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3500 kg di RAEE in deposito temporaneo

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Messaggio  ceresio18 Mar Lug 05, 2011 8:34 am

Buongiorno a tutti,
secondo voi come va interpretato il vincolo dei 3500 kg che si possono tenere in deposito prima del trasporto al CDR, nel caso in cui si gestisca un luogo di raggruppamento ove vengano raggruppati i RAEE ritirati per conto di 4 diversi punti vendita di uno stesso distributore? e se raggruppassi per conto di 2 diversi distributori?

a) 3500 kg complessivi presenti contemporaneamente presso il mio magazzino
b) 3500 kg per ogni raggruppamento R1....R5 presenti contemporaneamente presso il mio magazzino
c) 3500 kg complessivi per ogni punto vendita ( sono in grado di distinguere i RAEE ritirati per conto di ogni diverso PV)
d) 3500 kg per ogni distributore

altre opzioni?

Grazie in anticipo per le risposte

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Messaggio  zesec Mar Lug 05, 2011 12:20 pm

La norma, usando la locuzione "quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg" sembra suggerire un'interpretazione restrittiva: io direi l'ipotesi a).
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Messaggio  ceresio18 Mar Lug 05, 2011 12:47 pm

Ciao Zesec, leggendo la norma in effetti sembra essere così..... ma allora come si concilia il tutto con i quantitativi minimi per effettuare le richieste di ritiri gratuiti ai Sistemi Collettivi, riportati nell'ADP tra ANCI, Distribuzione e CDC RAEE? ( 2000 kg per R1, 3000 per R2, 2500 per R3, 2500 per R4 e 150 per R5)....o non lavoro coi Sistemi Collettivi o devo pagare penali tutte le volte che richiedo un ritiro?

Tutti gli LDR organizzati dai Sistemi collettivi, che ritirano dai più distributori e da più negozi sicuramente superano i 3500 kg presenti in stoccaggio........

altri pareri?
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Messaggio  Admin Mar Lug 05, 2011 1:14 pm

In effetti la norma dice questo.
Esiste, infatti, una proposta di modifica che porti il limite di 3.500 kg al singolo raggruppamento (500 kg per gli R5).
Se ritrovo i riferimenti li posto.
Ad oggi, comportamenti difformi sono sanzionabili.
Non dimentichiamo che il DM 65/2010 introduce delle semplificazioni, ma chi avesse esigenze diverse puo' sempre ricorrere alle procedure ordinarie.
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Messaggio  zesec Mar Lug 05, 2011 1:34 pm

Non sono un grande esperto RAEE, anche se il campo è interessante, per cui è meglio se attendi una risposta di Admin, che mastica più di me questa materia.
Ciò che mi lascia perplesso, però, sono i limiti che tu citi nel secondo messaggio. Da quello che so io (cioè poco), esistono limiti per il ritiro gratuito dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi presso i Centri di Raccolta (se non si superano i quali, immagino scatti una sorta di penale). Ma questi limiti non hanno nulla a che fare con i limiti dei luoghi di raggruppamento. Però probabilmente a me sfugge qualcosa.

Ecco, adesso ho visto che è intervenuto Admin. Lascio comunque questo messaggio così magari mi spiegate ciò che mi sfugge. Grazie.
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Messaggio  Admin Mar Lug 05, 2011 1:55 pm

Ciao zesec,

non esistono limiti.
Esistono, invece, delle soglie di efficienza. Si tratta di limiti inferiori, superati quali il CdC riconosce dei premi al Comune perche' gli consente di ottimizzare la logistica dei trasporti.
Diversamente, infatti, il CdC potrebbe essere chiamato ad intervenire anche per ritirare un ferro da stiro.
Questo per quanto riguarda i cdr cmunali.
Per i ldr, invece, il discorso e' un po' diverso e per i grandi produttori si tratta di limiti vincolanti, che comportano la revoca della convenzione per i ritiro presso il ldr stesso.
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Messaggio  ceresio18 Mar Lug 05, 2011 2:56 pm

Confermo quanto riportato da admin e confermo che i quantitativi per effettuare le richieste di ritiro sono vincolanti e soggette a penali qualora non rispettate......

ma allora torno a chiedere....come posso garantire un ritiro di 3000 kg di R2 se complessivamente posso stoccare al max 3500 kg?

