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Reg. CE 1774/2002 (Sottoprodotti di origine animale) - art. 1-15

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Reg. CE 1774/2002 (Sottoprodotti di origine animale) - art. 1-15 Empty Reg. CE 1774/2002 (Sottoprodotti di origine animale) - art. 1-15

Messaggio  Admin Mar Giu 01, 2010 8:54 am

Regolamento (CE) N. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 3 ottobre 2002

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato il 12 settembre 2002 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE(4), istituisce il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di materie prime per mangimi dopo essere stati sottoposti a un trattamento adeguato.

(2) Il comitato scientifico direttivo ha formulato, sin dall'adozione di tale direttiva, una serie di pareri la cui conclusione principale è che i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali risultati inidonei al consumo umano a seguito di un'ispezione sanitaria non devono entrare nella catena alimentare animale.

(3) Alla luce dei pareri scientifici di cui sopra, occorre distinguere le misure da attuare a seconda della natura dei sottoprodotti di origine animale interessati. È opportuno limitare le eventuali utilizzazioni di taluni materiali di origine animale e definire norme per l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale diversa da quella nei mangimi e norme per la loro eliminazione.

(4) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno chiarire il rapporto tra la direttiva 90/667/CEE e la normativa comunitaria in materia ambientale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della normativa esistente in materia ambientale né ostacola l'elaborazione di ulteriori norme sulla protezione dell'ambiente, segnatamente per quanto concerne i rifiuti biodegradabili.

(5) La conferenza scientifica internazionale sulle farine di carne e di ossa, organizzata a Bruxelles il 1o e il 2 luglio 1997 dalla Commissione e dal Parlamento europeo, ha avviato un dibattito sulla produzione di tali farine e sul loro utilizzo per l'alimentazione degli animali. La conferenza ha invitato a proseguire la riflessione sulle future politiche da applicare nel settore. Nel novembre 1997, al fine di avviare un dibattito pubblico il più ampio possibile sul futuro della normativa comunitaria relativa agli alimenti per animali, la Commissione ha ultimato un documento di consultazione sulle farine di carne e di ossa. Tale consultazione ha rivelato un generale consenso circa la necessità di modificare la direttiva 90/667/CEE per tener conto dei nuovi dati scientifici.

(6) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 16 novembre 2000 sull'ESB e la sicurezza dei mangimi animali(5), ha chiesto un divieto dell'uso di proteine animali nei mangimi fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

(7) Secondo i pareri scientifici, la pratica di alimentare una specie animale con proteine derivate dai corpi o parti di corpi della stessa specie presenta il rischio di diffondere malattie. Come misura precauzionale, questa pratica deve pertanto essere vietata. Devono essere adottate norme di attuazione al fine di assicurare la necessaria separazione dei sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati nei mangimi in ogni fase della trasformazione, del magazzinaggio e del trasporto. Tuttavia, devono poter essere stabilite deroghe a tale divieto generale in relazione ai pesci e agli animali da pelliccia, se avallate da pareri scientifici.

(8 ) I rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale possono essere altresì un vettore di diffusione di malattie. Tutti i rifiuti di questo genere provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali devono essere eliminati in modo sicuro. I rifiuti di cucina e ristorazione prodotti all'interno della Comunità non devono essere utilizzati per nutrire animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.

(9) A partire dall'ottobre 1996, l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) ha svolto diverse serie di ispezioni negli Stati membri per valutare la presenza e la gestione dei principali fattori di rischio connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e delle relative procedure di sorveglianza. Parte della valutazione riguardava i sistemi di lavorazione degli scarti a fini commerciali e altri metodi di smaltimento dei rifiuti di origine animale. A seguito delle ispezioni sono state formulate conclusioni generali e un certo numero di raccomandazioni, in particolare per quanto concerne la rintracciabilità dei sottoprodotti di origine animale.

(10) Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati, immagazzinati e tenuti separati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati secondo metodi appropriati. In determinate circostanze, soprattutto ove ciò sia giustificato dalla distanza, dalla durata del trasporto o da problemi di capacità, l'impianto di trasformazione, di incenerimento o di coincenerimento designato può essere situato in un altro Stato membro.

