc.) di rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'ADR/RID/ADN deve avere il consulente per la sicurezza al trasporto di merci pericolose.

E' prevista l'ESENZIONE da tale obbligo per:
a) trasporto di rifiuti pericolosi qualora le quantità massime per unità di trasporto siano inferiori ai limiti stabiliti nella tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR
b) trasporto di quantità limitate (capitolo 3.4 dell'ADR)
c) trasporto di quantità esenti (capitolo 3.5 dell'ADR): ma non è certo il caso dei rifiuti !
d) trasporto di rifiuti pericolosi classificati nella categoria di trasporto 3 (vedi colonna 2 della tabella 1.1.3.6.3), a condizione che si tratti di trasporti occasionali e cioè: 180 t/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, e comunicazione preventiva al Ministero.

Classificazione dei rifiuti ai fini del trasporto di merci pericolose
dal paragrafo 2.1.3.5.5 dell’ADR:

Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d’imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze del rifiuto che ha lo speditore, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all’ambiente1.

Marcatura ed etichettatura ADR dei colli contenenti rifiuti pericolosi

Su ogni collo contenenti rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell’ADR devono essere riportati in modo chiaro e indelebile:
a) il numero ONU corrispondente ai rifiuti contenuti, preceduto dalle lettere “UN”
b) altre informazioni (come la designazione ufficiale di trasporto) per classe 1 (esplosivi), classe 2 (gas), classe 7 (radioattivi)
c) il marchio di cui al paragrafo 5.2.1.8.3 per i rifiuti classificati come pericolosi per l’ambiente secondo i criteri ADR
d) le frecce di orientamento di cui alla sottosezione 5.2.1.9 per gli imballaggi combinati aventi imballaggi interni contenenti liquidi, gli imballaggi unici muniti di sfiato e i recipienti criogenici destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati
e) le etichette (indicate per ogni numero ONU nella colonna 5 della lista delle merci pericolose) conformi a quanto previsto nella sezione 5.2.2

Normativa ADR sui veicoli

SOLO i veicoli che trasportano:
- esplosivi
- merci pericolose in cisterna
devono essere specificamente autorizzati, anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni costruttive specificate nel capitolo 9.

Tutti gli altri veicoli che trasportano merci (compresi i rifiuti) pericolose (immatricolati dopo una certa data e con una massa massima trasportabile superiore ad un certo valore) devono soltanto rispettare alcune disposizioni relative all’equipaggiamento di frenatura ed al limitatore di velocità.

1 Una tale legislazione è, per esempio, la decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE, la quale stabilisce una lista dei rifiuti in applicazione dell’articolo 1, punto a), della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE del parlamento europeo e del Consiglio (G.U. delle Comunità europee N° L 114 del 27 aprile 2006, p.9)) e la Decisione 94/904/CE del Consiglio, la quale stabilisce una lista dei rifiuti pericolosi in applicazione dell‟articolo 1,punto 4, della Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (G.U. delle Comunità europee N° L 226 del 6 settembre 2000.

Bozza da completare


Ultima modifica di Admin il Gio Giu 23, 2011 7:23 pm - modificato 4 volte.

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Messaggio  benassaisergio Mar Feb 07, 2012 8:01 pm

Qualche considerazione:
1) L’esenzione di cui al 1.1.3.1 d) dell’ADR si riferisce a” trasporti effettuati dalle autorità competenti per interventi di emergenza o sotto la loro supervisione”; se la richiesta viene da società autostradali e non è “supportata” dalle autorità competenti (polizia, protezione civile) potrebbe esserci qualche problema (mi scuso di questa considerazione: forse abbiamo una eccessiva tendenza a cavillare su tutto)
2) nel caso che si ritenga non applicabile l’esenzione di cui sopra, forse bisogna distinguere fra liquidi e solidi, ma, ancor prima, capire se siamo in presenza di merci pericolose e quali
3) ci sarebbe molto da discutere, ma, in prima approssimazione e cercando di porsi su una posizione conservativa, ipotizzando che siano presenti materie pericolose, si può pensare, per i liquidi, di classificarli ipotizzando che contengano benzina (che è un liquido infiammabile di gruppo di imballaggio II) e quindi utilizzare UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S., forse gruppo di imballaggio II, forse cisterna L1.5BN (ma bisogna guardare le caratteristiche)
4) per i solidi si potrebbe utilizzare UN 3175 SOLIDI o miscele di solidi (come i preparati e i rifiuti) CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE avente un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60°C , N.A.S.
5) si può anche pensare all’esenzione, nel caso di trasporto in colli, di cui al capitolo 3.4 (quantità limitata)

