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Messaggio  Cristina Cadamuro Ven Giu 17, 2011 9:38 pm

Promemoria primo messaggio :

COS’È IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO?

Si tratta di uno dei documenti principali per quanto riguarda la tematica dei rifiuti e contiene le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti.
Il registro di carico e scarico, congiuntamente al formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Consente inoltre l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa vigente, relativa al registro, è la seguente:
-art. 188-bis del d.lgs. 152/2006 (controllo della tracciabilità dei rifiuti)
-art. 190 del d.lgs. 152/2006 (registro di carico e scarico)
-art. 258 del d.lgs. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
-DM Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 (approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti)
-Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti)

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI ALLA TENUTA DEL REGISTRO

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sostituisce, per i soggetti obbligati al suo utilizzo:
-Con la compilazione dell’Area “registro cronologico”, il registro di carico e scarico, previsto dall’originario articolo 190 del d.lgs. 152/2006
-Con la compilazione dell’Area “movimentazione”, il formulario di identificazione per il trasporto, di cui all’originario articolo 193
La sostituzione dei citati due articoli del d.lgs. 152/2006 con i due nuovi articoli 190 e 193 modificati dal d.lgs. 205/2010, decorre dal giorno di entrata in piena operatività del Sistri (i termini di ‘inizio piena operatività’ attualmente sono contenuti nel DM 26 maggio 2011). Fino alle date indicate nel DM 26 maggio 2011, anche per i soggetti obbligati al Sistri, rimangono obbligatorie le compilazioni del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto.
Dalla data in cui il SISTRI diviene completamente sostitutivo del sistema precedente, invece, solo per alcuni soggetti – salvo adesione volontaria al Sistri – permane l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e l’obbligo di compilazione del formulario di trasporto secondo le modalità previste dai nuovi articoli 190 e 193.

L’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto è disciplinato dall’art. 190 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 205/2010, ed è previsto per i seguenti soggetti (salvo abbiano aderito volontariamente al SISTRI):
-Produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali o costituiti da fanghi di trattamento di acque e di emissioni, che abbiano fino a 10 dipendenti
-Produttori che trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa e quindi iscritti all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006
I produttori di rifiuti pericolosi non qualificabili come enti o imprese (es. liberi professionisti), devono adempiere all’obbligo di tenuta del registro conservando in ordine cronologico le copie cartacee delle schede Sistri consegnate al momento dell’inizio del trasporto dal conducente e ricevute con l’accettazione del destinatario (art. 190, comma 8 ).
I soggetti nelle cui unità locali si producono fino a 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi (per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione al Sistri) possono delegare la compilazione del registro di carico e scarico alle associazioni imprenditoriali o alle società di servizi di diretta emanazione di dette associazioni. Per tale compilazione è consentita la cadenza mensile, mantenendo presso l’impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 3)

FORMALITÀ PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I registri devono essere numerati e vidimati dalla camera di commercio competente per territorio.
Devono essere tenuti secondo le procedure e le modalità del registro IVA
Devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione
Devono essere compilati entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dall’avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto di obbligo di registrazione (mentre, come recitava il “vecchio” art. 190, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 205/2010, al comma 1 per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, le annotazioni devono essere effettuate entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti)
Devono essere integrati con i formulari di trasporto o con le schede Sistri
Devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione eseguita (mentre, come recitava il “vecchio” art. 190, al comma 3, “i registri relativi allo smaltimento in discarica devono essere invece conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione”)

MODELLO DI REGISTRO

L’articolo 190, comma 6, del d.lgs. 152/2006 rinvia al DM 148/1998 per quanto riguarda la regolamentazione di dettaglio. Tale decreto contiene il modello di registro e le relative istruzioni (modello A per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti, modello B per le attività di intermediazione e commercio senza detenzione). Va precisato che tale decreto è applicabile tenendo conto della previsione di entrata in piena operatività del Sistri (che, per i soggetti obbligati al suo utilizzo, diverrà sostitutivo del registro). Pertanto il DM 148/1998 sarà applicabile per i soggetti per i quali rimane l’obbligo di tenuta di tale registro di carico e scarico.