(11) La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(6) non si applica agli impianti di incenerimento se i rifiuti trattati comprendono unicamente carcasse di animali. È necessario stabilire prescrizioni minime per tali impianti di incenerimento onde proteggere la salute pubblica e degli animali. In attesa dell'adozione di requisiti comunitari, gli Stati membri possono adottare la normativa in materia ambientale per detti impianti. Requisiti meno severi devono applicarsi agli impianti di incenerimento a bassa capacità, come quelli situati nelle aziende agricole e nei crematori per animali da compagnia, in considerazione del rischio minore presentato dal materiale trattato e per evitare trasporti non necessari di sottoprodotti di origine animale.

(12) Occorre stabilire norme specifiche di controllo degli impianti di trasformazione, in particolare per quanto concerne le procedure particolareggiate per la convalida dei metodi di trasformazione e l'autocontrollo della produzione.

(13) Deroghe alle norme sull'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale possono rivelarsi appropriate per agevolare l'alimentazione di animali non destinati al consumo umano. Le autorità competenti devono controllare tali utilizzazioni.

(14) Possono altresì risultare opportune deroghe che consentano l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in loco in condizioni controllate. La Commissione deve ricevere le informazioni necessarie per essere in grado di monitorare la situazione e per stabilire, se del caso, norme di attuazione.

(15) È necessario effettuare ispezioni comunitarie negli Stati membri per garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni sanitarie. Tali ispezioni devono includere procedure di verifica.

(16) La normativa comunitaria in materia di sanità è fondata su solide basi scientifiche. Per questo motivo, i comitati scientifici competenti istituiti con le decisioni della Commissione 97/404/CE(7) e 97/579/CE(8 ) devono essere consultati ogniqualvolta risulti necessario. In particolare, occorrono ulteriori pareri scientifici sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale in fertilizzanti organici e ammendanti. In attesa dell'adozione di norme comunitarie alla luce di detti pareri, gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali più severe di quelle previste nel presente regolamento, a condizione che tali norme rispettino la restante normativa comunitaria applicabile.

(17) Le modalità di sostegno finanziario per la trasformazione, la raccolta, il magazzinaggio e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale variano molto da uno Stato membro all'altro. Per evitare che ciò possa incidere sulle condizioni di concorrenza tra i prodotti agricoli è necessario svolgere un'analisi e, se del caso, adottare opportune disposizioni a livello comunitario.

(18 )
Alla luce di quanto sopra esposto appare pertanto necessario procedere a una revisione sostanziale della normativa comunitaria sui sottoprodotti di origine animale.

(19) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (in particolare, le proteine animali trasformate, i grassi fusi, gli alimenti per animali da compagnia, le pelli e la lana) sono inclusi nell'elenco di prodotti di cui all'allegato I del trattato. L'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte della popolazione agricola. Per garantire lo sviluppo razionale del settore ed accrescerne la produttività, sono necessarie norme sanitarie e di polizia sanitaria comunitarie per i prodotti in questione. Dati i rischi sensibili di propagazione di malattie a cui gli animali sono esposti, è necessario applicare requisiti particolari all'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale, segnatamente nelle regioni con un livello sanitario elevato.

(20) Per garantire che i prodotti importati dai paesi terzi rispettino norme d'igiene almeno uguali o equivalenti a quelle applicate dalla Comunità occorre introdurre, per tali paesi e i relativi stabilimenti, un sistema di riconoscimento associato a una procedura comunitaria di ispezione che consenta di garantire che le condizioni del riconoscimento stesso siano rispettate. L'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e di materie prime per la loro produzione può aver luogo a condizioni differenti da quelle applicabili ai prodotti comunitari corrispondenti, in particolare per quanto concerne le garanzie richieste riguardo ai residui di sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE(9). Per garantire che i suddetti alimenti e le relative materie prime vengano destinati esclusivamente all'uso previsto occorre stabilire misure di controllo adeguate sull'importazione dei materiali che beneficiano di siffatte deroghe.

(21) I sottoprodotti di origine animale in transito nella Comunità e quelli provenienti dalla Comunità e destinati all'esportazione possono comportare un rischio per la salute pubblica e degli animali all'interno della Comunità. A detti movimenti devono quindi applicarsi talune prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

(22) Il documento di accompagnamento dei prodotti di origine animale costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponde alle disposizioni del presente regolamento. Il certificato sanitario deve essere mantenuto al fine di verificare la destinazione di taluni prodotti importati.

(23) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(10), persegue dette finalità.

(24) Il Consiglio e la Commissione hanno adottato varie decisioni di applicazione delle direttive 90/667/CEE e 92/118/CEE. La direttiva 92/118/CEE è stata inoltre modificata in maniera sostanziale e si prevedono ulteriori modificazioni. Di conseguenza, un gran numero di atti comunitari disciplina attualmente il settore dei sottoprodotti di origine animale e sussiste l'esigenza di una semplificazione.

