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Rinnovo autorizzazione DM 05.02.98: espunta attività di recupero R3

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Messaggio  armando77 Mer Dic 12, 2012 5:40 pm

Promemoria primo messaggio :

Oggi propongo questa chicca:
Un impianto autorizzato con procedure semplificate che tratta la carta (tipologia 1.1) chiede il rinnovo dell'autorizzazione.
L'impianto è da sempre autorizzato al trattamento R13 e R3, dispone di un nastro trasportatore dove avviene la selezione manuale della carta e di una pressa compattatrice.Effettua la selezione, la pressatura, carica e manda in cartiera. tutte le schede tecniche inviate per l'ennesima volta in fase di richiesta rinnovo.
Dopo lunga attesa arriva il rinnovo e.... Shocked  Shocked  Shocked ... scompare l'R3.
Chiamo la provincia per segnalare l'errore e mi rispondono che non c'è nessun errore, la provincia reputa che la selezione su nastro e la compattatrice non sono mezzi idonei per fare R3 ma solo R13 perchè con quei macchinari non possono garantire che il materiale esca secondo le norme UNI EN 643.
Al che faccio notare che le cartiere non prenderebbero un prodotto non idoneo (provincia risponde che ciò non certifica nulla), che non ci sono macchinari che scannerizzano la carta per verificare che non siano presenti PCB/PCT> 1% o altro (provincia risponde che non possono farci niente), che l'impianto ha quell'autorizzazione da 15 anni con quei macchinari (provincia risponde che per 15 anni hanno sbagliato).
Chiedo di mettermi per iscritto che la compattatura possono farla col solo R13 (provincia risponde che è insito nella legge ... quando arriva il NOE che gli racconto?).
Chiedo di poter scrivere per far valere le mie ragioni ( provincia risponde che non si può fare opposizione se non al TAR).
Stesse ragioni per il ferro nelle tipologie 3.1 3.2 : la cesoiatrice e la cernita non bastano.
Ora, prima di far partire una lunga lotta contro i mulini a vento, mi dite nelle vostre provincie come è la situazione?
Grato a tutti per le risposte che vorrete darmi.


Ultima modifica di armando77 il Mer Dic 12, 2012 7:36 pm - modificato 1 volta.
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Rinnovo autorizzazione DM 05.02.98: espunta attività di recupero R3 - Pagina 2 Empty Re: Rinnovo autorizzazione DM 05.02.98: espunta attività di recupero R3

Messaggio  CJM Gio Dic 13, 2012 4:57 pm

isamonfroni ha scritto:
CJM ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
Ma poi tutti hanno incominciato ad interpretarlo estensivamente e credo che ormai la ratio della norma si sia persa.....

beh hanno provato a dare una ratio con il D.M.186/06
quello che ha introdotto l'allegato 4 relativo alle quantità,
ma anche le attività collegate alle tipologie

e l'R13 funzionale al recupero?
Scusami CJM ma qui ti contraddico.
Il 186/06, siamo stati obbligati ad emanarlo perchè la CE ci ha enormemente cazziato per il fatto che nel vecchio 5 febbraio 98 le quantità non c'erano e ciò era in contrasto con le norme comunitarie.....

si assolutamente.
Le quantità non c'erano e la CE ce le ha imposte (me lo ricordo bene).
Quello che proprio non ricordo è se prima c'era una relazione
fra le attività e le tipologie : se uno legge l'allegato 4
la prima colonna riporta "attività di recupero", la seconda "tipologia",
alcune tipologie non rientrano in questa colonna.

La Provincia dove lavoro ha interpretato così : se nella seconda
colonna dell'Allegato 4 non è riportata la tipologia significa che chi
"recuperava in regime semplificato" deve andare in ordinaria.

