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Imballaggi etichettati - Rifiuti pericolosi?

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Messaggio  riccetto Mer Mar 31, 2010 9:31 am

Promemoria primo messaggio :

Ai fini dell'iscrizione al SISTRI tra le varie problematiche vi è quello di individuare con certezza la pericolosità del proprio rifiuto. Pongo questa discussione per approfindire il problema degli imballaggi etichettati, ovvero con categoria di pericolo H e frase di rischio R relativa.
La classificazione dei rifiuti pericolosi oggi vigente (dal 01/01/2002) a seguito dell’introduzione della Decisione 2000/532/CE e successive integrazioni e modificazioni si basa:

• sul criterio dell’origine/provenienza del rifiuto
• nel caso di “voci a specchio”, sulla presenza di sostanze pericolose superiori a percentuali definite

Nel caso in cui il criterio sia quello dell’origine/provenienza del rifiuto, caso specifico degli imballaggi, l’elenco armonizzato di rifiuti (codice CER) non presenta codici a specchio. In questo senso il normatore ritiene che un ‘imballaggio contenente residui di sostanze pericolose o contaminato da tali sostanze’ presenti caratteristiche di pericolo a prescindere dalle concentrazioni di sostanza pericolosa presenti nel rifiuto e lo classifica quindi automaticamente come pericoloso senza rimandare all’obbligo analitico.
Secondo questa lettura, tutti gli imballaggi 'etichettati' sono quindi pericolosi. Se questa interpretazione è corretta, chi realisticamente non è soggetto all'iscrizione al SISTRI?
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Messaggio  valterb Mar Mag 03, 2011 4:50 pm

La interpretazione APAT era una interpretazione di buon senso, ma i giudici non si basano sulle interpretazioni ma su quello che c'è scritto sulla legge. La legge prima era scritta in modo tecnicamente discutible, ma dopo la modifica dell'allegato D è diventata molto più chiara. Secondo me, è adesso oltremodo arbitrario usare il vecchio criterio e dire che un contenitore etichettato è sempre un rifiuto pericoloso.

Credo che l'articolo che ho citato qualche post fa, insieme a certe mail mandate ai componenti della commissione ambiente di Camera e Senato, abbia avuto qualche peso nella decisione di cambiare il testo dell'allegato D del D.Lgs. 152.

Vorrei anche dire un'altra cosa, ma vorrei anche che fosse chiaro che qui sul forum siamo tutti sullo stesso piano. Qualcuno ha chiesto che si esprimesse un chimico e homer è un chimico. Anch'io sono un chimico ed ho un ruolo di responsabilità come chimico. Posso dirvi che quello che ho scritto qui vale abbastanza. Però ognuno è libero, come sempre, di interpretare la norma come vuole.
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Messaggio  pastorenomade Mar Mag 03, 2011 6:45 pm

Sono convinto anch'io che ora è molto più semplice e chiara la procedura per declassare un rifiuto pericoloso (asteriscato), dato che la modifica del punto 5 dell'All. D lo rende più leggibile e coerente. I punti 3.4 e 5 dell'All. D vanno letti come un conbinato disposto gerarchicamente ordinato.

X valterb: avevo "invocato" il parere dei chimici nella supposizione che loro avrebbero potuto aiutarci a leggere meglio la norma. Fermo restando che la conoscenza scientifica aiuta a leggere le norme, va detto che la lettura delle norme, benchè tecniche, rappresenta una "abilità" che tutti possono acquisire, anche coloro che non hanno conoscenze scientifiche specifiche. Ancor di più se il legislatore la smettesse di scrivere con i piedi.
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Messaggio  Daria Mer Mag 18, 2011 6:49 pm

Grazie a tutti!!!! Vi adoro, siete sempre illuminanti.... liebe
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Messaggio  MauroC Mer Mag 18, 2011 7:08 pm

Quanto potrebbe essere bello parlare solo di questioni tecniche come questa???

ma vi rendete conto che è un anno e mezzo che siamo qui a parlare chi chiavette, codici illeggibili e altre caz... del sistri???

il mondo dei rifiuti è questo, con i suoi problemi pratici!!!

comunque complimenti a tutti per i vostri pareri così dettagliati, oltretutto sono felice perchè io la pensavo come questi ultimi post!! Very Happy
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Messaggio  tfrab Ven Set 30, 2011 4:01 pm

pastorenomade ha scritto:

Da oggi l'etichettatura e le frasi di rischio serviranno per applicare il criterio della concentrazione.