In conclusione, si può discutere molto (e quanto sopra detto NON è certo un vangelo).
Ma, come è già stato detto, in generale c’è l’obbligo di avere un consulente alla sicurezza del trasporto(che viene pagato per questo), salvo il caso delle esenzioni (ma questo è ancora un altro discorso).
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Messaggio  benassaisergio Mar Feb 07, 2012 8:09 pm

@angel
Il legale rappresentante dell'impresa che non nomina il consulente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro (articolo 12, comma 1, del DLgs 35/2010)
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Messaggio  romontal Mar Apr 17, 2012 5:36 pm

homer ha scritto:Concordo su tutto, tranne una cosa (su cui aspetto l'intervento dei veri esperti), in base alla lettura sia dell'art 11 del D. 35/2010 sia della sezione 1.8.3 ADR, sia della definizione di "trasporto" sempre dell'ADR, non credo che la figura dello speditore sia destinataria dell'obbligo di nomina del consulente (che poi gli serva comunque per potere classificare bene la merce da trasportare è un'altra cosa), se invece, come spesso accade, imballa, riempie etc la cosa ovviamente cambia. Se ho torto, allora mi si apre un mercato enorme e posso cambiare lavoro.
A presto
Fate molta attenzione alle definizioni contenute nell'ADr e che spesso fanno testo nei processi e vanno quindi lette in combinato dispoto con le sezioni e sottosezioni dell'ADR

[b]“Speditore”, l’ impresa che spedisce[/b] merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore

1.8.3.1 ADR 2011 Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l‟opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l‟ambiente inerenti a tali attività.

1.4.2.1.1 Lo speditore di merci pericolose ha l' obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell‟ADR
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Messaggio  romontal Mar Apr 17, 2012 5:42 pm

marcosperandio ha scritto:Novità dalla newsletter di Assolombarda.

* ADR: accordi multilaterali firmati dall'Italia, M231 e M237
L'Italia ha sottoscritto due nuovi accordi multilaterali:
- M 231, anticipazione di disposizioni per alcune sostanze chimiche sotto pressione;
- M 237, recipienti a pressione di importazione USA.
* ADR: chiarimenti sui materiali per la costruzione di cisterne
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia di acciai austenitici inossidabili da utilizzare per la costruzione di cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada adottando gli spessori minimi prescritti nella tabella del punto 6.8.2.1.19 dell'ADR.
* ADR - Formazione professionale dei conducenti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale, aggiornato all'ADR 2011.
* RID - Accordi multilaterali firmati dall'Italia: 1/2011, 3/2011, 4/2011, 5/2011 e 7/2011
L'Italia ha sottoscritto cinque nuovi accordi multilaterali:
- 1/2011 sui mezzi di salvataggio;
- 3/2011 su sostanze chimiche in recipienti a pressione;
- 4/2011 sui recipienti a pressione;
- 5/2011 sugli olii combustibili;
- 7/2011 sulle cisterne.

SullaGUUE L101 dell'11 aprile 2012 è la Decisione 2012/188/UE che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE .

L'Allegato alla decisione contiene l'elenco delle nuove deroghe nazionali ad ADR/RID/ADN adottate da diversi stati membri dell'UE per tenere conto di circostanze nazionali specifiche.

Tali deroghe, che consentono di esentare alcuni trasporti nazionali da alcune disposizioni ADR/RID/ADN, riguardano un gran numero di situazioni specifiche, in molti casi relative al trasporto di piccole quantità e al trasporto di rifiuti.

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Messaggio  benassaisergio Mar Apr 17, 2012 6:10 pm

Con riferimento alle notizie riportate da Marcosperandio a settembre 2011 e, oggi, da Romontal, aggiungo allora che sul sito del Ministero è disponibile la traduzione (ahimè, non armonizzata con ADR e RID in materia di terminologia) dell'ADN 2009 (anche se è già in vigore l'ADN 2011, tanto che sullo stesso sito sono disponibili i quiz per il consulente ADN relativi all'ADN 2011 !!!): naturalmente mi rendo conto dello scarso interesse, ma forse ci sarà qualche trasportatore di chiatte sul Po o qualche traghettatore sui laghi lombardi che si è posto il problema.

