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Rifiuti 19.xx.xx assimilabili?

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Messaggio  riger Mar Set 25, 2012 10:03 am

Mi pare di ricordare che in nessun caso i rifiuti di impianti di trattamento rifiuti speciali, i famosi CER 19.xx.xx, possono essere assimilati agli urbani. Sbaglio o sta scritto da qualche parte? Grazie.
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Messaggio  isamonfroni Mar Set 25, 2012 10:31 am

riger ha scritto:Mi pare di ricordare che in nessun caso i rifiuti di impianti di trattamento rifiuti speciali, i famosi CER 19.xx.xx, possono essere assimilati agli urbani. Sbaglio o sta scritto da qualche parte? Grazie.

Sta scritto nel TUA art. 184, comma 2 lettera g)
I rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti, potabilizzazione e depurazione acque, impianti trattamento fumi ecc, sono speciali ex lege.
Prego

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Messaggio  riger Mar Set 25, 2012 10:53 am

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Messaggio  zorba Mar Set 25, 2012 11:36 am

Mmm...

Se è per questo, sono "speciali" ex lege anche i rifiuti da lavorazione industriali e artigianali e da attività commerciali e di servizio, perché è ovvio che tutti i rifiuti "assimilabili" - prima di essere "assimilati" - sono "speciali" ex lege.

In attesa che vengano stabiliti i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, sappiamo che solitamente i regolamenti comunali si rifanno ai criteri di assimilabilità previsti dalla Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984.

Per venire alla questione, a me pare che diversi Comuni abbiano preso in considerazione anche alcuni CER 19.xx.xx ai fini della loro possibile assimilazione per quantità.
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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Set 25, 2012 11:51 am

zorba ha scritto:Per venire alla questione, a me pare che diversi Comuni abbiano preso in considerazione anche alcuni CER 19.xx.xx ai fini della loro possibile assimilazione per quantità.
mi permetto di intervenire, introducendo un ragionamento legato più al buonsenso che alla normativa.
tralasciando l'aspetto legato alla quantità, per rifiuti assimilati agli urbani, intendo rifiuti prodotti da utenze non domestiche, che per tipologia, sono tal quali ai rifiuti prodotti dalle famiglie (mi riferisco in particolar modo a: carta, cartone, rifiuti organici, imballaggi in plastica, etc.).
ora, che un comune, prenda in considerazione di considerare assimilabile all'urbano, il rifiuto di carta che esce da un impianto di trattamento meccanico (selezione) della carta (CER 191201), personalmente, la considero una forzatura del concetto di assimilabile (non conosco alcuna famiglia che ha un impianto di trattamento meccanico dei propri rifiuti a casa).

che poi si debba definire un modo univoco per stabile i limiti quantitativi .. è una necessità operativa più che normativa.

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Messaggio  zorba Mar Set 25, 2012 12:07 pm

In linea di principio possiamo anche essere d'accordo, ma riger chiedeva: "dove sta scritto che i 19.xx.xx non possono essere assimilati agli urbani?"

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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Set 25, 2012 12:11 pm

zorba ha scritto:In linea di principio possiamo anche essere d'accordo, ma riger chiedeva: "dove sta scritto che i 19.xx.xx non possono essere assimilati agli urbani?"
da nessuna parte.

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Messaggio  isamonfroni Mar Set 25, 2012 12:14 pm

ilGabri ha scritto:
zorba ha scritto:Per venire alla questione, a me pare che diversi Comuni abbiano preso in considerazione anche alcuni CER 19.xx.xx ai fini della loro possibile assimilazione per quantità.
mi permetto di intervenire, introducendo un ragionamento legato più al buonsenso che alla normativa.
tralasciando l'aspetto legato alla quantità, per rifiuti assimilati agli urbani, intendo rifiuti prodotti da utenze non domestiche, che per tipologia, sono tal quali ai rifiuti prodotti dalle famiglie (mi riferisco in particolar modo a: carta, cartone, rifiuti organici, imballaggi in plastica, etc.).
ora, che un comune, prenda in considerazione di considerare assimilabile all'urbano, il rifiuto di carta che esce da un impianto di trattamento meccanico (selezione) della carta (CER 191201), personalmente, la considero una forzatura del concetto di assimilabile (non conosco alcuna famiglia che ha un impianto di trattamento meccanico dei propri rifiuti a casa).