Inoltre se un'attività x recuperava secondo una certa tipologia, ma come
attività non rientrava in allegato 4 , doveva passare in ordinaria.

per quello ho scritto che forse hanno cercato di dare una ratio



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Messaggio  isamonfroni Gio Dic 13, 2012 5:58 pm

CJM ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
CJM ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
Ma poi tutti hanno incominciato ad interpretarlo estensivamente e credo che ormai la ratio della norma si sia persa.....

beh hanno provato a dare una ratio con il D.M.186/06
quello che ha introdotto l'allegato 4 relativo alle quantità,
ma anche le attività collegate alle tipologie

e l'R13 funzionale al recupero?
Scusami CJM ma qui ti contraddico.
Il 186/06, siamo stati obbligati ad emanarlo perchè la CE ci ha enormemente cazziato per il fatto che nel vecchio 5 febbraio 98 le quantità non c'erano e ciò era in contrasto con le norme comunitarie.....

si assolutamente.
Le quantità non c'erano e la CE ce le ha imposte (me lo ricordo bene).
Quello che proprio non ricordo è se prima c'era una relazione
fra le attività e le tipologie : se uno legge l'allegato 4
la prima colonna riporta "attività di recupero", la seconda "tipologia",
alcune tipologie non rientrano in questa colonna.

La Provincia dove lavoro ha interpretato così : se nella seconda
colonna dell'Allegato 4 non è riportata la tipologia significa che chi
"recuperava in regime semplificato" deve andare in ordinaria.

Inoltre se un'attività x recuperava secondo una certa tipologia, ma come
attività non rientrava in allegato 4 , doveva passare in ordinaria.

per quello ho scritto che forse hanno cercato di dare una ratio
Spettacolare!
Questa interpretazione non l'avevo mai sentita.
Considerando che l'allegato 4 è intitolato, in modo piuttosto esplicito, Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del Dm 5 febbraio 1998 e solo per quello (le quantità) è stato creato, visto che nella precedente stesura del DM le quantità non c'erano e per quello siamo stati sanzionati dalla UE.

Vabbè........Provincia che vai...............


[/quote]

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Dic 13, 2012 8:51 pm

cirillo ha scritto:
zorba ha scritto:Per di più, in diversi di questi casi più complessi l'elenco dei trattamenti correlati alla locuzione "messa in riserva [R13] con..." ad un certo momento viene interrotto da un punto e virgola.
I trattamenti che seguono al punto e virgola sono ancora da correlare alla locuzione di partenza "messa in riserva [R13] con..."?
il punto e virgola, per la mia lettura và interpretato così:

5.20.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con:
- bonifica dal fluido refrigerante;
- smontaggio dei componenti riutilizzabili e recuperabili, compreso il compressore; bonifica del gruppo di compressione con procedure tali da evitare il rilascio delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 in atmosfera;
- demolizione controllata delle carcasse in apposito impianto e con procedure tali da evitare il rilascio dei gas espandenti, di polveri e altre emissioni in atmosfera;
- separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc. laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura;
- frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, macinazione e granulazione della frazione di gomma e della frazione plastica
fin qui R13
per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria della gomma e delle materie plastiche [R3]
e
per sottoporre la frazione metallica all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]

cirillo, se ti mando, magari in mp, una scannerizzazione di un capo di imputazione per "gestione illecita di rifiuti pericolosi" alla quale è stato ovviamente abbinato quello di "traffico illecito" di uno che giustappunto aveva messo su, da un brevetto olandese, un impianto di R13 esattamente sino a "fin qui R13" come da regolare comucazione ex art. 31 d.lgs. 22/97? E se ti faccio vedere che alla sua domanda di chiarimenti seguita al DM 9 aprile 2002 sulle trascodifiche la provincia gli ha detto che solo quelli con HFC non poteva più prendere?
Anche il mega CT del PM, naturalmente del gruppo degli amici-merdacce di Isa, dice che R 13 per la tipologia 5.20 non prevedeva ciò che invece prevede e descrive con puntigliosità...
A proposito di Isa...

isamonfroni ha scritto:Mah........chissà perchè, io avevo sempre pensato che l'invenzione delle procedure semplificate discendesse dal fatto che oggettivamente la carta si recupera nelle cartiere, i rottami di metallo nelle fonderie, il vetro nelle vetrerie ecc.....
E che il legislatore avesse inteso favorire con le semplificate impianti produttivi di altro genere (leggi non nati per gestire i rifiuti) che utilizzavano un po' di rifiuti come materia prima, favorirli nel senso che, rispettando alla lettera tutte le previsioni della norma tecnica (DM 5/02/98 e DM 161/2002), se la potevano cavare senza passare per le ordinarie.