REGISTRO SU STRUMENTO INFORMATICO E RELATIVA STAMPA SU CARTA

Il registro di carico e scarico può essere tenuto anche attraverso sistemi informatici, memorizzando perciò i dati a computer e stampando successivamente su carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata e conforme agli allegati A e B al DM 148/1998.
Per quanto riguarda le regole relative alla conservazione delle scritture contabili, occorre fare riferimento al DPR 445/2000 e alle regole tecniche stabilite dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004. Tali regole consentono sia di eliminare il supporto cartaceo mediante un processo di trasposizione dalla carta ad altro supporto, che di memorizzare direttamente il documento informatico contenente le scritture contabili, alle seguenti condizioni:
-Siano rispettate le disposizioni del Codice civile in materia di numerazione progressiva delle pagine e ordine cronologico (art. 2215 C.c.) e in materia di ordinata tenuta della contabilità (art. 2219 C.c)
-Sia predisposto in modo da garantire la sua inalterabilità
-Sia predisposto in modo da garantire l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento e sarà pertanto necessaria la “firma elettronica qualificata” o la “firma digitale”
-Il documento informatico contenente le scritture contabili, prima di essere sottoscritto, sia integrato con un “riferimento temporale” contenente la data e l’ora di formazione del documento stesso
-L’adempimento della sottoscrizione elettronica sia assolto almeno una volta l’anno, al momento della redazione del bilancio d’esercizio, prima della comunicazione del bilancio al collegio sindacale (art. 2429 C.c.)
-Sia garantita la leggibilità del documento o dei documenti e la possibilità di stamparli, qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche.
In caso di tenuta del registro con modalità informatiche i dati, una volta registrati, rimangono potenzialmente modificabili da parte del titolare del registro: mentre l’alterazione o modifica di quanto annotato nel registro cartaceo risulterebbe evidente dal documento stesso, la variazione delle informazioni inserite a computer potrebbe invece essere attuata senza lasciare traccia della correzione apportata.
Pertanto, l’impresa che tiene il registro con modalità informatiche ha le seguenti alternative:
-Se il registro di carico e scarico informatico è tenuto nel rispetto di modalità informatiche che permettono la prova dell’inalterabilità e l’integrità del documento e perfetta identificabilità temporale (marca temporale) la loro conservazione potrà essere solo informatica, e il registro dovrà essere stampato su richiesta delle autorità di controllo.
-Se le scritture contabili dell’esercizio, seppure tenute con il computer, non rispondono alle nuove modalità informatiche, allora dovranno essere stampate secondo le cadenze* imposte dall’articolo 190 e, comunque, in sede di verifica da parte delle autorità di controllo

* corrispondono alla tempistica per le annotazioni.
Nell'attuale versione dell'art. 190:

"Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiut
i".

VIDIMAZIONE

Si rinvia alla discussione top “vidimazione”

COMPILAZIONE DELLA PAGINA INIZIALE DEL REGISTRO MODELLO “A”

Prima della vidimazione, è necessario compilare la pagina iniziale (o ‘frontespizio’) del registro inserendo i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale. L’ubicazione dell’esercizio può invece essere indicata anche dopo la vidimazione ma deve, comunque, precedere l’annotazione della prima operazione (riferimento: Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, punto 2, lettera a)

Dati da inserire nella pagina iniziale

1.DITTA: Ragione Sociale della ditta
Residenza o domicilio: Indicare la sede legale della ditta
Codice fiscale: Indicare il codice fiscale (che può essere diverso dalla partita IVA)
Ubicazione dell’esercizio: inserire i dati relativi al luogo di produzione dei rifiuti
2. ATTIVITÀ SVOLTA: barrare l’attività che interessa (con l’entrata in operatività del Sistri sarà unicamente “Produzione”)
3. TIPO DI ATTIVITÀ: Campo da compilare in caso di imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento
4. REGISTRAZIONE: il numero e la data della prima operazione e il numero e la data dell’ultima registrazione effettuate all’interno del registro (naturalmente questi dati verranno inseriti quando si conosceranno, pertanto non al momento della vidimazione; in particolare la data dell’ultima registrazione sarà inserita una volta ultimato il registro)
5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: Sono elencate tutte le possibili caratteristiche proprie dei rifiuti (stato fisico e, solo in caso di rifiuti pericolosi, la classe di pericolosità). L’elenco non deve essere barrato o completato, poiché costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione delle operazioni di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce

PAGINE INTERNE DEL REGISTRO – Modello “A”

Dopo il frontespizio, le pagine del registro sono tutte uguali.

