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Dossi artificiali in gomma, codice CER

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Messaggio  rao_gpp Lun Apr 03, 2017 3:45 pm

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno
nella mia azienda abbiamo rinnovato la segnaletica orizzontale e sostituito i dossi artificiali in gomma perché usurati e malmessi.

Dovrei attribuire un codice CER ed avviarli a Recupero/Smaltimento.

Mi farebbe piacere (e comodo) ricevere qualche consiglio sulla corretta classificazione.

Vero è che io sono il produttore del rifiuto (nel momento in cui disinstallo il vecchio per sostituirlo con uno nuovo) ma ho difficoltà ad attribuire il codice giusto.


Grazie

Giuseppe
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Messaggio  James Mer Apr 05, 2017 2:31 pm

cirillo ha scritto:
James ha scritto:
rao_gpp ha scritto:anche se non sono impresa edile?
Quindi se secondo te se io fossi un'azienda alimentare e devo far demolire dalla squadra di manutenzione un muro, questo come lo classifico? Wink
Se si ragiona in questo modo, visto che sei un'azienda alimentare e devi far demolire un muro, immagino in mattoni, quindi "cotto", gli attibuisci "CHIARAMENTE" il CER del "cotto", prosciutto cotto, oviamente...

Esattamente. Wink geek
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Messaggio  James Mer Apr 05, 2017 2:41 pm

fullmetalpanic ha scritto:

Personalmente però avrei cercato aziende che producono manufatti in gomma riciclata e avrei ceduto a loro i miei "beni usurati" di seconda mano (vendo un bene, non un rifiuto). Un impianto di produzione può benissimo comprare manufatti "obsoleti", ricavandone una materia utile al proprio ciclo produttivo (di lavorazione, non di trattamento rifiuti).
Siamo così al di fuori della disciplina dei rifiuti. Tutto qui.



Questa è una cosa che assolutamente sconsiglio. Per far passare un dosso usurato per un "bene" devi avere tanto coraggio e qualche santo protettore.
Il tuo ragionamento è pane per i denti di molti Enti di controllo.
Prova a esporre questo ragionamentento all' Arpa o ai N.O.E.... Poi dimmi. Wink
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Messaggio  fullmetalpanic Mer Apr 05, 2017 2:49 pm

James ha scritto:
fullmetalpanic ha scritto:

Personalmente però avrei cercato aziende che producono manufatti in gomma riciclata e avrei ceduto a loro i miei "beni usurati" di seconda mano (vendo un bene, non un rifiuto). Un impianto di produzione può benissimo comprare manufatti "obsoleti", ricavandone una materia utile al proprio ciclo produttivo (di lavorazione, non di trattamento rifiuti).
Siamo così al di fuori della disciplina dei rifiuti. Tutto qui.



Questa è una cosa che assolutamente sconsiglio. Per far passare un dosso usurato per un "bene" devi avere tanto coraggio e qualche santo protettore.
Il tuo ragionamento è pane per i denti di molti Enti di controllo.
Prova a esporre questo ragionamentento all' Arpa o ai N.O.E.... Poi dimmi. Wink

stai tranquillo, ho avuto già a che fare sia coi NOE che con le ARPA....ti posso assicurare che spesse volte avrebbero preferito trovarsi a che fare con meno "rifiuti" somiglianti a beni usati o semplicemente "obsoleti". La differenza fondamentale del resto è tutta nel concetto di "volontà di disfarsi" di qualcosa, e del malcostume di voler buttare via qualsiasi cosa sia di difficile gestione (sia in termini di tempo che di costi...)....
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Messaggio  James Mer Apr 05, 2017 3:07 pm

rao_gpp ha scritto:
James ha scritto:
fullmetalpanic ha scritto:i dissuasori derivano dalla gomma da pneumatico? potrebbe essere utile conoscere il processo produttivo per capire la natura del rifiuto oltre che conoscerne il ciclo di vita. Nel dubbio potresti anche chiedere al consorzio di riferimento sicuramente avranno un'idea di ciò che viene realizzato con il loro materiale dovendolo riutilizzare dopo che è stato trattato come rifiuto...

personalmente partirei dalla famiglia 16xxxx non dalla 17.....


