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Messaggio  annariri Mer Dic 29, 2010 3:37 pm

Vi risulta che dal 25 dicembre (in seguito al DLgs 3.12.2010, nr.205 - art.33) coloro che svolgono l'attività di spurgo e pulizia reti fognarie di qualsiasi tipologia, visto che sono considerati produttori debbano già compilare il formulario indicando dunque il loro nominativo sia nel campo "produttore" che nel campo "destinatario"?
Io ritenevo che ciò fosse collegato alle procedure Sistri, per cui intendevo che il trasportatore spurghista si sarebbe indicato come produttore solo nelle schede movimentazione (e quindi utilizzando le procedure informatiche), ma oggi mi è stato detto che ciò deve essere indicato anche in sede di compilazione Fir.
Peraltro nel decreto di proroga pubblicato sulla GU di ieri, l'art. 33 non viene assolutamente contemplato, per cui parrebbe valido ciò che mi è stato detto: variare la compilazione del Fir (dal 25.12). Sapete qualcosa di certo in merito? Grazie a chi vorrà rispondermi.
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Messaggio  Luca26 Mer Mar 02, 2011 12:02 pm

Ciò che dici è vero, secondo quanto stabilito dall'art 230 co. 5 del D.Lgs 152/06 in quanto soggetto che svolge attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sei considerato il produttore del rifiuti che derivano da tale attività, inoltre sei tenuto aderire al sistri ai sensi dell'art 188 ter comma 1lettera f) .. Però l'art 188 ter è sospeso nel tempo fino al 1 Giugno ciò a causa dello slittamento dei termini stabiliti dal D.M 28/09/2010 successivamente prorogati dal 22/12/2010.

Per quanto il trasporto dei tuoi rifiuti , sei tenuto ad iscrivere i mezzi all'albo gestori, art 212 comma 5 e ad utilizzare il F.I.R per portare dal cantiere a unità locale (sei produttore e trasportatore e destinatario) fino alla data del 1 giungno, da quel momento dovrai utilizzare i tuoi mezzi con black box etc..etc..
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Messaggio  matilde Mer Mar 02, 2011 6:51 pm

se vi può essere utile....
a metà 2010 sono andati a fare lo spugo delle fosse settiche c/o la sede Sarda della mia ditta (la sede legale è in veneto)
La ditta di spurgo ha voluto mettere come produttore la mia ditta dicendo che loro non si mettono MAI come produttore.....
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Messaggio  Luca26 Mer Mar 02, 2011 7:37 pm

In passato ciò era possibile, ad oggi non più: L'art 230 co 5 è molto chiaro in merito.
Saluti lsabre
Luca26
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Messaggio  marcosperandio Mer Mar 02, 2011 7:58 pm

Luca26 ha scritto:In passato ciò era possibile, ad oggi non più: L'art 230 co 5 è molto chiaro in merito.
Saluti lsabre
Articolo 230 comma 5:

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia
pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia
manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in
alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di
pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al
sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di
pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212,
comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.


FAQ7.05 sito sistri:
Se un condominio o una struttura pubblica deve eseguire la pulizia o la manutenzione della rete fognaria, comprese fosse settiche o manufatti analoghi, chiamando una ditta che effettua spurghi, in questo caso come si adempie agli obblighi del SISTRI?

Ed inoltre, in questa fattispecie, quali sono gli oneri a carico del trasportatore che porta tali rifiuti direttamente presso l’impianto di recupero/smaltimento?

Risposta:

Questa problematica è stata già affrontata nel decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, laddove all’art. 6, comma 1, sono state stabilite regole ben precise per gli obblighi a carico del solo trasportatore.

Ed invero, in questa fattispecie dei reflui civili, il solo trasportatore è tenuto a compilare la scheda “SISTRI – Area Movimentazione”, indicando il condominio o la struttura pubblica ove verrà effettuato il servizio, con una approssimazione della quantità presunta di rifiuti da prelevare, la quale potrà essere eventualmente aggiornata nel campo annotazioni solo quando verrà eseguito lo spurgo.

Inoltre, sarà cura del trasportatore stampare due copie della scheda “SISTRI – Area Movimentazione”.

Una volta eseguito il servizio, il trasportatore indicherà, se necessario, la corretta quantità di rifiuto prodotto nel campo annotazioni, sia nella propria scheda, sia in quella che rimarrà al produttore; entrambe le schede dovranno essere sottoscritte, con la data e l’ora di presa in carico, dal conducente del mezzo e dall’amministratore del condominio o da parte del rappresentante dell’ente.

Ovviamente, l’amministratore del condominio o il rappresentante dell’ente dovranno conservare la propria copia della scheda “SISTRI – Area Movimentazione” per 5 anni.

Si segnala, infine, che nel caso in cui il trasportatore effettui nell’arco dello stesso viaggio più raccolte, dovrà indicare per ciascuna scheda “SISTRI – Area Movimentazione” il percorso effettivo, segnalando anche la pluralità di fermate che andrà ad eseguire.


Non sarei così categorico nel dire NON si può più fare, secondo me la sottile differenza tra mero svuotamento e manutenzione continua ad essere valida.

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Messaggio  Luca26 Mer Mar 02, 2011 9:59 pm

Attenzione, mi permetto di dire una cosa: dici bene" Non sarei così categorico nel dire NON si può più fare, secondo me la sottile differenza tra mero svuotamento e manutenzione continua ad essere valida" e in effetti la FAQ 7.05 Reflui civili a cui ti riferisci va a supporto di tale affermazione. Però la FAQ porta data 12 ottobre 2010 che è antecedente all'uscita del D.Lgs 205 del 3 /12 /2010.
L'articolo Articolo 230 comma 5 penso sia stato introdotto proprio col fine di fare chiarezza in merito a tale argomento..e non mi pare lasci molto all'interpretazione... Saluti
kos
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Messaggio  marcosperandio Mer Mar 02, 2011 10:39 pm

Luca26 ha scritto:Attenzione, mi permetto di dire una cosa: dici bene" Non sarei così categorico nel dire NON si può più fare, secondo me la sottile differenza tra mero svuotamento e manutenzione continua ad essere valida" e in effetti la FAQ 7.05 Reflui civili a cui ti riferisci va a supporto di tale affermazione. Però la FAQ porta data 12 ottobre 2010 che è antecedente all'uscita del D.Lgs 205 del 3 /12 /2010.
L'articolo Articolo 230 comma 5 penso sia stato introdotto proprio col fine di fare chiarezza in merito a tale argomento..e non mi pare lasci molto all'interpretazione... Saluti
kos
Vero sulla data, io comunque continuo a nutrire dubbi circa la possibile differenza gestionale nei due casi (manutenzione e svuotamento).
Non ho ancora letto i nuovi manuali per vedere se c'è qualche chiarimento in attesa del TUA.

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