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deposito temporaneo per codici CER

5 partecipanti

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deposito temporaneo per codici CER - Pagina 2 Empty deposito temporaneo per codici CER

Messaggio  Daisy2014 Gio Ott 02, 2014 12:50 pm

Promemoria primo messaggio :

ciao a tutti,
vorrei sapere se è possibile predisporre un deposito temporaneo di rifiuti per tipologie diverse ed organizzare il conferimento per la destinazione finale, seguendo il criterio temporale o volumetrico a seconda dei codici CER (e quindi delle esigenze specifiche di frequenza con cui si producono o quantità). Cioè, posso scegliere che un tipo di rifiuto lo "allontano" dal sito solo una volta l'anno perchè se ne produce pochissimo mentre un altro tipo lo mando a smaltimento ogni tre mesi?
grazie
Daisy2014
Daisy2014
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deposito temporaneo per codici CER - Pagina 2 Empty Re: deposito temporaneo per codici CER

Messaggio  isamonfroni Ven Ott 03, 2014 2:27 pm

\"cassazione" ha scritto:Come in tutte le ipotesi di deroga alla disciplina generale, anche nel caso del deposito temporaneo è il produttore che deve provare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge che giustificano il deposito dei rifiuti nel luogo di produzione senza alcuna autorizzazione.
La Cassazione (sentenza 8 febbraio 2013, n. 6295) dopo aver ricordato la necessità che sussistano tutti i requisiti di legge (articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006), ha ricordato, tra l'altro, che il deposito temporaneo può essere effettuato solo dal produttore dei rifiuti, e da nessun altro soggetto, e che quest'ultimo deve poter dimostrare, in caso di controllo, che tutti i requisiti sono rispettati, anche e soprattutto quello relativo al luogo di effettuazione del deposito temporaneo che deve coincidere con quello di produzione del rifiuto, o essere a quest'ultimo "funzionalmente collegato" (circostanza che deve anch'essa essere provata dal produttore).
Nel caso di specie i rifiuti, molto eterogenei tra loro, erano ammassati in un luogo che non era nè la sede dell'impresa, nè quella del cantiere, ed era assente ogni riferimento sul rispetto dei limiti quantitativi o temporali previsti.
Questa è la massima della sentenza di cui state parlando e con la tua domanda/perplessità c'entra veramente pochissimo.

Visto che dici che il TUA non si occupa del deposito temporaneo, ti riporto l'art. 183, comma 1, lettera bb come vigente oggi integrato e aggiornato con tutte le modifiche intervenute
d.lgs. 152/2006 ha scritto:bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci , alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

La frase che ho sottolineato e grassettato è quella che ti dice che il deposito temporaneo va gestito considerando tutti i rifiuti.
Se avessero voluto considerarli per singolo CER avrebbero scritto "...quando il quantitativo di rifiuti di ogni singola tipologia....."
E non c'è bisogno di scomodare la Cassazione.

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Messaggio  beltrale Ven Ott 03, 2014 5:16 pm

Bè... insomma??
mi stavo appassionando.. (visto che il Venerdì non c'è Grey's Anatomy)

nessuna news?


secondo me era quasi meglio fare riferimento alla prima sentenza della cc..

deduco che alla fine Desy concordi con noi che in ben 2 sentenze, per 2 reati differenti, la CC si sia espressa in maniera praticamente uguale..

scoraggerei quindi chiunque.. da consulente.. di andare ad azzeccargabugliare su questo..

se poi invece si sta cercando un "azzecca" ad un "garbuglio" già presente.. allora "onto de gombio" come dicono in veneto e si ramazza e si mette a posto..

che poi sfido chiunque a rompere le @@@ per 12 MC.. immagino si tratti di ben altre sinfonie..

..anche ben se avessi 4 accessi carrai e 4 registri di cs forse il problema nn si risolve.



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