(25) Una tale semplificazione consentirà inoltre una maggiore trasparenza per quanto riguarda le norme sanitarie specifiche relative a prodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La semplificazione delle norme sanitarie specifiche non deve tuttavia condurre alla deregolamentazione. Occorre pertanto mantenere e, per garantire la tutela della salute pubblica e degli animali, rafforzare le norme sanitarie particolareggiate per i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(26) I prodotti in questione devono essere assoggettati alle norme di controllo veterinario, ivi compresi controlli effettuati da esperti della Commissione, e alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(11).

(27) Sono necessari controlli efficaci sui prodotti importati nella Comunità. Questo obiettivo può essere raggiunto mediante l'attuazione dei controlli prescritti dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(12).

(28 ) Pertanto, la direttiva 90/667/CEE, la decisione 95/348/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme veterinarie e di polizia sanitaria applicabili nel Regno Unito e in Irlanda per il trattamento di taluni tipi di rifiuti destinati alla vendita su scala locale per l'alimentazione di determinate categorie di animali(13), e la decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione(14), devono essere abrogate.

(29) Per tener conto del progresso tecnico e scientifico, è opportuno instaurare una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente istituito dal regolamento (CE) 178/2002(15).

(30) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(16),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.
Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria per:

a) la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali;

b) l'immissione sul mercato e, in taluni casi specifici, l'esportazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati di cui agli allegati VII e VIII.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) agli alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto o da locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

b) al latte e al colostro in forma liquida eliminati o utilizzati nell'azienda di origine;

c) ai corpi interi o alle parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ad eccezione dei pesci catturati per fini commerciali e dei corpi o parti di animali selvatici utilizzati per produrre trofei di caccia;

d) agli alimenti greggi per animali da compagnia da consumare in loco, ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine per essere utilizzati come prodotti alimentari esclusivamente dall'allevatore e dalla sua famiglia, conformemente alla normativa nazionale;

e) ai rifiuti di cucina e ristorazione, salvo se:

i) provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

ii) destinati al consumo animale; o

iii) destinati ad impianti di produzione di biogas o al compostaggio;

f) agli ovuli, agli embrioni e allo sperma destinati alla riproduzione; e

g) al transito per via marittima o aerea.

3. Il presente regolamento fa salve le normative in campo veterinario mirate all'eradicazione e al controllo di talune malattie.


Articolo 2

Definizioni

1.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) sottoprodotti di origine animale: corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma;

b) materiali di categoria 1: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 4;

c) materiali di categoria 2: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 5;

d) materiali di categoria 3: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6;

e) animale: qualsiasi animale vertebrato o invertebrato (inclusi pesci, rettili e anfibi);

f) animale di allevamento: animale detenuto, ingrassato o allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti (inclusi carni, latte e uova), lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto di origine animale;

g) animale selvatico: animale non detenuto dall'uomo;

h) animale da compagnia: animale appartenente ad una specie abitualmente nutrita e tenuta dall'uomo a fini diversi dall'allevamento e da esso non consumata;

i) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente a garantire l'osservanza del presente regolamento, o qualsiasi autorità da essa delegata a tale scopo, segnatamente per il controllo dell'alimentazione degli animali, o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo;

j) immissione sul mercato: qualsiasi operazione intesa a vendere a terzi nella Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati oggetto del presente regolamento, o qualsiasi altra forma di fornitura a detti terzi, a titolo oneroso o gratuito, o di magazzinaggio ai fini della successiva fornitura ai terzi in questione;

k) scambi: il commercio tra Stati membri di prodotti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato;

l) transito: qualsiasi spostamento attraverso la Comunità da un paese terzo ad un altro;

m) produttore: qualsiasi persona la cui attività sia volta alla produzione di sottoprodotti di origine animale;

n) TSE: tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili, ad eccezione di quelle riscontrabili nell'uomo;

o) materiali specifici a rischio: materiali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(17).

2. Si applicano anche le definizioni specifiche figuranti nell'allegato I.


Articolo 3

Obblighi generali

1.
I sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati sono raccolti, trasportati, immagazzinati, manipolati, trasformati, eliminati, immessi sul mercato, esportati, trasportati in transito e utilizzati in conformità del presente regolamento.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono disciplinare nella legislazione nazionale l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti non contemplati negli allegati VII e VIII in attesa dell'adozione di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Essi informano immediatamente la Commissione dell'eventuale ricorso a questa possibilità.