In alcuni casi sarà dunque possibile non più fare l'analisi di laboratorio, specie laddove col criterio percentuale o del peso sarà evidente la classificazione: 25% per le nocive, 3% per le tossiche, 1% per le corrosive, e così via.

sono appena iscritto qui, e quindi mi ero perso questa discussione, molto interessante. c'è un altro aspetto, a mio parere, da tenere presente. nel richiamare la 67/548/CEE, almeno per come la vedo io, entrano in gioco anche i limiti specifici per le varie sostanze.

prendiamo il THIRAM, tanto per fare un esempio: è un ditiocarbammato piuttosto usato, cas # 137-26-8. è classificato R20/22, tra le altre cose, ma ci sono anche dei limiti specifici, per cui basta una concentrazione 0,025 % ≤ C < 0,25 %, tutto sommato raggiungibile, e si ottiene un rifiuto R52-53, quindi pericoloso, se non mi sono perso in qualche passaggio

oppure tutti i composti di antimonio non espressamente citati, index number 051-003-00-9, sono R20/22 già sopra lo 0.25%
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Set 30, 2011 4:28 pm

zesec ha scritto:...
Per la questione del 15.01.10* quale codice a specchio fornisco il riferimento alla lettura di P. Giampietro
http://www.giampietroambiente.it/index2.html ...
navigolando nel sito del Professò non ho trovato l'articolo che citi .... mi aiuti indicandomi la pagina web ... Embarassed
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Messaggio  valterb Lun Ott 03, 2011 9:28 am

http://www.giampietroambiente.it/ContenutiHtml15/NovitaNormativa5.html
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Messaggio  valterb Lun Ott 03, 2011 10:11 am

tfrab ha scritto:[...]prendiamo il THIRAM, tanto per fare un esempio: è un ditiocarbammato piuttosto usato, cas # 137-26-8. è classificato R20/22, tra le altre cose, ma ci sono anche dei limiti specifici, per cui basta una concentrazione 0,025 % ≤ C < 0,25 %, tutto sommato raggiungibile, e si ottiene un rifiuto R52-53, quindi pericoloso, se non mi sono perso in qualche passaggio

oppure tutti i composti di antimonio non espressamente citati, index number 051-003-00-9, sono R20/22 già sopra lo 0.25%
Il Thiram, ovvero tetramethylthiuram disulphide, è classificato
N; R50-53
  • Xn; R20/22-48/22
  • Xi; R36/38
  • R43

e
  • N; R50-53 se la sua concentrazione in una miscela è superiore a 2,5%
  • N; R51-53 se la sua concentrazione in una miscela è compresa tra 0,25 e 2,5%
  • R52-53 se la sua concentrazione in una miscela è compresa tra tra 0,025 e 0,25%

Ora le frasi di rischio che originano un rifiuto classificato come pericoloso per l'ambiente (in verità solo per l'ambiente acquatico), ovvero H14, non sono tra quelle menzionate in modo specifico nell'allegato D alla quarta parte del D.Lgs. 152/2006, punto 3.4 e sono oggetto in questo momento di una discussione tra vari soggetti (ISS e ARPA Veneto sono in questo momento i maggiori soggetti coinvolti in questa discussione).
La mia opinione (che tra l'altro è all'origine di un articolo che sto scrivendo in questo momento) è che, dal momento che il rifiuto contiene una sostanza pericolosa a cui è associata una frase di rischio di tipo ecotossico, se queste sostanza si trova ad una concentrazione superiore al limite generico per quel tipo di sostanze o al limite specifico relativo ad una particolare sostanza necessario per la classificazione come ecotossico, allora il rifiuto sia da classificarsi come ecotossico H14.