Il dissuasore lo hai prodotto tu?
Ho hai prodotto "il rifuto"? E il rifiuto da quale attività deriva? dalla sua produzione (intesa come creazione) o dalla sua DEMOLIZIONE????
E qual è il capitolo che identifica i rifiuti da demolizione?

La classificazione deve tenere conto del tuo processo lavorativo che genera il rifiuto...e non il processo produttivo che genera il bene.
Certo, sapere e conoscere l'origine del bene mi aiuta a classificarlo, ma l'attribuzione del CER deve tener conto del processo che genera il rifiuto.


Così mi sembra di aver imparato negli anni...

In ogni caso, vanno bene tutti e due. Scegli quello che ti fa stare meglio e via. Wink

Grazie.
questo confronto mi piace di più.

Io non produco dissuasori di velocità, ed è un punto importante perché non è un rifiuto prodotto durante la lavorazione.

Non sono impresa edile di costruzione o demolizione.

Sono il padrone di casa che vuole tenere la propria casa pulita e ordinata. Mi accorgo che i dossi, che ho messo nella mia azienda per impedire ai corrieri o ai dipendenti di correre in quei tratti dove ci può essere attraversamento pedonale (sempre all'interno della mia azienda) per evitare incidenti, sono usurati e decido di sostituirli. Compro dal negozio 50 dossi nuovi e li porto a casa. Un giorno che ho tempo da perdere svito i dossi  vecchi e avvito i nuovi nella stessa sede. I vecchi li porto nell'isola ecologica (sempre all'interno dell'azienda) presso una delle postazioni contrassegnati come "Rifiuto in attesa di classificazione" e comincio a cercare un codice appropriato. Per avere un sostegno scrivo su questo forum chiedendo un consiglio.

Il processo produttivo (del rifiuto) appare dunque abbastanza chiaro: sostituzione vecchio dosso con nuovo dosso, senza aggiunta di sostanze estranee alla sua originale composizione.

Tutto qui.

Appunto, è tutto abbastianza chiaro: la tua sostituzione è (ai sensi del 152/06) una DEMOLIZIONE.

E con questo direi basta. Wink

p.s. in merito alla "spigolosità" che tu reputi in certe risposte posso dirti che l'altro giorno ho posto una domanda sul CUD, 730 ecc ec su un forum di materie "fiscali". Su tali argomenti io sono di una ignoranza cosmica (anzi è più pigrizia...) e quindi ho fatto una domanda per farmi spiegare una soluzione veloce a costo zero; mi hanno risposto come hanno risposto a te, dando indizi o citandomi norme, dicendomi che per risposte più precise avrei potuto benissimo rivolgermi ad un CAAF o ad un Commercialista...Wink ( e visto il successivo messaggio... forse a volte è meglio ricevere risposte sicure, da chi ha un titolo, ovviamente pagando)


Ultima modifica di James il Mer Apr 05, 2017 3:23 pm - modificato 2 volte.
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Messaggio  James Mer Apr 05, 2017 3:14 pm

fullmetalpanic ha scritto:

Vuoi un suggerimento per il "tuo CER"? il mio sarebbe: 160119 (se c'è plastica), o 160300...e da ultimo 160799...ecco.

scratch  scratch
Perdonami, ma se per un dosso usurato mi citi i 1601xx o i 1607xx allora vuol dire che non hai capito come si classifica un rifiuto.

1601: veicoli fuori uso o cmq rifiuti di VEICOLI
1607: rifiuti di pulizia SERBATOI e fusti

Fai tu...

p.s. ...e meno male che hai avuto a che fare con Arpa e NOE...Rolling Eyes
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Messaggio  fullmetalpanic Mer Apr 05, 2017 4:55 pm

James ha scritto:
fullmetalpanic ha scritto:

Vuoi un suggerimento per il "tuo CER"? il mio sarebbe: 160119 (se c'è plastica), o 160300...e da ultimo 160799...ecco.

scratch  scratch
Perdonami, ma se per un dosso usurato mi citi i 1601xx o i 1607xx allora vuol dire che non hai capito come si classifica un rifiuto.