Comunque vi informo che sul sito www.orangeproject.it potete trovare tutte le notizie relative al trasporto di merci pericolose, che cerco di mantenere il più possibile aggiornate (spero di non fare una pubblicità indebita facendo riferimento ad un sito sul quale le news sono consultabili gratuitamente).
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Messaggio  romontal Mer Apr 18, 2012 12:03 am

annariri ha scritto:Buon pomeriggio a tutti
Pongo un quesito da perfetta ignorante in materia ADR: come posso ricondurre un codice Cer al numero ONU di riferimento?
Esempio: con il cer (pericolosi) "13 02 04 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorulati" a quale numero ONU posso riferirmi? C'è una tabella (o similari)? Grazie mille

oltre a riferirti alle schede di sicurezza che ti diranno se sono tossici o almeno nocivi (classe 6.1 dell'ADR) sicuramente dovrai clasificcarli in classe 9 N. ONU 3077 o 3082 (solidi o liquidi)
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Messaggio  Ambiente Legale Gio Giu 07, 2012 9:53 am

La legge n. 28/2012 all’art. 3, comma 6 modifica il punto 5 dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n. 152/06. La caratteristica di pericolo H14 (eco tossico) deve essere attribuita ai rifiuti i conformità a quanto stabilito dall’accordo ADR.

Il citato comma 6, infatti così recita: “All’Allegato D PARTE IV del D.Lgs n 152/06, il punto 5 è sostituito dal seguente: Se uno specifico rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanza pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. … nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9-M6 e M7”.

Sappiamo che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett.b), un rifiuto deve essere considerato pericoloso quando presenti una o più delle caratteristiche di pericolosità indicate nell’Allegato I alla Parte IV del D.Lgs n. 152/06, che individua le classi di pericolosità.

L’art. 39, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 ha poi sostituito gli allegati D e I alla Parte IV, facendo divenire obbligatori a la valutazione di ecotossicità.

I criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 erano indicati in calce all’elenco delle caratteristiche di pericolo e l’ecotossicità era valutata alla stregua di un metodo variabile: convenzionale, effettuato in base a determinazione analitica oppure sperimentale.

La carenza di un metodo unico era causa di incertezze e, nella prassi, si finiva per seguire una linea troppo prudente per l’ambiente, definendo spesso a sproposito un rifiuto come eco tossico.

Con la modifica operata dalla Legge n. 28 del 24 marzo 2012, invece, a decorrere dal 25 marzo, la caratteristica di pericolo H14 è attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’ADR. E ciò fino all’adozione di un decreto ministeriale che definirà la procedura tecnica di valutazione.
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[TOP] ADR, rifiuti in - Pagina 2 Empty domanda per trasporto rifiuto pericolosi!!!

Messaggio  trasportatore1 Dom Ott 07, 2012 7:14 pm

buonasera,
Mi occupo da pochissimo tempo del trasporto dei rifiuti non pericolosi e volveo saepere cosa bisogna fare per trasportare i rifiuti pericolosi...
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Messaggio  Hope Dom Ott 07, 2012 10:03 pm

Devi innanzitutto chiedere l’integrazione della tua iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 5 e presentare la relativa polizza. Quando sarai pronto dovrai rispettare le prescrizione dell’autorizzazione come ad esempio il pannello R su fondo giallo e l’etichettatura dei contenitori. I produttori che ti affidano i rifiuti li dovranno classificare inoltre ai sensi dell’ADR e tu dovrai sapere quando tali rifiuti non sono assoggettati alle disposizioni ADR, a che condizioni quali-quantitative gli stessi possono viaggiare in esenzione parziale o imballate in quantità esenti.
Avrai capito che è materia complessa e che occorre avere il supporto di un Consulente abilitato (D.G.S.A.) Smile
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Messaggio  romontal Sab Ott 27, 2012 1:41 pm

Materie PPA
l’edizione 2011 dell’ADR prevede classe 9 per:

“Materie e oggetti pericolosi diversi” e, nello specifico, assegna i codici di classificazione M6 ed M7 rispettivamente alle Materie pericolose per ambiente acquatico liquide e alle Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide identificate, rispettivamente, dai numeri ONU 3077 e 3082
Materie che pur appartenenti già ad altre classi diverse dalla classe 9 rispondono ai criteri di classificazione di cui alla sottosez. 2.2.9.1.10

