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DM 65/2010 e SISTRI

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Messaggio  Renzone Lun Gen 19, 2015 5:52 pm

Scusate, ma sto impazzendo!! Questi rifiuti saranno la mia tomba!

il dubbio è semplice:
- Chi fa uso del DM 65/2010 per il trasporto di RAEE, è ancora esentato dall'iscrizione SISTRI (per i rifiuti di pertinenza di questo DM), dopo il 49/2014 e tutti i correttivi del SISTRI del 2013/2014?

Ma da dove si evince? Da un ragionamento a cascata derivante dall'esenzione al Registro di carico e scarico, formulario e MUD?

grazie 1000
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Messaggio  ceresio18 Mar Gen 20, 2015 9:50 am

Ciao, per me sei esonerato semplicemente perchè i RAEE trasportati ex DM 65/2010 sono rifiuti urbani e non speciali.
Il problema a mio avviso si pone solo ed esclusivamente in Regione Campania.

Ciao
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Messaggio  Supremoanziano Mar Gen 20, 2015 11:13 am

L'ennesimo "bug" del sistema Sistri è la perfetta incongruenza tra la normativa Sistri e quella RAEE.
Le due leggi (Testo Unico e RAEE) sono, giuridicamente parlando, equivalenti dato che la RAEE (Dlgs 14 marzo 2014 n.49) è norma speciale.
Come dicevo le due leggi si ignorano: nel Testo Unico non si fa il minimo accenno alla gestione dei RAEE che, ricordo, possono essere pericolosi e non è detto che siano solo urbani.
Anche il Dlgs 49/14 va per i fatti suoi prevedendo con il DM 65/10 tutta una serie di adempimenti e scartoffie che fanno a pugni con il Sistri.
E quindi? Come ci si deve comportare?
Mi dispiace. Non so rispondere con certezza.
Personalmente ragionerei così: in questo momento il Sistri è morto. Per contro, la norma RAEE è presente e quindi la seguo.
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Messaggio  ceresio18 Mar Gen 20, 2015 3:18 pm

Certo, io mi riferivo nello specifico ai RAEE domestici trasportati ex DM 65/2010. I RAEE professionali non sono rifiuti urbani e quindi il dubbio è legittimo.
Ciao
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Messaggio  Supremoanziano Mar Gen 20, 2015 3:40 pm

ceresio18 ha scritto:Certo, io mi riferivo nello specifico ai RAEE domestici trasportati ex DM 65/2010. I RAEE professionali non sono rifiuti urbani e quindi il dubbio è legittimo.
Ciao

Se posso dirne un'altra mezza, è piuttosto singolare che un termoidraulico (per dire) si prenda in carico un condizionatore proveniente da un domicilio privato con CER 20 cioè con codice destinato agli urbani Exclamation
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Messaggio  VdT Mer Gen 21, 2015 5:15 pm

Potrei sbagliarmi e vi invito a correggermi ma il DM 65 non è stato abrogato dal D.lgs 49/2014 che è vero riscrive alcune regole del DM 65 ma non tutte quante.
Con il DM 65 comunque viene sancito che la tenuta del registro di carico e scarico avviene mediante modalità semplificate e tra i soggetti tenuti all'iscrizione al SISTRI non si fa menzione di questi soggetti pertanto a mio parere non devono essere iscritti al mostro informatico.

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Messaggio  ceresio18 Gio Gen 22, 2015 9:40 am

Ciao VDT, il DM 65/2010 non è stato abrogato dal D.Lgs 49/2014.

X supremoanziano
Il termoidraulico che sostituisce la caldaia, se ne vende anche di nuove, si configura come distributore e quindi ha l'obbligo di iscrizione all'Albo nella categoria 3b....e ritira la vecchia caldaia (se constestualmente ne vende una nuova) con modalità semplificate e con codice 20.
Se invece che di una caldaia si trattasse di un condizionatore, le modalità sarebbero le stesse ed il codice il 200123; in questo caso entrerebbe in gioco il discorso pericoloso/SISTRI, ed è in questo caso che a mio avviso ed anche secondo VDT non necessita il SISTRI.

ciao
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Messaggio  Supremoanziano Gio Gen 22, 2015 9:54 am

Senza dubbio mi sono espresso male.
Non ho mai detto che il 49/14 ha abrogato il dm 65
Secondo molti pareri, le caldaie non sono RAEE.
Anche se il rifiuto è pericoloso non è detto che ci si debba iscrivere al Sistri. Solo se supero i 10 dipendenti.