3. Gli Stati membri provvedono, su base individuale o in cooperazione con gli altri Stati, affinché siano prese le misure adeguate e sussista un'infrastruttura sufficiente a garantire il rispetto della prescrizione di cui al paragrafo 1.


CAPO II

CATEGORIZZAZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO, ELIMINAZIONE, TRASFORMAZIONE, USO E MAGAZZINAGGIO INTERMEDIO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 4

Materiali di categoria 1

1.
I materiali di categoria 1 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti:

i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o in cui la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;

ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;

iii) animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;

iv) animali da esperimento, come definiti all'articolo 2 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(18); e

v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

b) i) i materiali specifici a rischio; e

ii) ove i materiali specifici a rischio non siano stati rimossi al momento dello smaltimento, i corpi interi di animali morti contenenti materiali specifici a rischio;

c) i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine animale contenenti residui di agenti contaminanti per l'ambiente e altre sostanze elencate nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(19), se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

d) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e degli altri locali in cui viene effettuata l'asportazione di materiali specifici a rischio, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi salvo se tali materiali non contengono materiali o parti di materiali specifici a rischio;

e) i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; e

f) le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1.

2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 e ove gli articoli 23 e 24 non dispongano diversamente, i materiali di categoria 1:

a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12;

b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 ovvero, su richiesta dell'autorità competente, il metodo di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, per poi passare all'eliminazione finale come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12;

c) ad esclusione dei materiali di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando il metodo di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, per poi passare all'eliminazione finale come rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(20);

d) in caso di rifiuti di cucina e ristorazione di cui al paragrafo 1, lettera e), sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE; o

e) in funzione dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, sono eliminati con altri metodi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente. Tali metodi possono integrare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a d).

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di categoria 1 riconosciuti a norma dell'articolo 10.

4.
I materiali di categoria 1 possono essere importati o esportati soltanto in conformità del presente regolamento o di disposizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Tuttavia, l'importazione o l'esportazione di materiali specifici a rischio ha luogo solo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.


Articolo 5

Materiali di categoria 2

1.
I materiali di categoria 2 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;

b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli rientranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi;

c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti elencati nell'allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;

d) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che non siano rispediti o l'autorizzazione della loro importazione non sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;

e) gli animali e le parti di animali diversi da quelli contemplati all'articolo 4, morti non in seguito a macellazione a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica;

f) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; e

g) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3.

2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 e ove gli articoli 23 e 24 non dispongano diversamente, i materiali di categoria 2:

a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12;

b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5, ovvero, su richiesta dell'autorità competente, il metodo di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, per poi:

i) essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12; o

ii) se si tratta di grassi fusi, essere sottoposti, in un impianto oleochimico di categoria 2 riconosciuto a norma dell'articolo 14, ad un ulteriore trattamento di trasformazione in derivati lipidici da incorporare nei fertilizzanti organici o negli ammendanti o destinati ad altri usi tecnici ad eccezione della cosmesi, della farmaceutica e dei dispositivi medici;

c) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando il metodo di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, e:

i) se si tratta di materiali proteici risultanti, sono utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, rispettando le condizioni definite, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente;

ii) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 15; o

iii) sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE;

d) se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati secondo modalità stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

e) se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, di latte e di colostro e qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi:

i) sono utilizzati senza trasformazione come materie prime in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 15, oppure sottoposti a trattamento in un impianto tecnico a tal fine riconosciuto a norma dell'articolo 18;

ii) sono utilizzati sui terreni conformemente al presente regolamento; o

iii) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati secondo modalità stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

f) se si tratta di corpi interi o parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, sono utilizzati per produrre trofei di caccia in un impianto tecnico a tal fine riconosciuto a norma dell'articolo 18; o

g) sono eliminati con altri metodi o utilizzati in altri modi, secondo modalità stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente. Tali metodi o modi possono integrare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a f).

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 2, ad eccezione dello stallatico, sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di categoria 2 riconosciuti a norma dell'articolo 10.

4. I materiali di categoria 2 possono essere immessi sul mercato o esportati soltanto in conformità del presente regolamento o di disposizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.