La NORMA transitoria prevista dall’ADR 2009 è scaduta il 1 gennaio 2011 e pertanto:

dal 1 gennaio 2011 TUTTE le materie (anche se già classificate come pericolose per altre caratteristiche di pericolo ) devono essere valutate in merito alla loro ecotossicità e, ad esito positivo, oltre che etichettate con l’etichetta della classe di appartenenza, marcate come materie pericolose per l’ambiente

Alle materie presentanti il solo rischio di PPA deve essere assegnata la sola classe 9 e il n. ONU 3077 (se solide) o 3082 (se liquide)

Materie e miscele classificate come materie PPA (acquatico) sulla base delle norme comunitarie in materia di classif. ed etich.

Se non ci sono dati disponibili per la classificazione conformemente ai criteri enunciati nell’ADR 2011 una materia od una miscela:

dovranno essere classificate come pericolose per l‟ambiente (acquatico) se ad esse sono attribuite le categorie “ Tossicità Acquatica Acuta 1”, o “Tossicità Acquatica Cronica 1” o “Tossicità Acquatica Cronica 2” ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE o, fino a quando ancora pertinenti con detto Regolamento, la o le frasi di rischio R50, R50/53 o R51/53 ai sensi delle Direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE;

possono essere considerate come [b] non
PPA(acquatico) se ad esse non devono essere attribuite tali frasi R o categorie di tossicità ai sensi delle citate Direttive o del citato Regolamento
Pur tuttavia in base alla fase transitoria dell’ADR 2011:
i criteri di classificazione contenuti nell’ADR 2009 possono essere applicati fino al 31 .12.2013.
In sintesi pertanto i criteri di valutazione/attribuzione della categoria PPA che possono, allo stato attuale, essere utilizzati sono:

  • quelli di cui al Regolamento 1272/2008 o quelli di cui alle dir. 67/548/CEE e 1999/45/CE o
    quelli di cui all’ ADR edizione 2011 o,
    in forza del regime transitorio previsto dall’ADR 2011 (fino al 31.12.2013), quelli di cui all’ADR 2009
Admin ha scritto:
Il trasporto di merci pericolose DEVE essere effettuato rispettando le disposizioni previste da ADR (strada), RID (ferrovia), ADN (vie di navigazione interna) Codice IMDG (mare), Technical Instructions ICAO - Dangerous Goods Regulations IATA (aereo). Traduzioni in italiano disponibili per ADR, RID, Codice IMDG.

I rifiuti sono merci pericolose ai fini del trasporto se rispondono ai criteri di classificazione della normativa sul trasporto: un rifiuto pericoloso ai sensi del DLgs 152/2006 NON è necessariamente una merce pericolosa ai fini del trasporto e viceversa.
Nel trasporto di merci pericolose non esistono (tranne poche eccezioni) norme particolari per i rifiuti: i rifiuti sono considerati come una qualunque soluzione o miscela.
La responsabilità della classificazione delle merci (compresi i rifiuti) pericolose è dello speditore (che in genere coincide col produttore) e NON del caricatore o del trasportatore. Lo speditore DEVE, oltre ad avere altre responsabilità, provvedere a predisporre il documento di trasporto (che può essere un documento utilizzato per altre ragioni, purché vi siano riportate le informazioni richieste)
Tranne i previsti casi di esenzione, chi spedisce, carica, trasporta, scarica, ecc. merci (compresi i rifiuti) pericolose DEVE avvalersi di un Consulente per la sicurezza al trasporto di merci pericolose che abbia superato l’apposito esame.

Esenzioni dall’obbligo di avere il consulente per la sicurezza al trasporto

Chi ha a che fare col trasporto (speditore, imballatore, caricatore, trasportatore, ecc.) di rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'ADR/RID/ADN deve avere il consulente per la sicurezza al trasporto di merci pericolose.

E' prevista l'ESENZIONE da tale obbligo per:
a) trasporto di rifiuti pericolosi qualora le quantità massime per unità di trasporto siano inferiori ai limiti stabiliti nella tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR
b) trasporto di quantità limitate (capitolo 3.4 dell'ADR)
c) trasporto di quantità esenti (capitolo 3.5 dell'ADR): ma non è certo il caso dei rifiuti !
d) trasporto di rifiuti pericolosi classificati nella categoria di trasporto 3 (vedi colonna 2 della tabella 1.1.3.6.3), a condizione che si tratti di trasporti occasionali e cioè: 180 t/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, e comunicazione preventiva al Ministero.