Nel nostro caso alla sostanza tal quale è assegnata la frase di rischio R50-53.
La concentrazione limite generica per classificare una miscela come pericolosa quando è presente una sostanza R50-53 è 0,25%; ma la nostra sostanza ha un limite specifico che è 0,025%. Quindi se nel rifiuto di imballaggio in oggetto la concentrazione di Thiram è superiore allo 0,025% allora il rifiuto è da classificarsi come pericoloso, ovvero H14.

Spero di essere stato chiaro.
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Messaggio  zesec Lun Apr 30, 2012 9:35 am

In questo ponte festivo in cui gli interventi -giustamente- latitano, riprendo questa discussione che è una di quelle che mi apassionano di più, e che concerne il dilemma: un imballaggio contaminato da (leggi: sporco di) una sostanza pericolosa è sempre pericoloso o è pericoloso solo quando si raggiungono determinate concentrazioni?
La lettura cautelativa (che non condivido) dice che l'imballaggio è sempre pericoloso.
L'altra lettura (che secondo me fa i fa i conti con la realtà imprenditoriale), dice che la voce è tra quelle che fanno riferimento generico a sostanze pericolose (ex "voci a specchio") e quindi il rifiuto è pericoloso quando le sostanze pericolose superano determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso). Ovviamente il peso o altra grandezza considerata, deve riferirsi all'intero rifiuto (é quindi compreso l'imballaggio stesso).

Bene, mi è capitata tra le mani (anzi, ammetto che l'ho ripescata grazie a una delle solite newsletter nel campo giuridico ambientale che popolano il web) questa sentenza. E' un primo grado (Genova) e il giudice non si sperca molto nello spiegare le sue ragioni, ma è sempre un contributo interessante.
Buona festa dei Lavoratori.

Trib. Genova, 19-11-2010
SENTENZA
All'esito del giudizio il Pubblico Ministero modificava l'imputazione riconducendo tutti i fatti alla
previsione dell'art. 256/2 lett. a) D.Lgs. 152/06, compreso l'abbandono incontrollato di imballi di
carta recanti residui di acido salicilico, ricompresi nell'originaria imputazione nella categoria dei
rifiuti pericolosi onde ricondotti, nella contestazione in seguito mutata, alla lettera b) della norma
sopraindicata. Detta modifica appare coerente e condivisibile.
Come confermato dal teste Ma., all'epoca ispettore AR., l'unico dato di pericolosità dei rifiuti di cui
trattasi e' da ricollegare alla presenza dell'acido salicilico. Orbene, la percentuale di tale sostanza,
pari al 95%, rinvenuta negli imballi di carta è stata rapportata dagli organi accertatori al volume
complessivo del rifiuto e non al residuo rinvenuto nel rifiuto stesso
. Peraltro, che gli imballi non
contenessero una quantità di acido salicilico pari al 95% del loro volume complessivo risulta
confermato, oltre che dalla logica considerazione per cui una quantità così elevata di acido non
sarebbe stata gettata via senza essere impiegata atteso il suo non modesto prezzo di mercato, dal
contenuto della missiva datata 15.10.2009 nella quale l'AR. stessa precisa che la percentuale sopra
riportata è da intendersi riferita alla concentrazione del residuo presente all'interno dell'imballo. Ciò
posto, nulla può dirsi dunque in ordine alla concentrazione di acido salicilico rispetto al volume
complessivo del rifiuto e, considerato che solo qualora detta concentrazione sia quanto meno pari
al 25% il rifiuto deve ritenersi pericoloso
e che tale evenienza, nel caso di specie, pur in assenza di
prove certe, pare possa essere esclusa alla luce del fatto che trattasi comunque di meri residui di
acido salicilico, non resta che concludere nel senso della condivisibilità dell'operato del P.M., che,
constatata la mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa originariamente formulata, ha
proceduto alla modifica dell'imputazione.
A seguito di tale modifica l'imputato avanzava istanza di oblazione ex art. 162 bis c.p. secondo le
indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza 530/95 ed il Pubblico Ministero
esprimeva parere favorevole. Non sussistendo condizioni ostative all'accoglimento dell'istanza ed
avendo l'imputato depositata la somma corrispondente alla metà del massimo della pena
pecuniaria prevista oltre alle spese del procedimento, va dichiarata l'improcedibilità dell'azione
penale nei confronti del prevenuto in ordine al reato ascritto per l'estinzione del reato a seguito di
oblazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
www.focusambiente.it
Visto l'art. 129 c.p.p.
DICHIARA
non doversi procedere nei confronti di Pa.Au. in ordine al reato ascritto per l'estinzione del reato a
seguito di intervenuta oblazione.
Così deciso in Genova, il 16 novembre 2010.
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2010.
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Messaggio  homer Lun Apr 30, 2012 11:37 am

