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Ricevuta per ritiro batterie

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Messaggio  Sricambi Mar Gen 28, 2014 10:16 am

Salve, non so se sto scrivendo nella sezione giusta, volevo sapere nel momento in cui un autoriparatore ritira le batterie esauste dai propri clienti deve rilasciare una qualche ricevuta?
grazie
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Messaggio  Admin Mar Gen 28, 2014 1:02 pm

Se si tratta di batterie che ha sostituto l'autoriparatore si tratta di rifiuti prodotti da lui. Li annota, in produzione, nel proprio registro di carico e scarico.
Diversamente, batterie da terzi a che titolo le ricevi?
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Messaggio  Supremoanziano Mar Gen 28, 2014 1:21 pm

Admin ha scritto:Se si tratta di batterie che ha sostituto l'autoriparatore si tratta di rifiuti prodotti da lui. Li annota, in produzione, nel proprio registro di carico e scarico.
Diversamente, batterie da terzi a che titolo le ricevi?

Credo che si riferisca all'art.6 comma 1 lett. a) del D.Lgs 188/2008 modificato dal D.Lgs 21/2011.
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Messaggio  Sricambi Mer Gen 29, 2014 11:24 am

Grazie. L'autoriparatore non ha un centro di raccolta di rifiuti ma un deposito temporaneo per le batterie in attesa del ritiro da parte dell'incaricato. A volte capita che terzi portino batterie esauste senza che venga effettuato il cambio con la batteria nuova, molto probabilmente perché non sanno come disfarsi della batteria, in questo caso come ci si deve comportare? bisogna rilasciare una ricevuta?
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Messaggio  Supremoanziano Mer Gen 29, 2014 12:08 pm

Vado a memoria, ma non mi sembra che debba rilasciare ricevuta.
Sarebbe bene che ti dessi una lettura alla normativa citata.
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Messaggio  gianfranco bardella Mer Gen 29, 2014 12:23 pm

Pur essendo lodevole, evitare abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico, purtroppo non è possibile ritirare
rifiuti conto terzi se privi di autorizzazione; infatti si prefigura, così facendo, gestione di rifiuti pericolosi
non autorizzata art.256 Dlgs 152 (penale più sanzione). Inoltre, casi fin troppo ricorrenti, ci si espone ad
eventuali contestazioni fiscali, ovvero, detenere in misura maggiore a quanto dimostrabile con ricevute fiscali, fatture
o quant'altro di un'avvenuta sostituzione di batteria, lascia presupporre una vendita non registrata e, con le batterie,
questo risulta molto facilmente riscontrabile (partendo dall'ultimo scarico, a ogni batteria esausta nel contenitore
dovrebbe corrispondere una vendita di una batteria nuova).
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Messaggio  alessandro Mer Gen 29, 2014 12:25 pm

Sricambi ha scritto: A volte capita che terzi portino batterie esauste senza che venga effettuato il cambio con la batteria nuova

In realtà l'autoriparatore NON PUO' ricevere tali batterie. Altrimenti si configura il reato di cui all'art.256, comma 1 "attività di gestione rifiuti non autorizzata". Fallo ben presente.
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Messaggio  Supremoanziano Mer Gen 29, 2014 12:42 pm

Vorrei attrarre l'attenzione dei due stimatissimi forumisti (si dice così? Mah!) sul comma 2 dell'art.6 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n.188 che qui di seguito riporto per comodità:

2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti

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Messaggio  gianfranco bardella Mer Gen 29, 2014 1:07 pm

Ringrazio Supremoanziano (il nome è una garanzia) però mi sembra che Il Dlgs 188 (art. 7 nello specifico) si riferisca
più ai produttori e rivenditori richiamandosi ai Consorzi di filiere ed al circuito RAEE più che agli utilizzatori; nel senso che
i "punti di raccolta" devono essere istituiti a monte dai produttori o rivenditori (BOSCH-FIAMM-MAGNETI ECC...) e a completamento
del servizio di raccolta pubblico (Ecocentri ecc...) e che deve comprendere anche ritiro e recupero.
Inoltre, ribadisco, che, così facendo, ci si espone a possibili contestazioni in materia fiscale.
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Messaggio  alessandro Mer Gen 29, 2014 1:09 pm

Supremoanziano ha scritto:Vorrei attrarre l'attenzione dei due stimatissimi forumisti (si dice così? Mah!) sul comma 2 dell'art.6 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n.188 che qui di seguito riporto per comodità:

2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti


Grazie della puntuale nota.
Non trattando sistemi collettivi di raccolta, ritengo che tali soggetti abbiano comunque l'obbligo di scambio 1 a 1.
Una domanda la pongo io adesso  Smile : un autoriparatore può esser visto come 'distributore'?
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Messaggio  Sricambi Mer Gen 29, 2014 1:31 pm

