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Commerciante batterie auto e mezzi industriali.

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Messaggio  antonio.bertotti Mar Giu 22, 2010 10:23 am

Una azienda che vende e ritira batterie per auto e mezzi industriali con 4 dipendenti è in regola se si iscrive al SISTRI oppure è facoltativo?
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Messaggio  Admin Mar Giu 22, 2010 10:34 am

Non siete soggetti al Sistri, che si applica soltanto ai "produttori iniziali".
Il problema, piuttosto, è la gestione di questi rifiuti.
Come funziona? A che titolo li ritirate? A chi li conferite?
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Messaggio  antonio.bertotti Mar Giu 22, 2010 11:08 am

Admin ha scritto:Non siete soggetti al Sistri, che si applica soltanto ai "produttori iniziali".
Il problema, piuttosto, è la gestione di questi rifiuti.
Come funziona? A che titolo li ritirate? A chi li conferite?
L'azienda non è mia comunque ritira le batterie e le conferiscono ad una ditta di smaltimento.
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Messaggio  giampy Mar Giu 22, 2010 4:16 pm

è un servizio che solitamente fanno molti venditori di batterie, ma non credo sia possibile una cosa simile, in quanto necessiterebbe di autorizzazione allo stoccaggio.questo il mio punto di vista.
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Messaggio  luanap Mer Gen 18, 2012 12:13 pm

Riprendo la discussione perché stamattina mi è arrivato un cliente nelle stesse condizioni: commercio di autoricambi che ritira le batterie da cliente e/o privati. Ha il registro per i detentori, conferisce a trasportatore autorizzato e fa il mud (si è anche iscritto a SISTRI), ma non ha alcuna autorizzazione (nè presso l'Albo Gestori nè presso la Provincia).
Provedò a chiedere all'Albo Regionale, ma secondo voi cosa deve fare?
Mi andrò anche a leggere la normativa specifica per le batterie e le varie autorizzazioni per la messa in riserva, ma attendo con ansia un vostro parere.....
GRAZIE!!!!!
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Messaggio  cirillo Mer Gen 18, 2012 12:33 pm

Credo ci sia poco da dire a tal proposito.
Il soggetto è un commerciante e non produce direttamente lui le batterie esauste.
Queste sono il "risultato" di un intervento fatto da un'officina su un'auto di un cliente.
Le batterie, pertanto, sono prodotte presso le diverse officine e, solo lì, possono essere tenute a particolari condizioni (quantità e tempo) in "deposito temporaneo" che non prevede alcuna autorizzazione.
Nel momento in cui vengono spostate dal luogo di produzione DEVONO essere accompagnate da FIR e, nello stesso, deve essere indicato il luogo di destinazione che, automaticamente diventa STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13). Tale sito DEVE essere autorizzato.
Quindi, trattandosi di un rifiuto pericoloso, come appunto sono le batterie al piombo scatta per:
- produttore(officina/elettrauto): iscrizione al Sistri;
- trasportatore: iscrizione Albo Gestori Ambientali per trasporto di rif. pericolosi conto terzi e iscrizione al Sistri:
- destinatario: autorizzaione allo stoccaggio provvisorio (generalmente è rilasciata dalla Provincia competente per territorio dove è sita l'unità locale) e iscrizione al Sistri.

Ogni altro comportamento, a mio avviso, è illegale e sanzionabile sia per il produttore che ha conferito il suo rifiuto ad un soggetto non autorizzato, sia, conseguentemente al destinatario che riceve rifiuti di terzi sprovvisto di autorizzazione sia dell'eventuale trasportatore che ha effettuato un trasporto (con FIR, senza FIR? autorizzato, non autorizzato?) ad un sito di destinazione sprovvisto appunto della prescritta autorizzaione.
La cosa vale anche se il trasporto è fatto in conto proprio dal produttore (officina/elettrauto) essendo previsto l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali anche per quei soggetti che trasportano i propri rifiuti (con FIR naturalmente) ma con il limite massimo, per i rifiuti pericolosi, di 30 kg o litri al giorno.

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Messaggio  luanap Mer Gen 18, 2012 1:13 pm

Credo ci sia poco da dire a tal proposito.
Il soggetto è un commerciante e non produce direttamente lui le batterie esauste.
Queste sono il "risultato" di un intervento fatto da un'officina su un'auto di un cliente.
Le batterie, pertanto, sono prodotte presso le diverse officine e, solo lì, possono essere tenute a particolari condizioni (quantità e tempo) in "deposito temporaneo" che non prevede alcuna autorizzazione.
Nel momento in cui vengono spostate dal luogo di produzione DEVONO essere accompagnate da FIR e, nello stesso, deve essere indicato il luogo di destinazione che, automaticamente diventa STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13). Tale sito DEVE essere autorizzato.
Quindi, trattandosi di un rifiuto pericoloso, come appunto sono le batterie al piombo scatta per:
- produttore(officina/elettrauto): iscrizione al Sistri;
- trasportatore: iscrizione Albo Gestori Ambientali per trasporto di rif. pericolosi conto terzi e iscrizione al Sistri:
- destinatario: autorizzaione allo stoccaggio provvisorio (generalmente è rilasciata dalla Provincia competente per territorio dove è sita l'unità locale) e iscrizione al Sistri.

