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Messaggio  Oznecniv67 Mer Mag 15, 2013 1:20 pm

Buongiorno a tutto il forum,
ho da porvi un quesito per chiarimenti sul limite di utilizzo dell’autorizzazione in Cat. 1 semplificata (comma 10) già in essere. Evidenzio che l’autorizzazione in essere non ha elencati codici CER.
In particolare il quesito mira a chiarire se una società in house, unipersonale di proprietà al 100% del Comune, affidataria del servizio di igiene urbana, in possesso di un’autorizzazione in Cat. 1 semplificata (comma 10), possa raccogliere e trasportare TUTTI i rifiuti “urbani”, definiti tali secondo l’art. 184 comma 2 lett. d) DLgs. 152/06, ovvero “Sono rifiuti urbani: d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.”
Dalla mia valutazione anche rifiuti, come piccole discariche di inerti o altri materiali, abbandonati di frequente sulle strade cittadine (da cui non si riesca a risalire al produttore/detentore) sono definibili come rifiuti “urbani” e quindi raccolti e trasportabili con l’autorizzazione in essere in cat. 1 semplificata (Comma 10).

Il problema che si pone è sulla codifica CER del rifiuto in questione secondo i parametri indicati nell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06. In particolare il codice non è immediatamente riportabile a quelli canonicamente attribuiti nella cat. 1, ovvero non appartengono né alla famiglia di rifiuti con codice “20” e né a quella con codice “15”.

Pertanto l’autorizzazione in questione, nell’interesse del Comune, concede di trasportare rifiuti “urbani” indipendentemente dalla loro codifica (penso ai rifiuti inerti).
Altre possibili soluzioni, quali codificare i rifiuti rinvenuti con codice che finisca con “99” (con le difficoltà a trovare impianti che lo accettino) o concedere alla società in questione un’iscrizione in cat. 4 ordinaria sono percorsi a mio giudizio non realizzabili.

Spero di essere stato chiaro e ringrazio chi mi potrà dare lumi.
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Messaggio  isamonfroni Mer Mag 15, 2013 2:02 pm

Con il dovuto rispetto, cosa vuol dire Cat.1 semplificata (comma10)?

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Messaggio  Admin Mer Mag 15, 2013 2:40 pm

Art. 30, comma 10 del Decreto Ronchi.
Questa modalità di iscrizione semplificata all'Albo, che non era più prevista dall'art. 212 TUA, è tenuta in piedi dall'art. 13 del DM 406/98 e da una sentenza del TAR Liguria (941/06) a seguito della quale il comitato nazionale dell'Albo (circ. 1309 del 28 settembre 2006) ha ritenuto di continuare ad accettare le comunicazioni di inizio attività.

Si tratta di provvedimenti generici senza l'indicazione dei codici CER. Finchè siamo nel campo dei rifiuti urbani, raccolti nell'interesse del Comune o del consorzio di Comuni, dovrebbe bastare.


Ultima modifica di Admin il Mer Mag 15, 2013 3:03 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Mag 15, 2013 2:52 pm

Oznecniv67 ha scritto:Buongiorno a tutto il forum,
ho da porvi un quesito per chiarimenti sul limite di utilizzo dell’autorizzazione in Cat. 1 semplificata (comma 10) già in essere. Evidenzio che l’autorizzazione in essere non ha elencati codici CER.
In particolare il quesito mira a chiarire se una società in house, unipersonale di proprietà al 100% del Comune, affidataria del servizio di igiene urbana, in possesso di un’autorizzazione in Cat. 1 semplificata (comma 10), possa raccogliere e trasportare TUTTI i rifiuti “urbani”, definiti tali secondo l’art. 184 comma 2 lett. d) DLgs. 152/06, ovvero “Sono rifiuti urbani: d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.”
Dalla mia valutazione anche rifiuti, come piccole discariche di inerti o altri materiali, abbandonati di frequente sulle strade cittadine (da cui non si riesca a risalire al produttore/detentore) sono definibili come rifiuti “urbani” e quindi raccolti e trasportabili con l’autorizzazione in essere in cat. 1 semplificata (Comma 10).

Il problema che si pone è sulla codifica CER del rifiuto in questione secondo i parametri indicati nell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06. In particolare il codice non è immediatamente riportabile a quelli canonicamente attribuiti nella cat. 1, ovvero non appartengono né alla famiglia di rifiuti con codice “20” e né a quella con codice “15”.

Pertanto l’autorizzazione in questione, nell’interesse del Comune, concede di trasportare rifiuti “urbani” indipendentemente dalla loro codifica (penso ai rifiuti inerti).
Altre possibili soluzioni, quali codificare i rifiuti rinvenuti con codice che finisca con “99” (con le difficoltà a trovare impianti che lo accettino) o concedere alla società in questione un’iscrizione in cat. 4 ordinaria sono percorsi a mio giudizio non realizzabili.

