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Regolamento (CE) 1013/2006 spedizioni di rifiuti - notificatore
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Regolamento (CE) 1013/2006 spedizioni di rifiuti - notificatore
Buongiorno a tutti,
chiedo aiuto a chi di Voi conosce bene questo Regolamento (150 pagine di bontà in olio di oliva !!).
Nell'art. 2, comma 15 viene riportata la definizione di "notificatore" che, in ordine di priorità gerarchica, dovrebbe essere:
i. il produttore iniziale; o
ii. il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o
iii. un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o
iv. un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
v. un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
vi. qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.
Secondo Voi, l'ordine gerarchico di cui sopra è obbligatorio o facoltativo? In buona sostanza, il produttore iniziale è più o meno obbligato o può farlo fare all'intermediario? Quali sono i pro e i contro??
Grazie mille.Francesca
chiedo aiuto a chi di Voi conosce bene questo Regolamento (150 pagine di bontà in olio di oliva !!).
Nell'art. 2, comma 15 viene riportata la definizione di "notificatore" che, in ordine di priorità gerarchica, dovrebbe essere:
i. il produttore iniziale; o
ii. il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o
iii. un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o
iv. un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
v. un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
vi. qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.
Secondo Voi, l'ordine gerarchico di cui sopra è obbligatorio o facoltativo? In buona sostanza, il produttore iniziale è più o meno obbligato o può farlo fare all'intermediario? Quali sono i pro e i contro??
Grazie mille.Francesca
FrancescaP- Utente Attivo
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Re: Regolamento (CE) 1013/2006 spedizioni di rifiuti - notificatore
vecchia storia. Dobbiamo ringraziare un pisellone di danese di nome Pedersen per quel bel (dis)ordine gerarchico.FrancescaP ha scritto:... Secondo Voi, l'ordine gerarchico di cui sopra è obbligatorio o facoltativo? In buona sostanza, il produttore iniziale è più o meno obbligato o può farlo fare all'intermediario? Quali sono i pro e i contro??
Obbligatorio? SI .................. Applicato (almeno in Italy?) NO/Non sempre
dipende molto dall'autor. competente di spediz alla quale sei costretta a rivolgerti
Ma cosa si fa di solito? leggi bene il Regolamento e vedrai che se 6 stata autorizzata per iscritto dal produtt, new produtt, raccoglitore allora puoi fungere da notificatore
6 il raccoglitore che raccoglie da più soggetti ma nn ha impianto? allora conferisci ad un unico impianto e poi intermedia come sopra
Facile, no?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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