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Messaggio  sonoro Ven Set 24, 2010 1:43 pm

Ma l'installatore (tubi al neon) è obbligato al ritiro gratuito del vecchio (1 contro 1) ?
No perchè la cosa non mi è ancora chiara....
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Messaggio  luanap Mer Giu 06, 2012 4:00 pm

Riprendo la domanda di un bel po' di tempo fa di sonoro perché fino ad ora credevo che le cose mi fossero chiare, ma leggendo nei vari topic mi sono sorti alcuni dubbi che sono aumentati leggendo "RAEE: Uno contro uno, l’abc per compiere i primi passi" (https://www.sistriforum.com/t7173-raee-uno-contro-uno-l-abc-per-compiere-i-primi-passi?highlight=raee) ed in particolare il passaggio seguente
Installatori e centri di assistenza tecnica
Tali figure sono state coinvolte nell’ambito del D.M. 65. Essi sono obbligati ad adempiere a tutti gli obblighi previsti nel decreto nel momento in cui la loro attività comprenda la vendita. In caso contrario infatti non sono obbligato ad adempiere all’uno contro uno, fermo restando che adempiranno invece a tutti gli obblighi inerenti la gestione dei rifiuti speciali come espressamente citato nel D.lgs. 152/2006.
Question Question Question

Leggendo sopra mi par di capire che se sono un installatore/CAT mi devo iscrivere all'Albo per la gestione semplificata dei RAEE solo se effettuo vendita, viceversa sono abbligato a gestirli come normali rifiuti (quindi registri/formulari/SISTRI....). pale

Ma scusate: se sono un installatore (ad es. artigiano elettricista per intenderci) e cambio un neon ad un mio cliente, il rifuto che ne deriva, essendo prodotto dalla mia attività, è mio (sono cioè io il produttore così come da definizione - art. 183 c. 1. l b) D.Lgs. 152/06) e quindi, a prescindere dal fatto che gli abbia venduto o meno il neon nuovo, è mio compito smaltirlo e quindi decidere se iscrivermi ai RAEE per le procedure semplificate o gestirlo come rifiuto pericoloso (e quindi obblighi D.Lgs. 152/06). Giusto? Question Question Question

Inoltre, l'obbligo di ritiro uno contro uno, secondo me, per gli installatori non vige, infatti questo è citato all'art. 1 c. 1 del D.M. 65/2010 quando parla di distributori, mentre all'art. 4 c. 1 (dove sono indicati gli obblighi per gli installatori/CAT) il c. 1 dell'art. 1 non è citato. In diversi topic invece ho letto spesso che si parla di uno contro uno riferendosi anche agli installatori.

Vi prego illuminatemi, ma soprattutto ditemi che non è vero che fino ad ora non ho capito niente!!! Sad
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Messaggio  cirillo Mer Giu 06, 2012 4:29 pm

@luanap, la tua interpretazione è corretta.
L'obbligo del ritiro 1 a 1 è in capo ai soli distributori.
L'installatore può "liberamente" decidere se iscriversi all'Albo Gestori Ambientali - sez. RAEE, per poter gestire questa tipologia di "rifiuti" con le procedure previste per i RAEE (D.M. 65/2010) anzichè gestirli come "rifiuti" evitando quindi gli obblighi stabiliti dal DLgs 152/2006 (Registro, FIR, MUD, Albo Gestori per trasporto art. 212 co otto, Sistri + B.Box...)

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Messaggio  VdT Mer Giu 06, 2012 4:55 pm

Giusto per fare un po di chiarezza ulteriore. L'obbligo dell'Uno contro Uno e quindi di adempiere a tutti gli obblighi previsti nel D.M. 65 sono in capo ai distributori, installatori e centri di assistenza tecnica che a fronte di una vendita ritirano il RAEE equivalente per funzioni e per numero. Ciò vuol dire che l'installatore non è libero di scegliere se aderire o meno ma che aderisce se vende apparecchiature elettriche e non aderisce se non vende apparecchiature elettriche. In quest'ultimo caso deve gestire i rifiuti che derivano dalle sue attività nell'ambito del D.Lgs. 152/2006 iscrivendosi all'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212 comma 8.

