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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri

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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri Empty "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  Admin Gio Ago 22, 2013 8:48 am

Come anticipato dai ministri Orlando e Zanonato, è in arrivo un decreto legge che conterrà, tra gli altri provvedimenti, semplificazioni in materia di Sistri.
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/istituzioni/2013/08/21/Dl-Fare-2-giu-costo-energia-revisione-Sistri-bonifiche_9183386.html
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Messaggio  Admin Ven Ago 23, 2013 9:01 am

Oggi approda in CdM, nella bozza in circolazione l'art. 11 è dedicato al Sistri.
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  alias1957 Ven Ago 23, 2013 9:10 am

Dove si può visionare la bozza?
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  alias1957 Ven Ago 23, 2013 9:15 am

Sul Sole c'è questo:
Rifiuti pericolosi, semplificazione del Sistri
Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Sistri sarà molto più semplice e riguarderà principalmente i rifiuti pericolosi. È quanto prevede l'ultima bozza del Dl per misure urgenti su "obiettivi di razionalizzazione" della P.A. che va domani in Cdm.
L'articolo 11 prevede appunto la semplificazione e la razionalizzazione del Sistri a cui sono tenuti ad aderire «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori».
Nella bozza è previsto che possono aderire a questo sistema di controllo «su base volontaria» anche i produttori e gestori di rifiuti diversi.
Il Sistri sarà operativo dal primo ottobre prossimo per i nuovi produttori, per chi raccoglie, trasporta e tratta i rifiuti pericolosi e anche per enti e imprese che lo vogliano utilizzare su base volontaria mentre per i produttori cosiddetti iniziali, per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Campania l'inizio dell'operatività sarà il 3 marzo 2014. Le semplificazioni sono finalizzate anche ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema e verranno stabilite periodicamente con decreto del ministro dell'Ambiente.
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  Admin Ven Ago 23, 2013 2:08 pm

Il Cdm è stato sospeso e rinviato a lunedì 26 agosto perché è necessario un approfondimento per capire come distribuire le norme tra il decreto legge, in cui saranno inserite le misure più urgenti, e il disegno di legge che conterrà, invece, quelle che hanno bisogno di una più ampia discussione in Parlamento. Lunedì, dunque, il Cdm si riunirà di nuovo alle ore 16:30.

https://www.youtube.com/watch?v=Eq9DG5UfOfs&feature=c4-overview&list=UUp8W1bzofvzB8MfZSkYW2xw
Al minuto 4'30" circa il riferimento al Sistri, su cui pare sia stato già raggiunto un accordo.
C'è da immaginare che farà parte del decreto legge.

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Messaggio  oasi1970 Ven Ago 23, 2013 3:20 pm

Admin ha scritto:
https://www.youtube.com/watch?v=Eq9DG5UfOfs&feature=c4-overview&list=UUp8W1bzofvzB8MfZSkYW2xw
Al minuto 4'30" circa il riferimento al Sistri, su cui pare sia stato già raggiunto un accordo.
C'è da immaginare che farà parte del decreto legge.
4'17" - il sottosegretario dice: "vi è probabilmente una soluzione all'annoso problema della tracciabilità dei rifiuti"...vabbè dai tanto c'è ancora tempo...
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Messaggio  Admin Lun Ago 26, 2013 12:41 pm

Probabilmente no.
Dando una scorsa rapida allo schema di provvedimento che sarà discusso oggi in CdM, non mi pare di trovare riferimenti ai rifiuti (a parte disposizioni in merito alla rottamazione dei veicoli sequestrati per ordine della AG), tanto meno al Sistri.

http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/DECRETOPAbis.pdf?uuid=47058472-0e33-11e3-b967-035cf67092b1
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  Admin Mar Ago 27, 2013 1:13 pm

L'articolo in questione "dovrebbe" essere questo:

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)

1. I commi 1, 2 e 3 dell’art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti commi:

“1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis.”
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall’articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell’ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell’articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante “Termini di riavvio progressivo del SISTRI”.
7. All’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l’evoluzione degli apparati
tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l’informazione territoriale, nell’ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l’integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o
determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi”
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all’emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di
costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l’operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra dipendenti dell’Agid o Consip s.p.a, due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo.
9. All’esito dell’approvazione delle semplificazioni e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute, e anche tenendo conto dell’audit di cui al comma 10, si procede alla modifica del contenuto del contratto con Selex service management s.p.a. e all’eventuale rimodulazione del piano economico-finanziario e della durata.
10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell’attività di  audit dei costi eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall’Agenzia per l’Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse
riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all’esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5, e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
12. Nell’articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : “(nuovo produttore)”.
13. E’ soppresso l’articolo 27 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale del 26 aprile 2011, n. 95, e, conseguentemente, il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indenizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
14. Alla fine del comma 18 dell’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente frase: “La vigilanza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall’articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.287”.
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  luckyluke Mar Ago 27, 2013 3:05 pm

Admin ha scritto:
...
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5, e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
...
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ma che stiamo a gioca' a Monopoli??!!
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri Empty semplificazioni ???

