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Decreto correttivo Sistri in dirittura d'arrivo: le regole per l'interoperabilita'
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Decreto correttivo Sistri in dirittura d'arrivo: le regole per l'interoperabilita'
Queste le principali novità che dovrebbero essere introdotte dal decreto di modifica del testo unico Sistri:
- regolamentazione della fase transitoria e delle modalità operative tra soggetti obbligati e soggetti non ancora obbligati;
- introduzione del dispositivo USB per l’interoperabilità e relative procedure;
- definizione di “unità operativa”;
- possibilità di richiedere dispositivi USB aggiuntivi;
- individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede;
- attenuazione delle responsabilità del delegato;
- procedura per l’utilizzo della scheda movimentazione in bianco;
- procedura per rallentamenti del sistema che comportino attese superiori ai tre minuti;
- procedura per cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
- procedure per variazioni relative alle aziende di trasporto;
- modalità di aggiornamento, da parte dell’ISPRA, della banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero e smaltimento.
- regolamentazione della fase transitoria e delle modalità operative tra soggetti obbligati e soggetti non ancora obbligati;
- introduzione del dispositivo USB per l’interoperabilità e relative procedure;
- definizione di “unità operativa”;
- possibilità di richiedere dispositivi USB aggiuntivi;
- individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede;
- attenuazione delle responsabilità del delegato;
- procedura per l’utilizzo della scheda movimentazione in bianco;
- procedura per rallentamenti del sistema che comportino attese superiori ai tre minuti;
- procedura per cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
- procedure per variazioni relative alle aziende di trasporto;
- modalità di aggiornamento, da parte dell’ISPRA, della banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero e smaltimento.
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Decreto correttivo Sistri in dirittura d'arrivo: le regole per l'interoperabilita' :: Commenti
Le aziende che utilizzano gestionali interfacciati al SIS potranno richiedere un dispositivo USB particolare. Tale dispositivo e' abilitato alla firma delle operazioni create tramite il software precedentemente accreditato ed e' tenuto fisicamente presso i relativi server.
Qualcuno sa a che punto è l'iter del correttivo al testo unico Sistri? Il 1 settembre si avvicina e non sappiamo ancora con certezza come gestire la fase di transizione e le modalità operative tra soggetti obbligati e soggetti non obbligati. Sembrava in dirittura d'arrivo, invece.......Ciao Costy
Il transitorio, stando all'ultima bozza disponibile, dovrebbe essere regolato in questo modo:
"Fino allo scadere dei termini di cui all’articolo 1 del decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, i soggetti iscritti al SISTRI applicano le seguenti procedure:
a) I produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni che utilizzano il SISTRI qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale che non utilizzano il SISTRI, compilano la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampano una copia e la consegnano firmata all’impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all’impianto di recupero/smaltimento di destinazione. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.
b) I produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni che non utilizzano il SISTRI qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.
c) I produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni che non utilizzano il SISTRI qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale che non utilizzano il SISTRI al fine di attestare l'assolvimento della propria responsabilità applicano le procedure di cui all’articolo 188, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni."
"Fino allo scadere dei termini di cui all’articolo 1 del decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, i soggetti iscritti al SISTRI applicano le seguenti procedure:
a) I produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni che utilizzano il SISTRI qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale che non utilizzano il SISTRI, compilano la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampano una copia e la consegnano firmata all’impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all’impianto di recupero/smaltimento di destinazione. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.
b) I produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni che non utilizzano il SISTRI qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.
c) I produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni che non utilizzano il SISTRI qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale che non utilizzano il SISTRI al fine di attestare l'assolvimento della propria responsabilità applicano le procedure di cui all’articolo 188, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni."
Ma questo cosa vuole dire??
Nonostante i problemi, il 1/09/11 si parte lo stesso??
E la revisione??
Verrà presa in considerazione?
Nonostante i problemi, il 1/09/11 si parte lo stesso??
