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Veicoli fuori uso, rifiuti e/o ricambi usati

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Messaggio  Pelle Mer Feb 08, 2012 5:17 pm

Sebbene l'argomento sconfini in parte dal tema SISTRI riguarda pur sempre il TUA e direi che se non ci capite voi...! Provo quindi a chiedervi un parere.
Vorrei svolgere attività di commercio ricambi usati, ricavati da veicoli che appartengono al campo di applicazione dell' art. 231 (NON AUTOVEICOLI). Vorrei farlo attraverso la mia attività di vendita e officina riparazione moto.

L'interpretazione dettata esclusivamente dalle mie speranze, non ho competenze in merito, è che in quanto deposito temporaneo (così è considerata la mia officina per le attività che già svolgo vero ?) io possa condurre tale attività di smontaggio delle moto senza specifiche autorizzazioni. I rifiuti pericolosi li gestirò come faccio da sempre, ciò che resta sarà “promosso” a ricambio usato e per tanto immagazzinato.

Ora qualcuno mi farà notare il comma 7 che mi complica un po' la faccenda e mi fa entrare in loop . Per smontare devo rottamare; per rottamare devo avere un numero di autorizzazione quindi, temo, una struttura ben diversa oppure farlo in nome e conto di un autorizzato.In questo secondo caso dovrò poi consegnarli il veicolo intero? Prima di proseguire a tediarvi, visto che da qui in poi i miei dubbi si moltiplicano in modo esponenziale, Vi chiedo:

Potrebbe essere sostenibile, la mancanza di volontà da parte del proprietario del veicolo a demolire lo stesso e quindi un acquisto da parte mia con regolare passaggio di proprietà? Dopo di chè io “officina” e nuovo proprietario, lo smonto, e consegno ciò che rimane (telaio targa scarti) ad un centro autorizzato che provvederà alla cancellazione dal PRA, ovviamente a mie spese.


ART. 231
(veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.
12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
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Messaggio  Pelle Lun Feb 20, 2012 11:49 am

....capisco di aver chiesto troppo e troppo fuori tema ! Rolling Eyes forse se faccio una domanda alla volta mi sarà concesso di trattare un argomento attinente solo in parte !

c'è qualcuno che possa chiarirmi questo punto?

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

Ossia il concessionario può richiedere e ottenere estremi di autorizzazione propri ? o deve in tutti i casi avvalersi dell'autorizzazione di un centro di raccolta ?

Grazie
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Messaggio  stressalmassimo Lun Feb 20, 2012 12:06 pm

richiedere un'autorizzazione probabilmente si può, ma una cosa alquanto complicata, richiede requisiti del sito e dell'organizzazione veramente tosti. Secondo me non conviene assolutamente
stressalmassimo
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Messaggio  zorba Lun Feb 20, 2012 3:07 pm

Pelle ha scritto:...Vorrei svolgere attività di commercio ricambi usati, ricavati da veicoli che appartengono al campo di applicazione dell' art. 231 (NON AUTOVEICOLI). Vorrei farlo attraverso la mia attività di vendita e officina riparazione moto....
Bene, compera ricambi usati dai demolitori autorizzati che li possono cedere.

In linea di massima, i pezzi che vengono rimossi dai veicoli da parte di un'officina di riparazione "dovrebbero essere" pezzi usurati o mal funzionanti e quindi dovrebbero essere trattati come rifiuti.

Poi, certo, può capitare che uno smanettone chieda ad esempio la sostituzione della marmitta originale con un modello diverso e più "performante", e lasci all'officina il pezzo originale seminuovo...; ma in questo caso dovrebbe essere sufficiente la documentazione fiscale relativa alle prestazioni effettuate per giustificare la detenzione del ricambio usato.

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