NOTA: Ogni annotazione in carico e scarico deve essere riferita ad un singolo CER e a un singolo formulario

Le pagine interne del registro sono suddivise in cinque colonne

Prima colonna del registro

Nella prima colonna del registro di carico e scarico deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione che si sta effettuando.
Scarico-Carico: barrare la casella di Carico in caso si intenda registrare la produzione del rifiuto, oppure la casella di Scarico qualora si intenda registrare la consegna del rifiuto al trasportatore
Del: inserire la data dell’operazione di Carico o di Scarico; in caso di operazione di scarico, inserire la data di inizio trasporto
N: inserire il numero dell’operazione

NOTA: La numerazione delle operazioni è progressiva. Ogni singola operazione, sia di Carico che di Scarico, deve essere registrata con un proprio numero e ogni anno si ricomincia da 1. Se nel corso dell’anno si utilizzano più registri, il primo numero del nuovo registro sarà numericamente successivo rispetto all’ultimo numero del precedente registro e così via.

Formulario n. (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): inserire il numero identificativo del formulario (codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario, in genere posizionato in alto a destra dello stampato) e la data di emissione del formulario (quella in alto a destra). Quando e nei casi in cui il formulario sarà completamente sostituito dalla scheda SISTRI, andranno indicati gli estremi di tale scheda (numero identificativo XXXXXX).
Rifer. operazioni di carico (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): richiamare il numero del registro riferito all’operazione di Carico dello stesso rifiuto. Naturalmente possono essere presenti più operazioni di Carico per un unico Scarico.

Seconda colonna del registro

CER: scrivere il CER del rifiuto oggetto del carico o dello scarico; l’attribuzione del CER spetta al produttore; è buona prassi attribuirlo all’inizio del rapporto con il destinatario e con il trasportatore del rifiuto, verificando inoltre che entrambi i soggetti siano autorizzati per quel determinato CER. L’elenco dei CER si trova nell’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
Descrizione: scrivere la descrizione del rifiuto avendo cura di riportare l’aspetto esteriore dei rifiuti, per consentire di identificare il rifiuto “con il massimo grado di accuratezza”, tenendo conto del fatto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva
Stato fisico: indicare il numero dello stato fisico del rifiuto (1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido)
Classe di pericolosità: indicare la Classe di pericolosità (H) corrispondente al rifiuto (Solo per i rifiuti pericolosi)
Rifiuto destinato a (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): Va barrato il campo dello smaltimento o del recupero e inserendo il codice D o R rispettivamente, a seconda dell’effettiva destinazione del rifiuto. L’elenco dei codici D (operazioni di smaltimento) si trova all’allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006; l’elenco dei codici R (operazioni di recupero) si trova all’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006

Terza colonna

Nella terza colonna deve essere riportata la quantità del rifiuto oggetto di registrazione, sia in caso di carichi che in caso di scarichi. Nel caso degli scarichi, qualora l’invio a terzi sia effettuato indicando nel formulario (o nella scheda SISTRI) che il peso sarà verificato a destino, anche nel registro andrà indicato un peso stimato. Se si tratta di uno Scarico riferito a più operazioni di Carico va riportata la somma dei quantitativi di ogni singola operazione di Carico)

Quarta colonna:

La compilazione del luogo di produzione e dell’attività di provenienza del rifiuto va indicata da parte dei soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un’attività di intermediazione, si devono riportare i suoi dati, precisando la denominazione/ragione sociale, il codice fiscale, la sede, il numero di iscrizione all’albo (questo dato va indicato dal momento in cui è pienamente operativo l’obbligo di iscrizione per i commercianti ed intermediari ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006)

Quinta colonna

Annotazioni: segnalare eventuali informazioni aggiuntive che si ritengano utili. Per esempio, nel caso di operazioni di scarico, può essere utile riportare in questo spazio il “peso verificato a destino” nei casi in cui, per i rifiuti conferiti a terzi, si sia optato per l’indicazione nel formulario (o scheda SISTRI) di un peso stimato.

In attesa di completare ed aggiornare la discussione


Ultima modifica di Cristina Cadamuro il Mar Giu 21, 2011 9:03 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  inagg Dom Ott 30, 2011 7:55 pm

Admin ha scritto:Corrispondono alla tempistica per le annotazioni.
Nell'attuale versione dell'art. 190:

"Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti".

per i rifiuti sanitari a rischio infettivo le annotazioni vanno fatte entro 5 giorni dalla produzione (art. 8 C3 lett a DPR 254/03)
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Messaggio  CAM Mer Dic 14, 2011 5:04 pm

Admin ha scritto:Corrispondono alla tempistica per le annotazioni.
Nell'attuale versione dell'art. 190:

"Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti".