E la revisione??
Verrà presa in considerazione?
Questo è il regime transitorio, come regolato da un decreto che è gia alla Corte dei Conti.
Come la storia insegna, non è detto che non ci saranno ulteriori novità.
Come la storia insegna, non è detto che non ci saranno ulteriori novità.
Admin ha scritto:Questo è il regime transitorio, come regolato da un decreto che è gia alla Corte dei Conti.
Come la storia insegna, non è detto che non ci saranno ulteriori novità.
Scusami se ti faccio queste domande....
Che vuoi dire quando dici "Questo è il regime transitorio"?
Vorrei capire la situazione che direzione sta prendendo....
Comunque, grazie Admin!!!
Faccio un esempio per il 1 settembre:
Produttore non utilizza sistri
Trasportatore non utilizza sistri
Impianto utilizza sistri
il produttore compilerà il FIR e il registro carico-scarico cartaceo. Il trasportatore registro carico-scarico cartaceo. L'impianto caricherà manualmente il FIR sul registro cronologico utilizzando l'opzione "nuovo carico" ( operazione che con sistri attivo verrebbe fatta tramite la funzione "schede da collegare al registro" dopo avere accettato la scheda sistri) e conserverà il FIR. Attendo gentilmente conferme o smentite. Grazie per le risposte.Ciao Costy
Produttore non utilizza sistri
Trasportatore non utilizza sistri
Impianto utilizza sistri
il produttore compilerà il FIR e il registro carico-scarico cartaceo. Il trasportatore registro carico-scarico cartaceo. L'impianto caricherà manualmente il FIR sul registro cronologico utilizzando l'opzione "nuovo carico" ( operazione che con sistri attivo verrebbe fatta tramite la funzione "schede da collegare al registro" dopo avere accettato la scheda sistri) e conserverà il FIR. Attendo gentilmente conferme o smentite. Grazie per le risposte.Ciao Costy
Scusami se ti faccio queste domande....
Che vuoi dire quando dici "Questo è il regime transitorio"?
Vorrei capire la situazione che direzione sta prendendo....
Comunque, grazie Admin!!!.
Di nulla.
Significa che si naviga a vista.
Oggi la situzione è quella che conosciamo: partenza a scaglioni dal 1 settembre.
E, se non succede nulla, il periodo dal 1 settembre al 1 gennaio sarà regolato così dal decreto di prossima pubblicazione.
Dove trovo la bozza del decreto?
E LA FONTE DI CIO' QUALE SAREBBE ?
Admin ha scritto:Queste le principali novità che dovrebbero essere introdotte dal decreto di modifica del testo unico Sistri:
- regolamentazione della fase transitoria e delle modalità operative tra soggetti obbligati e soggetti non ancora obbligati;
- introduzione del dispositivo USB per l’interoperabilità e relative procedure;
- definizione di “unità operativa”;
- possibilità di richiedere dispositivi USB aggiuntivi;
- individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede;
- attenuazione delle responsabilità del delegato;
- procedura per l’utilizzo della scheda movimentazione in bianco;
- procedura per rallentamenti del sistema che comportino attese superiori ai tre minuti;
- procedura per cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
- procedure per variazioni relative alle aziende di trasporto;
- modalità di aggiornamento, da parte dell’ISPRA, della banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero e smaltimento.
La bozza di decreto che ho avuto la possibilità di leggere.
Aspettiamo la pubblicazione.
Aspettiamo la pubblicazione.
Ciao....Ma se il sistri non funziona ancora bene....come fà a partire il 1° Settembre?...Admin ha scritto:La bozza di decreto che ho avuto la possibilità di leggere.
Aspettiamo la pubblicazione.
MARA QUATRANA ha scritto:Ciao....Ma se il sistri non funziona ancora bene....come fà a partire il 1° Settembre?...Admin ha scritto:La bozza di decreto che ho avuto la possibilità di leggere.
Aspettiamo la pubblicazione.
E' quello che vorremmo sapere tutti..
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