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TRASPORTO RIFIUTI DA CANTIERE A MAGAZZINO

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TRASPORTO RIFIUTI DA CANTIERE A MAGAZZINO Empty TRASPORTO RIFIUTI DA CANTIERE A MAGAZZINO

Messaggio  Ospite Gio Giu 28, 2012 9:45 am

Buongiorno a tutti,
spero di essere abbastanza chiara da farmi capire e di aver postato la mia domanda nella sezione giusta!

Allora...un'impresa edile, regolarmente iscritta all'Albo per il trasporto in conto proprio, che produce rifiuti in un cantiere di Milano può depositare i propri rifiuti (rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione, plastica, legno,...) presso il magazzino della propria attività?
Mi spiego meglio... la produzione di macerie nel cantiere xx di Milano è minima ( ad esempio 1 secchio ), anziché portarla subito all'impianto posso depositarla presso il mio magazzino rispettando le regole del deposito temporaneo?

Un mio collega mi ha dato come riferimenti 2 articoli del TUA dicendomi che possono applicarsi anche nel caso che ho esposto sopra:
- art. 230 rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture:
Comma 1 ) Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
-art. 266 disposizioni finali:
Comma 4 ) i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodottoti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Ringrazio in anticipo chiunque riesca ad aiutarmi!
Buona Giornata!
Jessica cat
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Messaggio  ceresio18 Gio Giu 28, 2012 4:11 pm

Ciao JM, a mio avviso gli articoli in questione non sono applicabili al caso di attività edili... ma l'argomento è interessante ed attendo anche io conferme da parte di chi si sia già imbattuto nel tema.

Ciao
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Messaggio  Ospite Gio Giu 28, 2012 6:06 pm

ho trovato questo..

il comma 4 dell’art. 266 del D.lgs 152/06 recita: i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria sui considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

ATTENZIONE: per gli interventi in campo edilizio occorre far riferimento, per l’applicazione del suddetto articolo, alla definizione di manutenzione fornita dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380) ovvero:
• Interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
• Interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
GLI INTERVENTI IN CAMPO EDILE CHE NON RIENTRANO NELLE DEFINIZIONI SOPRA RIPORTATE ( COME LE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE) NON GENERANO RIFIUTI CHE SI CONSIDERANO PRODOTTI PRESSO LA SEDE O IL DOMICILIO DEL MANUTENTORE MA RIENTRANO NELLA GESTIONE ORDINARIA DEI RIIFUTI: CANTIERE  IMPIANTO.
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Messaggio  ceresio18 Ven Giu 29, 2012 9:31 am

ok ora mi torna già di più
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Messaggio  cirillo Ven Giu 29, 2012 9:36 am

ceresio18 ha scritto:ok ora mi torna già di più
... da prendere con "le pinze".
Il rifacimento di un tetto, per esempio, rientra a pieno titolo nella definizione di "intervento dimanutenzione" ma mi risulterebbe difficile dire con assoluta certezza e tranquillità all'edile che ha eseguito il lavoro di portarsi a casa, ovviamente senza FIR e senza avere un sito di destinazione autorizzato, un paio di tonnellate di "coppi" perchè tanto rientra nell'art. 266...

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Messaggio  Supremoanziano Ven Giu 29, 2012 10:45 am

jessicamandy ha scritto:ho trovato questo..

il comma 4 dell’art. 266 del D.lgs 152/06 recita: i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria sui considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

GLI INTERVENTI IN CAMPO EDILE CHE NON RIENTRANO NELLE DEFINIZIONI SOPRA RIPORTATE ( COME LE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE) NON GENERANO RIFIUTI CHE SI CONSIDERANO PRODOTTI PRESSO LA SEDE O IL DOMICILIO DEL MANUTENTORE MA RIENTRANO NELLA GESTIONE ORDINARIA DEI RIIFUTI: CANTIERE  IMPIANTO.

Questa è soltanto un'opinione.

Nel Testo Unico dell'Edilizia per manutenzione ordinaria e straordinaria si intende tutto e niente.
Soprattutto nella definizione di "manutenzione straordinaria": ...opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Ho visto interi edifici che hanno mantenuto solo le colonne portanti ed erano opere di manutenzione straordinaria!
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