la lettura di ispra è che 150110 è un codice a specchio. Questa lettura è devastante: significherebbe paralizzare tutto il recupero degli imballaggi NP. Le concentrazioni, a mio avviso, dovrebbero riferirsi all'intero rifiuto: cioè TUTTO il lotto di imballi contaminati diversi, non al singolo contenitore. Ma comunque io non condivido perchè
le analisi non si possono fare: campionamento rappresentaivo impossibile.
Interessante la sentenza, ma come faccia a dire che il limite è 25% non l'ho capito.
Grazie, è un tema interessante
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Messaggio  zesec Lun Apr 30, 2012 12:21 pm

Ciao Homer,
ISPRA (ma anche Santoloci) riteneva il 150110 un codice a specchio ma ora il termine "codice a specchio" non esiste più nel nostro panorama giuridico. Il punto 5 dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 identifica semplicemente le modalità per considerare un rifiuto pericoloso quando nella definizione dell'elenco CER vi è un "riferimento specifico o generico a sostanze pericolose". Il CER 150110, questo riferimento ce l'ha. Qundi, specchio o non specchio, a mio avviso ora non dovrebbero più esserci dubbi sul fatto che quel rifiuto va considerato pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute superano determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso) sull'intero rifiuto (che ricordo costituito dall'imballaggio e dal suo contenuto).
Non riesco a seguire l'allarme della paralisi del mercato degli imballaggi, ma sto poco dentro a queste cose. Però mi interessa capire il meccanismo, per cui se hai tempo leggo volentieri la spiegazione.
Non sono invece d'accordo sul fatto che le concentrazioni debbano riferirsi all'intero lotto e non al singolo contenitore. Per me il singolo rifiuto è l'imballaggio, e quindi devo classificarlo, registrarlo, e gestirlo (ad es. deposito temporaneo) da subito secondo la sua natura. In difetto, mi troverei a miscelare rifiuti pericolosi con non pericolosi.
Sulle analisi sono d'accordo con te: se il campionamento rappresentativo è impossibile, non si possono fare. E se conosco il contenuto del residuo (perché non è una miscela e ho semplicemnte la scheda tecnica del prodotto contenuto), non analizzo nulla e faccio unicamente dei conti.
Sul riferimento al limite del 25%, lascio a te che conosci il mestiere: io avevo immaginato che questo acido salicilico fosse nocivo (da qui il limite del 25%). Ma la questione ha poca rilevanza sul concetto generale.
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Messaggio  tfrab Lun Apr 30, 2012 12:38 pm

aggiungo un mio dubbio: dato per buono che la concentrazione possa essere il criterio per stabilire la pericolosità, che fare con gli imballaggi che contengono residui di liquidi infiammabili e basso bollenti?
La definizione di H3A, per questi rifiuti è:

solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione

non mi sembra fattibile l'analisi, eppure questo rischio c'è: che ne pensate?
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Messaggio  homer Lun Apr 30, 2012 12:54 pm