Per quel poco che so i produttori, rivenditori e autoriparatori che aderiscono ai centri di raccolta possono effettuare l'attività di raccolta di accumulatori e i privati devono disfarsi di delle batterie senza oneri e senza obbligo di acquistarne di nuove (D. Lgs 21/11 ) quindi non credo che ci sia l'obbligato di rispettare il rapporto 1 a 1.
Comunque non riesco a trovare riferimenti a ricevute da rilasciare, il problema è che un cliente vuole "per forza" una ricevuta per dimostrare di aver smaltito le batterie....
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Messaggio  alessandro Mer Gen 29, 2014 3:04 pm

Sricambi ha scritto:Per quel poco che so i produttori, rivenditori e autoriparatori che aderiscono ai centri di raccolta possono effettuare l'attività di raccolta di accumulatori e i privati devono disfarsi di delle batterie senza oneri e senza obbligo di acquistarne di nuove (D. Lgs 21/11 ) quindi  non credo che ci sia l'obbligato di rispettare il rapporto 1 a 1.

Non sono molto sicuro di questo.
In ogni caso, un privato può sicuramente portare, e qui non ci sono dubbi in merito, i propri rifiuti presso i Centri di raccolta autorizzati del proprio comune (se presenti, ovvio..) in base al D.M. 8 aprile 2008.
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Messaggio  Supremoanziano Mer Gen 29, 2014 3:57 pm

alessandro ha scritto:
Sricambi ha scritto:Per quel poco che so i produttori, rivenditori e autoriparatori che aderiscono ai centri di raccolta possono effettuare l'attività di raccolta di accumulatori e i privati devono disfarsi di delle batterie senza oneri e senza obbligo di acquistarne di nuove (D. Lgs 21/11 ) quindi  non credo che ci sia l'obbligato di rispettare il rapporto 1 a 1.

Non sono molto sicuro di questo.
In ogni caso, un privato può sicuramente portare, e qui non ci sono dubbi in merito, i propri rifiuti presso i Centri di raccolta autorizzati del proprio comune (se presenti, ovvio..) in base al D.M. 8 aprile 2008.

Devo quotare Sricambi.
Infatti già l'originale D.Lgs 188/2008 prevedeva che il ritiro della batteria esausta non doveva presentare oneri agli utilizzatori finali e non vige nemmeno l'obbligo di acquistare una batteria nuova in cambio di una esausta (art.6 comma 1 lettera b)) rafforzato dal nuovo art.7 comma 5 del D.Lgs. 121/11

Più difficile stabilire se un autoriparatore (o un qualsiasi altro punto di raccolta) possa essere autorizzato alla raccolta in deroga al 152/06.

Infatti il D.Lgs. 121/11 al già citato art.7, al comma 3 dice:

3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che
agiscono in loro nome
ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e
accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori
finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine

Come agiscano per in loro nome per me rimane un mistero e la norma non lo specifica.

In ogni caso all'art.2 comma 2 del D.Lgs. 188/08:

2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti
Esclude espressamente ogni autorizzazione richiesta ex 152/06.

Per rispondere ad alessandro, mi soccorre la definizione di distributore descritta all'art.2 comma 1 lettera o) che riporto integralmente:

o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attivita' commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale

E quindi anche un autoriparatore può essere considerato "distributore".

Scusate la pappardella, ma era necessaria per spiegare che, per l'ennesima volta, il legislatore si è incartato nella normativa ambientale che, a quanto complessità, se ne fa un baffo di quella tributaria. Laughing 
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Messaggio  alessandro Mer Gen 29, 2014 5:05 pm

Mi devo ripetere con il dubbio che avevo prima. D'accordissimo con il buon Supremo ma se vogliamo spaccare il capello siamo un po' nel limbo.
Un autoriparatore, a differenza di un rivenditore di elettrodomestici/ferramenta, non è iscritto come commerciante ma come artigiano: naturalmente l'attività commerciale può ben coesistere ma, per mia esperienza diretta, nessuno denuncia entrambe le attività anche solo per non aver 'noie' a livello di iscrizione negli albi previdenziali. Ma in questo post è francamente questione di lana caprina.
Purtroppo sappiamo tutti dei guai che combina il legislatore di turno...in questo 'nostro' forum di esempi ce ne sono decine.
Buon lavoro!!
alessandro
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Messaggio  Supremoanziano Mer Gen 29, 2014 5:15 pm

Posso essere d'accordo con te, ma se vendo una batteria anche se sono un medico o un pompiere (per estrema ipotesi) sto svolgendo un'attività commerciale.
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Messaggio  alessandro Mer Gen 29, 2014 5:34 pm

Supremoanziano ha scritto:Posso essere d'accordo con te, ma se vendo una batteria anche se sono un medico o un pompiere (per estrema ipotesi) sto svolgendo un'attività commerciale.

Beh..se si vuol fare quello che non si può fare, hai pienamente ragione. Ma, se vogliamo lavorare il più conformemente possibile alle varie normative fiscali piuttosto che ambientali, per vendere dobbiamo esser commercianti ed aderire come punto di raccolta (io, come detto, avrei paura lo stesso).
Ma, come dici giustamente tu, il legislatore si è incartato ben bene.
Ed a noi rimane la patata bollente di capire cosa voleva intendere quando ha pubblicato il tal decreto.. ka
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