SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Ultimi argomenti attivi
» www.rentri.gov.it
Da sviluppo Gio Mag 09, 2024 11:23 am

» Sul registro di Intermediaizone (modello B) va indicato il progressivo di registrazione?
Da tfrab Mar Apr 16, 2024 1:32 pm

» multimodal - quantità totale
Da tfrab Ven Apr 12, 2024 2:35 pm

» Tubi fluorescenti ADR SI/NO
Da homer Lun Mar 25, 2024 7:14 pm

» grado riempimento cisterna... e dove cavolo trovo le densità
Da lotus1 Ven Mar 22, 2024 3:54 pm

» quiz esame ADR 2023
Da massimilianom Ven Mar 22, 2024 11:45 am

» MUD 2024 quando si farà?
Da fabiodafirenze Mer Mar 13, 2024 5:52 pm

» abbandono rifiuti all'interno di manufatti
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:51 pm

» Abbandono rifiuti su suolo pubblico
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:24 pm

» Relazione annuale consulente ADR
Da tfrab Lun Mar 04, 2024 3:10 pm


Imprese edili e “registro di cantiere” di cui al nuovo art. 190 del D.Lgs. 152/06: cosa cambia con Decreto 26 maggio 2011

Andare in basso

120611

Messaggio 

Imprese edili e “registro di cantiere” di cui al nuovo art. 190 del D.Lgs. 152/06: cosa cambia con Decreto 26 maggio 2011 Empty Imprese edili e “registro di cantiere” di cui al nuovo art. 190 del D.Lgs. 152/06: cosa cambia con Decreto 26 maggio 2011




A cura dell'ing. Fulvio Cavinato
Link da fulviocavinato.wordpress.com

Come ben noto agli operatori del settore rifiuti, il D.Lgs. 205/10 di recepimento della direttiva 2008/98/CE ha apportato numerose e sostanziali modifiche al D.Lgs. 152/06.
Tra le altre, ha introdotto il nuovo art. 190 in materia di “registro di carico e scarico”, che sarà vigente dal giorno successivo al termine di cui all’art. 12 comma 2 del Decreto 17 dicembre 2009 e successive modificazioni (articolo 12 che, vale la pena ricordarlo, non è stato abrogato dal Decreto 18 febbraio 2011 n° 52).
Il nuovo art. 190 comma 1 del D.Lgs. 152/06 prevede che “i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico (…)”.
Se per i soggetti di cui all’art. 188-ter comma 2 lett. a) il nuovo art. 190 non introduce cambiamenti significativi (si tratta delle imprese e degli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti, che già erano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/10), per i soggetti di cui alla lett. b), cioè enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212 comma 8, si prospetta uno scenario nuovo: per esempio, un’impresa edile che produce solo rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione e che raccoglie e trasporta ex art. 212 comma 8 i propri rifiuti dovrà, a partire dal giorno di entrata in vigore del nuovo art. 190, tenere un registro di carico e scarico “presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione”, compilando le annotazioni “almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo”.
In assenza della definizione di “luogo di produzione” nel nuovo, vigente, art. 183 del D.Lgs. 152/06, sembra ragionevole ritenere come luogo di produzione, nel caso in esempio, il cantiere edile dove i rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione sono prodotti ed eventualmente messi in deposito temporaneo.
Dunque in tale luogo l’impresa, che facoltizzata ad iscriversi a Sistri ha deciso di non aderirvi e che nello stesso luogo raccoglierà e trasporterà i propri rifiuti ex art. 212 comma 8, terrà e compilerà il registro (che andrà numerato, vidimato e gestito secondo le consuete note procedure in materia di registro di carico e scarico e che non sembra poter essere riutilizzabile per un nuovo cantiere).
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 30 maggio 2011, del Decreto 26 maggio 2011, viene rivista la tempistica di entrata in vigore del nuovo art. 190, inizialmente fissata, con Decreto 22 dicembre 2010, nel 1 giugno 2011.
Il Decreto 26 maggio stabilisce che il termine di cui all’art. 12 comma 2 del Decreto 17 dicembre 2009 venga slittato, ma in maniera differenziata per categorie di soggetti.
Nel caso specifico dei soggetti di cui all’art. 4 del Decreto 18 febbraio 2011 n° 52, cioè i soggetti facoltizzati ad aderire a Sistri, tale termine è prorogato al 1 settembre 2011.
Pertanto, a partire dal giorno successivo a tale termine, cioè dal 2 settembre 2011, “i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. (…) b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a)”, tra cui le imprese edili che producono solo rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione che raccolgono e trasportano ex art. 212 comma 8 i propri rifiuti, dovranno tenere il “registro di cantiere”.
A questo punto l’ovvio interrogativo è: per quale ragione con l’introduzione del Sistri, che nelle intenzioni del Ministero dell’Ambiente dovrebbe ridurre gli adempimenti ed i costi a carico delle imprese mediante l’informatizzazione della gestione dei rifiuti, nasce un nuovo adempimento cartaceo?

_________________
Imprese edili e “registro di cantiere” di cui al nuovo art. 190 del D.Lgs. 152/06: cosa cambia con Decreto 26 maggio 2011 Image Sostieni il progetto SistriForum
Admin
Admin
Amministratore

Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 50

Torna in alto Andare in basso

Condividi questo articolo su: reddit
- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.