1601: veicoli fuori uso o cmq rifiuti di VEICOLI
1607: rifiuti di pulizia SERBATOI e fusti

Fai tu...  

p.s. ...e meno male che hai avuto a che fare con Arpa e NOE...Rolling Eyes

chiedo umilmente perdono hai indubbiamente ragione.... si vede che sono in fase di fusione da MUD chairfall comp dho

... volevo riferirmi ai 16 03 (prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati)....
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Messaggio  James Mer Apr 05, 2017 5:52 pm

Ok
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Messaggio  cirillo Mer Apr 05, 2017 6:01 pm

Introduzione Allegato "D"
alla parte IV
del D.Lgs. 152/2006
questa sconosciuta...

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Messaggio  rao_gpp Mer Apr 05, 2017 9:08 pm

matteorossi ha scritto:
cirillo ha scritto:
Introduzione Allegato "D"
alla parte IV
del D.Lgs. 152/2006
questa sconosciuta...

Il che riporta a bomba a ciò che scrivevo all'inizio:
Il ciclo produttivo indica la famiglia 17.
Nelle sottofamiglie ho però difficoltà a trovare un CER adatto, a meno di forzare un po' la mano con il 170203 come suggeriva James.
In alternativa non resta che rivolgersi alla famiglia 16.
Per questo suggerivo il 160306 (apriamo dibattito sul fatto se plastica e gomma siano organici. ovviamente si, mi verrebbe da rispondere).
Che, però, è uno specchio.

Tutto quanto sopra, discende, ovviamente, dalla Decisione UE 955/2014 che ha trovato sfogo nella Introduzione all'Allegato D parte IV del TUA richiamato da Cirillo.

Chiaramente, caro rao_gpp, non tenere conto di quanto sopra.
E' una risposta non corretta e data senza approfondire, frutto della mia insicurezza sull'argomento che mi porta a scrivere cose di getto su un forum come questo.
Ora torno a consigliare alle aziende chimiche che seguo di smettere di assegnare il 170504 ai terreni di scavo e di usare invece un bel 070109*. Mica sono imprese edili, che se credono?

@  @  @

matteorossi,

prima hai risposto in maniera frettolosa ed io ti ho fatto notare che hai risposto in maniera frettolosa ed è un dato di fatto che tu stesso hai ammesso...

Cosa suggerirai alle aziende che segui e tua responsabilità e solo tua.

il CER 160306 o il CER 160304 (sicuramente uno dei due) scaturirà dal risultato delle analisi di laboratorio, dopo aver verificato il carbonio contenuto, non certo da un dibattito più o meno animato tra membri di un forum.

Giusto per ritornare alla domanda iniziale, quello in cui speravo era un'indicazione da parte di chi, eventualmente, avesse avuto un caso come il mio. Chi lavora in questo settore sa bene quanto a volte sia problematico trovare il CER giusto...

Per quanto riguarda la Decisione UE 955/2014 che modifica la Decisione 2000/532 CE - recepita in Italia dalla Direttiva Ministeriale 9 Aprile 2002, credo di averla studiata abbastanza bene e di conoscerla. Tuttavia, quando segui la procedura indicata:

....................
ELENCO DEI RIFIUTI

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

— Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

— Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

— Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

— Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.
.............

capita (almeno a me) di avere qualche dubbio.

Comunque, al di là delle battute (che a volte, francamente mi sembrano fuori luogo) ringrazio tutti per il confronto.
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Messaggio  matteorossi Mer Apr 05, 2017 10:12 pm

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Messaggio  rao_gpp Mer Apr 05, 2017 11:56 pm

matteorossi ha scritto: Shocked
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Apr 06, 2017 11:29 am

rao_gpp ha scritto:
matteorossi,

prima hai risposto in maniera frettolosa ed io ti ho fatto notare che hai risposto in maniera frettolosa ed è un dato di fatto che tu stesso hai ammesso...
[omissis]
—  Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.
....
—  Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

—  Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
[omissis]


Oh, bene. E buon giorno a tutti.
Tralascerò, ma per pura carenza del tempo necessario, quanto mi irriti vedere/leggere caciara nella sezione che dovrei "moderare".
Quindi mi limiterò a dare quelle che sono le mie poco umili indicazioni all'autore del quesito iniziale, e per farlo utilizzo le stesse parole che ho già usato in passato nel corso di un'istruttoria penale, in cui ho svolto il ruolo di CTP, conclusasi con il dissequestro di un bene sottoposto a misura cautelare reale.
Le parole sono queste:


