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carico rifiuti respinto: procedura

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Messaggio  kowalsky60 Lun Gen 28, 2013 10:40 am

Vorrei sapere come interpretate questi due precetti che a mio parere sembrano in parte contraddittori. Grazie Iscrizione albo nazionale imprese che effettuano gestione rifiuti Punto 4) E’ fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve;… (Prescrizione contenuta in tutte le iscrizioni allAlbo) Circolare del 04/08/1998 n° GAB/DEC/812/98 Lettera m) nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle «annotazioni»".
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Messaggio  isamonfroni Lun Gen 28, 2013 11:11 am

Questi 2 precetti non sono affatto contraddittori.........
*) la prescrizione dell'Albo dice che il trasportatore si deve sincerare dell'accettazione formale del rifiuto prima di partire (traduzione: non deve accettare di trasportare un rifiuto con CER XX.XX.XX se, per caso, il destinatario non ce lo ha in autorizzazione, oppure se tale CER è chiaramente incompatibile con la tipologia di impianto). A fronte dell'accettazione formale, può pure accadere che, all'atto dello scarico, il rifiuto venga respinto per motivazioni tecniche (perchè non conforme alle specifiche) in tal caso, va respinto al mittente.

*) il precetto della circolare dice invece "nel caso l'impianto sia impossibilitato a ricevere", impossibilitato nel senso che proprio non lo può prendere per motivi non prevedibili a priori ma che si sono instaurati a percorso iniziato (sciopero, fermo impianti, gelata, incendio, alluvione ecc....), in questo caso è consentito cambiare destinatario in corsa, diversamente no.

Adesso tutti i puristi della norma salteranno su ululando che questo non c'è scritto......ma lo si ricava riflettendo su tutta la normativa e sulla ratio che ne dovrebbe stare alla base.....
La gestione del rifiuto è responsabilità del produttore, il quale dovrebbe sapere prima di far partire il rifiuto:
1) che rifiuto ha prodotto (CER, Caratteristiche chimico fisiche ecc....)
2) le caratteristiche dell'impianto in cui lo vuole mandare (autorizzazione, limitazioni al conferimento, particolari limiti per certi parametri, orari di ricevimento, procedure di accettazione eccc...)
3) se la sua spedizione rispetta tutte 'ste caratteristiche, allora può farlo partire altrimenti no.
4) purtuttavia, la norma gli deve pure concedere di dirottare il rifiuto se, pur avendo fatto tutto per benino, sull'impianto di destino è caduta una bomba......

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Messaggio  kowalsky60 Lun Gen 28, 2013 12:18 pm

Grazie,
sono perfettamente daccordo con te.
Ho ancora un dubbio relativo alle annotazioni da apporre sul formulario.

Le annotazioni debbano essere apposte certamente nel caso previsto dalla Circolare del 04/08/1998 n° GAB/DEC/812/98 Lettera m) :"nel caso in cui (a percorso iniziato), il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto (per motivi non prevedibili a priori ma che si sono instaurati a percorso iniziato - sciopero, fermo impianti, gelata, incendio, alluvione ecc....), il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle «annotazioni»".

Quando invece un rifiuto viene respinto dal destinatario per problemi tecnici relativi al rifiuto/produttore/trasportatore/formulario (confezionamento non conforme ad omologa, codice errato, presenza di altri rifiuti all’interno del carico, incompletezza del formulario, carico non programmato, mancanza di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, carico parzialmente respinto, etc) è fatto obbligo al trasportatore di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza.
In tale caso le annotazioni sono altrettanto obbligatorie?
A me sembra che potrebbe bastare la dicitura del destinatario in spazio 11 del formulario "respinto per le segenti motivazioni...e che sia superfluo riportare nello spazio delle annotazioni i motivi della variazione (c'è già scritto in spazio 11) ed il nuovo percorso e il nuovo destinatario dal momento che tali dati non sono "dati nuovi" visto che trattasi obbligatoriamente di riportare i rifiuti all'insediamento di provenienza con un uguale viaggio a ritroso (sarebbero necessario se il viaggio di rientro fosse effettuato per una strada diversa che quello di andata).
Gli enti di controllo che ne pensano?