Ho un dubbio rispetto alle tempistiche che deriva dalla lettera i) della circolare Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998, cito sotto i passaggi normativi. 24 ore o 2 giorni?
Grazie. Ciao.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

ART. 190
(registri di carico e scarico)
1. …le annotazioni devono essere effettuate:

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo e' definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.

Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Formulario e registro di carico e scarico)

2) Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico:

i) i soggetti che effettuano attività di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attività di recupero e smaltimento; quindi, l'obbligò di annotazione va adempiuto entro le 24 ore dalla presa in carico;
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Messaggio  RITA@ Mar Gen 03, 2012 11:33 am

Cioa ragazzi
una domanda: ma il registro di c/s va stampato su carta ogni 10 giorni?
io lo faccio una volta l'anno Embarassed perchè i fir li registro titti i giorni in contabilità-formato elettrenico quindi....
che dite? sono una folle Embarassed
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Gen 03, 2012 2:01 pm

Dipende dalle modalità di tenuta dei registri:

se il registro di carico e scarico informatico è tenuto nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova
dell’inalterabilità e l’integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale (marca temporale) la sua
conservazione potrà essere solo informatica, con le relative conseguenze riguardo alla tempistica della stampa (una
volta l’anno e, sempre, in sede di verifica da parte degli organi di controllo);



se il registro di carico e scarico informatico non è tenuto nel rispetto delle nuove modalità informatiche si ritiene che
esso debba essere obbligatoriamente stampato secondo le tempistiche di cui all’articolo 190, comma 1, Dlgs 152/2006

e, sempre, in sede di verifica da parte degli organi di controllo.
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Messaggio  CAM Mar Gen 03, 2012 3:38 pm

CROCIDOLITE ha scritto:Dipende dalle modalità di tenuta dei registri:

se il registro di carico e scarico informatico è tenuto nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova
dell’inalterabilità e l’integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale (marca temporale) la sua
conservazione potrà essere solo informatica, con le relative conseguenze riguardo alla tempistica della stampa (una
volta l’anno e, sempre, in sede di verifica da parte degli organi di controllo);



se il registro di carico e scarico informatico non è tenuto nel rispetto delle nuove modalità informatiche si ritiene che
esso debba essere obbligatoriamente stampato secondo le tempistiche di cui all’articolo 190, comma 1, Dlgs 152/2006

e, sempre, in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

2 giorni o 24 ore per i recuperatori? vedi mia richiesta sopra indicata postata il 14/12/2011 alla quale non ho avuto risposta. Grazie mille!
CAM
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Messaggio  isamonfroni Mar Gen 03, 2012 4:25 pm

CAM ha scritto: 2 giorni o 24 ore per i recuperatori? vedi mia richiesta sopra indicata postata il 14/12/2011 alla quale non ho avuto risposta. Grazie mille!

Premesso che quando entrerà in vigore il SISTRI entrerà in vigore anche la nuova versione dell'art. 190 che ha "giustamente" abrogato la circolare 04/08/1998, la risposta alla tua domanda è 2 giorni.
Il dubbio relativo alle 24 ore discende dal fatto che la circolare in oggetto fu emessa nel 1998 a titolo esplicativo del DM148/98 il quale a sua volta era un decreto ministeriale attuativo del Decreto Ronchi del 1997, nel Ronchi (art. 12, comma1, lettera d) l'obbligo di annotazione per gli smaltitori era di 24 ore.
Successivamente con l'entrata in vigore del TUA quest'obbligo è stato portato a 2 giorni lavorativi (visto che le 24 ore erano una bella vaccata......dato che obbligavano, sulla carta, a lavorare anche di sabato/domenica).
Logicamente nessuno si è preso la briga di correggere la circolare anche perchè una circolare esplicativa di un DM attuativo non potrà mai sovrastare in valore una norma di rango primario qual'è il d.lgs. Ed infatti nel 152/2006 all'art.190 (versione ante SISTRI), è detto in modo abbastanza chiaro ed inequivocabile che il tempo per registrare per gli impianti è di 2 giorni.