Classificazione dei rifiuti ai fini del trasporto di merci pericolose
dal paragrafo 2.1.3.5.5 dell’ADR:

Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d’imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze del rifiuto che ha lo speditore, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all’ambiente1.

Marcatura ed etichettatura ADR dei colli contenenti rifiuti pericolosi

Su ogni collo contenenti rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell’ADR devono essere riportati in modo chiaro e indelebile:
a) il numero ONU corrispondente ai rifiuti contenuti, preceduto dalle lettere “UN”
b) altre informazioni (come la designazione ufficiale di trasporto) per classe 1 (esplosivi), classe 2 (gas), classe 7 (radioattivi)
c) il marchio di cui al paragrafo 5.2.1.8.3 per i rifiuti classificati come pericolosi per l’ambiente secondo i criteri ADR
d) le frecce di orientamento di cui alla sottosezione 5.2.1.9 per gli imballaggi combinati aventi imballaggi interni contenenti liquidi, gli imballaggi unici muniti di sfiato e i recipienti criogenici destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati
e) le etichette (indicate per ogni numero ONU nella colonna 5 della lista delle merci pericolose) conformi a quanto previsto nella sezione 5.2.2

Normativa ADR sui veicoli

SOLO i veicoli che trasportano:
- esplosivi
- merci pericolose in cisterna
devono essere specificamente autorizzati, anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni costruttive specificate nel capitolo 9.

Tutti gli altri veicoli che trasportano merci (compresi i rifiuti) pericolose (immatricolati dopo una certa data e con una massa massima trasportabile superiore ad un certo valore) devono soltanto rispettare alcune disposizioni relative all’equipaggiamento di frenatura ed al limitatore di velocità.

1 Una tale legislazione è, per esempio, la decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE, la quale stabilisce una lista dei rifiuti in applicazione dell’articolo 1, punto a), della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE del parlamento europeo e del Consiglio (G.U. delle Comunità europee N° L 114 del 27 aprile 2006, p.9)) e la Decisione 94/904/CE del Consiglio, la quale stabilisce una lista dei rifiuti pericolosi in applicazione dell‟articolo 1,punto 4, della Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (G.U. delle Comunità europee N° L 226 del 6 settembre 2000.

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Messaggio  romontal Sab Ott 27, 2012 3:30 pm

Veicoli Cisterna e documentazioneIl fascicolo cisterna, introdotto già con l’edizione 2007 dell’ADR, consiste di un “Documento contenente tutte le informazioni tecniche di base concernenti la cisterna, comprese le attestazioni ed i certificati di cui al capitolo 6.8 dell’ADR 2007, capitolo riguardante le prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove controlli e marcatura. In particolare esso deve contenere il certificato di approvazione del prototipo (sottosez. 6.8.2.3.1) ed i certificati delle prove, controlli e verifiche (sottosez. 6.8.2.4.5)
In base a quanto espressamente previsto dalla sottosezione 4.3.2.1.7 dell’ADR 2007 il fascicolo cisterna deve essere conservato dal proprietario o dal gestore della cisterna i quali devono essere in grado di
presentare i documenti ivi contenuti su domanda dell’autorità competente.
Il fascicolo della cisterna deve essere tenuto per tutta la durata della vita della cisterna e conservato per 15 mesi dopo che questa è stata ritirata dal servizio.
In caso di cambio del proprietario o del gestore durante il tempo di vita della cisterna, il fascicolo cisterna dovrà essere trasferito al nuovo proprietario o gestore.
Copia del fascicolo cisterna o di tutti i documenti necessari devono inoltre essere messi a disposizione
dell’esperto per le prove, controlli e verifiche delle cisterne, durante i controlli periodici o straordinari.

L’introduzione di questo nuovo documento costituisce sia una importante novità nella documentazione dei veicoli adibiti al trasporto di prodotti liquidi sia un valido motivo per varare le tanto attese norme nazionali destinate a sostituire il libretto di cisterna MC 813 (oramai di vecchia data in quanto risalente al 1980) ed il libretto MC 452 (cisterne per gas) risalente ben agli anni 30.

Admin ha scritto:
Il trasporto di merci pericolose DEVE essere effettuato rispettando le disposizioni previste da ADR (strada), RID (ferrovia), ADN (vie di navigazione interna) Codice IMDG (mare), Technical Instructions ICAO - Dangerous Goods Regulations IATA (aereo). Traduzioni in italiano disponibili per ADR, RID, Codice IMDG.

