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registro rifiuti per i rottami ART.190 6/bis

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Messaggio  DB Gio Apr 26, 2012 5:33 pm

Nel TUA D.lgs 152/2006 trovo questo:

6 bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Avrei bisogno di chiarimenti. Lavoro in una ditta metalmeccanica che taglia lamierino di ferro e inox per produrre particolari metallici. Lo scarto ottenuto è stato finora considerato rifiuto e come tale trattato (ora ci stiamo attivando per il "sottoprodotto", ma questo sarà argomento di un altro post)
Ad un controllo ARPA ci è stato fatto verbale per incorrettezze assolutamente formali nella compilazione del registro (nel verbale stesso si dice che è comunque possibile risalire alle quantità e movimentazioni e che il tutto coincide con il formulario). Ho contestato la sanzione e tra pochi giorni dovrò discuterne con la Provincia.
Il comma 6/bis sopracitato a chi si riferisce? Anche ai produttori? Dal momento che i nostri ritagli di ferro venivano regolarmente venduti a l rottamatore, tutte le fatture sono ovviamente annotato nel registro iva (e anche sul formulario e sul registro...)
Posso "farmi forte" di questo comma per contestare ancora di più il fatto di aver sanzionato piccole irregolarità formali del registro rifiuti?
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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 26, 2012 6:21 pm

Fai attenzione con la forza perchè il comma da te citato è stato abrogato dal d.lgs. 205/2010 entrato in vigore il 25/12/2010.
E' anche vero che l'art. 190 è uno di quegli articoli zombies che sono mantenuti in vita nella previgente formulazione fino alla definitiva entrata in vigore del SISTRI (ad oggi 30/06/2012) però bisogna vedere sei funzionari della tua Provincia hanno voglia di seguire tutte le evoluzioni giuridiche relative a tale norma.

Io direi che se tu hai tenuto il registro IVA e questo gli è andato bene, e quindi le contestazioni formali che ti muovono sono di diverso genere non mi lancerei in una discussione.
Ma giusto per curiosità che cosa ti hanno contestato?

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Messaggio  DB Gio Apr 26, 2012 7:10 pm

Per prima cosa mi scuso per aver inserito questo post in un argomento sbagliato..ma quando me ne sono accorta non sapevo come spostarlo su quello relativo ai registri.

oh, sono molto dispiaciuta per l'abrogazione di questo comma così carino... l'ho trovato nel testo pubblicato proprio qui sul forum.
In effetti le contestazioni probabilmente sembrano formali e di poco conto solo a me, che giudico la cosa dal punto di vista dell'impatto ambientale, inquinamento ecc ecc mentre è ovvio che per un ente di controllo che deve verificare delle carte...sono le cose che contano (tenuto anche conto che le aziende ancora aperte in zona sono proprio pochine e quindi di lavoro ne hanno poco).
La contestazione più grave è quella del codice inesatto in quanto si utilizzava erroneamente il 120102 (rifacendosi probabilmente a quello valido fino al 2002), ora abbiamo concordato il 120101 anche se neppure questo è esatto, ma con il generico 120199 il rottamatore non avrebbe potuto ritirare i rottami. Quindi ok, il codice era sbagliato... ma non che ora sia giusto... visto che quello giusto non esiste
L'altra contestazione è che sul registro (registro vecchissimo perchè i rottami prodotti sono pochi) al momento dello scarico non si annotava il numero relativo ai movimenti di carico. Cioè nel movimento 1 caricavo 1000, nel movimento 2 caricavo 1000, nel mov. 3 altri 1000 e poi al movimento 4 indicavo scarico 3000 (senza precisare che era il materiale caricato al n.1,2 e 3) ... considerato che il codice CER era uno solo e che i carichi si alternavano regolarmente agli scarichi completi... il controllo non è particolarmente complicato. Il formulario era invece completamente regolare.
Il registro iva non lo hanno proprio richiesto.
Il mio tentativo per evitare almeno parte della sanzione (che oltretutto ci viene applicata due volte perchè la ditta è una S.n.c. con titolari due soci...) è proprio nel cercare di convincere che se i quantitativi del rottame movimentato sono comunque facilmente verificabile dal registro, dal formulario e dalle fatture di vendita le irregolarità riscontrate sul registro non sono poi così rilevanti..(..almeno per me..)
Se poi l'art.190 dicesse anche che che per i rottami sono sufficienti i registri iva.... Smile
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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 26, 2012 7:34 pm