"meraviglia infine oltre modo che l'esimio redattore citi un dettato normativo senza rendersi conto del suo significato"

Infatti, il processo che ha generato il rifiuto da ciò che sino a un attimo prima era un bene è stato l'averlo tolto d'opera come si esprime in gergo tenico edile, ovvero demolito come si dice in accezione comune, come mi pare sia stato già più volte sottolineato anche da altri partecipanti alla discussione. Dunque è senza alcun dubbio in rifiuto che - come tale - ha diritto ad avere il proprio Codice CER all'interno del capitolo 17 xx xx.

Potremmo parlare di "bene" se il suo detentore avesse deciso di sostituire i dossi perchè non gli piacevano gialli e neri e preferiva averli rosa e celesti, anche se tale colorazione non è conforme alle regole della segnaletica di attenzione, li smontava e se li teneva tutti per benino in magazzino. Ma così non è: li ha tolti perchè avevano perso la loro funzionalità.

Ora, non voglio neppure andare a impelagarmi sulla ratio per cui è stato abrogato, tra gli allegati alla Parte Quarta del d.lgs. 152706, l'Allegato A sulle Categorie di Rifiuti, e ciò sin dal 2010, tuttavia visto che il detentore di quello che era un bene e nel frattempo, a seguito della sua rimozione, è diventato un rifiuto lo è diventato proprio perchè il detentore intende disfarsene, e questo è perfettamente in linea con il criterio dettato da art. 183 c.1.a) .

Infine, quanto ad avere difficoltà a reperire il codice CER adatto o all'avere qualche dubbio, (che è sempre bene avere anzichè affidarsi a certezze che possono essere mal generate) beh... più che di "qualche dubbio" io parlerei di scarsa conoscenza sia del senso delle parole sia delle basilari conoscenze di chimica che dovrebbero essere patrimonio comune di chi ha superato con esito favorevole il ciclo scolastico di sucola media superiore.
Il legislatore, che di mestiere non fa il chimico, ha indicato i materiali lignei con la parola "legno", di comune accezione, i materiali di vetro con la parola "vetro", di comune accezione, e i materiali plastici con la parola "plastica", di comune accezione. Ora questi dossi che tu hai tolto sono "materiali plastici", a meno che voi non li aveste messi in ferro o in legno o in conglomerato bituminoso preformato, e se pensi che possa essere l'analisi del tenore di carbonio a darti la rilevazione, ti informo che anche il legno è materiale organico, ossia contiene carbonio, solo che è carbonio organico di origine naturale e non di origine sintetica. Il ns. Legislatore, ameno tuttavia talvolta anche sant'uomo, non ci ha pensato neppure a fare un codice diverso per le guarnizioni delle porte blindate ma anche dei doppi vetri, per gli infissi in PVC, per i portacavi corrugati : ha detto genericamente "plastica", non mi pare così difficile da trovare come codice. Questo esclude ogni possibilità di andare a spulciare i nomi codificati del capitolo 16

Di conseguenza, ciò rende priva di ogni motivazione la tua richiesta di "analisi del tenore di carbonio", oltre che inutilmente costosa per chi la deve poi pagare.

Qualora  tutto questo non ti risulti sufficiente o dirimente, sempre riconducendomi all'esercizio di bella copia che proprio tu, rao_gpp,hai  fatto riportando tra l'altro quelle specifiche frasi dell'introduzione all'allegato D, ricordo a tutti noi, e a me per prima, che il nome codificato del subcapitolo 16 03 è esplicitamente "prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati". Ebbene, la definizione di prodotto fuori speficica si assegna a un prodotto che, sin dalla sua produzione, non coincide con le specifiche tecniche: tu volevi produrre un dosso ma ti è uscito un coso che non può essere utilizzato come tale il che non è, perchè come tu stesso ricordi tu non produci dossi stradali, al più li usi. E se  questi infatti li hai usati, è evidente che non puoi definirli come prodotti  inutilizzati: lo sarebbero stati se tu li avessi tenuto di scorta in magazzino e adesso dopo tanti anni si fossero ingottati perdendo a loro funzionalità merceologica.

