Ultimi argomenti attivi
» quiz esame ADR 2023Da Paolo UD Ieri alle 4:52 pm
» MUD 2024 quando si farà?
Da fabiodafirenze Mer Mar 13, 2024 5:52 pm
» abbandono rifiuti all'interno di manufatti
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:51 pm
» Abbandono rifiuti su suolo pubblico
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:24 pm
» Relazione annuale consulente ADR
Da tfrab Lun Mar 04, 2024 3:10 pm
» Tassa di concessione governativa: va pagata per ciscuna categoria di iscrizione all'Albo
Da urgada Gio Feb 29, 2024 12:39 pm
» ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
Da tfrab Mer Feb 28, 2024 12:44 pm
» Dubbio Registro per Trasporto Organizzato da
Da GiulioHD650 Lun Feb 26, 2024 1:42 pm
» Prescrizioni trasporto UN 3166
Da gam66 Lun Feb 26, 2024 1:17 pm
» Trasporto serbatoio vuoti
Da Transporter Lun Gen 29, 2024 11:30 pm
applicazione operativa del regolamento 333/2011
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
applicazione operativa del regolamento 333/2011
Ciao a tutti,
sono una new entry del forum e vorrei confrontarmi con voi circa l'operatività del Regolamento 333...
in pratica i rottami che soddisfano contemporaneamente le condizioni di cui all'Art.183, comma 1 lett.a, sono sottoprodotti e sono esclusi dalla gestione dei rifiuti in quanto non sono mai stati rifiuti, mentre la definizione di non rifiuto è introdotta dal Reg.333, ma si riferisce a rifuti che sono stati sottoposti ad operazioni di recupero. Quindi il produttore di rottame metallico (prod secondo art 183 del D.Lgs. 152/06) affiderà al rottamaio il suo sottoprodotto con ddt e non con fir....tutta la fase di controllo e assicurazione di una filiera di qualità sono rivolte esclusivamente agli impianti di recupero...corretto??
grazie tante per le idee che vorrete darmi...
grazie livia
sono una new entry del forum e vorrei confrontarmi con voi circa l'operatività del Regolamento 333...
in pratica i rottami che soddisfano contemporaneamente le condizioni di cui all'Art.183, comma 1 lett.a, sono sottoprodotti e sono esclusi dalla gestione dei rifiuti in quanto non sono mai stati rifiuti, mentre la definizione di non rifiuto è introdotta dal Reg.333, ma si riferisce a rifuti che sono stati sottoposti ad operazioni di recupero. Quindi il produttore di rottame metallico (prod secondo art 183 del D.Lgs. 152/06) affiderà al rottamaio il suo sottoprodotto con ddt e non con fir....tutta la fase di controllo e assicurazione di una filiera di qualità sono rivolte esclusivamente agli impianti di recupero...corretto??
grazie tante per le idee che vorrete darmi...
grazie livia
livia- Nuovo Utente
- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 12.10.11
Argomenti simili
» Applicazione Regolamento UE 333/2011 nella cremazione
» CONSIDERAZIONI SULL’APPLICAZIONE del REGOLAMENTO 333/2011/UE
» Circolare Regione Lombardia: Rottami metallici: applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”.
» Regolamento 333: notizie sull'effettiva applicazione?
» regolamento 333/2011 considerazioni
» CONSIDERAZIONI SULL’APPLICAZIONE del REGOLAMENTO 333/2011/UE
» Circolare Regione Lombardia: Rottami metallici: applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”.
» Regolamento 333: notizie sull'effettiva applicazione?
» regolamento 333/2011 considerazioni
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.