Che il termine "codice a specchio" non esista più è vero, ma ciò non cambia la questione, se il 150110 ha i suoi "compari" non pericolosi significa che se li vuoi gestire come NP dovresti valutare le concentrazioni residue nell'imballaggio vuoto, questo è il problema.
Se tu carichi sul registro ogni barattolo vuoto che viene prodotto probabilmente sei più che molto zelante, sarà che io sono abituato a grosse produzioni quotidiane di imballi eterogenei, quindi ragiono in termini di "lotto" (comunque sempre separando quelli che hanno contenuto sostanze pericolose dagli altri). Poi potremmo divagare sulla miscelazione, le H e l'art. 187, ma si aprirebbe il problema delle H degli imballaggi vuoti e non si arriva da nessuna parte.
Giustissima l'osservazione su H3A, sul tema io adotto i criteri ADR, con una variante: se sono chiusi H3A rimane, se sono aperti da tempo no, naturalmente parlando di imballi VUOTI
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Messaggio  homer Lun Apr 30, 2012 12:58 pm

Scusate,
ma proprio oggi ho avuto modo di leggere su lexambiente due contributi uno sulla corretta gestione dei rifiuti ed un altro su rifiuti ed adr. Tralascio la mia opinione sul primo, il secondo ha degli spunti interessanti e degli errori clamorosi, ma cita anche il caso degli imballaggi vuoti.
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Messaggio  zesec Lun Apr 30, 2012 2:56 pm

No, non si tratta di far caricare sul registro un barattolo per volta. Si tratta di stabilire una semplice procedura. Se conosco:
1. la composizione del contenuto;
2. la tipologia e la concentrazione di sostanza pericolosa;
3. il peso dell'imballagio vuoto;
potrò dire che quel rifiuto da imballaggio, ancorché contaminato da sostanze pericolose, non è pericoloso se tutto insieme (imballaggio + residuo) non pesa più di una certa quantità. Quelli che pesano di meno vanno tra gli imballaggi metallici, plastici, cartacei, ecc.; quelli che pesano di più (se mai ce ne dovessero essere) vanno gestiti come rifiuti pericolosi.
In termini più pratici (poiché sappiamo chi sono i nostri polli all'interno degli stabilimenti e sappiamo cosa possiamo chiedere loro con una flebile speranza di essere ascoltati) dirò: "Ragazzi, quei fusti devono essere svuotati almeno fino al 15%....27%....35%...50%..., perché altrimenti buttiamo via un sacco di prodotto e devo pagare qualcuno per smaltire rifiuti pericolosi".

L'articolo che citi l'avevo letto, ma al di là dei contenuti che riguardano l'ADR (e conosci la mia avversione e ignoranza sul tema) non dice molto. Sembra emergere la lettura per la quale qualsiasi imballaggio contaminato da sostanze pericolose è automaticamente rifiuto pericoloso ai sensi del 152/2006, ma non è che il contributo abbia un qualche interesse in questo senso.
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Messaggio  MauroC Mer Mag 02, 2012 1:35 pm

Questa discussione è davvero tra le più interessanti postate in questo forum, sarebbe però ora che arrivassimo ad un consclusione però!! Very Happy

io sono sempre del partito del codice specchio, secondo me un imballaggio può essere classificato pericoloso o non pericoloso, per cui considero errato classificarlo pericoloso a priori, considerando esclusivamente il suo ex contenuto .

Faccio un esempio, banale ma che rende benissimo l'idea di quello che voglio dire:

Imballaggio in metallo contenente solvente.

Il suo contenuto è sicuramente pericoloso, è la "lattina" è etichettata come tale, anche l'eventuale codifica del rifiuto solvente è un pericoloso (140603 ad esempio).