che poi si debba definire un modo univoco per stabile i limiti quantitativi .. è una necessità operativa più che normativa.

ecco appunto.......chi lo fa, lo fa per tentare di alzare la percentuale di RD.
e comunque, nel caso, si veda l'art. 195, comma 2 lettera e)
Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

se poi qualcuno vuol dirmi che un 19.xxxx si forma nella mensa di uno stabilimento, mi viene da dirgli che ha sbagliato l'attribuzione del CER

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Messaggio  isamonfroni Mar Set 25, 2012 12:15 pm

ilGabri ha scritto:
zorba ha scritto:In linea di principio possiamo anche essere d'accordo, ma riger chiedeva: "dove sta scritto che i 19.xx.xx non possono essere assimilati agli urbani?"
da nessuna parte.
Sta scritto all'art. 195, comma 2, lettera e) citato sopra..... Very Happy

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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Set 25, 2012 12:19 pm

isamonfroni ha scritto:
ilGabri ha scritto:
zorba ha scritto:In linea di principio possiamo anche essere d'accordo, ma riger chiedeva: "dove sta scritto che i 19.xx.xx non possono essere assimilati agli urbani?"
da nessuna parte.
Sta scritto all'art. 195, comma 2, lettera e) citato sopra..... Very Happy
per l'appunto .. ma se vogliamo attribuire agli scarti della mensa aziendale un CER 19 .. non sta scritto da nessuna parte Laughing .
torniamo in parte al discorso sui CER 99 ..

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Messaggio  zorba Mar Set 25, 2012 12:24 pm

isamonfroni ha scritto:Sta scritto all'art. 195, comma 2, lettera e) citato sopra..... Very Happy
Ma davvero???
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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Set 25, 2012 12:25 pm

zorba ha scritto:
isamonfroni ha scritto:Sta scritto all'art. 195, comma 2, lettera e) citato sopra..... Very Happy
Ma davvero???
.. buoni! Laughing

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Messaggio  zorba Mar Set 25, 2012 12:34 pm

Tralasciando la mensa aziendale...

Che differenza c'è, ad esempio, tra la c.d. "mondiglia" che si ottiene con il vaglio delle acque reflue in un piccolo depuratore urbano (CER 19.08.01), ed i rifiuti urbani indifferenziati che si raccolgono nei cassonetti o lungo le strade?
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Messaggio  CJM Mar Set 25, 2012 1:00 pm

Il processo che li produce
uno viene da un impianto
l'altro no
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Messaggio  isamonfroni Mar Set 25, 2012 1:02 pm

zorba ha scritto:
isamonfroni ha scritto:Sta scritto all'art. 195, comma 2, lettera e) citato sopra..... Very Happy
Ma davvero???

Certo che se uno si aspetta di trovare scritto nel TUA la frase "i rifiuti con CER 19.xx.xx che interessano a Riger non sono assimilabili agli urbani" dovrà aspettare a lungo.......
Intanto esistono le letture in combinato disposto di più parti dello stesso o di altri decreti, che forniscono un quadro logico che porta ad affermare quello che ho affermato.

Poi va considerato che un decreto legislativo quale il TUA, per sua stessa natura, introduce concetti di natura generale e non può essere considerato alla stregua di una norma tecnica regolamentare con affermazioni univoche.

E mi stupisce di dover essere io a rammentare proprio a te, questi concetti.
Mi spiace molto il tono, sinceramente antipatico, con cui intervieni nelle discussioni, avanzando un atteggiamento professorale che onestamente squalifica argomentazioni, che sarebbero altrimenti pregevoli.

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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Set 25, 2012 1:45 pm

CJM ha scritto:Il processo che li produce
uno viene da un impianto
l'altro no
quoto!
non per nulla, i codici C.E.R. sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato.

OT: sbaglierò, sarò ottuso, sarò obsoleto .. ma quando un consulente, o un commerciale, mi contatta .. citando (ad esempio) il CER "zerotrenta - centouno" .. si autoelimina da solo.

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Messaggio  zorba Mar Set 25, 2012 1:52 pm

@isamonfroni
Mi spiace per quello che scrivi e mi spiace se hai trovato antipatico il tono del mio "Ma davvero???"