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Messaggio  luanap Mer Giu 06, 2012 5:08 pm

AIUTOOOOO!!!! pale pale
Ma state dicendo due cose diverse!!! A questo punto non so chi abbia ragione e chi torto!!!??
VdT: quindi tu duci che se io sono un installatore e sulla mia fattura non c'è la vendita del pezzo nuovo non posso gestirlo come RAEE ma sono abbligato a gestirlo come rifiuto "normale"?? Però scusa, mi spieghi dove leggi questa cosa nella normativa (D.M. 65/2010)???
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Messaggio  VdT Mer Giu 06, 2012 5:15 pm

La leggo semplicemente nel fatto che la norma dice in maniera molto esplicita che il ritiro dei RAEE avviene a fronte della vendita di un AEE altrimenti non si chiamerebbe "Uno contro Uno" ma "Zero contro Uno" non credi?
Questa norma è nata non per agevolare gli installatori ma per raccogliere quanti più RAEE domestici possibili che fino ad oggi sfuggivano. Il metodo migliore era proprio quello di intercettarli all'atto dell'acquisto di una nuova AEE.

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Messaggio  cirillo Mer Giu 06, 2012 5:24 pm

Vdt scusa ma non concordo.
L'installatore se è anche distributore (ha un punto vendita commerciale) ha l'obbligo del ritiro 1 contro 1.
Nel caso invece sia mero installatore (che acquista il tubo a neon per installarlo presso il committente) può scegliere "la strada RAEE" oppure può scegliere "la strada Rogne" rientrando nel TUA.

Si veda a tal proposito l'art. 4 del DM 65 2010 che recita:

Ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
2. La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e' attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. Tale documento e' redatto in conformità al modello di cui all'Allegato III ed e' consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.


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Messaggio  Admin Mer Giu 06, 2012 5:28 pm

Scusate, ma non vi seguo.
Di norma, per un centro di assistenza tecnica, il ritiro di un'apparecchiatura guasta è contestuale alla fornitura di un'AEE nuova.
Non lo vedo un tecnico che ritira un'apparecchiatura elettrica dismessa e saluta. Altrimenti non sarebbe assistenza tecnica, ma raccolta di rifiuti.

A meno che non stiamo parlando di componenti, allora non siamo nel campo di applicazione della normativa sui RAEE.

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Messaggio  VdT Mer Giu 06, 2012 5:30 pm

Cirillo, comprendo il tuo punto di vista ma è evidente che su questo particolare punto la vediamo in maniera un pochino diversa. A mio parere, che ovviamente non è divino e non è nemmeno vincolante, gli installatori ed i centri di assistenza tecnica che vendono AEE aderiscono in maniera obbligatori all'uno contro uno; gli stessi soggetti che non vendono AEE non aderiscono all'uno contro uno e gestiscono i rifiuti nella classica maniera. Per come la vedo io è anche questione di logica, visto che parliamo di uno contro uno, se non vendi non aderisci. Non vedo da nessuna parte la dicitura "Aderiscono su base volontaria" come avviene per il SISTRI ad esempio.

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Messaggio  cirillo Mer Giu 06, 2012 5:51 pm

Vdt, in materia ambientale nessuno è un Dio in terra e io, certamente, non sono "l'unto dal Signore" che la ha verità in tasca....
La mia lettura è data dal disposto del comma 1 dell'art. 4 che ho postato.
Se si considera che, come dici tu, la norma è nata per "intercettare" quanti più RAEE possibili mi sembra quindi alquanto logico.
Si pensi all'installatore che va dal "distributore" ad acquistare 100 tubi a neon per installari, nel tempo, in sostituzione di quelli bruciati al supermercato che ha in manutenzione. Certamente non li riporta al distributore con il criterio dell'1 a 1 ma se ne fa carico lui gestendoli nel rispetto del citato art. 4 (che trovo molto più conveniente e semplice rispetto al considerarli rifiuti)
Il modello predisposto per l'iscrizione All'Albo per la gestione dei RAEE prevede infatti, alla sez. 3, i dati per l'iscrizione degli installatori comprendendo:
- luogo di raggruppamento
- possibiltà di trasporto con un proprio mezzo (che avverà quindi con documenti RAEE e non con FIR e iscrizione ai sensi art. 212 co. otto)

