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Sentenza della Corte Costituzionale n.127 dell'8 aprile 2010 (centri di raccolta)
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Sentenza della Corte Costituzionale n.127 dell'8 aprile 2010 (centri di raccolta)
A due anni esatti dall'emanazione del DM 8 aprile 2008, segnaliamo che la Corte Costituzionale, con sentenza n.127 dell'8 aprile 2010 ha dichiarato illegittima la lett. c), c.1, art. 7 (Funzioni dei comuni) della Legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle
aree inquinate):
"I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
[...]
c) approvazione della realizzazione dei centri di raccolta o loro adeguamento alle norme vigenti; rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione degli stessi. Tali centri di raccolta non sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006".
Secondo la Corte, infatti, ai Comuni compete esclusivamente l'approvazione della realizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani. Pertanto, subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune, risulta in contrasto con la normativa nazionale.
aree inquinate):
"I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
[...]
c) approvazione della realizzazione dei centri di raccolta o loro adeguamento alle norme vigenti; rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione degli stessi. Tali centri di raccolta non sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006".
Secondo la Corte, infatti, ai Comuni compete esclusivamente l'approvazione della realizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani. Pertanto, subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune, risulta in contrasto con la normativa nazionale.
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