Proviamo a ripartire da lì, dalla faccina sorridente con cui chiudevi la tua seconda citazione di quello che sarebbe il contenuto letterale dell'195, comma 2, lettera e)...
isamonfroni ha scritto:
ilGabri ha scritto:
zorba ha scritto:In linea di principio possiamo anche essere d'accordo, ma riger chiedeva: "dove sta scritto che i 19.xx.xx non possono essere assimilati agli urbani?"
da nessuna parte.
Sta scritto all'art. 195, comma 2, lettera e) citato sopra..... Very Happy
Tutta quella parte dell'art. 195 è stata abrogata dal D.L. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge 214/11.

_________

Ritorniamo allora alla nuda questione iniziale proposta da riger ["dove sta scritto che i 19.xx.xx non possono essere assimilati agli urbani?"] che francamente interessa anche a me.

CJM ha scritto:Il processo che li produce
uno viene da un impianto
l'altro no
Quindi la discriminante per l'assimilazione di un rifiuto speciale sarebbe "il processo che lo produce"? Se viene da un impianto non può essere assimilato?
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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Set 25, 2012 2:06 pm

zorba ha scritto:
CJM ha scritto:Il processo che li produce
uno viene da un impianto
l'altro no
Quindi la discriminante per l'assimilazione di un rifiuto speciale sarebbe "il processo che lo produce"? Se viene da un impianto non può essere assimilato?
secondo me si.
tutti i rifiuti che vengono originati da processi che esulino dal semplice raggruppamento per frazioni omogenee, a mio modo di vedere, non sono rifiuti assimilabili.

mi spiego meglio:
- imballaggi in cartone prodotti dal piccolo commerciante --> assimilabile (CER 20 01 01)
- cartone prodotto da impianto di selezione meccanica --> non assimilabile (CER 19 12 01)

Se fossero assimilabili, mi sovviene una piccola contraddizione: io gestore di servizi, svuoto il mio compattatore all'impianto di selezione che, generando ipoteticamente rifiuti assimilabili, potrebbe riconferire nel mio compattatore ..

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Messaggio  CJM Mar Set 25, 2012 2:07 pm

zorba ha scritto:


CJM ha scritto:Il processo che li produce
uno viene da un impianto
l'altro no
Quindi la discriminante per l'assimilazione di un rifiuto speciale sarebbe "il processo che lo produce"? Se viene da un impianto non può essere assimilato?

no è la discriminante per decidere il codice
attività - processo - rifiuto

mi sembra un concetto più che banale

per quel che riguarda l'assimilabilità mi appello al buon senso dei comuni
finchè non vi saranno delle direttive in merito
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Messaggio  Admin Mar Set 25, 2012 2:21 pm

Personalmente non mi sono mai imbattuto in Comuni che assimilassero rifiuti di questo genere.
Vera è una cosa:

la versione originaria del D.Lgs 152/06 recava, all'art. 184, c.3, lett. n), ricomprendendoli espressamente tra i rifiuti speciali:

"i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani" (generalmente codificati col 19.12.12)

e che la soppressione di questa voce, operata dal D.Lgs 4/08 ha indotto in alcuni operatori la convinzione che detti rifiuti potessero essere ricompresi tra gli urbani.
Il che, a mio avviso e per dirla con le parole di riger, nemmeno sta scritto da nessuna parte.
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Messaggio  zorba Mar Set 25, 2012 2:47 pm

In attesa dei nuovi criteri di assimilazione, non possiamo che rifarci a quelli previsti dalla famosa Delib. 27 luglio 1984 ed in particolare all'elenco dei rifiuti di cui al punto 1.1.1 (lo stesso Admin, se non erro, ne ha parlato di recente a proposito della "carta adesiva").

Quell'elenco, però, era riferito ai rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'articolo 2 del DPR 915/82, se rispettavano determinate condizioni.