Facevo solo un accenno al fatto che è singolare che un ente/impresa possa trasportare rifiuti urbani quando questi sono esclusivamente di competenza della cat.1.

Tutto qui
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Messaggio  VdT Gio Gen 22, 2015 9:56 am

Per le caldaie toglierei i pareri che sono frutto spesso di pensieri convenienti ed andrei direttamente alla fonte ossia il produttore. Nei casi di cui mi sono occupato è stato sufficiente leggere le circolari che il produttore ha fatto girare ai propri installatori nel 2010, proprio in occasione dell'uscita del DM 65 per verificare quali fossero da considerare RAEE e quali no.

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Messaggio  sarabai Mer Gen 28, 2015 11:53 pm

Vorrei chiedere una conferma, se un distributore di apparecchiature elettriche elettroniche (negozio che vende trapani, televisori, ...) iscritto all'Albo nella categoria 3bis (in quanto ritira RAEE 1:1 o 1:0 con codice CER 20) secondo voi e ancora escluso dal SISTRI ? bur
Il numero verde da come indicazione "se trasporta un solo rifiuto pericoloso l'azienda rientra nel sistri" non tenendo conto che in questo caso si parla di RAEE e pertanto si genera un CER con codice 20 e il registro C/S e il documento di trasporto sono differenti dai soliti registri e formulari che normalmente si utilizzano.
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Messaggio  Supremoanziano Gio Gen 29, 2015 9:47 am

Chiunque rientri nel Dlgs 49/14 è fuori dal Sistri.
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Messaggio  sarabai Gio Gen 29, 2015 9:52 am

Ottimo
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Messaggio  ceresio18 Gio Gen 29, 2015 12:32 pm

Scusate ma non sono d'accordo.
Chiunque rientri nel DM 65/2010 è fuori dal SISTRI.
Chi effettui trasporti di RAEE pericolosi rientranti nel D.lgs 49/2014 ma non nel DM 65/2010 (un trasportatore inviato da un sistema collettivo a recuperare un RAEE da dismettere per conto di un consorziato ad esempio) deve iscriversi al SISTRI.

In ogni caso per quanto esposto da Sarabai confermo che il SISTRI non è applicabile.
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Messaggio  VdT Gio Gen 29, 2015 12:45 pm

Prima di fare confusione: E' vero che esiste il D.Lgs. 49/2014 che ha modificato una parte del DM 65, ma è anche vero che per operare nell'ambito dell'uno contro uno esiste la benedetta categoria 3 bis. Pertanto chi è iscritto nella categoria 3-bis ed opera quindi nell'ambito dell'uno contro uno è escluso dal SISTRI e dalla tenuta del registro di carico e scarico ed emissione dei formulari.
Permane l'obbligo di tenuta dello "schedario di carico e scarico" e del "documento di trasporto semplificato" spero che ora sia un tantino più chiara la questione.

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Messaggio  zesec Gio Gen 29, 2015 1:51 pm

E la banca o assicurazione che dismette un monitor (che nessun trasportatore di rifiuti considera NP)?
E' un RAEE. E' un RAEE domestico, perché pur non provenendo da un nucleo domestico è assimilato per tipologia e quantità.
E' però un rifiuto pericoloso (o almeno io non trovo trasportatori e impianti disposti a fare valutazioni sull'eventuale non pericolosità). E quindi non assimilabile ai rifiuti urbani, non prende un codice CER 20 ma 16.
Come funziona in questo caso con il Sistri?
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Messaggio  VdT Gio Gen 29, 2015 2:00 pm

Vedo che la cosa continua a non essere chiara perchè le norme cozzano tra di loro.
Se io produttore, azienda, devo dismettere un monitor posso optare per due scelte.
1) me ne compro uno nuovo e quindi ho la possibilità di agire nell'ambito dell'uno contro uno. Pertanto consegno il vecchio al distributore all'atto dell'acquisto del nuovo. Ne discende, niente registro di carico e scarico, niente formulario, niente sistri.
2) Non ho alcuna voglia di comprare un nuovo monitor perchè ne ho tanti in magazzino pronti all'uso. Decido che me ne voglio disfare tramite trasportatore autorizzato per il rilascio del formulario e l'eliminazione dei cespiti. Essendo un rifiuto pericoloso lo carico sul registro di carico e scarico ed eventualmente aderisco al SISTRI se sono un soggetto obbligato con tutti gli obblighi del caso.


