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Campo descrizione del formulario: descrizione o denominazione del rifiuto?

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Messaggio  Sato Gio Gen 12, 2012 10:59 am

riger ha scritto:per mettere d'accordo tutti, c'è il campo "descrizione" che (correggetemi se ricordo male) dovrebbe servire, oltre a quanto ravvisabile dal CER, per meglio identificare il rifiuto.
Potrebbe essere una descrizione "Apparecchiature elettroniche d'ufficio obsolete e fuori uso come da elenco cespiti allegato al FIR", senza intaccare il campo annotazioni?
No, non è esatto. Nel campo "descrizione" va descritto per esteso il codice CER, che nel caso del 160214 è: "apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213" (ovvero non pericolose)..Dal mio punto di vista, sul FIR non riporterei alcun tipo di descrizione o annotazione che non sia riferito al rifiuto, per non incorrere in un qualsiasi problema col cliente che a posteriori, nel caso di un eventuale controllo, possa affermare di avere ceduto un rifiuto diverso da quanto descritto sul FIR, avallando la tesi con la lista che diventerebbe, in questo caso, un'appendice del FIR. I commercialisti, i revisori dei conti, ed i vari "auditor", dovrebbero imparare che il "rifiuto" è una cosa diversa dal "prodotto" che intendono decespitare, e non "devono" cercare la complicità del trasportatore per far quadrare i loro conti, con liste o note di fantasia...Il trasportatore deve gestire un rifiuto, ed il suo compito è quello di verificare che corrisponda al codice CER attribuito dal clente. Se poi sono 20 computer, o un macchinario che vale un Miliardo, non è un suo problema.Tocca poi al contabile dimostrare che quel prodotto sia stato correttamente smaltito col codice appropriato, e non viceversa..
Ciao
..Sato.. comp


Ultima modifica di Sato il Gio Gen 12, 2012 11:12 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  riger Gio Gen 12, 2012 11:03 am

Sato ha scritto:
riger ha scritto:per mettere d'accordo tutti, c'è il campo "descrizione" che (correggetemi se ricordo male) dovrebbe servire, oltre a quanto ravvisabile dal CER, per meglio identificare il rifiuto.
Potrebbe essere una descrizione "Apparecchiature elettroniche d'ufficio obsolete e fuori uso come da elenco cespiti allegato al FIR", senza intaccare il campo annotazioni?
No, non è esatto. Nel campo "descrizione" va descritto per esteso il codice CER, che nel caso del 160214 è: "apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213" (ovvero non pericolose)..
Ciao
..Sato.. comp

ecco, adesso vai a prendere quell'emerito docente del corso RT famoso fatto anni orsono, che sosteneva che nel campo CER ci fosse la barra perché ci andava scritto il codice prima e la descrizione dopo, dando al campo descrizione la valenza di cui al mio precedente post, e tiratelo nell'arena dei gladiatori!
Ne era talmente convinto che anche di fronte all'evidenza ("ma come si fa a farci stare 19.12.12/altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211' in un campo del genere) ha risposto di scrivere in piccolo....
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Messaggio  Admin Gio Gen 12, 2012 6:48 pm

ecco, adesso vai a prendere quell'emerito docente del corso RT famoso fatto anni orsono, che sosteneva che nel campo CER ci fosse la barra perché ci andava scritto il codice prima e la descrizione dopo, dando al campo descrizione la valenza di cui al mio precedente post, e tiratelo nell'arena dei gladiatori!
Ne era talmente convinto che anche di fronte all'evidenza ("ma come si fa a farci stare 19.12.12/altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211' in un campo del genere) ha risposto di scrivere in piccolo.....
Premesso che la storia di scrivere la denominazione accanto al CER "in piccolo" non sta né in cielo né in terra, per il resto non aveva completamente torto. E mi spiego.
Siamo di fronte al decreto ministeriale 145/98, che recita (all. C, p.V. lett. a)):
"alla casella (4), caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:
- CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO"


Ove, per "nome codificato" parrebbe intendersi la denominazione ufficiale del catalogo europeo dei rifiuti.

E, dall'altra parte, la circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 che "interpreta" (p. 1, lett. o)):

"A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce «Descrizione» dovrà riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre «99»"

Ora, è vero che la circolare non è una fonte normativa, però l'interpretazione precedente è molto di buon senso e persegue certamente l'obiettivo di una maggiore tracciabilità.
Si potrebbe osservare che:

1) All'interno dell'elenco europeo dei rifiuti, il codice CER è associato univocamente ad una denominazione ufficiale. Pertanto affiancare tale denominazione al codice stesso è una mera ripetizione, che non aggiunge alcuna informazione. Anzi potrebbe anche ingenerare confusione: non mi risulta che sia indicato, in nessuna fonte normativa, quale dei due prevalga in caso di discordanza (come avviene, per fare un esempio, nel caso degli assegni bancari, tra importo scritto in cifre ed in lettere).

2) Esistono codici CER, oltre ai codici aspecifici "99" potrei citarne tantissimi, ai quali possono essere associati, in maniera corretta e pertinente, svariate tipologie di rifiuti del tutto diversi tra loro. In tal caso un'esauriente descrizione offre certamente maggiori garanzie ai fini della tracciabilità.
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