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Messaggio  VdT Mer Giu 06, 2012 6:07 pm

Cirillo io posso convenire con te su molti punti ma resto dell'idea che ho esposto.
Se la norma è nata in virtù del fatto che il distributore che vende una apparecchiatura nuova ne può ritirare un'altra che è un RAEE, la stessa norma è applicata all'installatore e al centro di assistenza tecnica. Come può essere che l'installatore vada da un suo cliente, produca dei rifiuti a seguito delle proprie attività di manutenzione e gestisca poi eventuali RAEE derivanti da tali attività nell'ambito dell' Uno contro Uno se non sta vendendo nulla al cliente? Il caso che proponi tu presuppone che l'installatore venda il nuovo neon al cliente e conseguentemente gestirà il tubo fluorescente esausto come RAEE nell'ambito dell'uno contro uno. Ma non credo si possa fare dell'erba tutto un fascio e dire che gli installatore e i centri di assistenza tecnica decidono in funzione di quanto è loro più comodo se gestire i RAEE nell'ambito dell'uno contro uno o nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali in genere.
Poi ovviamente noi due potremmo discutere in eterno di tali questioni e non essere mai d'accordo ma io personalmente mi muovo con i miei clienti in questa direzione (e ricordo che a suo tempo fu già discussa con supremo anziano se non ricordo male in altro topic): Installatore che vende AEE si iscrive all'uno contro uno e gestisce i RAEE in quell'ambito e gli altri rifiuti con FIR e registro. Installatore che non vende AEE, gestisce tutti i suoi rifiuti con formulario e registro di carico e scarico.

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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 06, 2012 6:18 pm

scusate un attimo, io sono ignorantissima sui RAEE e l'ho sempre saputo, nquindi lo chiedo per cercare di colmare un po' le mie lacune.
Ma se mi si brucia un neon e chiamo l'omino che me lo sostituisce, l'omino me ne porta uno nuovo, me lo installa e si porta via il vecchio.......così non è 1 contro 1 ?
E il neon nuovo che mi ha installato, non me lo ha venduto?

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Messaggio  VdT Mer Giu 06, 2012 6:21 pm

Ed è lì che volevo arrivare Isa. All'atto della sostituzione abbiamo effettuato una vendita, non credo che l'installatore regali neon a destra e manca, specie in questo periodo...

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Messaggio  alessiog Mer Giu 06, 2012 8:16 pm

Per come la vedo io l'1 contro 1 si applica solo ai distributori di AEE e ai centri di assistenza tecnica che nell'oggetto sociale hanno anche la vendita. Certo che ormai è raro vedere il semplice elettricista che fa solo riparazioni.....Però può capitare che io chiamo l'elettricista per montarmi un neon a 3,5mt di altezza....Penso di avere due strade.....

1) pensa a tutto l'elettricista, quindi mi fornisce anche un neon nuovo e poi lui stesso smaltisce gratuitamente il neon in CCR tramite Allegato III (articolo 4, comma 2)
documento attestante la provenienza domestica dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche consegnati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

2) oppure con un po di fantascienza chiamo l'elettricista che mi smonta il neon vecchio, io vado in un negozio che vende AEE lascio il vecchio e compro il nuovo, torno a casa e glielo faccio montare banned

Almeno io la penso così.....è importante capire se nell'attività è compresa ed è prevista anche la vendita AEE... solo in questo caso è applicabile l'uno contro uno....
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Messaggio  Admin Mer Giu 06, 2012 10:25 pm

Ho riletto il post iniziale di laurap.
Il discorso va contestualizzato, trattandosi di lampade.

A differenza delle altre categorie di RAEE, gli oneri per la gestione di tali rifiuti sono a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale. Le modalità di finanziamento sono state definite con il DM 12 maggio 2009.

Il fine vita di tali apparecchiature, che ben possono configurarsi come rifiuti prodotti dal CAT (nell'ambito di un'attività manutentiva), è comunque a carico dei sistemi colletivi che, infatti, hanno attivato specifici circuiti di raccolta ( https://www.sistriforum.com/t5336-top-lampade-fluorescenti ).

