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Scarichi di lavorazione (posso mischiare Deposito temporaneo e stoccaggio)?
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Produttori :: Deposito temporaneo
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Scarichi di lavorazione (posso mischiare Deposito temporaneo e stoccaggio)?
Ciao a tutti, se la mia azienda produce in modo diretto un codice X (inteso come quindi deposito temporaneo) e fa quindi sul registro rifiuti
l'operazione N°1 di carico, e contestualmente lavora un codice Y (scarico N°2), dalla cui lavorazione ottiene il codice X (carico N°3).
Lo scarico di uscita finale del codice X (operazione N°4), potrà far riferimento contemporaneamente al carico 1 e al 3?
In altre parole, se ho alcuni carichi di X come deposito temporaneo e altri carichi di Y come stoccaggio, posso "mischiarli" insieme in fase di scarico?
Grazie
l'operazione N°1 di carico, e contestualmente lavora un codice Y (scarico N°2), dalla cui lavorazione ottiene il codice X (carico N°3).
Lo scarico di uscita finale del codice X (operazione N°4), potrà far riferimento contemporaneamente al carico 1 e al 3?
In altre parole, se ho alcuni carichi di X come deposito temporaneo e altri carichi di Y come stoccaggio, posso "mischiarli" insieme in fase di scarico?
Grazie
Gisella76- Utente Attivo
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Re: Scarichi di lavorazione (posso mischiare Deposito temporaneo e stoccaggio)?
mi sembra strano.. se li lavora dovrebbero avere il codice 19.__.__ se derivano dalla sua attività produttiva dovrebbe avere tutti tranne i 19 come codice..
beltrale- Utente Attivo
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Re: Scarichi di lavorazione (posso mischiare Deposito temporaneo e stoccaggio)?
beltrale ha scritto:mi sembra strano.. se li lavora dovrebbero avere il codice 19.__.__ se derivano dalla sua attività produttiva dovrebbe avere tutti tranne i 19 come codice..
Ciao, scusa hai ragione! ho formulato male il quesito nella prima parte, lo riscrivo:
La mia azienda riceve da terzi un codice 19X (che dall'azienda precedente e stato lavorato), fa l'operazione N°1 di carico e lo mette in stoccaggio.
Contestualmente lavora un codice Y (scarico N°2), dalla cui lavorazione ottiene il codice 19X (carico N°3) che mette in deposito temporaneo.
Lo scarico di uscita finale del codice X (operazione N°4), potrà far riferimento contemporaneamente al carico 1 e al 3?
In altre parole, se ho alcuni carichi di X come deposito temporaneo e altri carichi di Y come stoccaggio, posso "mischiarli" insieme in fase di scarico?
Gisella76- Utente Attivo
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Re: Scarichi di lavorazione (posso mischiare Deposito temporaneo e stoccaggio)?
Correggo ancora ... scausate .. è il rientro dalle ferie ...
La mia azienda riceve da terzi un codice 19X (che dall'azienda precedente e stato lavorato), fa l'operazione N°1 di carico e lo mette in stoccaggio.
Contestualmente lavora un codice Y (scarico N°2), dalla cui lavorazione ottiene il codice 19X (carico N°3) che mette in deposito temporaneo.
Lo scarico di uscita finale del codice X (operazione N°4), potrà far riferimento contemporaneamente al carico 1 e al 3?
In altre parole, se ho alcuni carichi di X come stoccaggio ed altri carichi sempre di X in deposito temporaneo di Y, posso "mischiarli" insieme in fase di scarico?
La mia azienda riceve da terzi un codice 19X (che dall'azienda precedente e stato lavorato), fa l'operazione N°1 di carico e lo mette in stoccaggio.
Contestualmente lavora un codice Y (scarico N°2), dalla cui lavorazione ottiene il codice 19X (carico N°3) che mette in deposito temporaneo.
Lo scarico di uscita finale del codice X (operazione N°4), potrà far riferimento contemporaneamente al carico 1 e al 3?