Grazie





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Messaggio  isamonfroni Lun Gen 28, 2013 2:25 pm

Sì, nel secondo caso basta scrivere: respinto per le seguenti motivazioni (motivazioni che, ovviamente vanno indicate).
Per il resto è ovvio che il camion torna sui suoi passi.

Magari nelle annotazioni si può scrivere Ritorna al produttore

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Messaggio  kowalsky60 Mar Gen 29, 2013 10:57 am

Il punto sono le annotazioni sul formulario quando un carico di rifiuti viene respinto dal destinatario.

Io ho già detto come la penso e come credo vada interpretata la norma.

Mi risulta tuttavia che ci siano pareri e applicazioni discordanti su questo punto.
Secondo alcuni infatti anche in questo caso bisogna apporre nello spazio relativo alle annotazioni i motivi della variazione ed il nuovo percorso e il nuovo destinatario.

Non è una questione da poco perchè un formulario incompleto o inesatto comporta, qualora si sia sottoposti ad un controllo, delle conseguenze sanzionatorie per il produttore e trasportatore e nel caso dei respingimenti di rifiuti questi controlli avvengono spesso dal momento che i destinatari che respingono il rifiuto avvisano le Province che mandano il controllo.

Non penso che si possa semplificare il tutto suggerendo di scrivere nelle annotazioni ritorna al produttore.

Gradirei avere il vostro parere in merito se possibile supportato da evidenze normative.

Grazie









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Messaggio  isamonfroni Mar Gen 29, 2013 11:31 am

A mio sommesso avviso, la normativa ambientale è già piuttosto complessa e articolata anche senza bisogno di addentrarsi a regolamentare cose che dovrebbero essere piuttosto banali e ovvie, alla portata di chiunque legga e non strumentalizzi la normativa ....

Il formulario, non è un blocchetto per gli appunti sul quale scrivere cose fantasiose e piccoli poemi (e ti giuro che nella mia vita ho visto formulari dove c'era scritto su "di ogni" - addirittura FIR con un foglio aggiuntivo allegato....... Shocked ), è semplicemente un documento sul quale vanno indicate tutte le informazioni richieste, nel modo in cui il legislatore ha previsto di richiederle.

Facciamo 2 esempi che riguardano il caso che tu hai sollevato:
Carico respinto perchè non conforme
Produttore A
Trasportatore B
Destinatario C

Quando il carico arriva da C e C lo verifica e lo trova non conforme, lo deve respingere (traduzione= restituire al produttore A), quindi compila il quadro 11 del FIR barrando la casella respinto per le seguenti motivazioni e le motivazioni le deve scrivere lì visto che ci stanno 2 righe di spazio. Poi compila data e ora di ricezione del FIR che diventeranno la data e ora di ripartenza del carico e firma.
Se proprio vuole può scrivere nelle note carico respinto al produttore ma questo è del tutto pleonastico visto che, se lo respingi al mittente, dove cavolo vuoi che vada al di fuori di tornare ad A?

Carico reindirizzato per impossibilità a ricevere
Produttore A
Trasportatore B
Destinatario1 C
Destinatario 2 D

Il carico arriva a C e C non lo può prendere perchè è chiuso (è tardi, è saltata la corrente, gli operai sono in sciopero ecc.....), se non lo può prendere non compila affatto il quadro 11 del FIR, visto che il rifiuto manco lo vede.
Allora che fa il trasportatore visto che il rifiuto non se lo può mangiare?
O lo riporta indietro al produttore e indica nelle annotazioni "il carico ritorna al produttore A perchè C non può ritirare, viaggio di ritorno iniziato alle ore xx.xx"