In effetti poi nello scorso mese di Marzo è stata approvata una Risoluzione in Commissione (7-00495) presentata da SALVATORE MARGIOTTA che impegnava il governo ad emanare un decreto attuativo del 151/2005 e a
"b) stabilire che il quantitativo limite di RAEE stoccabili presso ciascun luogo di raggruppamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), non sia pari a 3.500 chilogrammi in totale ma a 3.500 chilogrammi per ciascun raggruppamento di RAEE ed elevare il limite temporale per lo stoccaggio degli stessi nei luoghi di raggruppamento da uno a tre mesi;"

così facendo non si può lavorare...........

Rilancio con un'altra domanda..... in caso di superamento delle soglie dei 3500 kg...chi ne risponde? il distributore o il gestore dell'LDR?
ciao e Grazie
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Messaggio  fab Mar Lug 05, 2011 3:06 pm

1) Stoccaggio massimo 3500 kg; se vuoi raggiungere le soglie di efficienza, "basta" stoccare uno solo dei 5 raggruppamenti.
2) Non si può fare raggruppamento per conto terzi, vale a dire in nome dei distributori (cfr. www.mi.camcom.it), contrariamente al trasporto.
3) Se ti beccano con più di 3500 kg ci vai di mezzo tu (R1, R3, R5 PENALE) e i distributori che ti hanno incautamente affidato un rifiuto, che, oltretutto (vedi punto 2) neanche potevi raggruppare per loro conto.

Ciao!
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Messaggio  ceresio18 Mar Lug 05, 2011 3:35 pm

Attenzione....
io gestisco un Luogo di raggruppamento per conto di un distributore che ha indicato il mio indirizzo come luogo di raggruppamento esterno al suo Punto Vendita.
sempre nell'accordo di Programma citato in precedenza, nell'art. 2 comma a si dice che " il luogo di raggruppamento dei RAEE indica il luogo in cui, ai sensi del DM 65/2010 il distributore effettua, anche tramite un soggetto terzo (gestore del LDR) il raggruppamento dei RAEE.......etc......

e questo è proprio il caso di mio interesse.

Perchè dici che non si può fare raggruppamento per conto terzi?

Ciao
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Messaggio  fab Mar Lug 05, 2011 3:46 pm

Premesso che l'accordo di programma non ha valore di legge e contiene disposizioni chiaramente in contrasto con la norma (vedi conferimento diretto di RAEE domestici con formulario presso impianti di trattamento), l'impossibilità di fare il raggruppamento per conto terzi viene asserita dalla Sezione Regionale Lombardia dell'Albo Gestori (www.mi.camcom.it).

Ciao!
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Messaggio  ceresio18 Mar Lug 05, 2011 4:08 pm

Ok, l'Albo asserisce che non si possa fare raggruppamento conto terzi, ma se il distributore ha iscritto il mio magazzino come proprio LDR, indicando nella propria richiesta di autorizzazione il mio indirizzo, ragione sociale e titolo giuridico di utilizzo dell'area stessa.....non vedo dove stia la violazione della norma.....

Inizialmente ero anche io della tua opinione ma poi mi hanno fatto cambiare idea.....
tutti i sistemi collettivi raggruppano presso "propri" impianti i Raee ritirari dai distributori......stanno sbagliando tutti? Possibile che nessuno abbia mai mosso qualche critica a questo modus operandi?
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Messaggio  fab Mar Lug 05, 2011 4:28 pm

Se un distributore vanta un titolo giuridico sul tuo "impianto", l'"impianto" non è tuo, ma del distributore e tu gestisci un impianto di terzi. E i termini della vicenda cambiano.

Ciao!
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Messaggio  ceresio18 Mar Lug 05, 2011 5:06 pm

ok adesso allora siamo d'accordo....
mi sapresti aiutare anche in merito all'altro quesito che ho postato questa mattina?