In altre parole, se ho alcuni carichi di X come stoccaggio ed altri carichi sempre di X in deposito temporaneo di Y, posso "mischiarli" insieme in fase di scarico?
Gisella76- Utente Attivo
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Re: Scarichi di lavorazione (posso mischiare Deposito temporaneo e stoccaggio)?
ovviamente solo se hanno caratteristiche di pericolo e chimico fisiche uguali.
beltrale- Utente Attivo
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Re: Scarichi di lavorazione (posso mischiare Deposito temporaneo e stoccaggio)?
Si certo. Quindi tu mi dice che , partendo dal presupposto che i rifiuti siano identici da tutti i punti di vista, posso mischiarli indipendentemente dal fatto che alcuni arrivino da stoccaggio ed altri da deposito temporaneo?beltrale ha scritto:ovviamente solo se hanno caratteristiche di pericolo e chimico fisiche uguali.
Grazie
Gisella76- Utente Attivo
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Re: Scarichi di lavorazione (posso mischiare Deposito temporaneo e stoccaggio)?
scusa.. so che tu sei una programmatrice.. quindi io ti dico il mio punto di vista per una cosa che non vedo ma di cui tu mi scrivi.. spero quindi nè il mio nè il tuo sia il punto di vista il più vincolante- ma devi seguire quello del RT dell'impianto o del progetto autorizzato.
beltrale- Utente Attivo
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Re: Scarichi di lavorazione (posso mischiare Deposito temporaneo e stoccaggio)?
dal punto di vista della miscelazione rifiuti (art. 187 del 152) mi trovo assolutamente d'accordo con beltrale.
in effetti, però, essendo in giacenza uno in D15 e l'altro in deposito temporanea si genera una situazione un po' ambigua, che non mi convince molto.
non potreste caricarvi in D15 anche quelli che producete voi?
in effetti, però, essendo in giacenza uno in D15 e l'altro in deposito temporanea si genera una situazione un po' ambigua, che non mi convince molto.
non potreste caricarvi in D15 anche quelli che producete voi?
tfrab- Utente Attivo
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Età : 50
Località : Centro Italia
Re: Scarichi di lavorazione (posso mischiare Deposito temporaneo e stoccaggio)?
Io ho invece una posizione diversa e che mi deriva dall'essere una prosaica laboratorista: se infatti la risposta di beltrale ha un senso (anche giuridico) per numerosi codici, proprio per quelli della "famiglia 19" anche a parità di tutte e 3 le coppie di cifre la liceità della commistione tra rifiuti giacenti in R13 e in D15 possa ingenerare una successiva incorretta gestione di quei rifiuti.
Cerco di spiegare questa mia opinione.
Premettendo che a precisa domanda formulata dalla regione Veneto la Commissione Rifiuti della UE già nel 2011 ha risposto che la scelta di avviare a recupero o ad altro tipo di "eliminazione del circuito" un rifiuto è nella autonomia decisionale dell'impianto in funzione della natura e caratteristiche del rifiuto in questione, la commistione ad esempio di 19 12 12 provenienti da cicli di produzione differenti può implicare una alterazione delle caratteristiche precipue di ciascuno dei due. Mi pare per esempio evidente che un 19 12 12 prodotto in un impianto STIR (mi irrito solo a nominarli...) avrà caratteristiche differenti e quindi destino diversoda un pari 19 12 12 prodotto da qualsiasi altro impianto di recupero quanto di trattamento meccanico di altri rifiuti.
Similmente, il 19 08 14 prodotto come fango dal trattamento di alcune determinate acque reflue industriali non sarà mai "uguale" a quello prodotto dal trattamento di altre differenti acque reflue industriali, e questo per fermarci a quelli non pericolosi.
Se poi andiamo ad analizzare la commistione di due numericamente identici 19 xx xx* potremmo ottenere una oggettiva diluizione dei fattori che rendono pericoloso il rifiuto e quindi ottenere nei fatti un rifiuto finale che non è pericoloso ma solo a causa di questa "diluizione" che è esplicitamente interdetta dall'art. 184 c. 5-ter.
