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Messaggio  stressalmassimo Gio Giu 14, 2012 5:51 pm

Salve a tutti,
un cliente che vende batterie vorrebbe aderire all'iniziativa di Fiamm "raccoltamica", che prevede la raccolta delle batterie dei privati e aziende presso il punto vendita ed il successivo ritiro del cassone da parte di un trasportatore e raccoglitore autorizzato.

Ritenete che abbia bisogno di autorizzazioni alla messa in riserva di rifiuti? E se no, deve comuqnue tenere il regsitro di carico e scarico?
Ringrazio sin d'ora chi vorrà darmi una mano.
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Messaggio  isamonfroni Gio Giu 14, 2012 5:57 pm

direi di sì visto che fa stoccaggio di rifiuti

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Messaggio  Supremoanziano Ven Giu 15, 2012 8:52 am

Quoto l'insostituibile isa
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Messaggio  isamonfroni Ven Giu 15, 2012 9:43 am

Supremoanziano ha scritto:Quoto l'insostituibile isa

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Messaggio  Chimera Ven Giu 15, 2012 9:47 am

isamonfroni ha scritto:direi di sì visto che fa stoccaggio di rifiuti
E' necessaria l'autorizzazione anche per la raccolta da privati che hanno acquistato il nuovo?
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Messaggio  cirillo Ven Giu 15, 2012 9:56 am

Chimera ha scritto:
isamonfroni ha scritto:direi di sì visto che fa stoccaggio di rifiuti
E' necessaria l'autorizzazione anche per la raccolta da privati che hanno acquistato il nuovo?
Il privato che acquista il nuovo dovrebbe portare il vecchio all'"ecocentro" comunale.
Il CER delle batterie al piombo derivanti da attività di autoriparazione è 16.06.01* mentre il CER delle batterie al piombo intese come rifiuti urbani in quanto prodotte appunto da Privati, è 20.01.33* e non credo che la suddivisione sia messa lì a caso.
Temo, quindi, ci siano delle problematiche a farsi autorizzare per ricevere anche quelle dei Privati.
Ricordo, infine, di non far confusione con l'1 contro 1 di RAEE memoria (non anche qui, per favore)

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Messaggio  Studio Area Lun Set 03, 2012 11:23 am

isamonfroni ha scritto:direi di sì visto che fa stoccaggio di rifiuti

Nell'art. 2 lett. t del D.Lgs n 188/08 viene definito il punto di raccolta. In particolare viene descritto come contenitore accessibile all'utilizzatore finale e non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti ecc. ecc.

Volevo un pò di chiarezza su come si deve comportare un distributore che ha aderito a Fiamm Raccolta amica la quale offre e un "cassone" dove raccogliere gli accumulatori, anche di privati, ed una volta completo la stessa Fiamm si opera per trovare un trasportatore ed un destinatario. Nel Formulario il distributore figura come produttore mentre Fiamm si definisce intermediario.

E' un modo corretto di operare?
Il distributore deve richiedere l'autorizzazione per effettuare questo servizio?

Grazie.
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Messaggio  Gabriele Stefani Lun Set 03, 2012 11:40 am

cirillo ha scritto:Il privato che acquista il nuovo dovrebbe portare il vecchio all'"ecocentro" comunale.
OT: da qualche tempo denuncio la sparizione massiva di batterie al piombo proprio dagli "ecocentri", o "centri di raccolta". qualche esperto mi spiega cosa ne fanno delle batterie al Pb esauste? .. le ricaricano? le rigenerano? recuperano qualcosa?

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Messaggio  Chimera Lun Set 03, 2012 11:59 am

ilGabri ha scritto:
cirillo ha scritto:Il privato che acquista il nuovo dovrebbe portare il vecchio all'"ecocentro" comunale.
OT: da qualche tempo denuncio la sparizione massiva di batterie al piombo proprio dagli "ecocentri", o "centri di raccolta". qualche esperto mi spiega cosa ne fanno delle batterie al Pb esauste? .. le ricaricano? le rigenerano? recuperano qualcosa?
Le batterie, purtroppo, non spariscono solo dai centri di raccolta. La risposta giusta alla domanda è la n. 3.
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Messaggio  gianfranco bardella Lun Set 03, 2012 12:18 pm