A questo punto quelli del partito "contenuto pericoloso-imballaggio pericoloso" non avranno certamente dubbi.

Ma se andiamo ad analizzare la lattina in metallo, una volta utilizzato il prodotto, cosa ci troviamo???

Nulla, praticamente il solvente non lascia residui, e visto che il prodotto è altamente volatile, nemmeno odore,

Allora mi chiedo, perchè dovrei trattare questo contenitore come pericoloso? Question

in realtà è solamente un pezzo di lamiera pulita! Exclamation

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Messaggio  cirillo Mer Mag 02, 2012 2:54 pm

MauroC ha scritto:io sono sempre del partito del codice specchio, secondo me un imballaggio può essere classificato pericoloso o non pericoloso, per cui considero errato classificarlo pericoloso a priori, considerando esclusivamente il suo ex contenuto.
La pensavo come te e, tant'è che durante un corso fatto a suo tempo, per "spiegare" cos'è un codice a specchio ho utilizzato proprio i cer 15.01.04 e 15.01.10*....
Al termine mi si è avvicinato un ispettore ARPA che era ospite e, dopo i convenevoli di rito, mi ha fatto notare che il 15.01.10 non è codice a specchio di nulla adducendo il motivo che, i CER a specchio sono solo quelli nella cui declaratoria c'è la dicitura "diversi da quelli/e di cui alla/e voce/i....."
Ora, a suo avviso, se l'imballaggio contiene residui di sostanze pericolose o è "contaminato" da tali sostanze è 15.01.10* senza discussioni.
Ora resta da definire il significato di "contaminato" ma, secondo il vocabolario della lingua italiana, basta davvero poco perchè una cosa sia "contaminata" in effetti basta una minima alterazione rispetto a come sarebbe "in natura" o, nel caso dell'imballaggio, com'era, "quand'era nuovo", appena uscito dalla fabbrica (le ammaccature non fanno testo Very Happy ).

_________________
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Messaggio  isamonfroni Mer Mag 02, 2012 3:43 pm

cirillo ha scritto:
MauroC ha scritto:io sono sempre del partito del codice specchio, secondo me un imballaggio può essere classificato pericoloso o non pericoloso, per cui considero errato classificarlo pericoloso a priori, considerando esclusivamente il suo ex contenuto.
La pensavo come te e, tant'è che durante un corso fatto a suo tempo, per "spiegare" cos'è un codice a specchio ho utilizzato proprio i cer 15.01.04 e 15.01.10*....
Al termine mi si è avvicinato un ispettore ARPA che era ospite e, dopo i convenevoli di rito, mi ha fatto notare che il 15.01.10 non è codice a specchio di nulla adducendo il motivo che, i CER a specchio sono solo quelli nella cui declaratoria c'è la dicitura "diversi da quelli/e di cui alla/e voce/i....."
Ora, a suo avviso, se l'imballaggio contiene residui di sostanze pericolose o è "contaminato" da tali sostanze è 15.01.10* senza discussioni.
Ora resta da definire il significato di "contaminato" ma, secondo il vocabolario della lingua italiana, basta davvero poco perchè una cosa sia "contaminata" in effetti basta una minima alterazione rispetto a come sarebbe "in natura" o, nel caso dell'imballaggio, com'era, "quand'era nuovo", appena uscito dalla fabbrica (le ammaccature non fanno testo Very Happy ).
Se considerate che gli ispettori ARPA si limitano a leggere quello che c'è scritto, pedissequamente sulla norma non gli si può dar torto.
A rigor di CER i codici specchio sono quelli che esistono nelle due versioni pericoloso/non pericoloso (ad es. 17.09.03* - 17.09.04)
In questo senso il 15.01.10* è pericoloso e basta.
Secondo me quel che voleva dire l'ispettore (e che dico anch'io) che nel caso della lattina vuota di solvente il codice da usare è 15.01.04 imballaggi in metallo che non è specchio di niente perchè appunto parla di imballaggi in metallo.
Senza contare che il 15.01.10* individua imballaggi sporchi di roba pericolosa, ma tutti gli imballaggi (quindi di carta, di metallo, di tela, di vetro ecc...).
Io ho l'impressione che qui si tenda a focalizzare l'attenzione solo sulle lattine....
Mia opinione, ovviamente....

