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carico e scarico dei rifiuti

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Messaggio  revolutionmoto Gio Apr 11, 2013 2:24 pm

buongiorno a tutti. io ho un officina meccanica ormai da quasi 2 anni mi occupo del registro di carico e scarico il giorno 9 aprile ho avuto un controllo dalla polizia provinciale di napoli da premettere ke, ho avuto un incidente in moto il 26 agosto2012 e cn l'officina sn stato fermo fino il primo di aprile 2013, il registro e aggiornato fino il 25 di agosto i rifiuti ke al momento sn caricati sul registro sn nei contenitori ,gli scarichi sn precisi hanno insistito solo su un formulario di ritero pneumatici che ho avuto in data 27 febbraio 2013 e non l'ho scaricato xkè si sono ritirati 240 kg di pneumatici e mi hanno portato un formulario già compilato con 500 kg di gomme ritirate l'ho dimenticato di aggiornarlo sul registro il ritiro siccome hanno fatto le fotocopie a tutto il registro adesso mi kiedevo??? ma sono sanzionabile?? e poi la cosa più importante e ke nessuni mi ha saputo spiegare cosa devo fare lo scarico lo posso sempre mettere sul registro o mi becco qualke altra sanzione xkè non si trova la data in seguenza x mezzo dei 2 timbri del controllo?? al momento ho firmato un verbale di aquisizione dati ed è finita li
qualcuno mi aiuti non so cosa fare
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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 11, 2013 3:03 pm

Ciao, benvenuto sul forum.
A me piacerebbe pure provare ad aiutarti, però non ho veramente capito nulla di ciò che hai scritto.
Prima di tutto non usare un linguaggio da SMS (che nel forum sarebbe vietato) e poi prova a spiegarti meglio.

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Messaggio  Gabriele Stefani Gio Apr 11, 2013 7:22 pm

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Messaggio  silvia79 Gio Apr 11, 2013 9:27 pm

provo a tradurre Smile
buongiorno a tutti.
Revolutionmoto ha un'officina meccanica e da circa 2 anni si occupa della compilazione del registro di carico e scarico.
Il giorno 9 aprile (penso 2013) ha avuto un controllo dalla polizia provinciale di napoli.
Revolutionmoto dice di avere avuto un incidente in moto il 26 agosto 2012 e quindi in officina non c'è stato fino al 01 aprile 2013.
ll registro è aggiornato al 25 di agosto 2012 (chi l'ha aggiornato al suo posto non si sa)
I rifiuti che sono caricati sul registro di carico e scarico sono "stoccati" in contenitori . (Non si sa pero' che rifiuti siano)
Carichi e scarichi tornano, l'unico problema nasce dal fatto che la polizia provinciale ha "contestato" un formulario di scarico pneumatici avvenuto in data 27 febbraio 2013.
Revolutionmoto non c'era e quindi non ha registrato lo scarico (il ritiro penso con peso presunto era di 240 kg, mentre verificato a destino 500 kg)
Non si capisce se sul registro di carico e scarico manca sia il carico che lo scarico, è certo che la polizia provinciale ha trovato questo formulario non registrato.
Ora il nostro amico si chiede, visto e considerato che la polizia provinciale ha fatto le fotocopie di tutto il registro e quello scarico non c'era se è sanzionabile.

Ovviamente caro revolutionmoto sei sanzionabile perchè se lo registri oggi 11/4/2013, sei in ritardissimo,
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
Essendo che la polizia provinciale ha posto i timbri di controllo (penso all'inizio e alla fine del registro) Revolutionmoto si chiede se prenderà un'altra multa compilandolo ora il registro con quel formulario mancante e avendo già fatto altri carichi e scarichi con date successive al 27 febbraio
Revolutionmoto ha firmato un verbale di aquisizione dati ed è finita li.

Caro amico purtroppo non è finita qui aspettati qualche multa, ritieniti fortunato perchè i pneumatici fuori uso non sono pericolosi, altrimenti c'è anche il penale e son dolori.

Eccoti in breve
ART. 258
(violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

Buona fortuna
silvia79
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