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Trasporto c.p e Sistri... obbligo?
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Trasporto :: Trasporto conto proprio
Pagina 1 di 1
Trasporto c.p e Sistri... obbligo?
Mi trovo in una situazione “strana”.
La mia impresa è iscritta all’Albo Gestori Ambientali cat 10 A per attività di rimozione amianto
Essendo iscritti dal gennaio 2008 all’Albo quali trasportatori in conto proprio ai sensi del art 212 del d.lgs 152/2006, nel 2011 abbiamo integrato l’iscrizione con l’indicazione dei numeri di targa di 2 autocarri ed indicando esplicitamente il trasporto di soli rifiuti non pericolosi (indicando nella casella dei codici Cer la dicitura “tutti gli ascrivibili”) e barrando la sezione dei rifiuti pericolosi.
Al ritiro del decreto mi sono accorto che hanno inserito oltre ai Cer dei rifiuti non pericolosi anche i Cer dei rifiuti pericolosi relativi all’amianto e non solo.
Avevo barrato la sezione dei pericolosi per evitare l’obbligo di iscrizione al Sistri quale trasportatore non provvedendo mai a trasportare 30 kg di rifiuti pericolosi, ma affidandoci sempre a terzi per quantità ben superiori.
Come mi devo comportare? Devo provvedere per forza ad iscrivermi al Sistri quale trasportatore in conto proprio o posso lasciare stare non trasportando mai rifiuti pericolosi, ma al massimo “non pericolosi” (per i quali volevo continuare ad utilizzare il formulario).
Volevo evitare il sistri per il trasporto, perche tra chiavette e black box sarebbe complicato e per giunta non lo utilizzeremmo mai.
Grazie a chi vorrà darmi una sua opinione.
La mia impresa è iscritta all’Albo Gestori Ambientali cat 10 A per attività di rimozione amianto
Essendo iscritti dal gennaio 2008 all’Albo quali trasportatori in conto proprio ai sensi del art 212 del d.lgs 152/2006, nel 2011 abbiamo integrato l’iscrizione con l’indicazione dei numeri di targa di 2 autocarri ed indicando esplicitamente il trasporto di soli rifiuti non pericolosi (indicando nella casella dei codici Cer la dicitura “tutti gli ascrivibili”) e barrando la sezione dei rifiuti pericolosi.
Al ritiro del decreto mi sono accorto che hanno inserito oltre ai Cer dei rifiuti non pericolosi anche i Cer dei rifiuti pericolosi relativi all’amianto e non solo.
Avevo barrato la sezione dei pericolosi per evitare l’obbligo di iscrizione al Sistri quale trasportatore non provvedendo mai a trasportare 30 kg di rifiuti pericolosi, ma affidandoci sempre a terzi per quantità ben superiori.
Come mi devo comportare? Devo provvedere per forza ad iscrivermi al Sistri quale trasportatore in conto proprio o posso lasciare stare non trasportando mai rifiuti pericolosi, ma al massimo “non pericolosi” (per i quali volevo continuare ad utilizzare il formulario).
Volevo evitare il sistri per il trasporto, perche tra chiavette e black box sarebbe complicato e per giunta non lo utilizzeremmo mai.
Grazie a chi vorrà darmi una sua opinione.
piolo75- Membro della community
- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 14.07.10
Re: Trasporto c.p e Sistri... obbligo?
Se si tratta di iscrizione effettuata prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008 andava aggiornata. Se l'Albo ha commesso un errore nell'evadere la richiesta, richiedete la rettifica (eliminando i rifiuti pericolosi) altrimenti siete soggetti al Sistri.
Da questa vecchia faq si evince quanto detto.
Domanda:
Sono iscritto all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008. Essendo in possesso di una iscrizione generica per il trasporto dei rifiuti prodotti dalla mia attività (rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno), sono obbligato a iscrivermi al SISTRI?
Risposta:
Come è noto, le iscrizioni all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008, sono state effettuate sulla base di semplice richiesta dell’impresa interessata, senza che fosse operata una distinzione tra l’attività di “raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi” e l’attività di “trasporto propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno”. Tali iscrizioni sono state fatte salve dal D.Lgs n.4/2008 e saranno aggiornate entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs . 205/10, e cioè entro il 25.12.2011.
Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a del DM 18/2/2011, n. 52, le imprese iscritte all’Albo in base alla citata normativa sono obbligate all’iscrizione al SISTRI per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi.
Per quanto sopra e nell’attesa di una futura revisione delle suddette iscrizioni, le imprese iscritte all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008, hanno l’obbligo di iscriversi al SISTRI solo se intendono trasportare i propri rifiuti pericolosi.
Si precisa che il trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno potrà essere effettuato solo con gli autoveicoli muniti dei dispositivi previsti dal DM 18/2/2011, n. 52.
Si precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c del DM 18/2/2011, n. 52, le imprese in esame possono iscriversi al SISTRI anche per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi senza il pagamento di ulteriori contributi.
Da questa vecchia faq si evince quanto detto.
Domanda:
Sono iscritto all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008. Essendo in possesso di una iscrizione generica per il trasporto dei rifiuti prodotti dalla mia attività (rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno), sono obbligato a iscrivermi al SISTRI?
Risposta:
Come è noto, le iscrizioni all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008, sono state effettuate sulla base di semplice richiesta dell’impresa interessata, senza che fosse operata una distinzione tra l’attività di “raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi” e l’attività di “trasporto propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno”. Tali iscrizioni sono state fatte salve dal D.Lgs n.4/2008 e saranno aggiornate entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs . 205/10, e cioè entro il 25.12.2011.
Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a del DM 18/2/2011, n. 52, le imprese iscritte all’Albo in base alla citata normativa sono obbligate all’iscrizione al SISTRI per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi.
Per quanto sopra e nell’attesa di una futura revisione delle suddette iscrizioni, le imprese iscritte all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008, hanno l’obbligo di iscriversi al SISTRI solo se intendono trasportare i propri rifiuti pericolosi.
Si precisa che il trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno potrà essere effettuato solo con gli autoveicoli muniti dei dispositivi previsti dal DM 18/2/2011, n. 52.
Si precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c del DM 18/2/2011, n. 52, le imprese in esame possono iscriversi al SISTRI anche per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi senza il pagamento di ulteriori contributi.
Admin- Amministratore
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Re: Trasporto c.p e Sistri... obbligo?
Admin ha scritto:
"Se l'Albo ha commesso un errore nell'evadere la richiesta, richiedete la rettifica"
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"Se l'Albo ha commesso un errore nell'evadere la richiesta, richiedete la rettifica"
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Hope- Utente Attivo
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