Per le altre categorie di RAEE, invece, confermo il mio precedente post:

a) RAEE ritirati da utenza domestica in concomitanza alla fornitura di un'AEE nuova: si applica il DM 65/2010.
b) RAEE prodotto dall'installatore: procedure ordinarie (ma non mi viene in mente alcun esempio)
c) componenti di AEE derivanti da riparazioni: non ricadono nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE
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Messaggio  luanap Gio Giu 07, 2012 11:07 am

Admin ha scritto:Scusate, ma non vi seguo.
Di norma, per un centro di assistenza tecnica, il ritiro di un'apparecchiatura guasta è contestuale alla fornitura di un'AEE nuova.
Non lo vedo un tecnico che ritira un'apparecchiatura elettrica dismessa e saluta. Altrimenti non sarebbe assistenza tecnica, ma raccolta di rifiuti.

A meno che non stiamo parlando di componenti, allora non siamo nel campo di applicazione della normativa sui RAEE.

@luanap fai un esempio

No, non parlavo di componenti che so non sono considerate RAEE e quindi devono essere gestiti come rifiuti.
L'esempio è presto fatto: CAT di televisori, videoregistratori, etc... che riceve ad esempio un videoregistratore da aggiustare, ma fatto il preventivo il cliente decide che non ne vale la pena e lo lascia al centro di assistenza per lo smaltimento (è capitato proprio a me).
Se il CAT non lo ritira e lo restituisce al cliente, il nobile fine del D.M. 65/10
Questa norma è nata non per agevolare gli installatori ma per raccogliere quanti più RAEE domestici possibili che fino ad oggi sfuggivano.
va a farsi benedire perché 9 su 10 il privato cittadino lo lascia vicino al bidone della rumenta!!!

E poi, a mio avviso, molti CAT non effettuano la vendita del nuovo, il loro scopo è quello di assistenza tecnica sul venduto da altri (soprattutto per gli elettrodomestici come TV, lettori DVD, cellulari, etc...).
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Messaggio  VdT Gio Giu 07, 2012 11:11 am

luanap ha scritto:

No, non parlavo di componenti che so non sono considerate RAEE e quindi devono essere gestiti come rifiuti.
L'esempio è presto fatto: CAT di televisori, videoregistratori, etc... che riceve ad esempio un videoregistratore da aggiustare, ma fatto il preventivo il cliente decide che non ne vale la pena e lo lascia al centro di assistenza per lo smaltimento (è capitato proprio a me).
Se il CAT non lo ritira e lo restituisce al cliente, il nobile fine del D.M. 65/10
Questa norma è nata non per agevolare gli installatori ma per raccogliere quanti più RAEE domestici possibili che fino ad oggi sfuggivano.
va a farsi benedire perché 9 su 10 il privato cittadino lo lascia vicino al bidone della rumenta!!!

E poi, a mio avviso, molti CAT non effettuano la vendita del nuovo, il loro scopo è quello di assistenza tecnica sul venduto da altri (soprattutto per gli elettrodomestici come TV, lettori DVD, cellulari, etc...).

Quello che hai appena esposto, non può essere considerato come gestione di RAEE nell'ambito di uno contro uno. Semplicemente il CAT ha preso in carico in conto riparazione un'AEE ha fatto un preventivo di spesa, al cliente non è piaciuto e per non avere la rogna di disfarsene lo ha lasciato in carico al CAT. Il CAT a questo punto ha in carico un'AEE non un RAEE e potrebbe, nell'ambito del proprio lavoro smontare quell'AEE e recuperne dei pezzi. Ciò che resta alla fine lo affiderà ad un trasportatore autorizzato e lo gestirà nell'ambito della normale gestione dei rifiuti.

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Messaggio  cirillo Gio Giu 07, 2012 11:28 am

@Vdt, e su questo concordo al 100%

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Messaggio  VdT Gio Giu 07, 2012 11:31 am

perlomeno riusciamo a trovare dei punti di incontro. Sono certo che anche sulla questione di ieri avremmo raggiunto un punto di incontro se ne avessimo parlato di persona. Ma il vantaggio del forum è proprio quello di permetterci di superare le distanze.