Se poi sei già d'accordo con il laboratorio, e qui stavi solo cercandoti un conforto, di sicuro questo da me non lo avrai.

P.S.: a puro titolo informativo, segnalo che il procedimento penale di cui ho accennato prima era riferito ad un sequestro di rifiuti , campionati ed analizzati da una ARPA,
cui il CTP del PM aveva assegnato un CER appunto sulla sola base delle analisi ARPA , peraltro incomplete rispetto alla definizione che dello stesso era stata reperita sul FIR. L'ipotesi di reato era traffico illecito di rifiuti... che non era traffico e non era illecito, era solo un banalissimo trasporto di un CER autorizzato per un trasportatore autorizzato

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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 06, 2017 12:32 pm

Aurora Brancia ha scritto:
Oh, bene. E buon giorno a tutti.

I love you

C'è chi paga, e pure parecchio, per andare a corsi di formazione molto ma molto meno esaurienti di questo intervento gratuito.
clapclap clapclap

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Messaggio  rao_gpp Gio Apr 06, 2017 1:13 pm

isamonfroni ha scritto:
Aurora Brancia ha scritto:
Oh, bene. E buon giorno a tutti.

I love you

C'è chi paga, e pure parecchio, per andare a corsi di formazione molto ma molto meno esaurienti di questo intervento gratuito.
clapclap clapclap

riporto un post trovato su Sistri forum:
.....
Re: cer 160306
Messaggio Hope il Mar Lug 12, 2011 9:47 pm


Per mia esperienza si tratta di un codice jolly: si usa quando durante una bonifica si rinvengono sostanze ignote, non contenenti sostanze pericolose con BOD5 elevato.
Ovviamente durante il trasporto andrebbe meglio descritto il rifiuto come suggerito dalla circolare 4 agosto 1998
.....

Sembra che il termine "prodotto fuori specifica" assume ora un significato ora un altro... come mai?

Registro sempre una punta di ironia nei mie confronti... o sbaglio?

Spero che il confronto continui...
rao_gpp
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Messaggio  James Gio Apr 06, 2017 5:10 pm

Aurora Brancia ha scritto:
Tralascerò, ma per pura carenza del tempo necessario, quanto mi irriti vedere/leggere caciara nella sezione che dovrei "moderare".
Quindi mi limiterò a dare quelle che sono le mie poco umili indicazioni all'autore del quesito iniziale, e per farlo utilizzo le stesse parole che ho già usato in passato nel corso di un'istruttoria penale, in cui ho svolto il ruolo di CTP, conclusasi con il dissequestro di un bene sottoposto a misura cautelare reale.
Le parole sono queste:

[/color]
"meraviglia infine oltre modo che l'esimio redattore citi un dettato normativo senza rendersi conto del suo significato"

Infatti, il processo che ha generato il rifiuto da ciò che sino a un attimo prima era un bene è stato l'averlo tolto d'opera come si esprime in gergo tenico edile, ovvero demolito come si dice in accezione comune, come mi pare sia stato già più volte sottolineato anche da altri partecipanti alla discussione. Dunque è senza alcun dubbio in rifiuto che - come tale - ha diritto ad avere il proprio Codice CER all'interno del capitolo 17 xx xx.

Potremmo parlare di "bene" se il suo detentore avesse deciso di sostituire i dossi perchè non gli piacevano gialli e neri e preferiva averli rosa e celesti, anche se tale colorazione non è conforme alle regole della segnaletica di attenzione, li smontava e se li teneva tutti per benino in magazzino. Ma così non è: li ha tolti perchè avevano perso la loro funzionalità.

Ora, non voglio neppure andare a impelagarmi sulla ratio per cui è stato abrogato, tra gli allegati alla Parte Quarta del d.lgs. 152706, l'Allegato A sulle Categorie di Rifiuti, e ciò sin dal 2010, tuttavia visto che il detentore di quello che era un bene e nel frattempo, a seguito della sua rimozione, è diventato un rifiuto lo è diventato proprio perchè il detentore intende disfarsene, e questo è perfettamente in linea con il criterio dettato da art. 183 c.1.a) .