Detto ciò consentimi una riflessione personale.......non comprendo il tono lievemente stizzito con il quale hai reiterato la tua domanda.......il forum non è un bankomat del sapere ambientale ma semplicemente un punto di discussione, nel quale ci si scambiano opinioni sull'argomento rifiuti, se ne discute appunto.
Certamente è possibile porre delle domande e il più delle volte si ottengono anche molte risposte, ma nessuno degli utenti del forum ha l'obbligo di rispondere e meno che mai ha l'obbligo di farlo in tempi brevi......

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Messaggio  CAM Mar Gen 03, 2012 4:58 pm

isamonfroni ha scritto:
CAM ha scritto: 2 giorni o 24 ore per i recuperatori? vedi mia richiesta sopra indicata postata il 14/12/2011 alla quale non ho avuto risposta. Grazie mille!

Premesso che quando entrerà in vigore il SISTRI entrerà in vigore anche la nuova versione dell'art. 190 che ha "giustamente" abrogato la circolare 04/08/1998, la risposta alla tua domanda è 2 giorni.
Il dubbio relativo alle 24 ore discende dal fatto che la circolare in oggetto fu emessa nel 1998 a titolo esplicativo del DM148/98 il quale a sua volta era un decreto ministeriale attuativo del Decreto Ronchi del 1997, nel Ronchi (art. 12, comma1, lettera d) l'obbligo di annotazione per gli smaltitori era di 24 ore.
Successivamente con l'entrata in vigore del TUA quest'obbligo è stato portato a 2 giorni lavorativi (visto che le 24 ore erano una bella vaccata......dato che obbligavano, sulla carta, a lavorare anche di sabato/domenica).
Logicamente nessuno si è preso la briga di correggere la circolare anche perchè una circolare esplicativa di un DM attuativo non potrà mai sovrastare in valore una norma di rango primario qual'è il d.lgs. Ed infatti nel 152/2006 all'art.190 (versione ante SISTRI), è detto in modo abbastanza chiaro ed inequivocabile che il tempo per registrare per gli impianti è di 2 giorni.

Detto ciò consentimi una riflessione personale.......non comprendo il tono lievemente stizzito con il quale hai reiterato la tua domanda.......il forum non è un bankomat del sapere ambientale ma semplicemente un punto di discussione, nel quale ci si scambiano opinioni sull'argomento rifiuti, se ne discute appunto.
Certamente è possibile porre delle domande e il più delle volte si ottengono anche molte risposte, ma nessuno degli utenti del forum ha l'obbligo di rispondere e meno che mai ha l'obbligo di farlo in tempi brevi......

Grazie per la risposta!
Relativamente alla tua riflessione xsonale, hai male interpretato le mie intenzioni, volevo semplicemente rimandare al mio post del 14/12/2011 in quanto ero molto interessata ad ottenere una risposta.
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Messaggio  luanap Mer Feb 08, 2012 12:22 pm

A proposito di registri..... Stamattina è arrivata un'azienda che tiene un registro per ogni rifiuto (ne ha ben 7!!! affraid ) e mi è sorto un dubbio: è obbligatorio avere UN UNICO registro o ne posso tenere quanti voglio?

Inoltre, hanno vidimato - alla fine dell'anno scorso - un registro degli oli usati modello vecchissimo (ancora D.M. 22/02/1984) direi che, in caso di controllo, sono passibili di sanzione, giusto?
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Messaggio  isamonfroni Mer Feb 08, 2012 12:49 pm

luanap ha scritto:A proposito di registri..... Stamattina è arrivata un'azienda che tiene un registro per ogni rifiuto (ne ha ben 7!!! affraid ) e mi è sorto un dubbio: è obbligatorio avere UN UNICO registro o ne posso tenere quanti voglio?

Inoltre, hanno vidimato - alla fine dell'anno scorso - un registro degli oli usati modello vecchissimo (ancora D.M. 22/02/1984) direi che, in caso di controllo, sono passibili di sanzione, giusto?
Il registro degli oli usati è stato abrogato da un bel po'.........
La normativa prevede UN registro di carico/scarico per ciascuna unità locale dalla quale si originano rifiuti, sul quale vanno annotati tutti i rifiuti, compresi gli oli usati.
Indubbiamente, la tenuta di un registro cadarifiuto è errata, perchè farebbe venire il sospetto che tu possa o voglia nascondere qualche rifiuto al controllo.........
In caso di ispezione e di controllore cattivello potrebbe scattare la fattispecie di tenuta incompleta/inesatta del registro e conseguenti sanzioni.
PS. lo so che fanno così perchè gli risulta più comodo fare le somme al momento del MUD....
però per questo possono tenersi un riepilogo in excell e compilare il registro correttamente.