Oppure lo reindirizza ad un impianto D sempre autorizzato e indica nelle annotazioni "per indisponibilità di C, il carico prosegue verso il destinatario D via tal dei tali, aut. n. xx del yy, inizio viaggio ore xx.xx"

Nel primo caso il carico è respinto con le conseguenze del caso...nel secondo no

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Messaggio  Aurora Brancia Mar Gen 29, 2013 1:01 pm

isamonfroni ha scritto:
Nel primo caso il carico è respinto con le conseguenze del caso...nel secondo no
Esattamente: "respinto" è diverso da "non accettato"
Poi, ci sarebbe una terza possibilità, ma è di solito limitata alle procedure semplificate ed in genere a fine anno: ossia quando C non può ricevere il carico perchè nel frattempo, da che ha dato la disponibilità a che gli arriva B con il camion ha raggiunto il suo limite annuo di accettabilità per quel certo rifiuto. In quel caso, B può/deve segnalare che il carico non è accettabile per sopraggiunta indisponibilità di C alla capienza, e lo reindirzza a D, trovandolo disposto e con capienza utile.
Anche questo, sempre secondo me, è un caso in cui il carico non è stato accettato ma non è nemmeno stato "respinto", quindi non scattano gli obblighi di C nel merito.
Come faceva notare Isa, quando il carico è solo "non accettato", il destinatario iniziale il rifiuto nemmeno lo vede, nè quindi ha possibilità di toccare il FIR.
E soprattutto A non si è reso responsabile del respingimento.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  kowalsky60 Mar Gen 29, 2013 8:26 pm

Se proprio vuole può scrivere nelle note carico respinto al produttore ma questo è del tutto pleonastico visto che, se lo respingi al mittente, dove cavolo vuoi che vada al di fuori di tornare ad A?

Non so dove va ma so che molte polizie provinciali vogliono, in caso di carico di rifiuti respinto dal destinatario, che il trasportatore, prima di iniziare il suo viaggio di ritorno al produttore, scriva nel campo annotazioni del formulario i motivi della variazione ed il nuovo percorso e il nuovo destinatario.
Anche se i motivi della variazione sono stati già appopsti dal destinatario in spazio 11 e anche se i dati nuovo percorso e del nuovo destinatario non sono "dati nuovi" visto che trattasi obbligatoriamente di riportare i rifiuti all'insediamento di provenienza con un viaggio a ritroso.
Ritengono che un formulario senza tali annotazioni sia incompleto con le inevitabili gravose conseguenze sanzionatorie.
Voi che ne pensate? Enti di controllo????!!


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Messaggio  Admin Mar Gen 29, 2013 8:44 pm

Personalmente ritengo che la lettura di chi mi ha preceduto sia ineccepibile.
Poi, cosa vuoi che ti dica?
Se gli organi di controllo pretendono questa ridondante annotazione (non prevista né dalla norma, né dalla prassi), fatela pure.
Si tratta di scrivere due righe, e di carichi respinti (spero) ne capitano davvero pochi.
Ci manca solo di spendere soldi per resistere in giudizio per una cosa del genere...
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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Gen 29, 2013 10:41 pm

Admin ha scritto:Se gli organi di controllo pretendono questa ridondante annotazione (non prevista né dalla norma, né dalla prassi), fatela pure.
Perchè non scrivere una poesia, o, come alle elementari un bel tema dal titolo: "Il mio viaggio di ritorno. Dal destinatario? O al mittente?". Laughing
Dovessi ritrovarmi una sanzione per una tale motivazione, giuro che spacco il naso al funzionario. Se devo pagare un avvocato per difendermi, almeno che lo paghi per qualcosa di concreto!!

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Messaggio  zorba Mer Gen 30, 2013 9:43 am

Admin ha scritto:Personalmente ritengo che la lettura di chi mi ha preceduto sia ineccepibile.
Poi, cosa vuoi che ti dica?
Se gli organi di controllo pretendono questa ridondante annotazione (non prevista né dalla norma, né dalla prassi), fatela pure.
Si tratta di scrivere due righe, e di carichi respinti (spero) ne capitano davvero pochi.
Ci manca solo di spendere soldi per resistere in giudizio per una cosa del genere...
Personalmente, ritengo anch'io che la lettura di chi ci ha preceduto sia ineccepibile.

