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Disinfezione dei contenitori rigidi in polietilene

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Messaggio  nicola Gio Feb 03, 2011 6:48 pm

Ciao,
Mi chiedo come garantirsi che i contenitori in polietilene (rigidi) vengano riutilizzati “previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso” (art. 8 comma 1 DPR 254/03). Chi verifica l’eventuale “disinfezione”?. Attenzione…si parla di disinfezione e in un non tanto recente passato tale processo veniva garantito unicamente da una pasticchetta di ipoclorito di sodio!!!!!? A mio avviso i contenitori dei rifiuti sanitari a rischio infettivo se non comprovati e certificati da reali metodi di “sterilizzazione” sono da considerarsi rifiuto anch’esso. Non basta una busta in plastica morbida posta all’interno del contenitore rigido per garantirmi che il contenitore medesimo non “resti” contaminato dai rifiuti sanitari a rischio infettivo. Se andate in una sala operatoria, ve ne renderete conto. Motivo per cui io sono orientato a smaltire SEMPRE anche il contenitore rigido contestualmente ai rifiuti contenuti. Nel mio bagaglio di esperienza, certi contenitori "disinfettati" e riutilizzati presentavano evidenti segni visivi di non avvenuta sanificazione. Non scordatevi dell'ECOMAFIA.
Nicola
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Messaggio  romontal Ven Feb 04, 2011 2:28 pm

NICOLA ha scritto: Ciao,
Mi chiedo come garantirsi che i contenitori in polietilene (rigidi) vengano riutilizzati “previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso” (art. 8 comma 1 DPR 254/03). Chi verifica l’eventuale “disinfezione”?. Attenzione…si parla di disinfezione e in un non tanto recente passato tale processo veniva garantito unicamente da una pasticchetta di ipoclorito di sodio!!!!!? A mio avviso i contenitori dei rifiuti sanitari a rischio infettivo se non comprovati e certificati da reali metodi di “sterilizzazione” sono da considerarsi rifiuto anch’esso. Non basta una busta in plastica morbida posta all’interno del contenitore rigido per garantirmi che il contenitore medesimo non “resti” contaminato dai rifiuti sanitari a rischio infettivo. Se andate in una sala operatoria, ve ne renderete conto. Motivo per cui io sono orientato a smaltire SEMPRE anche il contenitore rigido contestualmente ai rifiuti contenuti. Nel mio bagaglio di esperienza, certi contenitori "disinfettati" e riutilizzati presentavano evidenti segni visivi di non avvenuta sanificazione. Non scordatevi dell'ECOMAFIA.
Nicola

Art. 7. - Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e' effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove e' ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.
Ritengo pertanto cher basti una certificazione di uno dei tre responsabili.
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Messaggio  nicola Ven Feb 04, 2011 3:14 pm

Ho lavorato con gli sterilizzatori dei rifiuti senitari e conosco anche i loro limiti. Il mio post si riferiva alla esternalizzazione de servizio di gestione dei rifiuti e al problema dei contenitori rigidi che vengono recapitati ai produttori e di cui mettevo in luce i limiti dei processi di "disinfezione".
Ciao. Nicola
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Messaggio  romontal Ven Feb 04, 2011 4:04 pm

NICOLA ha scritto:Ho lavorato con gli sterilizzatori dei rifiuti senitari e conosco anche i loro limiti. Il mio post si riferiva alla esternalizzazione de servizio di gestione dei rifiuti e al problema dei contenitori rigidi che vengono recapitati ai produttori e di cui mettevo in luce i limiti dei processi di "disinfezione".
Ciao. Nicola

in tal caso ritengo che occorra verificare che trattasi di contenitori specifici omologato ADR e che vengano seguite in merito le specifiche istruzioni di imballaggio espressamentwe previste dal accordo (ed. 2009) per questa tipologia di materie o rifiuti. (classe 6.2. materie infettanti)
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Messaggio  nicola Ven Feb 04, 2011 6:04 pm