Articolo 6

Materiali di categoria 3

1.
I materiali di categoria 3 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;

f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;

g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;

h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;

i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;

j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 e ove gli articoli 23 e 24 non dispongano diversamente, i materiali di categoria 3:

a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12;

b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, per poi essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12 o in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE;

c) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 17;

d) sono trasformati in un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'articolo 18;

e) sono impiegati come materie prime in un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto a norma dell'articolo 18;

f) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 15;

g) se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui al paragrafo 1, lettera l), sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati secondo modalità stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, o, in attesa dell'adozione di tali modalità, conformemente alla legislazione nazionale;

h) se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati secondo modalità stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2; o

i) sono eliminati con altri metodi o utilizzati in altri modi, secondo modalità stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente. Tali metodi o modi possono integrare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a h).

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 3 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di categoria 3 riconosciuti a norma dell'articolo 10.


Articolo 7

Raccolta, trasporto e magazzinaggio

1.
I sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati, ad eccezione dei rifiuti alimentari della categoria 3, sono raccolti, trasportati e identificati conformemente all'allegato II.

2. Durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati da un documento commerciale oppure, ove richiesto dal presente regolamento, da un certificato sanitario. I documenti commerciali e i certificati sanitari devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato II ed essere conservati per il periodo ivi specificato. Essi contengono in particolare informazioni sulla quantità e sulla descrizione del materiale nonché sulla sua marcatura.

3. Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite adeguate disposizioni per garantire che i materiali di categoria 1 e 2 siano raccolti e trasportati conformemente all'allegato II.

4. Conformemente all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(21), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cucina e ristorazione della categoria 3 avvengano senza pericolo per la salute umana e senza danno per l'ambiente.

5. Il magazzinaggio dei prodotti trasformati è effettuato unicamente presso gli impianti di magazzinaggio riconosciuti a norma dell'articolo 11.

6. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del presente articolo allo stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nello stesso Stato membro.


Articolo 8

Spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati verso altri Stati membri

1.
I sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono spediti verso altri Stati membri unicamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. Lo Stato membro di destinazione deve aver autorizzato l'invio di materiali di categoria 1, materiali di categoria 2, prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2 e proteine animali trasformate. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione di invio all'utilizzazione del metodo di trasformazione 1.

3. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati di cui al paragrafo 2 sono:

a) accompagnati da un documento commerciale o, se prescritto dal presente regolamento, da un certificato sanitario;

b) inoltrati direttamente all'impianto di destinazione, che deve essere stato riconosciuto conformemente al presente regolamento.

4.
In caso di invio da parte di uno Stato membro ad un altro Stato membro di materiali di categoria 1, materiali di categoria 2, prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2 e proteine animali trasformate, l'autorità competente del luogo di origine informa l'autorità competente del luogo di destinazione sulla spedizione di ogni singola partita, mediante il sistema ANIMO o un altro metodo concordato. Il messaggio contiene le informazioni di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2.

5. Quando è informata della spedizione conformemente al paragrafo 4, l'autorità competente del luogo di destinazione informa, mediante il sistema ANIMO o un altro metodo concordato, l'autorità competente del luogo d'origine dell'arrivo di ogni singola partita.

6. Lo Stato membro di destinazione assicura, tramite controlli regolari, che gli impianti designati sul proprio territorio utilizzino le partite esclusivamente per i fini autorizzati e conservino una documentazione completa che dimostri il rispetto del presente regolamento.


Articolo 9

Registri

1.
Le persone che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale tengono un registro delle partite. Il registro contiene le informazioni di cui all'allegato II ed è conservato per il periodo ivi specificato.

2. Tuttavia, il presente articolo non si applica allo stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda agricola o localmente tra aziende agricole e utenti situati nello stesso Stato membro.


CAPO III

RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRANSITO, DI MAGAZZINAGGIO, DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO, DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 1 E 2, DEGLI IMPIANTI OLEOCHIMICI DI CATEGORIA 2 E 3, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOGAS E DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

Articolo 10

Riconoscimento degli impianti di transito

1.
Gli impianti di transito di categoria 1, 2 e 3 devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di transito di categoria 1 o 2 devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III, capitolo I;

b) provvedere alla manipolazione e al magazzinaggio di materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'allegato III, capitolo II, parte B;

c) applicare la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 25; e

d) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26.

3. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di transito di categoria 3 devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III, capitolo I;

b) provvedere alla manipolazione e al magazzinaggio di materiali di categoria 3 conformemente all'allegato III, capitolo II, parte A;

c) applicare la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 25; e

d) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26.