Vorrei ricordare l'art. 6 comma 4 del Dlgs. 188 in cui "si obbliga" il rivenditore ad attrezzarsi per il ritiro degli accumulatori esausti.
"4. La raccolta separata di cui al comma 1 e' organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti."
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Set 03, 2012 1:13 pm

gianfranco bardella ha scritto:Vorrei ricordare l'art. 6 comma 4 del Dlgs. 188 in cui "si obbliga" il rivenditore ad attrezzarsi per il ritiro degli accumulatori esausti.
"4. La raccolta separata di cui al comma 1 e' organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti."
tutto ciò "una volta", e quello che concerneva non l'obbligo ma la facoltà non era il c. 4 bensì il comma 3: che dal 30 marzo 2011 con il D.Lgs. 21/11 pubblicato in GURI il 15/03/11 è stato sostituito come a seguito:
<< Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresi' a stabilire le modalita' di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalita' di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.»
Giusto per l'esattezza.
Resta che i punti di semplice raccolta non sono assoggettati a registrazione nè ad autorizzazione, occorre però che il produttore (la Fiamm, quindi) o il terzo che agisce per suo conto stipuli la convenzione prevista con la pubblica raccolta.

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Messaggio  Gabriele Stefani Lun Set 03, 2012 1:59 pm

Aurora Brancia ha scritto:stipuli la convenzione prevista con la pubblica raccolta.
probabilmente la domanda sarà inopportuna ma .. la pubblica raccolta cosa centra in tutto sto discorso?
come succede per i RAEE e/o COBAT, sarà il consorzio Fiamm a stipulare dei contratti con trasportatori privati per il ritiro delle batterie esauste.

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Messaggio  Aurora Brancia Lun Set 03, 2012 2:26 pm

Fiamm =Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio è un produttore di batterie (accumulatori, ok, ma tutti li chiamano batterie), e la raccolta pubblica ci azzecca per quel pezzo dell'art. 6. c. 3 del 188/08 novellato dal 21/11 che ho citato laddove scrivono:
i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione
Piuttosto, credo tu intendessi dire che la competenza sarebbe del COBat, il Consorzio Obbligatorio.
Lo penso anche io, ma se non c'è punto cobat in qualche modo si dovrà pur fare. A Napoli città (1.000.000 di abitanti e mi sa lo stesso numero di veicoli, visto che tutte le macchine hanno dentro una sola persona, di solito) ad esempio non c'è. Comunque, il cobat pare si sia attivato anche per i RAEE.

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Messaggio  Gabriele Stefani Lun Set 03, 2012 2:56 pm

Aurora Brancia ha scritto:Fiamm =Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio è un produttore di batterie (accumulatori, ok, ma tutti li chiamano batterie), e la raccolta pubblica ci azzecca per quel pezzo dell'art. 6. c. 3 del 188/08 novellato dal 21/11 che ho citato laddove scrivono:
i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione
Piuttosto, credo tu intendessi dire che la competenza sarebbe del COBat, il Consorzio Obbligatorio.
Lo penso anche io, ma se non c'è punto cobat in qualche modo si dovrà pur fare. A Napoli città (1.000.000 di abitanti e mi sa lo stesso numero di veicoli, visto che tutte le macchine hanno dentro una sola persona, di solito) ad esempio non c'è. Comunque, il cobat pare si sia attivato anche per i RAEE.
il "Cobat point" negli ecocentri già c'è .. ed è operativo (.. sia per le batterie auto (cd. accumulaotir al Pb), sia per le pile alcaline (cd. pile stilo). Tramite portale COBAT (un genio (in senso ironico) chi lo ha pensato, strutturato e implementato), quando necessario, carico la richiesta, e un trasportore autorizzato, tramite COBAT, provvede al ritiro con emissione di relativo FIR riportante il CER 200133*.
Le perplessità che sollevo in merito sono:
  • il DM 8 aprile 2008 (e s.m.i.) prevede l'accesso ai centri di raccolta solo per le utenze domestiche, e per le utenze non domestiche con rifiuti assimilabili (per qualità e quantità) ai rifiuti urbani; l'accesso di queste utenze "convenzionate" con COBAT .. richiederebbero una nuova ed ulteriore modifica dei DM attualmente vigenti