SI. Ok. Vedi romontal io mi occupo di rifiuti sanitari in una grande azienda sanitaria pubblica .. e sottolineo pubblica!. Le regole ci sono, indubbiamente. I contenitori sono a norma, omologati ADR (perché in sede di gara sono state prescritte tutte le regole di legge). Ma il mio problema riguarda la reale operatività ed in particolare il fatto che i contenitori rigidi che vengono prelevati pieni di rifiuti di cui al 18.01.03 e similari vengono poi riportati vuoti (riutilizzo). Ecco il mio problema: le garanzie sanitarie.
Ciao. Nicola
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Messaggio  romontal Ven Feb 04, 2011 10:05 pm

NICOLA ha scritto: Ciao,
Mi chiedo come garantirsi che i contenitori in polietilene (rigidi) vengano riutilizzati “previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso” (art. 8 comma 1 DPR 254/03). Chi verifica l’eventuale “disinfezione”?. Attenzione…si parla di disinfezione e in un non tanto recente passato tale processo veniva garantito unicamente da una pasticchetta di ipoclorito di sodio!!!!!? A mio avviso i contenitori dei rifiuti sanitari a rischio infettivo se non comprovati e certificati da reali metodi di “sterilizzazione” sono da considerarsi rifiuto anch’esso. Non basta una busta in plastica morbida posta all’interno del contenitore rigido per garantirmi che il contenitore medesimo non “resti” contaminato dai rifiuti sanitari a rischio infettivo. Se andate in una sala operatoria, ve ne renderete conto. Motivo per cui io sono orientato a smaltire SEMPRE anche il contenitore rigido contestualmente ai rifiuti contenuti. Nel mio bagaglio di esperienza, certi contenitori "disinfettati" e riutilizzati presentavano evidenti segni visivi di non avvenuta sanificazione. Non scordatevi dell'ECOMAFIA.
Nicola

sarebbe importante conoscere il N. ONU che assegnate in qunato ad esempio per il 3373 l'istruzione di imballaggio prevede che:

Gli imballaggi devono essere di buona qualità e sufficientemente solidi per resistere agli urti: ……... devono essere costruiti e chiusi in modo da escludere ogni perdita di contenuto nelle normali condizioni di trasporto, per effetto di vibrazioni o di variazioni di temperatura, di umidità o di pressione.
(2) L’imballaggio deve comprendere almeno i seguenti tre componenti:
(a) un recipiente primario;
(b) un imballaggio secondario; e
(c) un imballaggio esterno.
tra i quali, l’imballaggio secondario oppure l’imballaggio esterno deve essere rigido.
(3) I recipienti primari devono essere imballati in imballaggi secondari in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, che essi si rompano, siano perforati o lascino sfuggire il loro contenuto negli imballaggi secondari. Gli imballaggi secondari devono essere sistemati in imballaggi esterni con interposizione di appropriati materiali di imbottitura. Una perdita del contenuto non deve compromettere l’integrità dei materiali di imbottitura o dell’imballaggio esterno.Quando si produce una perdita di materie e una loro dispersione nel veicolo o nel container, questi ultimi possono essere riutilizzati soltanto dopo essere stati ripuliti a fondo, e se del caso, disinfettati o decontaminati. Tutte le merci e oggetti trasportati nello stesso veicolo o container devono essere controllati per una eventuale contaminazione.
Le stesse prescrizioni si applicano agli altri n. ONU per lo meno in merito alla garnzia della non contaminazione dell'imballo esternQuesto dovrebbe garantire il tutto e in caso contrario propenderei per una dichiarazione da parte di chi ha ritirato il rifiuto.
Anche perché, in caso contrario, occorree indicare nel documento di trasporto quanto previsto dall’ADR per i “Vuoti” che tornano a destinazione.
Da dire poi che i CER 18 01 04 e 18 02 03 viaggiano in esenzione

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Messaggio  Hope Sab Feb 05, 2011 5:52 pm

Condividendo pienamente quanto riportato da Romontal, ti chiedo: perchè non fai cambiare gli imballaggi esterni con quelli in cartone monouso? Se l'impresa oppone resistenza chiama i NOE o i biologi dei laboratori fai eseguire un tampone sulle pareti esterne e sul fondo dei contenitori rigidi e poi presenta una denuncia alla Procura della Repubblica!!
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Messaggio  nicola Sab Feb 05, 2011 7:05 pm