I rifiuti di cui al punto n. 5 (forse qualcuno se lo ricorderà...) erano "i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti"..., che evidentemente oggi avrebbero il CER 19.xx.xx

Le "determinate condizioni" erano queste:
a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: ...omissis

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.
Sono condizioni da collocare nell'ambito del contesto normativo dell'epoca, ma - fatte le ovvie e dovute traduzioni nella disciplina attualmente vigente - non mi pare che siano criteri poi così biasimevoli.
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Set 25, 2012 3:39 pm

zorba ha scritto:In attesa dei nuovi criteri di assimilazione, non possiamo che rifarci a quelli previsti dalla famosa Delib. 27 luglio 1984 ed in particolare all'elenco dei rifiuti di cui al punto 1.1.1 (lo stesso Admin, se non erro, ne ha parlato di recente a proposito della "carta adesiva").

Quell'elenco, però, era riferito ai rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'articolo 2 del DPR 915/82, se rispettavano determinate condizioni.

I rifiuti di cui al punto n. 5 (forse qualcuno se lo ricorderà...) erano "i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti"..., che evidentemente oggi avrebbero il CER 19.xx.xx

Le "determinate condizioni" erano queste:
a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: ...omissis

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.
Sono condizioni da collocare nell'ambito del contesto normativo dell'epoca, ma - fatte le ovvie e dovute traduzioni nella disciplina attualmente vigente - non mi pare che siano criteri poi così biasimevoli.
Per come intendo io l'evoluzione giuridica del trattamento rifiuti a livello europeo, la Del. CIPE 27 luglio 1984, che pure ho tantissimo amato, è allo stato attuale del tutto inadeguata ad essere assunta come criterio di "assimilabilità pro tempore", più che mai pretesa come sostegno dell'assimilabilità di un rifiuto con codice CER 19 xx xx ad un codice CER 20 xx xx.
Tale riflessione mi viene innanzi tutto dal fatto che l'assimilabilità in parola era stata determinata ai fini del conferimento in discarica per rifiuti urbani Tal quali" ovvero a dirsi di 1^ cat. A., per di più a mezzo del gestore pubblico: e le discariche di quel genere sono ad oggi interdette in tutte le nazioni della UE.
Gradirei sempre che questa cosa sia ben chiara e presente a tutti su tutto il territorio italiano, altrimenti qua continuano a fioccare sanzioni milionarie in euro e mi pare ci sia già abbastanza di che pagare, con i soldi di tutti noi.
Se ne vogliamo fare, come spero avvenga, una questione puramente merceologica, l'assimilabilità a mio avviso si ferma al momento della raccolta: è evidente che nel momento in cui un rifiuto, sia pure il cartone o la bottiglia di vetro che viene da casa mia quanto dalla grande distribuzione quanto dal magazzino di un'azienda, viene sottoposto a trattamenti volumetrico/dimensionali non è più un rifiuto "urbano" nè assimilabile merceologicamente ad esso, perchè è un prodotto risultante da un processo industriale.
Non sarà mica per riempirci la bocca e le orecchie di parolone che parliamo di industria dei rifiuti, o sbaglio?
I codici di famiglia 19 (a proposito, gabri: anche io ho la stessa reazione avversa per i codici detti a tre cifre per volta, tipo il centosettanta novecentoquattro... e non ti dico quando me li trovo addirittura scritti!) sono in sè almeno fisicamente differenti sia da quelli delle famiglie originarie della tipologia di rifiuto (es: famiglia 15 per gli imballaggi, o sub-famiglia 02 02 per i residui dal trattamento di carne, pesce )sia da quelli della famiglia 20 da cui in parte o in tutto possono essere stati prodotti.
Ciò non esclude che -a parità di natura chimica di massima- possano seguire la medesima sorte, ovvero anche di recupero di materia o di energia, quest'ultima sempre purché pCi sia rispettato. Ci possono essere ad esempio delle partite di trattamento di rifiuti dal trattamento meccanico di carta e cartone che non rispettano le codifiche UNI necessarie, e pertanto atteso il pCi di carta/cartone, che va da 12.700 kJ/kg dei giornali sino ai 21 della carta patinata, sarebbe il caso di valutare in base alla presenza delle altre componenti in tracce se non sia più opportuno farne CDR, magari con qualche altro 19 di compensazione sul pCi della partita, anzichè mandarli alle industrie cartiere che ne recupererebbero davvero poca carta "di qualità".
Ci terrei poi a dire che proprio prendendo l'esempio di 19 12 01 siamo davanti ad un rifiuto (perchè se ha il codice è un rifiuto, quello buono da dare alle cartiere non è più un rifiuto ma una ex MPS, ora EoW) che è finanche merceologicamente diverso sia da 20 01 01 che da 15 01 01: pure, sempre di roba di carta/cartone, ossia cellulosa più o meno trattata, stiamo parlando.