Spero di essere stato chiaro e ringrazio chi mi potrà dare lumi.

art 212 comma 5 forse???

nel sito sotto linkato si trovano alcune spiegazioni in merito.

http://www.mi.camcom.it/categoria-1-con-procedura-semplificata


Comunque non mi risulta che nella comunicazione di inizio attività (cat 1 semplificata) non ci debbano essere riportati i codici CER. (infatti nel foglio notizie devono essere riportati)

E' evidente che i rifiuti art 184 comma 2 lettera d siano rifiuti urbani, e di conseguenza codificati con un cer per urbani o assimilati, di cui il cer 200303 abbia una sua ragione per esistere.
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Messaggio  Oznecniv67 Mer Mag 15, 2013 6:31 pm

Innanzitutto grazie a tutti per l'interesse dimostrato.

Ringrazio l'Admin per aver svelato il segreto del "comma 10" (eccezionale!) e ringrazio CROCIDOLITE per la specifica, esattissima, dell'art. 212 comma 5. Insomma avete inquadrato bene la situazione in cui mi trovo e vi ringrazio.

Però, sull'aspetto rifiuti urbani condivisa da CROCIDOLITE non capisco l'associazione tra rifiuti abbandonati in aree periferiche (quali potrebbero essere degli inerti o fogli d'asfalto, se non anche amianto) e la codifica 200303 che dovrebbe associarsi a "residui della pulizia stradale" ... credo che difficilmente possano codificare così rifiuti abbandonati.

Grazie per le prossime risposte.
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Messaggio  Oznecniv67 Mer Mag 15, 2013 6:34 pm

Aggiungo che, sebbene nel foglio notizie appositamente dedicato alla cat. 1 semplificata sia previsto lo spazio per l'elencazione dei CER, come ha giustamente osservato l'Admin ci si riferisce a "provvedimenti generici senza codici CER". A conferma basta andare a cercare sul sito dell'Albo i soggetti iscritti in cat. 1 semplificata e verificare che non sono mai associati codici CER ... un motivo ci sarà. Ma quale? Di qui le domande poste all'inizio del quesito.

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Messaggio  Admin Mer Mag 15, 2013 7:50 pm

un motivo ci sarà. Ma quale?
Il motivo è che l'iscrizione di tali veicoli non è supportata dalla perizia di un tecnico che ne attesti l'idoneità al trasporto di determinati rifiuti.
Basta una generica dichiarazione di idoneità del Sindaco (sì, buonanotte...). Insomma sono procedure datate che ormai mostrano tutti i limiti a cui facevi correttamente riferimento.
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Messaggio  Oznecniv67 Gio Mag 16, 2013 10:27 am

Perfetto, mia carissimo Admin, ma anche con la vetustà dobbiamo ragionare dato che sussiste la vigenza.

Pertanto la domanda: posso raccogliere rifiuti dalla strada non strettamente collegati e quindi classificati con i codici "20" o "15" ? Chiaramente mi riferisco a quei rifiuti abbandonati (calcinacci, inerti, fogli d'asfalto, ....), definiti per legge "urbani" e quindi obbligatoriamente da dover gestire da parte di un Comune. Il problema è: come? Mi sembra illogico che il comune chiami altra ditta abilitata o che la società in house si debba iscrivere in cat. 4.

Che ne pensate?
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Messaggio  Admin Gio Mag 16, 2013 10:45 am

A mio avviso possono farlo perchè il provvedimento riguarda in modo del tutto generico e generale le attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati svolte nell’interesse del comune senza limiti al di fuori del riferimento esplicito ai rifiuti urbani.
Resta inteso che il responsabile tecnico sarà chiamato a rispondere di eventuali scelte errate di natura tecnica.
Per intenderci: il provvedimento dell'albo non autorizza a trasportare i rifiuti liquidi in un mezzo a vasca, rifiuti pulverulenti senza coperture, fanghi che si perdono per strada,...
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Messaggio  Oznecniv67 Gio Mag 16, 2013 12:20 pm

Dunque vuoi dirmi che se il mezzo può tecnicamente trasportare "calcinacci" con codice CER tipo 170107 li posso trasportare anche se ho una autorizzazione in cat. 1 semplificata?