Articolo 11

Riconoscimento degli impianti di magazzinaggio

1.
Gli impianti di magazzinaggio devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di magazzinaggio devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III, capitolo III; e

b) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26.


Articolo 12

Riconoscimento degli impianti di incenerimento e coincenerimento

1.
L'incenerimento e coincenerimento di prodotti trasformati sono effettuati conformemente alla direttiva 2000/76/CE. L'incenerimento e coincenerimento di sottoprodotti di origine animale sono effettuati conformemente alla direttiva 2000/76/CE o, ove essa non sia d'applicazione, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono soggetti a riconoscimento ai sensi di detta direttiva o in conformità dei paragrafi 2 o 3.

2. Ai fini del riconoscimento, da parte dell'autorità competente, per l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale, un impianto di incenerimento o coincenerimento ad alta capacità a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE deve soddisfare:

a) le condizioni generali di cui all'allegato IV, capitolo I;

b) le condizioni di funzionamento di cui all'allegato IV, capitolo II;

c) i requisiti di cui all'allegato IV, capitolo III, riguardo all'evacuazione delle acque;

d) i requisiti di cui all'allegato IV, capitolo IV, riguardo ai residui;

e) i requisiti di misurazione della temperatura di cui all'allegato IV, capitolo V; e

f) le condizioni riguardanti il funzionamento anomalo di cui all'allegato IV, capitolo VI.

3. Ai fini del riconoscimento, da parte dell'autorità competente, per l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale, un impianto di incenerimento o coincenerimento a bassa capacità a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE deve:

a) essere utilizzato unicamente per l'eliminazione di animali da compagnia morti e/o di materiali di categoria 2 e 3;

b) se installato in un'azienda, essere utilizzato unicamente per l'eliminazione di materiali provenienti da tale azienda;

c) soddisfare le condizioni generali di cui all'allegato IV, capitolo I;

d) soddisfare le condizioni di funzionamento applicabili di cui all'allegato IV, capitolo II;

e) soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV, capitolo IV, riguardo ai residui;

f) soddisfare i requisiti di misurazione della temperatura applicabili di cui all'allegato IV, capitolo V; e

g) soddisfare le condizioni riguardanti il funzionamento anomalo di cui all'allegato IV, capitolo VI.

4. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.

5. I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere modificati alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente.


Articolo 13

Riconoscimento degli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2

1.
Gli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2 devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2 devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato V, capitolo I;

b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzinaggio di materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'allegato V, capitolo II, e all'allegato VI, capitolo I;

c) essere convalidati dall'autorità competente conformemente all'allegato V, capitolo V;

d) applicare la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 25;

e) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26; e

f) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione soddisfino i requisiti di cui all'allegato VI, capitolo I.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.


Articolo 14

Riconoscimento degli impianti oleochimici di categoria 2 e 3

1.
Gli impianti oleochimici devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti oleochimici di categoria 2 devono:

a) provvedere alla trasformazione di grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 2 conformemente alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III;

b) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di controllo in funzione dei procedimenti impiegati;

c) tenere un registro delle informazioni ottenute in applicazione della lettera b) da presentare all'autorità competente; e

d) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26.

3. Ai fini del riconoscimento, un impianto oleochimico di categoria 3 deve provvedere alla trasformazione di grassi fusi ottenuti unicamente da materiali di categoria 3 e soddisfare i pertinenti requisiti di cui al paragrafo 2.

4. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.


Articolo 15

Riconoscimento degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio

1.
Gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VI, capitolo II, parte A;

b) provvedere alla manipolazione e alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale conformemente all'allegato VI, capitolo II, parti B e C;

c) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26;

d) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di controllo; e

e) fare in modo che i residui della digestione e il compost, a seconda dei casi, siano conformi alle norme microbiologiche di cui all'allegato VI, capitolo II, parte D.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.



(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 40.

(2) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 32.

(3) Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 2001 (GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 84), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2001 (GU C 45 E del 19.2.2002, pag. 70) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 e decisione del Consiglio del 23 settembre 2002.

(4) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 281.

(6) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(7) GU L 169 del 27.6.1997, pag. 85. Decisione modificata dalla decisione 2000/443/CE (GU L 179 del 18.7.2000, pag. 13).

(8 ) GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione 2000/443/CE.

(9) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

(10) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE della Commissione (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 27).

(11) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE.

(12) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(13) GU L 202 del 26.8.1995, pag. 8.

(14) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.

(15) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60).

(18) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(19) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(20) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(21) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

(22) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
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