Messaggio  martinarossi Mar Ago 27, 2013 3:29 pm

Bhe pensavo che ci fossero le agognate semplificazioni, ma mi pare
che se ci saranno semplificazioni, verranno in seguito, mah !
Ma come si fa a partire con una cosa che funziona cosi cosi e che
si costruisce in corso d'opera.
Sono senza parole e delusa sempre di piu'
un cordiale saluti a tutti quanti
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Ago 27, 2013 4:08 pm

Admin ha scritto:L'articolo in questione "dovrebbe" essere questo:

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)

1. I commi 1, 2 e 3 dell’art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti commi:

“1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
Uellà !  vi siete accorti che si sono dimenticati la parolina magica SPECIALI che invece era ben presente nell'ormai "vecchio" art. 188-ter !!
Se va in Gazzetta così ANCHE gli urbani pericolosi (Cat. 1 dell'Albo) rientrano dalla finestra  ahh ahh ah ahh ahh aha ha ROTFL geek alcool drunken
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Messaggio  Admin Mar Ago 27, 2013 4:54 pm

Vero.
E temo che non sarà l'unica svista.
Come anticipato, dovrebbe essere l'art. 11 del DL: http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/08/bozza_decretolegge_pubblico_impiego.pdf
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Messaggio  Mike77 Mar Ago 27, 2013 5:06 pm

Pur considerando che nel delirio normativo SISTRI ormai mi sono perso da un pezzo e qualcosa potrebbe sfuggirmi, al comma 6 lettera b) leggo: "Sono abrogati [...] l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante “Termini di riavvio progressivo del SISTRI”."
Nulla però viene detto in merito all'articolo 2 dello stesso decreto che riporta i termini per il riallineamento dei dati e soprattutto per l'iscrizione di nuove aziende non ancora iscritte a SISTRI.
Queste infatti dovrebbero provvedere all'iscrizione entro "il termine iniziale di operatività previsto" dal comma abrogato...
Sempre che il testo venga approvato così come riportato in questa bozza, come dovranno comportarsi le nuove aziende (produttori o "gestori") tenute all'iscrizione?

Se veramente arriveranno all'azzardo di far partire sto baraccone, dovranno per forza fare un'operazione di riordino normativo, un secondo testo unico o qualcosa del genere.
Non è possibile dover prendere una laurea in giurisprudenza per riuscire a smaltire correttamente dei rifiuti...

Saluti,
Mike
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Messaggio  Admin Mar Ago 27, 2013 6:23 pm

Tanto per dirne una: nel decreto si fa riferimento agli articoli 188-bis e 188-ter del D.Lgs 152/06 come se fossero vigenti, il che non e'. Lo saranno il 1 ottobre.
Non si puo' modificare qualcosa che non esiste, andava modificato il d. Lgs 205/10.
Ma ormai ci siamo abituati a tutto...
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Ago 27, 2013 6:34 pm

Admin ha scritto:Tanto per dirne una: nel decreto si fa riferimento agli articoli 188-bis e 188-ter del D.Lgs 152/06 come se fossero vigenti, il che non e'. Lo saranno il 1 ottobre.
Non si puo' modificare qualcosa che non esiste, andava modificato il d. Lgs 205/10.
Ma ormai ci siamo abituati a tutto...
salvo il fatto che di fronte al Giudice puoi far valere questa vacatio (come abbiamo visto per i FIR dei pericolosi ...)
Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  Admin Mer Ago 28, 2013 8:33 pm

Un'altra interessante conseguenza della "riforma Orlando" è che dal 3 marzo 2014 in Campania saranno tracciati elettronicamente i rifiuti urbani e non gli speciali non pericolosi...
Molto furbo.
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri Empty "DECRETO DEL FARE 2": REVISIONE DEL SISTRI

Messaggio  RAISSA Mer Ago 28, 2013 9:14 pm

Buongiorno....con tutte le modifiche che sono succedute in questi quasi quattro anni di telenovela sul Sistri mi sono persa ma volevo chiedere se ho capito bene una cosa perché molti dei clienti della società per cui lavoro me lo chiederanno al rientro al lavoro (riapriremo gli uffici dopo le ferie il prox 02/09).
Da questo testo del Decreto del fare il primo articolo recita che i soggetti obbligati sono i produttori, trasportatori, destinatari ecc...ecc...che a titolo professionale hanno a che a fare con i rifiuti pericolosi....i soggetti diversi da quelli menzionati nell'art. 1 possono aderire su base volontaria. Quindi mi azzarderei dedurre che non sono più obbligati come nelle versioni precedenti ma solo se lo vogliono loro....quindi la mia domanda è questa: chi produce, trasporta, recupera, smaltisce, commercia o è intermediario di rifiuti non pericolosi può non aderire più al sistri e quindi restituire chiavette usb, black box, ecc...ecc..... e quindi risparmiare anche tanti bei soldini di diritto di iscrizione annuale?
Perché se fosse così, come mi azzardo ad intendere, i miei clienti sarebbero ben felici di restituire il tutto al mittente e di non avere più a che fare con questa rogna.....me compresa.....
Se qualcuno mi può aiutare ringrazio fin da ora....
RAISSA
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Messaggio  Admin Mer Ago 28, 2013 10:11 pm