Infine, quanto ad avere difficoltà a reperire il codice CER adatto o all'avere qualche dubbio, (che è sempre bene avere anzichè affidarsi a certezze che possono essere mal generate) beh... più che di "qualche dubbio" io parlerei di scarsa conoscenza sia del senso delle parole sia delle basilari conoscenze di chimica che dovrebbero essere patrimonio comune di chi ha superato con esito favorevole il ciclo scolastico di sucola media superiore.
Il legislatore, che di mestiere non fa il chimico, ha indicato i materiali lignei con la parola "legno", di comune accezione, i materiali di vetro con la parola "vetro", di comune accezione, e i materiali plastici con la parola "plastica", di comune accezione. Ora questi dossi che tu hai tolto sono "materiali plastici", a meno che voi non li aveste messi in ferro o in legno o in conglomerato bituminoso preformato, e se pensi che possa essere l'analisi del tenore di carbonio a darti la rilevazione, ti informo che anche il legno è materiale organico, ossia contiene carbonio, solo che è carbonio organico di origine naturale e non di origine sintetica. Il ns. Legislatore, ameno tuttavia talvolta anche sant'uomo, non ci ha pensato neppure a fare un codice diverso per le guarnizioni delle porte blindate ma anche dei doppi vetri, per gli infissi in PVC, per i portacavi corrugati : ha detto genericamente "plastica", non mi pare così difficile da trovare come codice. Questo esclude ogni possibilità di andare a spulciare i nomi codificati del capitolo 16

Di conseguenza, ciò rende priva di ogni motivazione la tua richiesta di "analisi del tenore di carbonio", oltre che inutilmente costosa per chi la deve poi pagare.

Qualora  tutto questo non ti risulti sufficiente o dirimente, sempre riconducendomi all'esercizio di bella copia che proprio tu, rao_gpp,hai  fatto riportando tra l'altro quelle specifiche frasi dell'introduzione all'allegato D, ricordo a tutti noi, e a me per prima, che il nome codificato del subcapitolo 16 03 è esplicitamente "prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati". Ebbene, la definizione di prodotto fuori speficica si assegna a un prodotto che, sin dalla sua produzione, non coincide con le specifiche tecniche: tu volevi produrre un dosso ma ti è uscito un coso che non può essere utilizzato come tale il che non è, perchè come tu stesso ricordi tu non produci dossi stradali, al più li usi. E se  questi infatti li hai usati, è evidente che non puoi definirli come prodotti  inutilizzati: lo sarebbero stati se tu li avessi tenuto di scorta in magazzino e adesso dopo tanti anni si fossero ingottati perdendo a loro funzionalità merceologica.

Se poi sei già d'accordo con il laboratorio, e qui stavi solo cercandoti un conforto, di sicuro questo da me non lo avrai.

P.S.: a puro titolo informativo, segnalo che il procedimento penale di cui ho accennato prima era riferito ad un sequestro di rifiuti , campionati ed analizzati da una ARPA,
cui il CTP del PM  aveva assegnato un CER appunto sulla sola base delle analisi ARPA , peraltro incomplete rispetto alla definizione che dello stesso era stata reperita sul FIR. L'ipotesi di reato era traffico illecito di rifiuti... che non era traffico e non era illecito, era solo un banalissimo trasporto di un CER autorizzato per un trasportatore autorizzato

Posso incorniciarlo? Very Happy

Ok
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Messaggio  James Gio Apr 06, 2017 5:15 pm

rao_gpp ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
Aurora Brancia ha scritto:
Oh, bene. E buon giorno a tutti.

I love you

C'è chi paga, e pure parecchio, per andare a corsi di formazione molto ma molto meno esaurienti di questo intervento gratuito.
clapclap clapclap

riporto un post trovato su Sistri forum:
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Re: cer 160306
Messaggio  Hope il Mar Lug 12, 2011 9:47 pm


Per mia esperienza si tratta di un codice jolly: si usa quando durante una bonifica si rinvengono sostanze ignote, non contenenti sostanze pericolose con BOD5 elevato.
Ovviamente durante il trasporto andrebbe meglio descritto il rifiuto come suggerito dalla circolare 4 agosto 1998
.....

Sembra che il termine "prodotto fuori specifica" assume ora un significato ora un altro... come mai?