Ogni altro comportamento, a mio avviso, è illegale e sanzionabile sia per il produttore che ha conferito il suo rifiuto ad un soggetto non autorizzato, sia, conseguentemente al destinatario che riceve rifiuti di terzi sprovvisto di autorizzazione sia dell'eventuale trasportatore che ha effettuato un trasporto (con FIR, senza FIR? autorizzato, non autorizzato?) ad un sito di destinazione sprovvisto appunto della prescritta autorizzaione.
La cosa vale anche se il trasporto è fatto in conto proprio dal produttore (officina/elettrauto) essendo previsto l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali anche per quei soggetti che trasportano i propri rifiuti (con FIR naturalmente) ma con il limite massimo, per i rifiuti pericolosi, di 30 kg o litri al giorno.

Grazie della celere risposta. Sono anche io dello stesso avviso, unica precisazione è che le batterie non sono prodotte da officine, ma da privati che se le cambiano in proprio e poi (con senso civico, ma nulla conoscienza della normativa in merito), invece che abbandonarle ai bordi della strada o consegnarle all'isola ecologica comunale (come si dovrebbe fare), le portano al rivenditore sotto casa.
Resta il fatto, quindi, che quest'ultimo è tenuto all'iscrizione per lo stoccaggio provvisorio in regime semplificato presso la provincia. Ho capito bene? Question
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Messaggio  Admin Mer Gen 18, 2012 1:34 pm

Sì.
L'esclusione prevista dal D.Lgs 188/08:

"I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti". (art. 6, c.2)

Si applica soltanto a:

"«pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, ne' batterie o accumulatori per veicoli".
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Messaggio  luanap Ven Gen 20, 2012 12:54 pm

Rieccomi Embarassed
Ho parlato con l'Albo Gestori, con la Provincia, mi sono riletta la normativa e sono giunta a questa conclusione: un commerciante che vuol ritirare rifiuti pericolosi (in questo caso batterie) NON PUO' FARLO ANCHE VOLENDO affraid

La messa in riserva dei rifiuti pericolosi deve essere effettuata presso gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni del presente regolamento, i rifiuti sono riciclati o recuperati (art. 4 del D.M. 161/2002: individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate). Sad

Quindi picche: il conferimento di rifiuti pericolosi da parte dei privati cittadini deve essere fatto ESCLUSIVAMENTE presso l'isola ecologica comunale e non può avvenire presso i rivenditori i quali non hanno possibilità di effettuare tale raccolta in conformità alla legge ad ora vigente no no jail pissed
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Messaggio  cirillo Ven Gen 20, 2012 1:04 pm

Beh, hai avuto conferma di quanto già detto qui, ...meno male
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Messaggio  Maw Ven Gen 20, 2012 4:00 pm

luanap ha scritto:Rieccomi Embarassed
Ho parlato con l'Albo Gestori, con la Provincia, mi sono riletta la normativa e sono giunta a questa conclusione: un commerciante che vuol ritirare rifiuti pericolosi (in questo caso batterie) NON PUO' FARLO ANCHE VOLENDO affraid

La messa in riserva dei rifiuti pericolosi deve essere effettuata presso gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni del presente regolamento, i rifiuti sono riciclati o recuperati (art. 4 del D.M. 161/2002: individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate). Sad

Quindi picche: il conferimento di rifiuti pericolosi da parte dei privati cittadini deve essere fatto ESCLUSIVAMENTE presso l'isola ecologica comunale e non può avvenire presso i rivenditori i quali non hanno possibilità di effettuare tale raccolta in conformità alla legge ad ora vigente no no jail pissed

dunque..... fammi capire, io cambio la batteria alla mia auto privata,acquistata in qualsivoglia posto,e porto la vecchia batteria all'isola ecologica comunale, ammesso che ci sia, guarda caso nel mio comune ancora non c'è, e già questo è un problema, sembra abbastanza chiaro che se faccio la sostituzione in un'officina autorizzata a lo smaltimento della batteria ci devono pensare loro,sappiamo tutti però che lì la batteria la pagherai di più,va bè la batteria di un auto non è un salasso (almeno per ora), adesso io dico, devo sostituire le batterie ai camion della mia ditta(meno male che non ho ancora fatto installare le famigerate BB che a sentir dire le distruggono) cosa devo fare ? non posso acquistarle dove voglio ? o dove mi fanno il prezzo migliore, se sono solo commercianti ? e ancora, ma non paghiamo già all'acquisto una quota per lo smaltimento ?
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Messaggio  Stellina Ven Gen 20, 2012 5:44 pm

Aggiungo che anche gli impianti di ricevimento allo scopo autorizzati devono farsi riconoscere piattaforma cobat...e rocordiamoci tutti gli adempimenti adr...
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Messaggio  Sricambi Lun Dic 02, 2013 11:45 am

Salve, riprendo questo post perché anche io mi trovo di fronte lo stesso problema. lavoro da poco presso un rivenditore di autoricambi, iscritto al sistri, che ritira le batterie esauste dai propri clienti, so che tale attività può essere svolta solo dai produttori iniziali, come chiarito dal D. L.gs 152/2006 art 183, il quale parla di "deposito temporaneo", facendo però riferimento al D. Lgs 188/2008 l'art 7 afferma che "L'attivita' di raccolta di pile e accumulatori industriali e di
pile e accumulatori per veicoli puo' essere svolta anche da terzi indipendenti, purche' senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa
vigente" , mi chiedo se il rivenditore può svolgere l'attività di "raccolta" aderendo ai sistemi esistenti così come prevede il Decreto 188. In questo caso il ritiro delle batterie usate dei clienti sarebbe giustificato?
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