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art. 230 o art. 266 comma 4

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Messaggio  magonero Lun Lug 08, 2013 7:47 pm

Corte di Cassazione Penale, Sentenza del 01 luglio 2013 n. 28350
Deve escludersi l'applicazione della disciplina ex art 230 nel caso di rifiuti vegetali in alcun modo riutilizzabili.....
Che ne pensate ???
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Messaggio  magonero Mar Lug 09, 2013 9:07 am

Volevo chiederVi come valutate l'appello all'art 230 al posto dell'art. 266 comma 4... mi sembra alquanto dubbio considerare le aiuole dei Comuni infrastrutture mentre l'attività mi appare come una vera e propria manutenzione...
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Messaggio  isamonfroni Mar Lug 09, 2013 10:33 am

Scusami Mago, visto che chiedi (per ben 2 volte di seguito) un parere su di una sentenza di Cassazione, forse potresti anche condividere la sentenza, visto che qui mica tutti hanno il collegamento col CED della cassazione.

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Messaggio  magonero Mar Lug 09, 2013 10:46 am

sinceramente non saprei come allegarla....
scusate...Very Happy
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Messaggio  magonero Mar Lug 09, 2013 10:49 am

http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_sentenze_259.pdf

l'ho trovata anche qui....
saluti.
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Lug 09, 2013 9:43 pm

ti scrivo nell'ordine cosa ne ho pensato io, leggendo.

1) maronnamìa, ma stiamo scherzando?
2) ma chi è quel legulejo che ha provato a far passare del verde pubblico per infrastrutture??? e chi è il Verbo della fictio juris che glielo ha anche passato per buono?
3) ma nel 2007 l'art. 183 c.1.m) non parlava di deposito temporaneo ? e il deposito temporaneo non era "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni"?
4) se il primo giudice aveva ritenuto configurabile l'art. 230, non saprei come, allora non riesco proprio a capire dov'è che c'è il trattamento con gestione illecita, perchè un mera riduzione volumetrica finalizzata al confezionamento per conferimento in discarica non è un "trattamento" e men che mai uno smaltimento.
5) se il presumibile potatore è un "manutentore", il materiale potato - tranne esplicita privativa o riserva di destino in sede di conferimento dell'appalto - diventa di proprietà del potatore, nella pregressa definizione normativa di cui al medesimo art. 183 , sempre commillo 1 ma letterilla p) anzichè la m), ovvero a dirsi era un sottoprodotto che si originava continuamente (nè poteva non originarsi) da una diversa attività produttiva, consistente nella manutenzione biobotanica o estetico-urbanistica delle piante/alberi.

Sarebbe come dire "donne, quando vi è finito il contenuto di una bottiglia di plastica, non la schiacciate nè la tagliate perchè eseguite un trattameno illecito di rifiuti!"

Per me, in conclusione, quei rami tagliati NON erano rifiuti ma sottoprodotti, e per ricavarne la MPS "ab origine" -che era figura giuridica all'epoca esistente ed oggi in continuità giuridica ridefinita come sottoprodotto ex art. 184-bis- era normale sia toglierci le parti "umide" , verosimilmente inviate a recupero/compostaggio, sia ridurre la pezzatura. Vorrei capire: se si vendevano ma anhe solo regalavano la legna a chi aveva i caminetti, cos'era, traffico illecito?

Quindi, la sentenza ha una conclusione quanto meno illogica perchè secondo me è l'ipotesi di reato a monte ad essere illogica.

Una sola cosa mi pare davvero oltre la mia comprensibilità tecnico-giuridica: ma da quando, dopo il D.lgs. 36/03, si manda il legno vergine in discarica, spezzettato o meno che sia ? Ma qualche dato sul tenore di carbonio organico ammissibile no, eh? Complimenti ai CCTT del giudizio, che dire...

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  magonero Mar Lug 09, 2013 10:27 pm

Hai ragionissima come sempre.. E condivido ampiamente la logica soprattutto in riferimento alll'attivita....
Ho letto che la Cassazione aveva gia in passato nel 2007 attribuito il concetto non definito di infrastruttura alle aiuole comunali, ma seppur considerandoli rifiuti, le potature e gli Sfalci,e triste e rigoroso non aplicare ad un rifiuto da manutenzione la più favorevole disciplina della traslazione del luogo di produzione del mèdesimo presso la sede del manutentore..... Difatti molti. oggetti della manutenzione sono già rifiuti (si pensi all'eletttrauto ed alla batteria sostituita ad un'auto in panne)....
Pazzesco e poi considerare ad un produttorè sul luogo di produzionè un'attività di riduzione volumetrica....
E gli strascichi alla luce dell'attuale considerazione di tale tipologia come rifiuto. Urbano con codice cer 200201 e la riformulazione del deposito temporaneo dei rifiuti da manutenzione e la definizione ad interim di infrastrutture.... Be pensò che sia altro che sciatteria normativa
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