Ciao e grazie
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Messaggio  VdT Lun Set 26, 2011 2:34 pm

Peccato non aver letto prima questa discussione, ma ora che cinque minuti provo a dare una risposta in base all'esperienza.
Il problema di fronte al quale ci troviamo è rappresentato da uno scontro tra la norma e un accordo di programma (che non è una norma). Spiegando in parole più semplici:
La norma parla di 3500 KG per i RAEE raggruppati presso il punto vendita o altro luogo (denominato punto di raggruppamento) diverso dal punto vendita ed indicato nella richiesta di iscrizione all'Albo.
La norma parla di punto di raggruppamento diverso dal punto vendita con i requisiti che si trovano nel decreto ed indica in maniera precisa che è il distributore ad iscriversi.

L'accordo di programma parla invece di quantitativi piuttosto esagerati per piccoli distributori (e quindi è un accordo per grande distribuzione) e parla di gestore del punto di raggruppamento.

Se provate a chiamare il Centro di Coordinamento confermeranno quanto detto nell'accordo di programma salvo chiedere delucidazioni alla propria sezione dell'albo gestori ambientali.
Se provate a chiamare l'albo gestori ambientali e trovate personale disponibile e preparato inizieranno a porsi il problema.

La questione è in realtà questa, nella norma nulla si dice in merito alla possibilità di affidare la gestione del punto di raggruppamento ad un soggetto diverso dal distributore, ma è altresì vero che non è concesso a tale soggetto iscriversi all'albo per gestire il punto di raggruppamento per conto del distributore.
A questo punto se ciò che non è vietato è pertanto lecito vuol dire che la cosa è fattibile, nel senso che il punto di raggruppamento gestito da soggetto diverso dal distributore è in realtà fattibile a patto che vi sia un contratto tra le parti e che il distributore sia responsabile di tutto ciò che succede nel punto di raggruppamento ossia corretta gestione del rifiuto e compilazione della documentazione (di fronte ad un controllo ad oggi all'albo non sanno cosa potrebbe accadere ma se il contratto tra le parti c'è e la gestione è corretta non ci dovrebbero essere problemi. Purtroppo ad oggi manca un riscontro pratico). La questione dei 3500 Kg invece è da intendersi per ogni distributore, altrimenti poco senso avrebbe la possibilità da parte del Centro di Coordinamento di affidare in comodato dei cassoni scarrabili per il raggruppamento delle diverse tipologie di rifiuto.

Resta comunque inteso che la norma è alquanto lacunosa lasciando molte questioni in ombra e che ci auguriamo prima o poi vengano risolte. D'altro canto se le cose sono fatte per bene non vedo perchè si debba essere sanzionati.
Certamente si potrebbe obiettare una gestione non autorizzata dei rifiuti in una sede diversa dal punto di raggruppamento ma è alquanto labile come accusa considerato che il distributore indica realmente il punto di raggruppamento ove è situato, qual'è il titolo giuridico in base al quale usa l'area ed esiste un contratto scritto tra le parti dove vengono elencati compiti e responsabilità.

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Messaggio  ceresio18 Mer Ott 05, 2011 9:45 am

Ciao VDT.
Concordo in pieno con il tuo ultimo post.
Informo tutti intanto che in provincia di Caserta hanno iniziato a porsi il problema della gestione degli LDR...... un impianto che effettua raggruppamento per conto del consorzio Ecolight è stato visitato dai tecnici provinciali, che hanno rilevato il fatto che l'indirizzo dello stesso non fosse inserito nelle autorizzazioni dei distributori di RAEE.
Ora attendiamo sviluppi in materia.

Ciao a tutti.
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Messaggio  VdT Mer Ott 05, 2011 9:51 am

Ecco questo è un problema di non poco conto in quanto il luogo di raggruppamento deve essere indicato nella richiesta di autorizzazione. Si può ipotizzare che alcuni distributori si siano prima iscritti all'albo e poi abbiano ricevuto la richiesta commerciale da parte dei vari impianti implicati nella faccenda. E' stato a questo punto che deve essersi creata la confusione tra accreditamento al CDC RAEE e comunicazione all'albo della variazione del luogo di raggruppamento.

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Messaggio  ceresio18 Mer Ott 05, 2011 10:02 am

Penso proprio che sia andata così.

Il problema è che l'impianto in questione raggruppava RAEE di grandi distributori a livello nazionale...... chissà che andando a toccare interessi forti si riesca finalmente a far sì che qualcuno scriva nero su bianco alcune delucidazioni in materia di RAEE....
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