Chiaramente è quello che auspico Very Happy
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Messaggio  Admin Gio Mag 16, 2013 12:35 pm

Se leggi questa circolare dell'Albo potresti fare questo ed altro: http://www.mi.camcom.it/upload/file/1495/747705/FILENAME/Circ7873b_03_12_1999.pdf
Sul fatto, poi, che dei rifiuti abbandonati per strada si classifichino con codici del capitolo 17 qualcuno potrebbe muovere delle obiezioni.
Non si può negare il paradosso, poi, che si genera da questo regime semplificato: il comune o chi per esso può effettuare, con veicoli non periziati, dei trasporti che non sono invece consentiti ad un'impresa iscritta con procedura ordinaria, la quale comporta un ben più rigoroso regime di verifiche (ma i CER del capitolo 17 non vengono concessi)...
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Messaggio  cirillo Gio Mag 16, 2013 12:35 pm

Oznecniv67 ha scritto:Dunque vuoi dirmi che se il mezzo può tecnicamente trasportare "calcinacci" con codice CER tipo 170107 li posso trasportare anche se ho una autorizzazione in cat. 1 semplificata?
Chiaramente è quello che auspico Very Happy
personalmente la vedo così, ma potrei essere smentito.
L'art. 184 del DLgs 152/2006 (classificazione), al comma 2. "sono rifiuti urbani", lettera d) recita:
i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
Così stando le cose, anche calcinacci rinvenuti in aree pubbliche e rimossi dal Comune sono rifiuti urbani e conseguentemente, il Comune se ne fà carico. Il CER da utilizzare però, a mio avviso, non può essere del gruppo 17.XX.XX ma dovrebbe essere ricercato nel gruppo 20.03.00 "altri rifiuti urbani"

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Messaggio  Oznecniv67 Gio Mag 16, 2013 1:04 pm

Condivido appieno la valutazione, con la difficoltà però da parte dell'impianto deputato alla ricezione ad accettarlo come tale ...

Provo ad alzare l'asticella della richiesta: se è vero, come è vero, che un rifiuto abbandonato su "strade e aree pubbliche" è urbano, lo stesso vale per materiale tipo amianto ... in quel caso che credo con difficoltà che possa essere codificato con un codice 20.03.XX se non il 20.03.99 che però cozza con il fatto che sia un rifiuto pericoloso ... di qui la necessaria codifica con il 17.06.XX

Il mio ragionamento è sbagliato, non condivisibile? Altre idee?

PS So che il problema non è di interesse generale, ma devo dire che speravo in un confronto un po' più ampio, consapevole che si possano commettere errori. Mi rendo conto che si sta camminando su il filo del rasoio delle definizioni e che non c'è una scienza , ma apprezzo molto moltissimo l'onestà intellettuale tua, caro Admin. Grazie lo stesso a te, Admin, che almeno non mi stai lasciando da solo in queste elucubrazioni.
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Messaggio  Admin Gio Mag 16, 2013 1:15 pm

Di nulla.
All'atto pratico non vedo la possibilità di contestazioni per un soggetto che sta trasportando rifiuti urbani ed è autorizzato al trasporto di rifiuti urbani.
Se poi il provvedimento è carente di un elenco dettagliato dei CER, perchè la norma dispone in tal senso, non può essere certo imputato al trasportatore.
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Messaggio  Oznecniv67 Gio Mag 16, 2013 1:17 pm

Condivido in pieno. Grazie.

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Messaggio  Oznecniv67 Gio Mag 16, 2013 1:20 pm

Ooops, grazie anche a Cirillo per il suo contributo.... e a tutti quelli che vorranno dire la loro su quest'argomento spinoso.
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Messaggio  cirillo Gio Mag 16, 2013 3:10 pm

Oznecniv67 ha scritto:Provo ad alzare l'asticella della richiesta: se è vero, come è vero, che un rifiuto abbandonato su "strade e aree pubbliche" è urbano, lo stesso vale per materiale tipo amianto ... in quel caso che credo con difficoltà che possa essere codificato con un codice 20.03.XX se non il 20.03.99 che però cozza con il fatto che sia un rifiuto pericoloso ... di qui la necessaria codifica con il 17.06.XX
qui però, a mi avviso si passa alla competenza di un'altra norma e nello specifico il DLgs 81/2008 TU sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Nel caso di accertata presenza di amianto (la norma dice anche nel caso di presunzione di presenza) a mio avviso, a maggior ragione trattandosi di rifiuti giacenti in aree pubbliche, scatta l'obbligo della salvaguardia della
a) salute pubblica
b) salute dei lavoratori che interverranno nella bonifica/raccolta.
Quindi, in questo caso,
ai fini a) vedrei l'immediata messa in sicurezza dell'area (transenne, eventuale copertura con teli e/o quant'altro utile) e conferimento incarico a ditta autorizzata alla rimozione/bonifica
mentre,
ai fini b) da parte della ditta incaricata immediata presentazione del piano di lavoro da inviare allo SPSAL competente ai sensi dell'art. 256 DLgs 81/2008 che, in caso d'urgenza, potrà essere presentato al sensi del co. 5 di tale articolo.