DB ha scritto:
oh, sono molto dispiaciuta per l'abrogazione di questo comma così carino... l'ho trovato nel testo pubblicato proprio qui sul forum.
Non ti preoccupare che ci penserà admin a spostare il post nella sezione adatta.
Il TUA pubblicato da sistriforum correttamente ripora il comma 6 bis da te citato proprio perchè, come ti ho spiegato in precedenza il "vecchio art. 190" formalmente abrogato da 1 anno e mezzo è mantenuto in vita nella vecchia formulaziione solo perchè agganciato alla partenza del sistri.
Il mio suggerimento di non tirarlo fuori era soltanto riferito al fatto che oggi tutti i siti giuridici (tra cui normattiva che è il sito ufficiale delle norme vigenti) riportano l'art. 190 nella versione "nuova", con solo una piccolissima nota sul fatto per per il momento quella versione lì non vige.
E quindi non è detto che i funzionari della Provincia abbiano proprio tutti avuto voglia di leggerla.

Detto ciò e pur comprendendoti perchè anch'io ho una lunga militanza negli impianti, ti posso assicurare che dalle sanzioni meramente "formali" difficilmente si riesce a sfuggire.
Anzi se le sono inventate apposta perchè se è vero che su di un procedimento tecnico si può discutere ed avere varie opinioni, su di una violazione amministrativo documentale (crocetta sì, crocetta no) c'è poco da discutere.
Ora so che ti arrabbierai però se consideri la ratio della norma ciò che ti hanno contestato non è proprio solo formale ed ininfluente...
Un CER errato o non correttamente trasposto facendo ancora riferimento a qualcosa che ha cessato di esistere 10 anni fa, non è indice di grande attenzione nella gestione dei rifiuti.
La mancanza dell'indicazione del riferimento ai carichi negli scarichi è una violazione considerata potenzialmente grave, perchè impedisce la corretta tracciabilità del rifiuto.
Dato che nel tuo caso ciò non succede perchè hai un rifiuto solo, cerca di ottenere come minimo la riduzione delle sanzioni considerando che tutto il movimento si può ricostruire da altri dati
Purtroppo a 0 sanzioni non riesci ad andarci.....

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Messaggio  DB Ven Apr 27, 2012 9:02 am

Ok, vedremo come va a finire... non ho molte speranze
Ma, comunque, questo comma 6 che "momentaneamente" è valido, esattamente cosa significa?
Che è sufficiente avere i registri iva che dimostrano la vendita dei rottami (quindi solo lo scarico), o che TUTTI i dati che andrebbero sul registro carico e scarico devono essere messi sul registro iva (???)
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Messaggio  cirillo Ven Apr 27, 2012 11:07 am

DB ha scritto:Ok, vedremo come va a finire... non ho molte speranze
Ma, comunque, questo comma 6 che "momentaneamente" è valido, esattamente cosa significa?
Che è sufficiente avere i registri iva che dimostrano la vendita dei rottami (quindi solo lo scarico), o che TUTTI i dati che andrebbero sul registro carico e scarico devono essere messi sul registro iva (???)
Propendo per la seconda, per esperienza personale.
Continuare ad utilizzare il vecchio modello di registro (cosa consentita) è possibile purchè i dati riportati nelle scritture siano gli stessi previsti dal modello attualmente in vigore.

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Messaggio  Paolo UD Ven Apr 27, 2012 11:55 am

MI sorge una curiosità legata a questo post:
ma nei formulari il CER era corretto? Suspect
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