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Smaltimento sostanze stupefacenti

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Messaggio  nicola Gio Apr 12, 2012 12:41 pm


Chiedevo esperienze in merito o ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto qui riporto.

L’ Art. 14 comma 3 del DPR 254/03

3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Aggiungo che il DPR 309/90 disciplina tale argomento agli artt. 21,22,23,24,25, e che la Legge 15 marzo 2010 n. 38 all’art. 10 modifica aggiungendo l’art 25 bis che così recita:

Art.10

" ART. 25-bis. - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie). -
1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie e' effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma e' redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la
distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo ";

Infine, a mia conoscenza, con circolare del Ministero della Salute DGFDM/I.5.i.f del 24 maggio 2011 vengono esplicitate alcune istruzioni per lo smaltimento.


In particolare il Ministero, ha precisato che:
per gli stupefacenti di cui alla tabella II, sezioni A, B e C DPR 309/90 questi sono oggetto di procedura a mezzo verbale da parte della ASL competente.

- I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente, soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A, B e C), devono essere oggetto di una constatazione da parte della ASL con redazione del relativo verbale. I prodotti da distruggere, sigillati in un contenitore con contrassegni d’ufficio, sono affidati al farmacista, su indicazione del quale viene concordato se incaricare della termodistruzione la ASL o un’azienda autorizzata allo smaltimento

I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni D ed E), possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione e trattati come gli altri rifiuti sanitari.
Grazie. Nicola
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Messaggio  alessiog Sab Apr 14, 2012 11:20 am

NICOLA ha scritto:
Chiedevo esperienze in merito o ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto qui riporto.

L’ Art. 14 comma 3 del DPR 254/03

3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Aggiungo che il DPR 309/90 disciplina tale argomento agli artt. 21,22,23,24,25, e che la Legge 15 marzo 2010 n. 38 all’art. 10 modifica aggiungendo l’art 25 bis che così recita:

Art.10

" ART. 25-bis. - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie). -
1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie e' effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma e' redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la
distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo ";

Infine, a mia conoscenza, con circolare del Ministero della Salute DGFDM/I.5.i.f del 24 maggio 2011 vengono esplicitate alcune istruzioni per lo smaltimento.


In particolare il Ministero, ha precisato che:
per gli stupefacenti di cui alla tabella II, sezioni A, B e C DPR 309/90 questi sono oggetto di procedura a mezzo verbale da parte della ASL competente.

- I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente, soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A, B e C), devono essere oggetto di una constatazione da parte della ASL con redazione del relativo verbale. I prodotti da distruggere, sigillati in un contenitore con contrassegni d’ufficio, sono affidati al farmacista, su indicazione del quale viene concordato se incaricare della termodistruzione la ASL o un’azienda autorizzata allo smaltimento

I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni D ed E), possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione e trattati come gli altri rifiuti sanitari.
Grazie. Nicola

Ciao Nicola,
controllando l'elenco delle sostanze su http://www.salute.gov.it/medicinaliSostanze/paginaInternaMedicinaliSostanze.jsp?id=7&menu=strumenti mi sembra che i farmaci contenuti in D ed E possono essere avviati a termodistruzione con i codici 180109, comunque per maggiore sicurezza dovresti contattare chi fornisce il programma gestionale nella farmacia perchè sicuramente c'è un programma per capire se un farmaco è pericoloso o non pericoloso. Se quelli contenuti cnella tebella II sez D ed E risultano non pericolosi,puoi andare tranquillo.
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