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Messaggio  cirillo Mer Mag 02, 2012 4:16 pm

L'esempio è fatto con la lattina perchè era il più immediato ma è certo che il 15.01.10* indica imballaggi costituiti da qualsiasi materiale contenenti o contaminati da sostanze pericolose.
Si tratta di capire come attribuire correttamente il CER a qualsiasi tipo di imballaggio che sia stato il contenitore di un materiale o di una sostanza pericolosa.

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Messaggio  Aurora Brancia Mer Mag 02, 2012 4:59 pm

Esordisco dicendo che dal punto di vista squisitamete tecnico il "signore ARPA" ha tecnicamente ragione, 15 01 04 e 15 01 10* non sono "codici a specchio l'uno dell'altro. Perchè lo specchio di 15 01 04, definizione ex lege "imballaggi metallici" è "specchio di ben 2 altri codici nel tema:
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio, amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti.
Quindi,in diritto e per reciprocità, dovremmo considerare che a loro volta sono "codici a specchio" di 15 01 10* anche 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06, 15 01 07 e persino 15 01 09.

Mentre per attribuire il 15 01 11* non ci vuole una zingara, stiamo parlando pressocchè esclusivamente delle bombole di acetilene per il riferimento all'amianto (una volta, speriamo siano finite!) e delle bombole per gas in generale, per il 15 01 10* il problema resta nella quali-quantità del residuo di contenuto nell'imballaggio ma anche -come già notava cirillo- sulla definizione di "contaminazione".

Ebbene, siccome dire "è contaminato da..." in italiano semplice significa tutto e il contrario di tutto, la mia opinione è che va letto giuridicamente secondo dove sta scritto giuridicamente. E siccome sta SCRITTO (nulla da interpretare, solo da leggere) al punto 9. dell'allegato D degli allegati alla Parte Quarta del 152/06, ed è nell'elenco dei Codici CER come rivisitati con la Dir CE 532/2000 e s.m.i., siccome il punto 9. viene dopo il punto 5. del medesimo allegato è in base ad esso che si deve leggere.
Ora, come ben sapete, il punto 6 ha anche di recentissimo subito una modifichina con la L. 28/12 ma continua tuttora a dettare che

5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica
Dunque, se la sostanza contaminante supera il suo % peso sul rifiuto esso rifiuto nel suo complesso è pericoloso, altrimenti non è pericoloso.
Sono anche concorde sul fatto che occorra considerare ciascun imballaggio per se stesso, perchè ogni "lattina" è in sé 1 rifiuto e non "parte" di 1 rifiuto: più lattine fanno 1 carico, che può essere di rifiuti pericolosi o di rifiuti non pericolosi (ma appunto guai a mischiarli).

Contesto quindi anche io "vibratamente" il fatto che l'apposizione di un'etichetta di contenuto pericoloso stia a denotare la pericolosità dell'imballaggio: l'etichetta, appunto, è riferita al contenuto, non al contenente.

A qualcuno è stato opposto -da uno smaltitore D15/R13- che erano pericolose persino le lattine vuote (serigrafate, quindi con etichetta non asportabile) mai utilizzate perchè giunte già ammaccate da incorretto trasporto o anche solo perchè cadute dal pallet in azienda.
Mi chiedo se c'è qualcuno che si rende conto che aumentare a dismisura -e senza motivo oggettivo- la quantità di rifiuti presunti pericolosi serve solo a rendere poco tracciabili quelli che pericolosi lo sono davvero.