Ho parecchi dubbi, però, che le cose siano altrettanto chiare anche per la gran massa degli utilizzatori dei formulari, visto che anche in riferimento alle situazioni del "carico respinto" o "non accettato" si rilevano i comportamenti più variegati e strampalati...

Forse, senza voler giustificare a tutti i costi l'eventuale eccessiva pedanteria di qualche controllore, numerose richieste di "maggior chiarezza nelle annotazioni" nascono da questo stato di fatto.
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Messaggio  Gabriele Stefani Mer Gen 30, 2013 10:02 am

zorba ha scritto:Ho parecchi dubbi, però, che le cose siano altrettanto chiare anche per la gran massa degli utilizzatori dei formulari, visto che anche in riferimento alle situazioni del "carico respinto" o "non accettato" si rilevano i comportamenti più variegati e strampalati...

i comportamenti più variegati e strampalati tanto da parte dei "compilatori" dei FIR, tanto quanto dai "controllori" del FIR.
Una semplificazione, che dica in modo chiaro, preciso e univoco cosa si deve fare nelle diverse casistiche, sarebbe l'unica soluzione.

Ma poichè quello di fare chiarezza è l'ultimo degli obiettivi (così intanto lavorano avvocati, tribunali, organi di controllo, ecc.) continuiamo a disquisire se è opportuno far finta di nulla, oppure redigere un tema, oppure fare un disegno .. magari a colori.

E poi ci lamentiamo dell'esistenza di sistemi illeciti per la gestione dei rifiuti?

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Messaggio  zorba Mer Gen 30, 2013 10:54 am

Sul tema, a dimostrazione di come quasi sempre la "realtà" sia più complessa di come immagini il nostro piccolo mondo, mi permetto di postare lo stralcio di un articolo di un noto Autore di dottrina, molto impegnato nell'addestramento professionale degli organi di controllo:
Il trasportatore dunque, una volta che il destinatario ha rifiutato il carico, ha l’onere di riportarlo all’insediamento di provenienza (non potendo egli di sua iniziativa portare i rifiuti ad un diverso destinatario). È noto che in passato – ma anche oggi – questa “variazione di percorso” causa fittizie e strumentali difficoltà di ricezione del destinatario è stato ed è a tutt'oggi il trampolino di lancio per deviazioni di percorso verso siti ignoti in un gioco di scatole cinesi entro le quali si tende a far scomparire i rifiuti o comunque a declassificarli per lo "smaltimento in bianco".
(...)
Pertanto, dato che “quello specifico carico di rifiuti” – che avrebbe dovuto terminare il suo viaggio al sito di destinazione – deve essere nuovamente trasportato (con un allungamento del percorso del viaggio iniziale) al sito di partenza, nella sezione “annotazioni” del formulario insieme ai motivi del respingimento dovranno essere riportate le informazioni relative al nuovo percorso ed al nuovo destinatario. Tale adempimento potrebbe apparire superfluo, dato che realisticamente il percorso sarà l’esatto contrario di quello dell’andata... Ma questo potrebbe non essere sempre un dato certo, secondo le variabili del caso, e dunque anche se si tratta di dato apparentemente sovrabbondante a nostro avviso per regolarità formale e sostanziale è
comunque necessario.