I rifiuti sono merci pericolose ai fini del trasporto se rispondono ai criteri di classificazione della normativa sul trasporto: un rifiuto pericoloso ai sensi del DLgs 152/2006 NON è necessariamente una merce pericolosa ai fini del trasporto e viceversa.
Nel trasporto di merci pericolose non esistono (tranne poche eccezioni) norme particolari per i rifiuti: i rifiuti sono considerati come una qualunque soluzione o miscela.
La responsabilità della classificazione delle merci (compresi i rifiuti) pericolose è dello speditore (che in genere coincide col produttore) e NON del caricatore o del trasportatore. Lo speditore DEVE, oltre ad avere altre responsabilità, provvedere a predisporre il documento di trasporto (che può essere un documento utilizzato per altre ragioni, purché vi siano riportate le informazioni richieste)
Tranne i previsti casi di esenzione, chi spedisce, carica, trasporta, scarica, ecc. merci (compresi i rifiuti) pericolose DEVE avvalersi di un Consulente per la sicurezza al trasporto di merci pericolose che abbia superato l’apposito esame.

Esenzioni dall’obbligo di avere il consulente per la sicurezza al trasporto

Chi ha a che fare col trasporto (speditore, imballatore, caricatore, trasportatore, ecc.) di rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'ADR/RID/ADN deve avere il consulente per la sicurezza al trasporto di merci pericolose.

E' prevista l'ESENZIONE da tale obbligo per:
a) trasporto di rifiuti pericolosi qualora le quantità massime per unità di trasporto siano inferiori ai limiti stabiliti nella tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR
b) trasporto di quantità limitate (capitolo 3.4 dell'ADR)
c) trasporto di quantità esenti (capitolo 3.5 dell'ADR): ma non è certo il caso dei rifiuti !
d) trasporto di rifiuti pericolosi classificati nella categoria di trasporto 3 (vedi colonna 2 della tabella 1.1.3.6.3), a condizione che si tratti di trasporti occasionali e cioè: 180 t/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, e comunicazione preventiva al Ministero.

Classificazione dei rifiuti ai fini del trasporto di merci pericolose
dal paragrafo 2.1.3.5.5 dell’ADR:

Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d’imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze del rifiuto che ha lo speditore, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all’ambiente1.

Marcatura ed etichettatura ADR dei colli contenenti rifiuti pericolosi

Su ogni collo contenenti rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell’ADR devono essere riportati in modo chiaro e indelebile:
a) il numero ONU corrispondente ai rifiuti contenuti, preceduto dalle lettere “UN”
b) altre informazioni (come la designazione ufficiale di trasporto) per classe 1 (esplosivi), classe 2 (gas), classe 7 (radioattivi)
c) il marchio di cui al paragrafo 5.2.1.8.3 per i rifiuti classificati come pericolosi per l’ambiente secondo i criteri ADR
d) le frecce di orientamento di cui alla sottosezione 5.2.1.9 per gli imballaggi combinati aventi imballaggi interni contenenti liquidi, gli imballaggi unici muniti di sfiato e i recipienti criogenici destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati
e) le etichette (indicate per ogni numero ONU nella colonna 5 della lista delle merci pericolose) conformi a quanto previsto nella sezione 5.2.2

Normativa ADR sui veicoli

SOLO i veicoli che trasportano:
- esplosivi
- merci pericolose in cisterna
devono essere specificamente autorizzati, anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni costruttive specificate nel capitolo 9.

Tutti gli altri veicoli che trasportano merci (compresi i rifiuti) pericolose (immatricolati dopo una certa data e con una massa massima trasportabile superiore ad un certo valore) devono soltanto rispettare alcune disposizioni relative all’equipaggiamento di frenatura ed al limitatore di velocità.

1 Una tale legislazione è, per esempio, la decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE, la quale stabilisce una lista dei rifiuti in applicazione dell’articolo 1, punto a), della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE del parlamento europeo e del Consiglio (G.U. delle Comunità europee N° L 114 del 27 aprile 2006, p.9)) e la Decisione 94/904/CE del Consiglio, la quale stabilisce una lista dei rifiuti pericolosi in applicazione dell‟articolo 1,punto 4, della Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (G.U. delle Comunità europee N° L 226 del 6 settembre 2000.

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