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Messaggio  Supremoanziano Gio Gen 29, 2015 3:49 pm

VdT ha scritto:Essendo un rifiuto pericoloso lo carico sul registro di carico e scarico ed eventualmente aderisco al SISTRI se sono un soggetto obbligato con tutti gli obblighi del caso.

Non mi convince. Se io (banca) l'ho affidato (come RAEE) ad un centro di assistenza che viaggia con la modulistica DM 65, non ho nessuna possibilità di "scaricare" quel monitor dal mio registro dato che non avrò mai un FIR.
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Messaggio  VdT Gio Gen 29, 2015 3:57 pm

La modulistica del DM 65 si applica solo nel caso di acquisto di una nuova AEE. Altrimenti non è applicabile. Se vuoi consegnare il tuo monitor al centro di assistenza tecnica perchè te lo "ripari" fai pure non è un problema, poi magari viene fuori che non è riparabile ed il CAT se lo tiene tra le sue cose.
Ma ripeto e sottolineo allo stato attuale il DM 65 si applica solo nell'ambito dell'Uno contro Uno ossia acquisto una nuova AEE consegno il mio RAEE equivalente. Non è possibile consegnare i propri RAEE al CAT ed invocare il dM 65.

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Messaggio  zesec Gio Gen 29, 2015 4:24 pm

Se io impresa ho un monitor e decido di disfarmene ho prodotto un rifiuto.
Se quel rifiuto è pericoloso (sul forum ci sono pareri diversi, ma diciamo che per interpretazione prevalente esso lo è), devo annotarlo sul registro di carico e scarico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto. E la produzione del rifiuto si concretizza nel momento in cui ho deciso di disfarmene, non quando chiamo il trasportatore.
Se ho più di dieci dipendenti, entro tre giorni da quando ho accertato che quel rifiuto è pericoloso sono (sarei) obbligato ad iscrivermi al Sistri, se non lo sono già. Se non lo faccio ci sono le sanzioni del 260-bis, che non sono (più) sospese. E sono 31.000,00 euro (in misura ridotta).
Qualche mese più tardi, decido di allontanarlo fisicamente.
A quel punto ho due possibilità: chiamo un trasportatore di rifiuti in conto terzi con il suo bel formulario e lavoro anche in Sistri (sempre che entrambi ne abbiamo voglia, poiché nessuno mi può sanzionare se non lo faccio), oppure decido di comprarne uno nuovo e faccio ritirare il vecchio dal mio fornitore. In quest'ultimo caso userò il DDT semplificato, non userò il formulario e sicuramente non farò niente con il Sistri. Sul DDT semplificato ci sarà il codice CER con la sua bella stellina, come vogliono tutti quelli che si sono sempre espressi per la pericolosità dei monitor.

Usciamo dalla logica e dagli obblighi del trasportatore (che non deve iscriversi al Sistri se fa 1 contro 1, su questo non ho incertezze).
La domanda è: chi lo dice che chi produce un rifiuto pericoloso (e ha più di dieci dipendenti) possa non iscriversi al Sistri se poi (quando lo allontana dal suo ufficio) lo fa viaggiare in 1 contro 1? Ma anche facendo i furbi e dicendo che il rifiuto si è prodotto contestualmente al trasporto (ho deciso di disfarmene nel momento in cui ho chiamato il trasportatore), non cambia molto. Il trasporto è fuori Sistri, OK. Ma la produzione del rifiuto? E' vero che il Sistri è un sistema che controlla la tracciabilità (e quindi in un certo senso la movimentazione) del rifiuto, ma gli obblighi nascono con la produzione del rifiuto.
Guardate che questa cosa della mancata proroga delle sanzioni per iscrizione e pagamenti cambia molte cose. Non so se Unicredit, Allianz, Generali, Intesa, enti pubblici, e in genere il mondo del terziario e servizi se ne sia accorto.
E' questo che non mi è chiaro. Probabilmente è scritto nella normativa RAEE che, lo ammetto, non mi è simpatica e non conosco bene. Però chiaritemelo, grazie.


Ultima modifica di zesec il Gio Gen 29, 2015 4:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Ragione dell'edit? Avevo sbagliato un congiuntivo. E non sopporto la cosa.)
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Messaggio  ceresio18 Ven Gen 30, 2015 9:53 am

Ciao, vdt ha spiegato molto bene la questione a mio avviso.

Banche ed assicurazioni conoscono molto bene i loro obblighi verso il SISTRI.