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Messaggio  luanap Mer Feb 08, 2012 1:50 pm

isamonfroni ha scritto:
luanap ha scritto:A proposito di registri..... Stamattina è arrivata un'azienda che tiene un registro per ogni rifiuto (ne ha ben 7!!! affraid ) e mi è sorto un dubbio: è obbligatorio avere UN UNICO registro o ne posso tenere quanti voglio?

Inoltre, hanno vidimato - alla fine dell'anno scorso - un registro degli oli usati modello vecchissimo (ancora D.M. 22/02/1984) direi che, in caso di controllo, sono passibili di sanzione, giusto?
Il registro degli oli usati è stato abrogato da un bel po'.........
La normativa prevede UN registro di carico/scarico per ciascuna unità locale dalla quale si originano rifiuti, sul quale vanno annotati tutti i rifiuti, compresi gli oli usati.
Indubbiamente, la tenuta di un registro cadarifiuto è errata, perchè farebbe venire il sospetto che tu possa o voglia nascondere qualche rifiuto al controllo.........
In caso di ispezione e di controllore cattivello potrebbe scattare la fattispecie di tenuta incompleta/inesatta del registro e conseguenti sanzioni.
PS. lo so che fanno così perchè gli risulta più comodo fare le somme al momento del MUD....
però per questo possono tenersi un riepilogo in excell e compilare il registro correttamente.

Anche io la penso così, ma altri colleghi a cui ho chiesto pareri sono dell'avviso che non è specificato bene da nessuna parte che il registro è unico, anche se l'art. 190 del D.Lgs. 152/06 recita "hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti".....
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Messaggio  zesec Mer Feb 08, 2012 1:57 pm

Quando (se) partirà il Sistri, quanti registri avrai? 1.
Per ogni singola sede potrai richiedere un registro per ogni rifiuto? No (solo per più unità operative).

Adesso pensa a questa situazione:
il 2 gennaio registri il carico e lo scarico di un rifiuto A
il 10 febbraio registri il carico e lo scarico di un rifiuto B
il 15 febbraio ti accorgi che avresti dovuto registrare entro fine gennaio un altro carico e un altro scarico del rifiuto A, ma te ne sei dimenticata
Non puoi più farlo (se non ammettendo che sei in ritardo, perché sul registro hai già dovuto fare una registrazione al 10 febbraio)
Se potessi usare registri diversi per ogni rifiuto potresti imbrogliare e scrivere tranquillamente sul registro del rifiuto A la data che vuoi (purché successiva al 2 gennaio).
Ecco perché non si possono tenere più registri.
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Messaggio  isamonfroni Mer Feb 08, 2012 2:00 pm

Ciao Luanap, non so da dove scrivi......
questa baggianata del "un registro/un rifiuto" era una leggenda metropolitana che gironzolava fino ad una quindicina di anni fa.........soprattutto in alcune zone geografiche.
E che poteva anche avere una logica per facilitare le somme......(i primi Mud della mia esistenza io li ho fatti facendo le somme a mano con la calcolatrice).

Comunque rimango sempre un po' depressa di fronte a coloro che vorrebbero trovare articoli e codicilli normativi per ogni minimo batter d'ali........ma non ce ne è abbastanza di quel che c'è?
A mio parere il registro è 1 per ogni unità locale (o 2 o 3 consecutivi se finiscono.......) per le motivazioni che ti ho già citato.
Conto come il due di picche............però se fossi il funzionario dell'ARPA gli mollo una sanzione per tenuta inesatta del registro..........

PS l'ottimo zesec ti chiarisce ancor meglio di me.

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Messaggio  zesec Mer Feb 08, 2012 2:07 pm

Concludo: è chiaro che il legislatore quando scrive "un" vuol dire "un unico". Altrimenti avrebbe usato una formulazione al plurale o avrebbe spacificato "un registro per ogni tipologia di rifiuto in base ai codici CER".
Perché se sonteniamo che si possono usare più registri per quanti sono i codici CER (e non è scritto da nessuna parte) allora vale anche l'interpretazione che si possono tenere più registri senza necessariamente annotare gli stessi CER su un unico registro (e così tengo dieci registri aperti e metto le date che voglio). O magari tengo 104 registri, dei quali il primo mi serve per annotare le operazioni dei primi 15 giorni dell'anno, il secondo dei secondi 15 e così via. In questo modo sono sempre a posto con i tempi di registrazione e posso registrare quando voglio (salvo controlli).
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Messaggio  luanap Mer Feb 08, 2012 4:37 pm

Ok mi avete convinta! Anche se già la pensavo così Very Happy ... volevo solo avere conferma.

