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Messaggio  rita 80 Gio Feb 03, 2011 3:27 pm

Leggendo attentamente il T.U. ambientale mi semra di capire che:
le scuole, in via generale, non avrebbero l’obbligo di:
 Iscrizione al SISTRI
 Utilizzo di REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
 Denuncia Annuale Rifiuti (MUD)

in quanto:
 non produrrebbero le seguenti tipologie di rifiuti (Art. 184 comma 3 lettera c), e), d), g))
c) i rifiuti da lavorazioni industriali
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento

 non rientrerebbero nelle seguenti categorie (Art. 189 comma 3 )
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
• i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Ho capito bene?
Ma le Scuole Professionali (es. alberghiero- agrario..) come sono inquadrate? Producono secondo voi rifiuti industriali/ artigianali.......?
Grazie
rita 80
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Messaggio  Admin Gio Feb 03, 2011 8:02 pm

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

Verifica attentamente questo punto.
Una scuola dotata di laboratori con ogni probabilità produrrà rifiuti pericolosi.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Feb 03, 2011 8:49 pm

rita 80 ha scritto:
Ma le Scuole Professionali (es. alberghiero- agrario..) come sono inquadrate? Producono secondo voi rifiuti industriali/ artigianali.......?
ciao. di là ne stanno già parlando :
http://sistri.forumattivo.com/t177-scuole#29192
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Messaggio  romontal Ven Feb 04, 2011 2:15 pm

rita 80 ha scritto:Leggendo attentamente il T.U. ambientale mi semra di capire che:
le scuole, in via generale, non avrebbero l’obbligo di:
 Iscrizione al SISTRI
 Utilizzo di REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
 Denuncia Annuale Rifiuti (MUD)

in quanto:
 non produrrebbero le seguenti tipologie di rifiuti (Art. 184 comma 3 lettera c), e), d), g))
c) i rifiuti da lavorazioni industriali
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento

 non rientrerebbero nelle seguenti categorie (Art. 189 comma 3 )
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
• i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Ho capito bene?
Ma le Scuole Professionali (es. alberghiero- agrario..) come sono inquadrate? Producono secondo voi rifiuti industriali/ artigianali.......?
Grazie

I rifiuti di scuole o uffici non provengono da attività di cui alle lett. c), d) e g)
dell’art. 184 del dlgs. 152/06. Pertanto ove si effettuino solo attività di ufficio
e non si producano rifiuti pericolosi, non vi è obbligo di iscrizione.

Ove invece si producano anche pericolosi, l’attività deve iscriversi come produttore
di pericolosi ma, se la gestione delle apparecchiature da cui questi possono derivare
(es. toner, inchiostri, AEE) è esternalizzata (ad es., tramite società terza con
contratto di manutenzione o di leasing) allora è quest’ ultima che deve iscriversi.

Va poi ricordato che la deroga all’obbligo di iscrizione vale anche per attività di cui
alle lett. c) d) e g) che producano non pericolosi e che hanno fino a 10 dipendenti (*)

(*) Nell'articolo 189, c. 3, prima parte, il Dlgs 152/2006 prevede l'obbligo del MUD, (e quindi del registro, con il richiamo fatto dall'art. 190, c. 1) per una serie di soggetti; tra questi figurano i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g). Tale art. 189, c. 3, nella sua ultima parte però, introduce una deroga, quando afferma che "sono esonerati" dall'obbligo (tra gli altri) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti. Tale deroga è generale; infatti, non contenendo alcun riferimento ad una esclusione dei soggetti di cui all'art. 184, c. 3, lett. c), d) e g), essa deve leggersi, necessariamente, anche con riferimento ad essi. Quindi, l'elemento dirimente non è l'attività svolta (industriale, artigiana ecc.) né la non pericolosità del rifiuto, bensì il N. di dipendenti. Il che è confermato dall’ art. 1, c. 1, lett. b), DM 1712.09 che obbliga all'iscrizione (tra gli altri) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lett. c), d)
e g), Dlgs. 152/2006, ma solo se hanno tra 50 e 11 dipendenti, tacendo di quelli fino a 10 dipendenti.
(Peraltro, un DM non avrebbe potuto mai innovare la disciplina già dettata da un dlgs., norma di rango superiore).
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