Registro sempre una punta di ironia nei mie confronti... o sbaglio?

Spero che il confronto continui...

Ma perchè vuoi continuare a masturbarti il cervello facendo diventare un caso SEMPLICE, complicato ??? Laughing
E metti sto benedetto 170203!!!
E' il codice adatto.
Non è a specchio.
Non devi fare analisi.
Lo ritirano quasi tutti o sicuramente più dei 1603
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Messaggio  rao_gpp Ven Apr 07, 2017 9:25 am

James ha scritto:
rao_gpp ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
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Oh, bene. E buon giorno a tutti.

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Re: cer 160306
Messaggio  Hope il Mar Lug 12, 2011 9:47 pm


Per mia esperienza si tratta di un codice jolly: si usa quando durante una bonifica si rinvengono sostanze ignote, non contenenti sostanze pericolose con BOD5 elevato.
Ovviamente durante il trasporto andrebbe meglio descritto il rifiuto come suggerito dalla circolare 4 agosto 1998
.....

Sembra che il termine "prodotto fuori specifica" assume ora un significato ora un altro... come mai?

Registro sempre una punta di ironia nei mie confronti... o sbaglio?

Spero che il confronto continui...

Ma perchè vuoi continuare a masturbarti il cervello facendo diventare un caso SEMPLICE, complicato ??? Laughing
E metti sto benedetto 170203!!!
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Messaggio  cirillo Ven Apr 07, 2017 2:03 pm

rao_gpp ha scritto:Grazie James... mi prendo ancora qualche giorno per riflettere e poi decido.
Ancora qualche giorno? Certo che... sei de coccio, fijo mio.
Oh, a proposito di coccio, visto che lei ne è il produttore, segnalo come appropriato il CER 10.12.08

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Messaggio  James Ven Apr 07, 2017 3:30 pm

cirillo ha scritto:
rao_gpp ha scritto:Grazie James... mi prendo ancora qualche giorno per riflettere e poi decido.
Ancora qualche giorno? Certo che... sei de coccio, fijo mio.
Oh, a proposito di coccio, visto che lei ne è il produttore, segnalo come appropriato il CER 10.12.08

lol!
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Messaggio  rao_gpp Ven Apr 07, 2017 10:03 pm

cirillo ha scritto:
rao_gpp ha scritto:Grazie James... mi prendo ancora qualche giorno per riflettere e poi decido.
Ancora qualche giorno? Certo che... sei de coccio, fijo mio.
Oh, a proposito di coccio, visto che lei ne è il produttore, segnalo come appropriato il CER 10.12.08


Grazie Cirillo, Ti voglio bene....

Certo che vi divertite a prendere per il c..... i poveracci come me, vero?

A me non da fastidio... allo scherzo ci so stare. Sono le risposte ironiche che mi inquietano un tantino.

ciao ciao
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Messaggio  isamonfroni Sab Apr 08, 2017 9:39 am

rao_gpp ha scritto:

A me non da fastidio... allo scherzo ci so stare. Sono le risposte ironiche che mi inquietano un tantino.

ciao ciao
Allora...
adesso cerco di darti una risposta seria.

Diciamo che qui nessuno si diverte a prendere per il "naso" nessuno, nè poveracci nè riccastri.
Però:
* il forum è un punto di discussione e non un rispondificio, per quello ci sono i consulenti a pagamento
* sul forum ci sono alcuni utenti davvero esperti, alcuni di loro sono delle vere autorità in materia di questioni ambientali e di gestione dei rifiuti, al punto da poter essere considerati "verbo divino".
* alcuni di questi utenti, davvero esperti, sono intervenuti in questo post e hanno circostanziato le loro risposte in un modo talmente esaustivo e sublime, che raramente potrai trovare di meglio per quanto tu vada in giro a cercare
*alcuni di questi utenti svolgono questa professione da più di 30 anni. La svolgono con passione e con piacere e quando ti piace per davvero il tuo lavoro, sei capace di riderne e di discuterne in tono leggero, soprattutto quando sei su un forum che, tutto sommato costituisce per la maggior parte di noi un momento di svago e di "vacanza mentale" hai il diritto di adottare un tono allegro e divertito, visto che i toni professionalmente seri e barbosi devi riservarli alle ordinarie attività lavorative
* il fatto che si discuta di un argomento in tono leggero e divertito non significa affatto che ti si stiano dicendo cavolate... anzi. Se così fosse tutti coloro che fanno i comici e i satirici sarebbero disoccupati.

