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Approvazione definitiva DDL Legge europea

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020813

Messaggio 

Approvazione definitiva DDL Legge europea  Empty Approvazione definitiva DDL Legge europea




Nella seduta del 31 luglio u.s. la Camera dei Deputati ha
approvato definitivamente il disegno di legge recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee – Legge europea 2013.
La norma interviene, tra l'altro, sul D. Lgs. 188/2008 in materia di gestione di pile,
accumulatori e dei relativi rifiuti, sul D. Lgs. 151/2005 in materia di gestione
dei RAEE (con particolare riferimento all’autorizzazione dei centri di raccolta)
e sul Decreto MATTM n. 65/2010.

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Approvazione definitiva DDL Legge europea :: Commenti

Admin

Messaggio Ven Ago 02, 2013 12:10 pm  Admin

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 19.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e
gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054) .

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non direttamente imputabili ad
eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
b) all'articolo 6, comma 2:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le mappe della pericolosità da alluvione
contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi
territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi»;
c) all'articolo 6, comma 3:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) altezza e quota idrica»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente
decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati
negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure
possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora
e della fauna selvatica»;
e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo 13» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 12».

Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei
rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006) .

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 6»;
d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione
che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni
di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa
vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti
che comprendono dette informazioni»;
e) all'articolo 6, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. L'autorità competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel
proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di
emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al
riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese
quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla
quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque
non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorità competente
deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente,
discostarsi»;
f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 6»;
g) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di
riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo
procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i
quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione
del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un
quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonché, ove esistente, nel proprio
sito internet, di un annuncio contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione
della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sull'autorità competente responsabile del
procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni, nonché i termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati
membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione
ai sensi dell'articolo 16;
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni
ed i mezzi utilizzati per la divulgazione»;
h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato,
attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri
trasmessi all'autorità competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione,
nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate
successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di
cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;
i) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni
all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento
autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del
termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle
altre informazioni di cui ai commi 1 e 1- bis»;
l) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3»;
m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
n) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali
verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o
esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»;
o) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi
dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le
risorse di cui all'articolo 14 e
fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in
materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;
p) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilità
che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti:
«anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di
cui all'articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette
immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15»;
r) all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» è sostituita dalle
seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime
operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura», le parole: «, e, comunque, con
cadenza almeno annuale» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base
alle condizioni dell'autorizzazione»;
s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: «L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in
assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la pena dell'arresto da uno
a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro».

Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della
direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di
infrazione 2011/2218) .

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite
le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori
contenenti sostanze pericolose»;
b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono
inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed
efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono
sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
e) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le
seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le
seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati.

Art. 22.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264) .

1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)»
sono soppresse;
b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il
condizionamento»;
c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente:
«8.9-bis. Test di fecondazione».
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1,
lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i
centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso
altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010,
n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto
legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e,
comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500
chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei
raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a
3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato;
c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del
distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I
RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi
sistemi di copertura
anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando
tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di
sostanze pericolose.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le
parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.
4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive
modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010,
n. 65.

Art. 23.
(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto
ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011.
Procedura di infrazione 2009/2086) .

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la
procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE
in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui
all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei
criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei
criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle
linee guida di cui al medesimo comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini della
verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Trascorso tale termine, in assenza di definizione da parte delle singole regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV
alla parte seconda del predetto decreto legislativo sono sottoposte alla verifica di
assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie.
3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n.
152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi
comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione delle linee guida di cui al
comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa
motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per
specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali.

Art. 24.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto recepimento della
direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque. Procedura di infrazione 2007/4680) .

