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Rifiuto particolare: Parti anatomiche non riconoscibili in formalina
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Rifiuti Sanitari
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Rifiuto particolare: Parti anatomiche non riconoscibili in formalina
Presso alcuni laboratori ospedalieri e di ricerca hanno piccoli pezzi anatomici umani che analizzano e che conservano in formalina (di solito in soluzione 4%) in flaconi di plastica. Per poter smaltire sia i pezzi anatomici che la formalina, sono sempre stati separati manualmente sotto cappa dagli stessi operatori, quindi smaltite le prime con CER 180103* se a rischio infettivo o 180102 (non pericoloso) .. ambedue in termodistruzione, e la seconda con CER 180106* oppure 07....*.
Nel caso il Produttore voglia considerare l'ipotesi di smaltimento senza effettuare separazioni.... (ammesso che si trovi l'impianto che riceve il rifiuto così com'è), con quale CER potrebbe classificarlo ?
Personalmente credo che debbano continuare a separare e smaltire singolarmente. Voi cosa ne dite ?
Nel caso il Produttore voglia considerare l'ipotesi di smaltimento senza effettuare separazioni.... (ammesso che si trovi l'impianto che riceve il rifiuto così com'è), con quale CER potrebbe classificarlo ?
Personalmente credo che debbano continuare a separare e smaltire singolarmente. Voi cosa ne dite ?
Glass- Membro della community
- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 15.02.10
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Re: Rifiuto particolare: Parti anatomiche non riconoscibili in formalina
E' un lavoro ignobile (consistente esperienza diretta!), soprattutto quando sono parti riconoscibili o non parti, ma "interi"........ (che diventano "cimiteriali" anche se imbevuti di formalina....)
In realtà il 180103 non sarebbe corretto poichè, proprio per la presenza di formalina, il rischio infettivo non c'è più; comunque per provenienza, afffinità e idoneità della filiera di smaltimento va bene 180103 (o se del caso 180202). La separazione può essere evitata se le quantità sono modeste, meglio però usare i contenitori esterni rigidi e non quelli di cartone. A mio avviso, non ci sono altri codici possibili
In realtà il 180103 non sarebbe corretto poichè, proprio per la presenza di formalina, il rischio infettivo non c'è più; comunque per provenienza, afffinità e idoneità della filiera di smaltimento va bene 180103 (o se del caso 180202). La separazione può essere evitata se le quantità sono modeste, meglio però usare i contenitori esterni rigidi e non quelli di cartone. A mio avviso, non ci sono altri codici possibili
homer- Utente Attivo
- Messaggi : 746
Data d'iscrizione : 24.07.10
Re: Rifiuto particolare: Parti anatomiche non riconoscibili in formalina
Ciao
Il DPR 254/2003 attribuisce al punto 3 dell’All. I il codice 180103*(rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.) – pericolosi a rischio infettivo - alle parti anatomiche e organi non riconoscibili.
L’All D al D.L.gs 152/06 codifica col CER 180102 – non pericoloso - (parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne il 180103).
Quesito: quale indirizzo seguire: il regolamento 254/03 nella suo inquadramento quale legge speciale anche in virtù dell'art. 227 comma 1 lettera b del D.L.gs 152/2006 o in base alla gerarchia delle fonti primarie il D.L.gs 152/2006?
Grazie. nicola
Il DPR 254/2003 attribuisce al punto 3 dell’All. I il codice 180103*(rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.) – pericolosi a rischio infettivo - alle parti anatomiche e organi non riconoscibili.
L’All D al D.L.gs 152/06 codifica col CER 180102 – non pericoloso - (parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne il 180103).
Quesito: quale indirizzo seguire: il regolamento 254/03 nella suo inquadramento quale legge speciale anche in virtù dell'art. 227 comma 1 lettera b del D.L.gs 152/2006 o in base alla gerarchia delle fonti primarie il D.L.gs 152/2006?
Grazie. nicola
nicola- Utente Attivo
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parti anatomiche riconoscibili
Buon pomeriggio. Quesito al forum.
Art 3 comma 1° lettera a) DPR 254/2003
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione
1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati
che seguono il DPR 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di polizia Mortuaria) con obbligo quindi di tumulazione o cremazione in cimitero.
domanda: una testa di femore amputata da intervento chirurgico per innesto protesi come è da considerare? Parte anatomica riconoscibile da conferire con attenta procedura al cimitero o rifiuto speciale da conferire ad impianto di incenerimento?
Grazie. Nicola
Art 3 comma 1° lettera a) DPR 254/2003
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione
1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati
che seguono il DPR 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di polizia Mortuaria) con obbligo quindi di tumulazione o cremazione in cimitero.
domanda: una testa di femore amputata da intervento chirurgico per innesto protesi come è da considerare? Parte anatomica riconoscibile da conferire con attenta procedura al cimitero o rifiuto speciale da conferire ad impianto di incenerimento?
Grazie. Nicola
nicola- Utente Attivo
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