P.S: ho letto anche io quegli articoli di cui si parlava. Volevo chiedere a homer se sa chi sia l'autore del primo articolo, quello sulla corretta (a suo esclusivo avviso) gestione dei rifiuti, articolo sul quale ha inteso di "tralasciare" la sua opinione. Fa strano che uno a quei livelli teorici abbia pubblicazioni solo come articoli in materia giuridica e nemmeo una svrenzolella di pubblicazione tecnico-scientifica.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  homer Mer Mag 02, 2012 7:11 pm

come dire, concordo praticamente con tutti voi, MA al controllore che segue quanto scrive ispra (rapporti 19/2002) cosa gli raccontiamo?............. e i signori arpa dovrebbero seguire le indicazioni ispra........
@aurora,
carissima, il soggetto in questione è notissimo, ha scritto molti libri sul tema ed ha fatto molti danni, purtroppo ha diversi seguaci che continuano a mietere vittime. Vero è che scrive più da giurista che da chimico qual'è e da chimico dice certe c.....e! Ma anche molti magistrati lo seguono.....
Non credo che giungeremo ad una conclusione, comunque zesec ha indicato una via: la pragmatica spiegazione agli operatori su come agire, cosa che condivido e che va consolidata in una procedura aziendale di gestione degli imballaggi vuoti, che PUO' comprendere anche il lavaggio degli stessi in modo da ridurre al minimo la "fetenzia", cioè i vuoti veramente sporchi.
saluti a tutti
homer
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Messaggio  isamonfroni Mer Mag 02, 2012 8:24 pm

homer ha scritto:
carissima, il soggetto in questione è notissimo, ha scritto molti libri sul tema ed ha fatto molti danni, purtroppo ha diversi seguaci che continuano a mietere vittime. Vero è che scrive più da giurista che da chimico qual'è e da chimico dice certe c.....e! Ma anche molti magistrati lo seguono.....
Come potrei non straquotarti?
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Messaggio  Admin Gio Mag 03, 2012 12:25 pm

Non ha più senso parlare di "codici a specchio" perchè tale dicitura è sparita dalla legislazione italiana.
Peraltro il 15 01 10* sarebbe un codice a specchio abbastanza anomalo perchè il codice residuale, alternativo agli altri CER, è di solito quello non pericoloso (unica eccezione la coppia 20 01 25/20 01 26*).
Per il resto quoto Aurora e la soluzione suggerita da zesec, soprattutto se inquadrata nell'ambito di un sistema consolidato di procedure interne che preveda la pesatura sistematica degli imballaggi e la taratura periodica delle bilance con relativa archiviazione dei certificati.
L'unica riserva riguarda quei casi in cui tale procedura non riesca a garantire risultati certi, compatibili con la classe di precisione degli strumenti di misura utilizzati. Per esempio nel caso di imballaggi molto leggeri ovvero di caratteristiche di pericolo che richiederebbero l'individuazione di concentrazioni molto basse (sostanze tossiche o molto tossiche, R35, ...).
In queste situazioni, a meno che non si possa escludere con certezza la contaminazione dell'imballo, ritengo vada applicato il principio di prudenza e conseguentemente vada classificato il rifiuto come pericoloso.
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Messaggio  alessiog Ven Giu 08, 2012 8:51 am

Bungiorno,
in rete ho trovato questo http://www.epy.it/telematic/programma21042011/Utili.pdf
penso possa essere utile
Saluti
alessiog
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Messaggio  Sorte Gio Ott 03, 2013 6:48 pm

Beh... se può consolare, l'Agenzia per l'Ambiente Inglese, quest'estate ha cambiato idea riportando il 150110* e 150111* tra i codici univocamente definiti come pericolosi (prima venivano riconosciuti come voci a specchio da valutare in base alla concentrazione di sostanze pericolose rispetto all'intero rifiuto).
Nelle linee guida prevedono ora l'analisi chimica del solo contenuto per l'assegnazione del codice.
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