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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  zorba Mar Set 25, 2012 5:27 pm

Aurora Brancia ha scritto:Per come intendo io l'evoluzione giuridica del trattamento rifiuti a livello europeo, la Del. CIPE 27 luglio 1984, che pure ho tantissimo amato, è allo stato attuale del tutto inadeguata ad essere assunta come criterio di "assimilabilità pro tempore", più che mai pretesa come sostegno dell'assimilabilità di un rifiuto con codice CER 19 xx xx ad un codice CER 20 xx xx.
Quello che dici è del tutto evidente e non ho certo la pretesa di sostenere che il punto 1.1.1. della deliberazione determina l’inserimento automatico dei CER 19.xx.xx tra i rifiuti assimilabili agli urbani.

Però:
  • visto che il decreto contenente i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto dall’art. 195 è tuttora di là da venire;
  • visto che un divieto all’assimilazione dei CER 19.xx.xx non si può certo ricavare né dall’art. 184 né dal suddetto art. 195, e che di «letture in combinato disposto di più parti dello stesso o di altri decreti, che forniscono un quadro logico» al momento non me ne vengono in mente (il che non vuole certamente escludere che invece esistano..., e allora ben vengano!);
  • visto che può capitare che anche le autorizzazioni degli impianti di trattamento non prendano in considerazione in modo esaustivo il destino dei rifiuti sovvalli...
...qualche piccolo punto di riferimento bisogna pur prenderlo. O no?

Non è che si può andare dal Comune X (a proposito, sotto ho linkato qualche esempio tra quelli reperibile in rete) e dirgli: «Guarda che il tuo regolamento è illegittimo e consente una gestione illecita di questi rifiuti, perché in base al buon senso (???) non puoi assimilare agli urbani nessun rifiuto speciale con CER 19.xx.xx, neanche per piccole quantità».

___________
http://www.comune.pianella.pe.it/wp-content/uploads/2011/12/Regolamento-Comunale-Gestione-Rifiuti.pdf
http://ambiente.comune.feltre.bl.it/sites/ambiente.comune.feltre.bl.it/files/Regolamento_RSU.pdf
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Rifiuti 19.xx.xx assimilabili? Empty Re: Rifiuti 19.xx.xx assimilabili?

Messaggio  CJM Mar Set 25, 2012 5:31 pm

zorba ha scritto: in base al buon senso

fatalità esiste
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Rifiuti 19.xx.xx assimilabili? Empty Re: Rifiuti 19.xx.xx assimilabili?

Messaggio  Aurora Brancia Mar Set 25, 2012 7:38 pm

zorba ha scritto:
Aurora Brancia ha scritto:Per come intendo io l'evoluzione giuridica del trattamento rifiuti a livello europeo, la Del. CIPE 27 luglio 1984, che pure ho tantissimo amato, è allo stato attuale del tutto inadeguata ad essere assunta come criterio di "assimilabilità pro tempore", più che mai pretesa come sostegno dell'assimilabilità di un rifiuto con codice CER 19 xx xx ad un codice CER 20 xx xx.
Quello che dici è del tutto evidente e non ho certo la pretesa di sostenere che il punto 1.1.1. della deliberazione determina l’inserimento automatico dei CER 19.xx.xx tra i rifiuti assimilabili agli urbani.
Ah, e allora concordiamo Very Happy , la questione posta inizialmente da Riger era sull'assimilabilità (o meglio sulla non assimilabilità) tra un codice 19 xx xx ed i Rifiuti Solidi Urbani.

zorba ha scritto:Però:
  • visto che il decreto contenente i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto dall’art. 195 è tuttora di là da venire;
  • visto che un divieto all’assimilazione dei CER 19.xx.xx non si può certo ricavare né dall’art. 184 né dal suddetto art. 195, e che di «letture in combinato disposto di più parti dello stesso o di altri decreti, che forniscono un quadro logico» al momento non me ne vengono in mente (il che non vuole certamente escludere che invece esistano..., e allora ben vengano!);
  • visto che può capitare che anche le autorizzazioni degli impianti di trattamento non prendano in considerazione in modo esaustivo il destino dei rifiuti sovvalli...
...qualche piccolo punto di riferimento bisogna pur prenderlo. O no?