Il problema è complesso! Innanzitutto oggi è in uso nella mia azienda un sistema misto fatto di contenitori in cartone come dici tu, contenitori in polipropilene alveolari e contenitori rigidi. Certo la soluzione più semplice sarebbe quello di utilizzare i primi 2 tipi di contenitori (che infatti non pongono il problema del riutilizzo), ma è in corso una nuova gara per la gestione dei rifiuti. E nel nuovo capitolato la commissione tecnica ha deciso di avere Solo i contenitori rigidi. Ecco che adesso mi sto ponendo il problema così come detto nei post precedenti. E’ chiaro che la procedura da te proposta (analisi e denuncia) sarà attuata da me con assoluta puntualità.
Cao Hope, e grazie. Nicola
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Messaggio  romontal Dom Feb 06, 2011 3:19 pm

NICOLA ha scritto:Il problema è complesso! Innanzitutto oggi è in uso nella mia azienda un sistema misto fatto di contenitori in cartone come dici tu, contenitori in polipropilene alveolari e contenitori rigidi. Certo la soluzione più semplice sarebbe quello di utilizzare i primi 2 tipi di contenitori (che infatti non pongono il problema del riutilizzo), ma è in corso una nuova gara per la gestione dei rifiuti. E nel nuovo capitolato la commissione tecnica ha deciso di avere Solo i contenitori rigidi. Ecco che adesso mi sto ponendo il problema così come detto nei post precedenti. E’ chiaro che la procedura da te proposta (analisi e denuncia) sarà attuata da me con assoluta puntualità.
Cao Hope, e grazie. Nicola

ma hai fatto presente all'azienda le disposizioni dell'ADR?
Guarda se ti beccano per strada con un controllo basato su check list e sei fuori norma,oltre alle sanzioni, ci può essere anche il fermo del veicolo fino a quando non ti metti in regola
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Messaggio  nicola Dom Feb 06, 2011 5:38 pm

Io non sono un trasportatore ma mi occupo della gestione dei rifiuti per l’azienda. Insomma la mia sfera di competenza riguarda la corretta produzione dei rifiuti. Nel capitolato della nuova gara è stata inserita una frase generica per cui la ditta aggiudicataria dovrà garantire che “Il servizio dovrà essere espletato con l'osservanza puntuale delle vigenti norme previste in materia di gestione dei rifiuti sanitari, così come previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e s.m.i., nonché ogni altra normativa relativa allo smaltimento di rifiuti.” Con la frase finale includono tutte le incombenze di legge. Pensi che basti?
Ciao. Grazie Nicola
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Messaggio  romontal Dom Feb 06, 2011 7:31 pm

NICOLA ha scritto:Io non sono un trasportatore ma mi occupo della gestione dei rifiuti per l’azienda. Insomma la mia sfera di competenza riguarda la corretta produzione dei rifiuti. Nel capitolato della nuova gara è stata inserita una frase generica per cui la ditta aggiudicataria dovrà garantire che “Il servizio dovrà essere espletato con l'osservanza puntuale delle vigenti norme previste in materia di gestione dei rifiuti sanitari, così come previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e s.m.i., nonché ogni altra normativa relativa allo smaltimento di rifiuti.” Con la frase finale includono tutte le incombenze di legge. Pensi che basti?
Ciao. Grazie Nicola
Non ne sono sicuro. Il TU non ha espressi e chiari riferimenti all'ADR nella parte in cui tratta del trasporto mentre le Vs materie sono in genere soggette a tale Accordo. Unici riferiemnti si rinvengono solo nel DM relativo al FIR che impone di dichiarare se il rifiuto è soggetto o meno all'ADR e questo è responsabilità dello speditore (produttore( del rifiuto alla stessa stregua della classificazione e attribuzione del CER.
Lo speditore ha inoltre l'obbligo di compilare il FIR e di verificare che il trasportatore rispetti anche tutti gli obblighi previsti per un trasporto in regime ADR (veicolo, imballi se è lui che li fornisce, tremcard, borsa ADR, equipaggiamento, DGSA etc etc.) esistono in merito alcune sentenze di condanna in solido (trasportatore, speditore, RSPP) per incidenti avvenuti durante anche una sola delle fasi di trasporto.
Pertanto Io aggiungerei nel contratto, se trattasi di rifiuti soggetti ad ADR, l'obbligo di garantire il rispetto dell'ADR e non trascurerei in ogni caso che esiste per lo speditore l'obbligo di verificare ad ogni carico tale rispetto.
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Messaggio  Hope Dom Feb 06, 2011 7:52 pm