[da "Il carico di rifiuti respinto dal destinatario in caso di irregolarità o illegalità"
a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani
Diritto all'Ambiente]
Per chi fosse interessato, l'intero articolo è leggibile qui:
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_602.pdf
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Messaggio  isamonfroni Mer Gen 30, 2013 11:18 am

Purtroppo esistono Noti autori di dottrina (e quello citato è soltanto uno), che peraltro io leggo spessissimo per l'immenso aiuto che ne traggo nell'apprendere la tecnica normativa, che hanno un atteggiamento leggermente "talebano" e del tutto avulso dalla realtà.
Il fatto, poi, che si impegnino molto nella formazione degli organi di controllo, non fa che peggiorare la situazione.
L'accanimento oggettivamente eccessivo nei confronti delle "scritture", maschera il vero problema: che si tartassano le violazioni formali e, magari, non ci si accorge di quelle sostanziali.

D'altro canto (come da saggezza popolare) "carta canta....", ovvero è molto più facile sanzionare la mancanza di una crocetta o un'indicazione carente/errata, piuttosto che entrare nel merito di un trattamento, di una classificazione ecc... visto che, per questi casi, bisogna sapere di che si sta parlando e il "bignami" normativo non basta........

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Messaggio  Aurora Brancia Mer Gen 30, 2013 11:58 am

Mi accodo alle comuni riflessioni sulla sovrabbondanza del ripetere la "nuova destinazione" di un carico respinto - che come detto è cosa assai differente dal non accettato - e con buona pace dei giuristi e degli OdV da costoro indottrinati, nel senso di dottrina del diritto..., mi sembra che basterebbe la normale diligenza del buon padre di famiglia per dirimere certe questioni.
Tento di spiegarmi.
Se un carico è partito ad esempio da Napoli per arrivare a Caserta ma a Caserta lo repingono al mittente, qualora fermato in una qualunque delle tante possibili strade che collegano napoli e caserta, ivi compresa la "terra dei Fuochi, invece di stare a far storie che non si è riscritto il nuovo destinarario ed il percorso e ripetuti i motivi (a parte le possibili motivazioni oggettive, tipo casello autostradale intasato) basta verbalizzare il controllo, segnarsi il produttore originale che è diventato la "nuova destinatazione", e poi con comodo il giorno dopo si va dal produttore e si chiede di vedere sia il carico restituito che la relativa documentazione: se non c'è né l'uno nè l'altra allora, ci si va a prendere anche il trasportatore per le orecchie e si chiudono tutti e due in una stanza, dicendo "vi apriamo quando vi siete messi d'accordo a dirci dove cacchio è finito quel carico".
Mi pare evidente che qualora però il carico che dovrebbe stare tornando da caserta a napoli viene fermato a salerno oppure ad avellino, che valgono tanto quanto domodossola in relazione all'instradamento, il fermo di tutto sia più che giustificato.

Non è facendo storie e men che mai impiantando procedimenti "sulle carte", secondo me, che si stroncano certi comportamenti, come infinite volte si è già ribadito in questo forum, e non solo.



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Messaggio  Gabriele Stefani Mer Gen 30, 2013 11:57 pm

zorba ha scritto:Sul tema, a dimostrazione di come quasi sempre la "realtà" sia più complessa di come immagini il nostro piccolo mondo, mi permetto di postare lo stralcio di un articolo ..
Perdonami Zorba, ma la realtà delle cose dimostra quotidianamente come il nostro piccolo mondo venga complicato molto spesso da chi, il nostro mondo, lo immagina .. senza conoscerlo.
E il Sistri, e' una delle tante dimostrazioni.

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Messaggio  kowalsky60 Gio Gen 31, 2013 1:21 pm

[quote="zorba"]
Admin ha scritto:Se gli organi di controllo pretendono questa ridondante annotazione (non prevista né dalla norma, né dalla prassi), fatela pure.
Si tratta di scrivere due righe, e di carichi respinti (spero) ne capitano davvero pochi.

Purtroppo non è così. Ti posso assicurare che nella mia provincia esiste una discarica comunale autorizzata che respinge molti carichi di rifiuti. E avvisa gli uffici della Provincia che a sua volta manda la polizia provinciale a fare i controlli. E loro vogliono le annotazioni sul viaggio di ritorno. Altrimenti sanzioni amministrative e penali.