  • gli eventuali accumulatori al Pb (potrebbe trattarsi di 1 batteria/mese .. come di 1.000 batterie/mese .. escono dal centro di raccolta con .. CER 200133*? non credo sia ammissibile .. nn trattandosi di una raccolta differenziata

  • qualora dovessero uscire dal centro di raccolta con CER 160601* .. questo non è ricompreso tra i CER autorizzati dal DM 8 aprile 2008 (e s.m.i.); in qualità di gestore del centro di raccolta, dovrei chiedere alla provincia competente l'implementazione dell'autorizzazione .. venendo meno, di fatto, la semplificazione introdotta con il medesimo DM;

l'unica soluzione plausibile, come accade per ECOLAMP, gli esercenti che aderiscono all'iniziativa promossa da FIAMM allestiscono nelle proprie aree di competenza un deposito temporaneo, provvedendo autonomamente alla richiesta di scarico, attraverso l'apposito portale.
diversamente, sempre a mio modo di vedere, diviene una delle tante porcate all'italiana: una via di mezzo di alternative, che contribuiscono solo a complicare ulteriorimente, la già incasinata situazione.

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Messaggio  gianfranco bardella Lun Set 03, 2012 4:26 pm

Non voglio contraddire Aurora che gode della mia massima stima ma, nel mio intervento, facevo riferimento al comma 4 perchè si riferisce ai rivenditori
più che ai produttori.
Come già previsto per i venditori di oli minerali minerali/sintetici la normativa prevede che chiunque venda tali prodotti deve mettere a disposizione dei clienti
appositi contenitori per ritirare eventuali resi. (ad esempio: il centro commerciale che vende tali articoli "deve" attrezzarsi con contenitori appositi per l'olio
esausto, gli accumulatori al piombo, le pile permettendo al cliente il conferimento del refluo).
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Set 03, 2012 7:54 pm

gianfranco bardella ha scritto:
Come già previsto per i venditori di oli minerali minerali/sintetici la normativa prevede che chiunque venda tali prodotti deve mettere a disposizione dei clienti
appositi contenitori per ritirare eventuali resi. (ad esempio: il centro commerciale che vende tali articoli "deve" attrezzarsi con contenitori appositi per l'olio
esausto, gli accumulatori al piombo, le pile permettendo al cliente il conferimento del refluo).
Grazie per la stima, ma visto che ci siamo ed onde evitare che sia mal riposta, quel "deve" che ho grassettato a che articolo di quale norma è riferibile? in questo momento non mi sovviene per nulla, sarà perchè ho fame... Embarassed

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Messaggio  gianfranco bardella Mar Set 04, 2012 9:00 am

Per quanto riguarda gli oli, mi riferisco al Dlgs 95 del 27.1.92 art. 6 comma 3 (SO n. 38 gu 15.2.92).
Non possiedo una memoria portentosa ma, tale norma, fu ai suoi tempi motivo di dispute ed utilizzata
dai raccoglitori di oli (COOU) per acquisire nuovi clienti ed allargare il campo d'azione.
Mentre per gli accumulatori e pile in effetti la norma parla di: prevedendo che i distributori pongano a disposizione...

Per riprendere la domanda iniziale e la prima risposta di Isa voglio evidenziare il comma 2 sempre dell'art.6 Dlgs 188:
2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.

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Messaggio  Studio Area Mar Set 04, 2012 9:46 am

gianfranco bardella ha scritto:
Per riprendere la domanda iniziale e la prima risposta di Isa voglio evidenziare il comma 2 sempre dell'art.6 Dlgs 188:
2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.


Quindi un rivenditore non ha bisogno di autorizzazione per la messa in riserva.
Nel formulario di trasporto risulta comunque il produttore del rifiuto, è giusto configurarlo così?
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Messaggio  gianfranco bardella Mar Set 04, 2012 12:09 pm

Esatto, in quanto detentore/produttore.
Trattandosi di rifiuti pericolosi, in caso di Ente od impresa (art. 189 comma 3), occorre effettuare la registrazione prevista
da Art. 190 comma 1 (mi riferisco al Dlgs 152 e sue m.i.).
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