Detto ciò penso che la metodica corretta di assegnazione di un codice CER ad un rifiuto ti sia stata spiegata più che esaustivamente (anche se avresti già dovuto conoscerla da solo), poi se non sei convinto e vuoi rimanere della tua opinione sei padronissimo di farlo, chè noi si sopravvive ugualmente...

In fondo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire...

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Messaggio  rao_gpp Sab Apr 08, 2017 10:59 pm

rao_gpp ha scritto:
James ha scritto:
rao_gpp ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
Aurora Brancia ha scritto:
Oh, bene. E buon giorno a tutti.

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riporto un post trovato su Sistri forum:
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Re: cer 160306
Messaggio  Hope il Mar Lug 12, 2011 9:47 pm


Per mia esperienza si tratta di un codice jolly: si usa quando durante una bonifica si rinvengono sostanze ignote, non contenenti sostanze pericolose con BOD5 elevato.
Ovviamente durante il trasporto andrebbe meglio descritto il rifiuto come suggerito dalla circolare 4 agosto 1998
.....

Sembra che il termine "prodotto fuori specifica" assume ora un significato ora un altro... come mai?

Registro sempre una punta di ironia nei mie confronti... o sbaglio?

Spero che il confronto continui...

Ma perchè vuoi continuare a masturbarti il cervello facendo diventare un caso SEMPLICE, complicato ??? Laughing
E metti sto benedetto 170203!!!
E' il codice adatto.
Non è a specchio.
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Scusa James, solo una cosa ancora, ho confrontato il CER 17 02 03 plastica, nella famiglia dei rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione con il CER 19 12 04 plastica e gomma, della famiglia dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti li dove i rifiuti vengono trattati (che non posso utilizzare perché non è la mia attività).

Perché, secondo te, in un caso si parla solo di plastica e nell'altro di plastica e gomma?

Ho approfondito cercando la scheda tecnica dei dossi e risultano essere fatti col caucciù che è una sostanza organica (il che, salvo contraddizione dovrebbe escludere il CER 16 03  04 a favore del 16 03 06).

Questi dossi mi stanno causando il mal di testa....
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Messaggio  Aurora Brancia Dom Apr 09, 2017 1:27 am

mi rendo conto che non hai mai studiato o almeno non hai capito nemmeno le definizioni di composti organici, nè probabilmente andrai mai più a studiare quel briciolo di chimica anche solo colloquiale necessario a capire di cosa parliamo, ma se tu volessi fornirti almeno di quel minimo sindacale in epoca di web che è wikipedia, sono lieta di poterti fornire 2 link a wiki, uno per la "gomma" e uno per la "plastica".
Insomma, non dovresti scomodarti ad emulare Natta e il suo nobel per chiarirti da solo il perchè PERSINO il legislatore a volte fa questa specifica.

https://it.wikipedia.org/wiki/Gomma
https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_plastiche

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  rao_gpp Dom Apr 09, 2017 10:36 pm

Ringrazio l'Amministratore del sito per la Sua pazienza e auguro Buona Pasqua.

Spero che anche gli auguri di una persona ignorante come me possano essere accettati.

Grazie
Giuseppe.
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Messaggio  James Lun Apr 10, 2017 11:16 am

rao_gpp ha scritto:
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Scusa James, solo una cosa ancora, ho confrontato il CER 17 02 03 plastica, nella famiglia dei rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione con il CER 19 12 04 plastica e gomma, della famiglia dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti li dove i rifiuti vengono trattati (che non posso utilizzare perché non è la mia attività).

Perché, secondo te, in un caso si parla solo di plastica e nell'altro di plastica e gomma?

Ho approfondito cercando la scheda tecnica dei dossi e risultano essere fatti col caucciù che è una sostanza organica (il che, salvo contraddizione dovrebbe escludere il CER 16 03  04 a favore del 16 03 06).

Questi dossi mi stanno causando il mal di testa....

Perdonami ma io ci rinuncio.
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