Come chiarito dallo stesso Romontal nel luglio 2009 su un altro forum, l’ADR al par. 5.4.1.2.4 “tira dentro” l’ambito di responsabilità il responsabile della struttura sanitaria, al punto che, oltre alla classificazione del rifiuti e tutte le verifiche indicate nel post precedente, dovrà indicare nel FIR anche il proprio nome, cognome e numero di telefono per ogni emergenza legata alla peculiarità del trasporto di rifiuti che potrebbero veicolare infezioni o contaminazioni anche gravi in caso di incidente o errata manipolazione.
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Messaggio  marco66 Ven Feb 18, 2011 2:22 pm

il problema dei contenitori in sala operatoria, a mio parere, sussiste anche con imballaggi monouso che spesso e volentieri sono stoccati in magazzini non propriamente salubri...parlare di "sterilizzazione" degli imballaggi pluriuso è forse eccessivo basterebbe una disinfezione fatta con criterio, e comunque fare dei campionamenti delle superfici periodicamente no ha costi proibitivi, se poi questi vengono lavati con una canna da giardino da qualche meschinetto il problema è un altro, certo che la politica delle gare al ribasso comporta anche questi rischi.
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Messaggio  TAURUS Ven Feb 18, 2011 4:54 pm

romontal ha scritto:
NICOLA ha scritto:Io non sono un trasportatore ma mi occupo della gestione dei rifiuti per l’azienda. Insomma la mia sfera di competenza riguarda la corretta produzione dei rifiuti. Nel capitolato della nuova gara è stata inserita una frase generica per cui la ditta aggiudicataria dovrà garantire che “Il servizio dovrà essere espletato con l'osservanza puntuale delle vigenti norme previste in materia di gestione dei rifiuti sanitari, così come previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e s.m.i., nonché ogni altra normativa relativa allo smaltimento di rifiuti.” Con la frase finale includono tutte le incombenze di legge. Pensi che basti?
Ciao. Grazie Nicola
Non ne sono sicuro. Il TU non ha espressi e chiari riferimenti all'ADR nella parte in cui tratta del trasporto mentre le Vs materie sono in genere soggette a tale Accordo. Unici riferiemnti si rinvengono solo nel DM relativo al FIR che impone di dichiarare se il rifiuto è soggetto o meno all'ADR e questo è responsabilità dello speditore (produttore( del rifiuto alla stessa stregua della classificazione e attribuzione del CER.
Lo speditore ha inoltre l'obbligo di compilare il FIR e di verificare che il trasportatore rispetti anche tutti gli obblighi previsti per un trasporto in regime ADR (veicolo, imballi se è lui che li fornisce, tremcard, borsa ADR, equipaggiamento, DGSA etc etc.) esistono in merito alcune sentenze di condanna in solido (trasportatore, speditore, RSPP) per incidenti avvenuti durante anche una sola delle fasi di trasporto.
Pertanto Io aggiungerei nel contratto, se trattasi di rifiuti soggetti ad ADR, l'obbligo di garantire il rispetto dell'ADR e non trascurerei in ogni caso che esiste per lo speditore l'obbligo di verificare ad ogni carico tale rispetto.
Da una stretta lettura del paragrafo 1.4.2.1.1. del vigente Accordo ADR lo Speditore non é tenuto a eseguire controlli sulla congruità degli equipaggiamenti prescritti nelle Istruzioni scritte conservati a bordo del veicolo, né tantomeno verificare che il trasportatore abbia nominato il DGSA. Gli obblighi in capo allo speditore sono quelli di una corretta classificazione delle merci pericolose (o rifiuti assoggettati), dell'uso di idonei imballaggi opportunamente etichettati, della fornitura dell'atta documentazione di accompagnamento al trasportatore.
Condivido comunque che a livello contrattuale, ma solo in questo contesto, lo speditore si riservi il diritto di effettuare controlli a bordo delle unità di trasporto utilizzate dalla ditta appaltatrice per la verifica della presenza e della conformità degli equipaggiamenti ivi detenuti e delle Istruzioni Scritte, nonché dell'avvenuta nomina del Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose.
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