Il punto controverso mi sembra che sia una diversa lettura della lettera m) della Circolare del 04/08/1998 n° GAB/DEC/812/98.

Il dott. Santoloci sostiene che una volta che il destinatario ha respinto il carico, ha l’onere di riportarlo all’insediamento di provenienza. Fin qui siamo tutti d’accordo. L’obbligo deriva (oltre che dalla logica del sistema trasporto rifiuti), dalla prescrizione presente in tutte le Iscrizioni Albo nazionale imprese che effettuano gestione rifiuti.

Dopodichè il Dott. Santoloci afferma che in caso di carico respinto, (che deve quindi necessariamente tornare al produttore), sia obbligatorio apporre sul formulario le annotazioni del nuovo percorso, nuovo destinatario e motivi della variazione e cita, come fonte normativa di questa sua tesi, la Circolare del 04/08/1998 n° GAB/DEC/812/98.
“nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle «annotazioni»".

A me sembra che la Circolare Min Amb. dica qualcosa di diverso e si riferisca ad una fattispecie differente da quella del “carico respinto” che deve rientrare al produttore.
A me pare che ci si riferisca al caso in cui un trasportatore è costretto a cambiare destinatario perché a percorso iniziato si verificano dei fatti non prevedibili a priori per cui il destinatario prescelto è impossibilitato a ricevere il rifiuto (sciopero, fermo impianti, gelata, incendio, alluvione ecc....).
In tale caso il carico di rifiuti non arriva al destinatario inizialmente prescelto e quindi non c’è rifiuto del carico, non c’è respingimento del carico.
In questo caso ci sarà invece, nel momento in cui si verifica uno di questi fatti non prevedibili, un nuovo percorso, un nuovo destinatario e quindi in tale caso si che sarà obbligatorio scrivere le annotazioni relative al nuovo percorso e al nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione.
Si norma il caso in cui è consentito cambiare destinatario in corsa, diversamente non si può fare.

Credo invece che nel caso di carico respinto, visto che trattasi obbligatoriamente di riportare i rifiuti all'insediamento di provenienza con un viaggio a ritroso, non sia necessario apporre le annotazioni per il semplice motivo cha il viaggio sarà l’esatto contrario di quello fatto all’andata (a meno che il viaggio di rientro venga effettuato per una strada diversa da quello percorsa nel viaggio di andata ed allora le annotazioni sarebbero necessarie).
E anche un controllo su strada potrebbe facilmente verificare se si sta percorrendo il percorso di ritorno all'insediamento di provenienza o se si stanno percorrendo altre starde.

Concludendo mi pare che ci siano due diverse letture di una Circolare per cui sarebbe utile il parere di qualche tecnico del diritto anche perché come ripeto i controlli sui carichi respinti sono numerosi e l’incompletezza o inesattezza del formulario comporta severe sanzioni.
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Messaggio  isamonfroni Gio Gen 31, 2013 1:52 pm

Caro Kowalsky, a te sembra perchè te lo abbiamo detto in tutti i modi....per tutto lo sviluppo di questo Thread...e, sinceramente, io non ho ancora capito che cosa desideri che ti diciamo..... Rolling Eyes

Il dott. Santoloci è ottima e preparatissima persona, però neppure lui è Dio, e neppure il Legislatore. E come tutti gli autori di dottrina ha una visione abbastanza teorica dei vari problemi, difettando, di fatto del quotidiano confronto con le varie e diverse realtà operative.

Non credo serva un tecnico del diritto per dirti che una circolare, per quanto autorevole, ha solo funzioni esplicative e non costituisce fonte di diritto, ma qui credo potrà sicuramente intervenire Zorba che è certo più preparato di me sull'argomento.

Ma in realtà, più che star qui a pestare l'acqua nel mortaio su di una questione, di fatto, secondaria (scrivo nelle annotazioni sì o no?) mi verrebbe voglia di porre l'accento su di una questione molto più rilevante......

Perchè questa discarica respinge tutti questi carichi?