Non è che si può andare dal Comune X (a proposito, sotto ho linkato qualche esempio tra quelli reperibile in rete) e dirgli: «Guarda che il tuo regolamento è illegittimo e consente una gestione illecita di questi rifiuti, perché in base al buon senso (???) non puoi assimilare agli urbani nessun rifiuto speciale con CER 19.xx.xx, neanche per piccole quantità».
___________
http://www.comune.pianella.pe.it/wp-content/uploads/2011/12/Regolamento-Comunale-Gestione-Rifiuti.pdf
http://ambiente.comune.feltre.bl.it/sites/ambiente.comune.feltre.bl.it/files/Regolamento_RSU.pdf

Ho addirittura apprezzato con piacerissimo che a Feltre riprendono per benino i testi di norma nazionale, e si vede che hanno anche un sindaco oppure un dirigente pallutello in diritto amministrativo perchè scrivono
In attesa della definizione di tali criteri, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa, ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs.152/2006, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi art.12 e art.13 del presente Regolamento.
Un atto del genere è giuridicamente ineccepibile ed amministrativamente inattaccabile, prima di tutto perchè in precedenza a tale dichiarazione rammentavano puntualmente la differenza tra urbani e speciali "secondo l'origine", ed infine perchè specificano che l'assimilazione da loro dichiarata è finalizzata all'attuazione di un loro preciso obbligo istituzionale/normativo locale.
Peraltro, se vai a vedere nel regolamento di Feltre si parla di produzione di 1000-2000 kg/anno per i vari codici 19: immagino abbiano un loro minuscolo impiantino locale, che li produce, qua da noi un impianto che tratta 1000 kg in un anno, cioè sono 3 kg al giorno grosso modo, non è un impianto, è una botteguccia che scompone gli imballaggi di cartone oppure un vinaio che mette le bottiglie in una campana piccina dove si rompono, ma non saranno mai dei codici 19 DOC.
Oh, e dunque... figurati per me -che campo in una città dove di notte siamo in pochissimo meno di 1 milione di persone a dormire e di giorno il doppio se non altro a camminare in macchina e parcheggiare- che sospiro di invidia viene a leggere che posti che per le mie dimensioni urbane sono praticamente dei condomìni, di 9mila e 20mila abitanti, si danno tanta cura a specificare cosa si intenda come rifiuti speciali assimilati agli urbani. Ma appunto, rifiuti speciali: non rifiuti da trattamento rifiuti.
Appunto unico neo nel merito forse c'è proprio nella "descrizione del rifiuto" per i codici 19 fatta dal Comune di Feltre, come nell'inserimento dei codici del compost fuori specifica e delle parti di rifiuti vegetali ed animali non compostate derivanti da trattamenti aerobici di rifiuti , 19 05 03 e 19 05 02 segnatamente, visto che nella descrizione dell'origine del rifiuto "assimilato" io non leggo "impianti di trattamento rifiuti", ma tutte attività agricole o agroalimentari: forse entrambi avevano un consulente poco pratico di assegnazione dei Codici CER, o forse gli impiantini locali che producono i codici realmente 19 sono riusciti con qualche suggerimento o indirizzamento ad averne l'inclusione tra gli assimilati: al grido di "la parte buona me la vendo, quella inutile te la lascio".
Di certo, se beccassero un PM di quelli curiosi che ha capito come si assegnano i codici, potrebbe anche andare a fargli le pulci chiedendo "e scusate, quali sarebbero questi impianti di trattamento rifiuti che producono questi codici CER?". E lì non è che se la cavano con una annullamento per illegitimità, se per caso raccolgono codici 19 da un'impresa nella loro pertinenza territoriale che non sia autorizzata al trattamento rifiuti.
Vallo a spiegare tu, che hanno sbagliato magari per pura ignoranza ad assegnare il codice e che non c'è nessun traffico e gestione illecita di rifiuti con la connivenza del sistema pubblico di raccolta.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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