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Messaggio  cirillo Gio Giu 07, 2012 11:45 am

@Vdt,
e concordo anche su questo.
Il Forum permette i confronto ma, a volte, a distanza senza poterci parlare di persona, spesso si corre il rischio di avere posizioni diverse pur esprimendo gli stessi concetti ma in termini diversi.
Se ti va ci facciamo una chiaccherata "in diretta".
Ciao, Cirì

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Messaggio  ceresio18 Gio Giu 07, 2012 12:15 pm

Ciao vi do anche io il mio contributo, esponendo una altro caso.
Alcuni distributori vendono oltre all'AEE anche il servizio di installazione della stessa presso il domicilio del cliente.
Per fare ciò usufruiscono dei servigi di "installatori" a ciò abilitati.
L'articolo 4 del DM 65/2010 a mio avviso è pensato appunto per permettere a questi "installatori" di gestire il RAEE ritirato presso il domicilio del cliente trasportandolo presso la propria sede o direttamente ad un Centro di Raccolta senza la necessità di una iscrizione in ordinaria (e questo anche se l'apparecchiatura che hanno montato è stata venduta direttamente dal distributore e non dall'installatore che non ha l'attività di vendita nella propria camerale).
Per fare ciò gli installatori si devono iscrivere all'albo nella categoria installatori e devono di conseguenza produrre gli allegati 1-2-3 al Dm 65/2010.
La necessità della fornitura di un AEE equivalente contestualemente al ritiro del RAEE è mutuata dal 151 e ripresa nelle premesse al DM 65/2010.... ma li in effetti sembra riferita solo ai distributori..... fino a ieri ero convinto anche io che riguardasse anche CAT ed installatori....ora lo sono un po' meno...necessita ulteriore approfondimento...
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 07, 2012 3:16 pm

Premesso che non posso che non quotare Vdt per quel che ha scritto su quasi tutto.

Il quasi è riferito al fatto che quando un cliente del CAT lascia l'AEE perchè non è economicamente conveniente ripararlo, questo non è più bene ma diventa rifiuto perchè è palese la volontà di disfarsene da parte del cliente. Se il cliente non lo ritira allora il CAT diventa "detentore" del rifiuto con annessi e connessi.

Molto più complicata (questa si, meritevole di un'analisi approfondita) è la gestione dei rientri da garanzia: infatti non è certa la proprietà dell'AEE non funzionante e quindi se non si sa di chi è l'AEE non si sa nemmeno chi ha generato il rifiuto e conseguentemente chi lo deve gestire.



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Messaggio  luanap Gio Giu 07, 2012 3:41 pm

Supremoanziano ha scritto:
Il quasi è riferito al fatto che quando un cliente del CAT lascia l'AEE perchè non è economicamente conveniente ripararlo, questo non è più bene ma diventa rifiuto perchè è palese la volontà di disfarsene da parte del cliente. Se il cliente non lo ritira allora il CAT diventa "detentore" del rifiuto con annessi e connessi.

Era proprio quello che volevo obbiettare io!!!

Per il resto rimango dell'idea che l'uno contro uno per gli installatori e centri di assistenza non sia obbligatorio per potersi iscrivere ai RAEE per quanto già precedentemente esposto.

Art. 4 del DM 65/2010:

Ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività


il ritiro uno contro uno è contenuto all'art. 1 comma 1

Sarò di coccio, ma io la vedo così Smile
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 07, 2012 4:12 pm

E' così.

L'iscrizione all'Albo Gestori è obbligatoria per le imprese che durante la propria attività producono RAEE domestici o professionali che dir si voglia.

L'"uno contro uno" è un'altra cosa.

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Messaggio  luanap Gio Giu 07, 2012 4:25 pm

Supremoanziano ha scritto:E' così.

L'iscrizione all'Albo Gestori è obbligatoria per le imprese che durante la propria attività producono RAEE domestici o professionali che dir si voglia.

L'"uno contro uno" è un'altra cosa.


Grazie della conferma!!!! cheers cheers
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