I gestori della discarica sono pazzi? In questo caso urge un TSO

I conferimenti verso questa discarica avvengono in modo regolare? (prenotazione carichi, carichi conformi, rispetto procedure di conferimento ecc...) Se ciò non avviene il problema non è cosa scrivere nelle annotazioni, bensì evitare questi conferimenti irregolari che creano un danno ambientale ed economico assai elevato

I carichi respinti sono ripartiti "democraticamente" oppure la discarica respinge sempre i conferimenti di tizio e Caio? In questa seconda ipotesi è palese che Tizio e Caio ce stanno a provà ergo sarebbe bene che si dessero una regolata, o magari anche si togliessero dal mercato, che è meglio!

I rifiuti che vengono conferiti a questa discarica sono perfettamente conformi a quanto la discarica è autorizzata a ritirare? Perchè se non lo sono è inutile portarceli, magari anche mascherando il carico con un po' di "buono" messo sopra..... Rolling Eyes

Forse, dare una risposta concreta a queste domande, contribuirebbe meglio ad attuare una corretta gestione dei rifiuti, piuttosto che sfrantummarci per due pagine sulla ridondanza o meno di un'annotazione.

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Gen 31, 2013 1:58 pm

kowalsky60 ha scritto:

1) Purtroppo non è così. Ti posso assicurare che nella mia provincia esiste una discarica comunale autorizzata che respinge molti carichi di rifiuti. E avvisa gli uffici della Provincia che a sua volta manda la polizia provinciale a fare i controlli. E loro vogliono le annotazioni sul viaggio di ritorno. Altrimenti sanzioni amministrative e penali.

2) Il punto controverso mi sembra che sia una diversa lettura della lettera m) della Circolare del 04/08/1998 n° GAB/DEC/812/98.

...
etc. etc.

non ho riportato tutto quanto altro scritto da kowalsky, che condivido, per brevità di lettura.

In merito al punto 1), sanzioni ai sensi di ??? ovvero, che contravvenzione viene rilevata? Ma qualcuno ha mai provato a opporsi nelle dovute sedi, se davvero la motivazione è TUTTA E SOLO non aver segnato il "nuovo destinatario" nelle annotazioni? Credo di no, ed in questo mi trovo a concordare con il gabri, tranne forse per le motivazioni di parcella dell'avvocato... Sostenere in giudizio la grave provocazione ma anche la "legittima difesa" sino all'assoluzione dall'accusa di lesioni è molto più difficile che appellarsi all'art. 23 della costituzione, piuttosto facile da leggere, ed alla eventuale lettura fuorviante ed arbitraria applicazione ( Wink )della letterilla m) in discussione, quindi Smile sarebbe molto più cara come parcella.

In merito al punto 2, e sempre con buona pace di Santoloci e dei verbalizzanti, infatti io ritengo piuttosto ragionevole opporsi argomentando che se "respingere al mittente" fosse equiparabile un avviare a un nuovo destinatario, le poste quando ti restituiscono una raccomandata per "sconosciuto all'indirizzo" o "esaurita giacenza" o altro dovrebbero rimetterci almeno un francobollo, perchè la raccomandata ha un "nuovo destinatario" e diventa quindi una nuova missiva soggetta a tassazione come tutte le altre e non un dovere di servizio regolamentato da apposite norme, come invece è sia per le poste che per i trasportatori.
Un altro esempio: trasportatore di merci contrassegno arriva a destinazione, e l'acquirente per motivi suoi rifiuta di accettare la merce: non è che quando riconsegnano al mittente i trasportatori si fanno pagare dal mittente...

E così via. Almeno, per come leggo io quella letterilla m) della citata Circolare.

Quindi, assodato che questo è quanto commentabile in maniera puntuale al tuo quesito, sarebbe il caso di "passare appresso" e cominciare a porsi le domande che isa ha appena esplicitato in maniera essenziale e chiarissima, se dette domande si riferiscono alla tua fattispecie.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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