Normalmente non cambiano 1 pc o 1 monitor ma hanno una gestione centralizzata per cui i loro servizi IT gestiscono il tutto con contratti quadro (e spesso ormai anche pc etc... sono in leasing e pertanto non vengono gestiti come rifiuti dalla banca stessa ma da chi fornisce le apparecchiature).
Pertanto quando devono cambiare 10 o 15 pc contemporaneamente non possono usufruire dell'1 contro 1 e gestiscono i rifiuti tramite trasportatori iscritti in cat. 5 ed impianti autorizzati in ordinaria.
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Messaggio  Supremoanziano Ven Gen 30, 2015 10:27 am

zesec ha scritto:Qualche mese più tardi, decido di allontanarlo fisicamente.
A quel punto ho due possibilità: chiamo un trasportatore di rifiuti in conto terzi con il suo bel formulario e lavoro anche in Sistri (sempre che entrambi ne abbiamo voglia, poiché nessuno mi può sanzionare se non lo faccio), oppure decido di comprarne uno nuovo e faccio ritirare il vecchio dal mio fornitore. In quest'ultimo caso userò il DDT semplificato, non userò il formulario e sicuramente non farò niente con il Sistri. Sul DDT semplificato ci sarà il codice CER con la sua bella stellina, come vogliono tutti quelli che si sono sempre espressi per la pericolosità dei monitor.

Dunque, fammi capire:
1) Produci un RAEE (il monitor)
2) Lo carichi nel registro rifiuti non come RAEE ma come un banale rifiuto.
3) Fra qualche mese decidi di comprarne un altro e fai 1 contro 1.

Come fai a scaricarlo dal registro dato che in 1 contro 1 non avrai mai un FIR?
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Messaggio  Supremoanziano Ven Gen 30, 2015 10:35 am

ceresio18 ha scritto:Pertanto quando devono cambiare 10 o 15 pc contemporaneamente non possono usufruire dell'1 contro 1 e gestiscono i rifiuti tramite trasportatori iscritti in cat. 5 ed impianti autorizzati in ordinaria.

Chi sostiene che non si può fare 1 contro 1 anche se ho 10 pc contemporaneamente?
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Messaggio  ceresio18 Ven Gen 30, 2015 11:14 am

Ciao, in effetti non c'è un divieto formale, ma nella sostanza è così.
Se parlo di 10 monitor contemporaneamente non posso considerarli RAEE provenienti da nuclei domestici (vedi definizione art. 4 lettera l del D.Lgs 49/04) e quindi non potrò andare da Mediaworld o Euronics e chiedere il ritiro in 1 contro 1.
Il ritiro in 1 contro 1 potrebbe essere effettuato in qualità di RAEE professionali, ma solo se i distributori ai AEE professionali da cui vado a comperare i nuovi monitor abbiano un incarico formale dai produttori.....negli ultimi 4 anni non mi è mai capitato di imbattermi in un distributore di AEE professionali incaricato....è per questo che affermavo che l'1 contro 1 in questo caso non era possibile.

Occorerebbe sempre spiegare per esteso....sorry
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Messaggio  Supremoanziano Ven Gen 30, 2015 12:56 pm

ceresio18 ha scritto:Ciao, in effetti non c'è un divieto formale, ma nella sostanza è così.
Se parlo di 10 monitor contemporaneamente non posso considerarli RAEE provenienti da nuclei domestici (vedi definizione art. 4 lettera l del D.Lgs 49/04) e quindi non potrò andare da Mediaworld o Euronics e chiedere il ritiro in 1 contro 1.
Il ritiro in 1 contro 1 potrebbe essere effettuato in qualità di RAEE professionali, ma solo se i distributori ai AEE professionali da cui vado a comperare i nuovi monitor abbiano un incarico formale dai produttori.....negli ultimi 4 anni non mi è mai capitato di imbattermi in un distributore di AEE professionali incaricato....è per questo che affermavo che l'1 contro 1 in questo caso non era possibile.

Occorerebbe sempre spiegare per esteso....sorry

Qual'è il quantitativo limite oltrepassato il quale il RAEE da domestico diventa professionale?
La mia è ovviamente una domanda retorica alla quale non c'è risposta.
Se domani vado da Mediaworld e gli dico compro 10 pc e tu mi ritiri 10 pc, ad un diniego gli dico che se lo faccia spiegare dalla GdF.
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Messaggio  VdT Ven Gen 30, 2015 1:03 pm

magari la GdF potrebbe avere la risposta..... Laughing

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