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 78- ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte
diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato “inventario”, con
riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA
effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
b) all'articolo 92, comma 5, le parole: «possono rivedere o completare» sono
sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se necessario, opportunamente
rivedere o completare»;
c) all'articolo 92, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione
obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai
sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni»;
d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni apportate alle designazioni,
i programmi di azione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esiti del riesame delle
designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7,
inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8- bis»;
e) all'articolo 104, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine
del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare
il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri
stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione
che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali
fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o
accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando
occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione»;
f) all'articolo 116, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un
programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione»;
g) all'articolo 117, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1,
comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il
22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni»;
h) all'articolo 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto
aggiornato per ciascun distretto idrografico»;
i) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3
«Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Densità dei siti di monitoraggio», alla
lettera a) del secondo capoverso, dopo le parole:
«l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»;
l) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3
«Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Frequenza di monitoraggio», alla
lettera a) del primo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite
le seguenti: «e degli scarichi»;
m) all'allegato 3 alla parte terza, nella sezione C, «Metodologia per l'analisi delle
pressioni e degli impatti», dopo il punto C.2.2 è inserito il seguente:
«C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di
qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per
ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei
programmi di misure prescritti all'articolo 116.»;
n) all'allegato 3 alla parte terza, al punto 2 della sezione C, come modificato
dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla
Parte B, Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso:
1) nell'alinea, dopo le parole: «dei corpi idrici» sono inserite le seguenti: «e di
individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 116»;
2) nel secondo trattino, dopo la parola: «fertilizzanti» sono aggiunte le
seguenti: «, ravvenamento artificiale».
2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale
adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, nonché dalla direttiva 2007/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le
Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come
prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, continuano
ad avvalersi, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuale di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
dell'attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza di spesa.

Art. 25.
(Modifiche alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione
2007/4679).

1. Alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 299 è premesso il seguente:
«Art. 298- bis. – (Princìpi generali). – 1. La disciplina della parte sesta del presente
decreto legislativo si applica:
a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate
nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno
derivante dalle suddette attività;
b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate
nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno
derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.
2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei princìpi e
dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche
mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha
causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i
costi relativi alle
misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.
3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo
gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità
ai princìpi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonché gli
interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al
punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29
aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli
obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto»;
b) all'articolo 299, comma 1, le parole da: «, attraverso la Direzione generale
per il danno ambientale» fino alla fine del comma sono soppresse;
c) all'articolo 299, comma 5, le parole: «e per la riscossione della somma dovuta
per equivalente patrimoniale» sono soppresse;
d) all'articolo 303, comma 1, lettera f), le parole da: «; i criteri di determinazione
dell'obbligazione risarcitoria» fino alla fine della lettera sono soppresse;
e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) è abrogata;
f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente patrimoniale» sono
soppresse;
g) all'articolo 311, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività
sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati
all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta
secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo
314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro
cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione
delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque
realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività
necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del
soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti»;
h) all'articolo 311, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in
applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla
determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di
cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3
dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione
monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e
compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non
ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si
trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»;
i) all'articolo 313, comma 2, le parole: «, o il ripristino risulti in tutto o in parte
impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile,
il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine
di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno
accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario» sono
sostituite dalle seguenti: «o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e
modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle
misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo
311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il
pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme
corrispondenti»;
l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
m) all'articolo 317, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il
risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese
quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia
del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di
prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed
agli obblighi da essa derivanti».
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo,
non si applicano agli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già
conclusi alla medesima data.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione
2006/2131).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della
direttiva 2009/147/CE» e il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili
sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia,
limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE».
2. L'articolo 19- bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 19- bis. – (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva
2009/147/CE). – 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,
conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli
articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto
amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per
periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei
presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre
soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i
metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo
del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel
periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli
organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma
2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve
le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere
annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono
sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento
di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al
prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere
comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie
migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il
quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata,
annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi
prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del
presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.
4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle
attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo
d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni
dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione
delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale
termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ne dispone l'annullamento.
5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei
provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione
sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì
trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione
trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili
di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto
nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9,
paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».
3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la
lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non
esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di
cui all'articolo 19- bis».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.

Art. 27.
(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato da nitrati. Procedura di infrazione 2013/2032) .

1. Il comma 7- quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

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