Ciao Luanap, non so da dove scrivi......
questa baggianata del "un registro/un rifiuto" era una leggenda metropolitana che gironzolava fino ad una quindicina di anni fa.........soprattutto in alcune zone geografiche.
E che poteva anche avere una logica per facilitare le somme......(i primi Mud della mia esistenza io li ho fatti facendo le somme a mano con la calcolatrice).

Scrivo dalla Liguria.... e purtroppo a tutt'ora continuo a fare i conteggi dei MUD con la calcolatrice Sad l'avvento del SISTRI ( se mai ci sarà....) almeno mi esimerà da questo ingrato compito .... però forse me ne darà molti altri pale
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Messaggio  isamonfroni Mer Feb 08, 2012 4:47 pm

luanap ha scritto:Ok mi avete convinta! Anche se già la pensavo così Very Happy ... volevo solo avere conferma.

Ciao Luanap, non so da dove scrivi......
questa baggianata del "un registro/un rifiuto" era una leggenda metropolitana che gironzolava fino ad una quindicina di anni fa.........soprattutto in alcune zone geografiche.
E che poteva anche avere una logica per facilitare le somme......(i primi Mud della mia esistenza io li ho fatti facendo le somme a mano con la calcolatrice).

Scrivo dalla Liguria.... e purtroppo a tutt'ora continuo a fare i conteggi dei MUD con la calcolatrice Sad l'avvento del SISTRI ( se mai ci sarà....) almeno mi esimerà da questo ingrato compito .... però forse me ne darà molti altri pale
Ho vinto la scommessa con me stessa........ Laughing Laughing

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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Feb 08, 2012 4:54 pm

isamonfroni ha scritto:Ciao Luanap, non so da dove scrivi......
questa baggianata del "un registro/un rifiuto" era una leggenda metropolitana che gironzolava fino ad una quindicina di anni fa.........soprattutto in alcune zone geografiche.
E che poteva anche avere una logica per facilitare le somme......(i primi Mud della mia esistenza io li ho fatti facendo le somme a mano con la calcolatrice).

Comunque rimango sempre un po' depressa di fronte a coloro che vorrebbero trovare articoli e codicilli normativi per ogni minimo batter d'ali........ma non ce ne è abbastanza di quel che c'è?
A mio parere il registro è 1 per ogni unità locale (o 2 o 3 consecutivi se finiscono.......) per le motivazioni che ti ho già citato.
Conto come il due di picche............però se fossi il funzionario dell'ARPA gli mollo una sanzione per tenuta inesatta del registro..........

PS l'ottimo zesec ti chiarisce ancor meglio di me.

Quoto Zesec ed ISA e rilancio ricordando fior di consulenti che per farsi pagare il loro servizio 2, 3, 5, x volte propinavano 2, 3, 5, x registri.
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Messaggio  Carachiara Gio Feb 16, 2012 6:49 pm

beh, in un'altra regione la provincia ha fatto un verbale ad una ditta perchè in un impianto autorizzato per autodemolizione (aut. ord.)e recupero metalli (aut. sempl) non avevano 3 registri, uno per il recupero metalli, due per l'autodemolizione (peric. + non peric. su due registri distinti!!!). belle le interpretazioni, no??
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Messaggio  isamonfroni Gio Feb 16, 2012 7:47 pm

Carachiara ha scritto:beh, in un'altra regione la provincia ha fatto un verbale ad una ditta perchè in un impianto autorizzato per autodemolizione (aut. ord.)e recupero metalli (aut. sempl) non avevano 3 registri, uno per il recupero metalli, due per l'autodemolizione (peric. + non peric. su due registri distinti!!!). belle le interpretazioni, no??

Questa è un'interpretazione condivisibile che tengano un registro per ogni diversa attività gestionale, magari per facilitare i controlli visto che ad ognuna delle attività potranno essere conferiti CER diversi e quantitativi diversi.
Quello su cui si discuteva prima era ben altra cosa............ovvero 1 registro per ogni CER prodotto dal produttore, la cosa è completamente diversa....

