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Messaggio  taomont Lun Nov 08, 2010 4:44 pm

DOMANDE E RISPOSTE DAL SITO SISTRI …………………………

1 caso : centro di raccolta SI
2 caso : stessa data centro di raccolta NO

Allora i CDR si devono iscrivere oppure NO !!!! QUALE DELLE DUE RISPOSTE E' VERA ?

26 aprile 2010 - Domanda:
Nei casi in cui un produttore conferisca rifiuti speciali in convenzione al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, chi inserisce i dati nel SISTRI?
Risposta:
Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del DM 17 dicembre 2009, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al DM stesso tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento è tenuto a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria (centri di raccolta/piattaforma).

La responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

I produttori che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta o alla piattaforma sono tenuti ad iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri.

Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato da imprese di trasporto iscritte al SISTRI, il delegato dell'impresa di trasporto compila la Scheda SISTRI - Area movimentazione con i dati del produttore; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto avvenga, invece, ad opera di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006), i rifiuti trasportati sono accompagnati da schede SISTRI - Area movimentazione, debitamente numerate, compilate con i riferimenti del centro o della piattaforma quale destinatario e rilasciate al produttore dallo stesso gestore del centro o dalla piattaforma. Il delegato del centro inserisce i dati delle singole schede in sostituzione del produttore.

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26 aprile 2010 - Domanda:
Centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008 devono iscriversi al SISTRI?
Risposta:
Non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, iscritti all’Albo Nazionale gestori Ambientali, che svolgono unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati.
Qualora dal centro di raccolta i rifiuti vengano movimentati da una impresa di trasporto iscritta al SISTRI, il sistema di tracciabilità si avvia con la compilazione della scheda SISTRI - Area di movimentazione da parte del trasportatore che deve inserire i dati inerenti il produttore che coincide con il centro di raccolta.
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