Come accennato sopra, in questo caso, la rimozione/bonifica potrà essere fatta esclusivamente da ditta in possesso dei prescritti requisiti (Iscriziona AGA cat 10). Al Comune arriverà la fattura e tutta la documentazione inerente l'intervento.
In questo caso il CER di quanto rimosso non sarà del gruppo 20.03.00 ma, chiaramente, sarà il 17.06.05*.


Ultima modifica di cirillo il Gio Mag 16, 2013 4:24 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio  isamonfroni Gio Mag 16, 2013 4:18 pm

cirillo ha scritto:
Oznecniv67 ha scritto:Provo ad alzare l'asticella della richiesta: se è vero, come è vero, che un rifiuto abbandonato su "strade e aree pubbliche" è urbano, lo stesso vale per materiale tipo amianto ... in quel caso che credo con difficoltà che possa essere codificato con un codice 20.03.XX se non il 20.03.99 che però cozza con il fatto che sia un rifiuto pericoloso ... di qui la necessaria codifica con il 17.06.XX
qui però, a mi avviso si passa alla competenza di un'altra norma e nello specifico il DLgs 81/2008 TU sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Nel caso di accertata presenza di amianto (la norma dice anche nel caso di presunzione di presenza) a mio avviso, a maggior ragione trattandosi di rifiuti giacenti in aree pubbliche, scatta l'obbligo della salvaguardia della
a) salute pubblica
b) salute dei lavoratori che interverranno nella bonifica/raccolta.
Quindi, in questo caso, vedrei l'immediata messa in sicurezza dell'area (transenne, eventuale copertura con teli e/o quant'altro utile) ai fini a) mentre, ai fini b), immediata presentazione del piano di lavoro da inviare allo SPSAL competente ai sensi dell'art. 256 DLgs 81/2008 che, in caso d'urgenza, potrà essere presentato al sensi del co. 5 di tale art.
Va da se che, in questo caso, la rimozione/bonifica potrà essere fatta esclusivamente da ditta in possesso dei prescritti requisiti (Iscriziona AGA cat 10). Al Comune arriverà la fattura e tutta la documentazione inerente l'intervento.
In questo caso il CER di quanto rimosso non sarà del gruppo 20.03.00 ma, chiaramente, sarà il 17.06.05*.

Non soltanto quoto in pieno Cirillo, ma aggiungo pure che il rifiuto d'amianto prodotto dalla bonifica di queste "microdiscariche" non è più urbano ma è speciale, prodotto dalla ditta specializzata (iscritta all'Albo Gestori) che esegue la bonifica.

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Messaggio  cirillo Gio Mag 16, 2013 4:28 pm

isamonfroni ha scritto:..... ma aggiungo pure che il rifiuto d'amianto prodotto dalla bonifica di queste "microdiscariche" non è più urbano ma è speciale, prodotto dalla ditta specializzata (iscritta all'Albo Gestori) che esegue la bonifica.
perfetta e puntuale l'integrazione di Isa in quanto, dal mio post, la cosa non si coglieva appieno.

@Isa: Ok

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Messaggio  Oznecniv67 Gio Mag 30, 2013 10:33 am

Benchè in ritardo (è un periodo di grande lavoro) volevo condividere con chi mi avesse aiutato le conclusioni a cui ero arrivato, anche grazie ad un incontro chiarificatore che ho avuto presso l'Albo.

In particolare importante è richiamare una recente circolare dell'Albo la n. 95 del 24/01/2012 relativa a Utilizzo codici dell'elenco rifiuti.

http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/090-Circ95_24.01.2012.pdf

In particolare per Iscrizione nella categoria 1
"Possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 1:
a) i codici dell’elenco europeo dei rifiuti non identificati nel cap. 20 dell’elenco europeo dei rifiuti, ma comunque di provenienza urbana, come previsti al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al DM 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009; le Sezioni regionali riportano nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco di dette tipologie di rifiuti, la seguente annotazione: “rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato
1 al DM 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009”;
b) il codice dell’elenco europeo dei rifiuti 18 01 03* (rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.) per identificare le siringhe usate giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua"

Quindi con l'autorizzazione "comma 10" (passatimi l'espressione) si possono trasportare anche rifiuti con cod. CER:
080318 toner
160103 pneumatici
160107 filtri olio
160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso ...
160504 gas in contenitori a pressione
160505 gas in contenitori a pressione ...
170107 miscuglio scorie di cemento ...
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione ...
200399 cartucce toner esaurite
180103 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti .. (siringhe)

Sono contento a metà.
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