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Messaggio  Carachiara Gio Feb 16, 2012 7:56 pm

ma la legge non prevede registri DIVERSI per rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla medesima attività ... nè tanto meno che "per semplificare i controlli" mi facciano un verbale perchè non ho i due registri. La legge è sempre la stessa....
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Messaggio  mapi68 Gio Feb 16, 2012 8:06 pm

credo che dobbiate controllare la motivazione inserita nel verbale
se i registri sono relativi a diverse tipologie di unità operative allora ha senso la richiesta
se i registri sono relativi alle stesse operazioni ma è richiesto un registro separato per diverse tipologie di rifiuti è possibile contestare il verbale
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Messaggio  Carachiara Gio Feb 16, 2012 8:50 pm

infatti il verbale è stato contestato Smile
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Messaggio  eccolo Ven Mag 04, 2012 6:18 pm

salve a tutti, sono nuovo sul forum e sono un neo assunto. :-)
l'azienda in cui lavoro produce un rifiuto liquido pericoloso, quotidianamente il rifiuto derivante da più macchinari e raccolto in più taniche viene trasferito in un unica cisterna. a cisterna piena il rifiuto viene correttamente smaltito ( vengono rispettati i limiti del deposito temporaneo) il mio dubbio è sulle annotazioni delle operazioni di carico del rifiuto.
a) in un unica soluzione prima del ritiro da parte della ditta incaricata e quindi dello scarico
b) in più soluzioni dilazionate nel tempo
c) ogni dieci giorni rispettando così il requisito richiesto per le operazioni di carico
d) altro
ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
eccolo
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Messaggio  isamonfroni Ven Mag 04, 2012 6:28 pm

eccolo ha scritto:salve a tutti, sono nuovo sul forum e sono un neo assunto. :-)
l'azienda in cui lavoro produce un rifiuto liquido pericoloso, quotidianamente il rifiuto derivante da più macchinari e raccolto in più taniche viene trasferito in un unica cisterna. a cisterna piena il rifiuto viene correttamente smaltito ( vengono rispettati i limiti del deposito temporaneo) il mio dubbio è sulle annotazioni delle operazioni di carico del rifiuto.
a) in un unica soluzione prima del ritiro da parte della ditta incaricata e quindi dello scarico
b) in più soluzioni dilazionate nel tempo
c) ogni dieci giorni rispettando così il requisito richiesto per le operazioni di carico
d) altro
ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

Ciao e benvenuto sul forum.
Se il rifiuto viene prodotto quotidianamente e quotidianamente sei in grado di stimarne il volume, registralo quotidianamente.
Quando scaricherai la cisterna farai un unico movimento di scarico di peso corrispondente al contenuto della cisterna e che farà riferimento a tutti i vari movimenti di carico quotidiani con cui l'hai riempita.
Questo, a mio modo di vedere, è il modo più corretto di gestire il registro, dato che rispecchia esattamente la realtà.

PS solo una precisazione: quella dei dieci giorni non è un requisito richiesto per le operazioni di carico, ma solo una possibilità che la legge ti concede.
Il produttore del rifiuto, può trascrivere le operazioni di carico (e anche di scarico) sul registro al massimo entro 10 gg lavorativi dal momento in cui sono avvenuti i relativi movimenti, ma se tu vuoi/puoi registrare tutti i giorni va bene così.

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Messaggio  eccolo Ven Mag 04, 2012 6:48 pm

grazie per la risposta, beh la possibilità di "caricarlo" quotidianamente era anche secondo me la più corretta il problema è l'intasamento del registro con oltre 200 operazioni di carico tutte comunque di piccole entità ( pochi litri). per questo avevo messo anche l'opzione di poter sfruttare le possibilità che la normativa mi concede e quindi di fare un'operazione ogni 10 giorni, diminuirebbero comunque di 6/7 volte le operazioni.
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Messaggio  isamonfroni Ven Mag 04, 2012 9:30 pm

A rigoroso termine legislativo la possibilità di effettuare la registrazione entro 10 gg dalla produzione del rifiuto non significa che puoi fare ogni 10 gg una sola registrazione cumulativa di tutto quello che produci nei 10 gg precedenti, ma semplicemente il fatto che avrai le stesse 200 registrazioni giornaliere soltanto con date posticipate di 10 gg.
Nella pratica poi, se nessuno viene a controllarti, nessuno vede se il rifiuto lo produci tutti i giorni oppure solo 3 volte al mese...........

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