Tuttavia, soprattutto per questa ultima fattispecie - e sia pure limitatamente alla mia personale opinione - è ragionevole ipotizzare una teorica attività di trattamento D9 che in ogni caso necessita di apposita quanto specifica autorizzazione. E se non è cambiato qualcosa nel frattempo, quel particolare tipo di trattamento D9 deve essere autorizzato con dettaglio specifico dell'origine chimico-merceologica di entrambi i rifiuti ed in funzione della destinazione finale del materiale/rifiuto così ottenuto.
A sostegno di questa mia opinione allego estratto di traduzione giurata del citato parere rilasciato dalla Commissione Generale ambiente della Comunità Europea il 7 dicembre 2011 alla Direzione Generale MATTM e trasmessa in originale dal MATTM stesso alla Regione Veneto - richiedente iniziale - e per conoscenza all'ISPRA con nota prot. 1501/TRI/DI/VI del 20 gennaio 2012:
Cerco di spiegare questa mia opinione.
Premettendo che a precisa domanda formulata dalla regione Veneto la Commissione Rifiuti della UE già nel 2011 ha risposto che la scelta di avviare a recupero o ad altro tipo di "eliminazione del circuito" un rifiuto è nella autonomia decisionale dell'impianto in funzione della natura e caratteristiche del rifiuto in questione, la commistione ad esempio di 19 12 12 provenienti da cicli di produzione differenti può implicare una alterazione delle caratteristiche precipue di ciascuno dei due. Mi pare per esempio evidente che un 19 12 12 prodotto in un impianto STIR (mi irrito solo a nominarli...) avrà caratteristiche differenti e quindi destino diversoda un pari 19 12 12 prodotto da qualsiasi altro impianto di recupero quanto di trattamento meccanico di altri rifiuti.
Similmente, il 19 08 14 prodotto come fango dal trattamento di alcune determinate acque reflue industriali non sarà mai "uguale" a quello prodotto dal trattamento di altre differenti acque reflue industriali, e questo per fermarci a quelli non pericolosi.
Se poi andiamo ad analizzare la commistione di due numericamente identici 19 xx xx* potremmo ottenere una oggettiva diluizione dei fattori che rendono pericoloso il rifiuto e quindi ottenere nei fatti un rifiuto finale che non è pericoloso ma solo a causa di questa "diluizione" che è esplicitamente interdetta dall'art. 184 c. 5-ter.
Tuttavia, soprattutto per questa ultima fattispecie - e sia pure limitatamente alla mia personale opinione - è ragionevole ipotizzare una teorica attività di trattamento D9 che in ogni caso necessita di apposita quanto specifica autorizzazione. E se non è cambiato qualcosa nel frattempo, quel particolare tipo di trattamento D9 deve essere autorizzato con dettaglio specifico dell'origine chimico-merceologica di entrambi i rifiuti ed in funzione della destinazione finale del materiale/rifiuto così ottenuto.
A sostegno di questa mia opinione allego estratto di traduzione giurata del citato parere rilasciato dalla Commissione Generale ambiente della Comunità Europea il 7 dicembre 2011 alla Direzione Generale MATTM e trasmessa in originale dal MATTM stesso alla Regione Veneto - richiedente iniziale - e per conoscenza all'ISPRA con nota prot. 1501/TRI/DI/VI del 20 gennaio 2012:
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Scarichi di lavorazione (posso mischiare Deposito temporaneo e stoccaggio)?
quindi, alla luce di quanto sopra riportato mi sento di potere escludere la più volte sbandierata (anche in sedi giudiziarie) tassatività di "smaltimento in discarica" di un rifiuto che parte dal produttore con destino D15 e la correlata presunta illiceità dell'eventuale recupero del prodotto di trattamento con modalità D, idem dicasi per un destino R dell'iniziale rifiuto.
Se può interessare, questa tesi - piuttosto ovvia a mio avviso, peraltro - è anche già stata recepita appunto in sede giudiziaria.
Se può interessare, questa tesi - piuttosto ovvia a mio avviso, peraltro - è anche già stata recepita appunto in sede giudiziaria.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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