Ciao Raissa,

a) quella che hai letto è una bozza, attendiamo la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale;
b) il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni e potrebbe subire modifiche anche sostanziali. E' inutile cancellarsi dal Sistri prima di quella data, soprattutto se non si è soggetti ad adempimenti, né al versamento di contributi.
c) nella forma attuale il decreto, modificando il comma 3 dell'art. 188-ter, prevede la possibilità per il MATTM di emanare decreti che estendano l'obbligo del Sistri per gli impianti di recupero e smaltimento anche di rifiuti non pericolosi.

Il mio consiglio è di attendere almeno la conversione in legge del decreto per produttori, trasportatori ed intermediari di rifiuti non pericolosi. Per gli impianti, se non cambierà nulla, l'obbligo potrebbe scattare in qualsiasi momento.
Quello, come tutto il resto, dipenderà molto dall'esito di questa sperimentazione inziale.
Non ci resta che attendere (come sempre...).
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  fedemar Gio Ago 29, 2013 8:48 am

Ciao Admin, in attesa di pubblicazione del testo definitivo ti chiedo una cosa: per chi ha la categoria 9 e 10 come la mia ditta, dovrà agire "elettronicamente" solo per i rifiuti pericolosi, o dovrà farlo anche per i non pericolosi? Negli articoli come qualcuno ha già citato è stato omesso l'aggettivo "speciali"....
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  Admin Gio Ago 29, 2013 9:15 am

Siete produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Fino al 3 marzo 2014 non cambia nulla.
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Messaggio  RAISSA Gio Ago 29, 2013 1:25 pm

Buongiorno Admin.....ti ringrazio per l'esauriente risposta
Very Happy 
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Messaggio  sviluppo Ven Ago 30, 2013 12:50 pm

Ma ad ottobre si parte con doppio binario?
I registri e i formulari verranno subito messi da parte?
E se, come penso, si blocca?
Le modalità di utilizzo in questa fase iniziale, quali sono?
Con l'interoperabilità, visto che ci saranno semplificazioni, come bisogna comportarci?
Grazie a chiunque riesca a darmi una risposta in merito...sinceramente sono avvilito...
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Messaggio  mauro.sanciolo Ven Ago 30, 2013 1:38 pm

Il DL, se esce come è circolato in bozza, lascia certamente un quadro disorganico tra i vari provvedimenti, ma i FIR si dovranno continuare ad usare per quanto ne sappiamo oggi. Se per il produttore il SISTRI parte il 3 marzo 2014 fino ad allora resta soggetto agli obblighi precedenti. Anzi, il DM 20 marzo 2013 lo prevede anche per i 30 giorni successivi.
Ovviamente, sarebbe opportuno un qualche atto normativo che spiegasse come devono interagire i vari soggetti obbligati, non ancora obbligati e non obbligati.


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Messaggio  marcosperandio Ven Ago 30, 2013 2:27 pm

Mmmm, ovviamente urge chiarimento.
Tuttavia da come funzionava prima e come ribadisce il nuovo manuale, il trasportatore essendo soggetto a sistri (pericolosi) deve compilare la scheda, allora dovrá forzatamente compilare la parte produttore, stamparla e lasciarne copia. Non so se tra tutte le varie modifiche quella del doppio binario provvisorio sia sopravvissuta, in ogni caso sará obbligatoria la scheda movimentazione e quindi, o subito o dopo il transitorio, niente Fir per i pericolosi. Si registro vecchio c/s per produttore, secondo la mia lettura no vecchio registro c/s per pericolosi a destino con la conseguente pazzesca rottura di gestire due registri diversi con chissá quale metodo di aggregazione per il mud del prossimo anno.

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Messaggio  mauro.sanciolo Ven Ago 30, 2013 2:46 pm

Fermo restando che bisognerà vedere il DL in GU (lo schema di DL era stato approvato "salvo intese" ovvero qualche ritocco è ancora possibile), nel testo dell'articolo del DL sul SISTRI (comma 6) troviamo l'abrogazione dell'art. 1 del DM 20 marzo 2013. Resterebbero in piedi come sono gli altri articoli compreso l'art. 3:

Articolo 3
Regime transitorio
1. Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del Sistri prevista dal presente decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.


Ovviamente ci si può interrogare su come debba essere interpretato questo testo dopo l'abrogazione dell'articolo contenente la "data di operatività del Sistri prevista dal presente decreto"! Smile
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