In questa lettura, è ovvio che l'R13 è soltanto la fase di "magazzinaggio" di questo materiale, prima di sottoporlo alle lavorazioni specifiche per tramutarlo in una materia prima.

Ma poi tutti hanno incominciato ad interpretarlo estensivamente e credo che ormai la ratio della norma si sia persa.....
Già. Che poi sarebbe ciò che io all'epoca della pubblicazione del 22/97 mi dissi che avrebbe comunque mandato a donnacce tutto l'ambaradan messo finalmente a punto da ultimo con il DM 5 settembre 1994 + il DM del 95 sui termovalorizzatori.
Nessuno me ne voglia, ma fu una delle prima volte in cui pensai che il nostro amenissimo sig. Legislatore dimenticava di poter rispondere alle procedure di infrazione della UE appellandosi al Trattato di Roma del 1957, dove si diceva che in tema di tutela sanitaria e tutela ambientale gli stati membri potevano tenersi le loro leggi interne a patto di dimostrare che erano almeno altrettanto cautelative delle Dir CE per uno o entrambi gli scopi suddetti.

E siamo poi dovuti arrivare al 2010 con il D.Lgs. 205, di nuovo in infrazione, per accettare ciò che, modestia a parte, avevamo deciso noi decenni prima, ossia la "cessazione della qualifica di rifiuto" che noi avevano chiamato materie prime secondarie.

Giusto per fare a capirci, il "recuperatore 5.20" -cui ho accennato- già diversi anni prima del decreto ronchi aveva messo su un megaimpianto da brevetto olandese, lautamente pagato, perchè appunto recuperava materie prime varie da elettrodomestici genericamente fuori specifica per conto di una allora multinazionale con sede in olanda, suo inizialmente unico committente anche se non unico cliente per la vendita delle MPS così ottenute. Nel 2004 gli hanno sequestrato tutto, capannoni, impianti, materiali separati e da trattare, tutto ancora oggi lì fermo per qualche milione di euro ormai arrugginiti, sostenendo la tesi di gestione illecita di rifiuti pericolosi e traffico di rifiuti, perchè c'è chi pensa che anche dopo il trattamento di recupero sempre rifiuti siano, e quindi... dovrebbero andare in discarica!

Se il nostro amenissimo Legislatore avesse davvero voluto venire incontro a cartiere, fonderie di seconda fusione, vetrerie, mattonifici e cementifici che usavano da sempre MPS, invece di abrogare il DM 5 settembre 1994 ed aspettare un anno a copiaincollarlo com'era + i codici nel 5 febbraio 1998 avrebbe scritto in ben altro modo il c. 6 di art. 33 del Ronchi ed invece di rischiare l'infrazione salvata sul filo di lana avrebbe relazionato alla UE sulla nostra scelta strategica nazionale.
Ciò non è stato, ed oggi siamo tutti qui a ragionare sul "recupero con..." o "recupero per...".

Squallido.
Anche piuttosto idiota, a rifletterci.

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Messaggio  isamonfroni Gio Dic 13, 2012 9:47 pm

Assolutamente idiota.
Scusami Aury ma io sto nell'ambiente solo dal '91........ Embarassed

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Dic 13, 2012 9:56 pm

isamonfroni ha scritto:Assolutamente idiota.
Scusami Aury ma io sto nell'ambiente solo dal '91........ Embarassed
perdonami isa, Shocked ma nonostante gli oltre 20 anni non mi sembri molto rassegnata nemmeno tu! Per caso, sei un pochetto testarda? I love you

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