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INFORMAZIONE GESTIONE RIFIUTI di Centro Assistenza Tecnica

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Messaggio  Serviscape Mar Mar 13, 2012 1:14 pm

Buongiorno,
sono un nuovo utente iscritto al forum che reputo di fondamentale utilità e ringrazio anticipatamente per le informazioni che sarete in grado di fornirmi.
In breve spiego quali sono le informazione di cui ho bisogno:
gestisco un C.A.T. ( centro di assistenza tecnica) di attrezzature AEE, la cui attività principale è assistenza tecnica per utenze in garanzia e fuori garanzia e vendita, occasionale, di prodotto finito.
Gestendolo da poco, voglio regolarizzare la gestione dello smaltimento rifiuti, in virtù anche dell'entrata in vigore del SISTRI, che sostanzialmente sono rappresentati da ricambi non funzionanti e sostituiti con nuovi e,a volte, da prodotti finiti ( lavatrici, frigoriferi ecc..) ritirati gratuitamente come previsto dalla normativa e sostituiti con l'acquisto di nuovi prodotti della stessa categoria, rimanendo al C.A.T il prodotto non funzionante e quindi da smaltire.
Voglio capire, innanzitutto, se tali rifiuti possono rientrare nella categoria di RAEE e se bisogna effettuare, in qualità di C.A.T., l'iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali e al CONAI, e poi come gestire il rifiuto da smaltire presso un centro di raccolta utilizzando il registro di carico e scarico e le comunicazioni da rispettare (M.U.D.).
Spero di non essere troppo esigente ma mi preme innanzitutto conoscere le regole e cercare di applicarle nella maniera giusta avvalendomi del vostro consulto sicuramente all' altezza.
In attesa cordialità e buon lavoro.
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Messaggio  Admin Mar Mar 13, 2012 4:22 pm

Benvenuto nel Forum Smile

Intanto occorre distinguere tra rifiuti derivanti dalla manutenzione ed apparecchiature intere fuori uso ritirate quando consegni un'AEE equivalente nuova.
Nel secondo caso siamo nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE e, segnatamente, del DM 65/2010, al quale ti rimando perchè è chiarissimo sul punto: https://www.sistriforum.com/t1159-dm-65-2010-gestione-semplificata-dei-raee-da-parte-della-distribuzione (e per la consegna diretta ai centri di raccolta devi iscriverti nella sezione apposita dell'Albo Gestori).
Il primo caso rientra nelle manutenzioni di cui all'art. 266, c.4 TUA. Sono tuoi rifiuti che dovrai gestire in conformità alla legge rispettando, in particolare, le regole sul deposito temporaneo.
Il CONAI non c'entra nulla (a meno che tu non venda merce imballata); Sistri e MUD ti riguardano solo se i rifiuti delle manutenzioni siano classificati pericolosi.
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Messaggio  Serviscape Mar Mar 13, 2012 6:48 pm

Ringrazio per la repentina risposta.
Preciso che la questione da me sollevata è dovuta al fatto che, essendo consulente fiscale e contabile, non ho le capacità e competenze per capire bene i passaggi su queste tematiche abbastanza corpose, per questo ogni vostra indicazione sarà per me di importanza vitale così come il forum nel complesso.
Dunque voglio fare un attimo il punto per vedere se inizio a capire e poi avere ulteriori delucidazioni se possibile:
Riguardo ai ricambi danneggiati e sostituiti presso il cliente (garanzia o fuori garanzia che sia) e presi dal C.A.T. evitando al cliente di eliminarli, è competenza del C.A.T. provvedere allo smaltimento in base al D.Lgs. 152/2006 ossia al T.U.A (art 266 c.4). Conferma? ( Magari poi ulteriori chiarimenti singoli su questo).
Mentre, nel caso il C.A.T. ritira ad esempio un frigorifero o lavatrice dal cliente da riparare, nell' ipotesi in cui non è riparabile e rimane al C.A.T. (spesso per consentire allo stesso di recuperare eventuali ricambi utilizzabili a prescindere poi dall' acquisto, da parte del cliente, di un nuovo prodotto ), in questo caso lo smaltimento del suddetto frigorifero rientra nella disciplina dei RAEE e quindi è sempre il C.A.T. a procedervi, attraverso i centri di raccolta, ma se è iscritto all' Albo Nazionale Gestori Ambientali. Conferma??
Grazie come sempre e in attesa di risposta cordialità.
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Messaggio  Admin Mar Mar 13, 2012 10:30 pm

Premesso che il Forum non offre un servizio di consulenza, nel senso che ciascun membro è libero di portare, nei limiti delle proprie disponibilità e conoscenze, un contributo alle discussioni liberamente aperte, provo a dirti come la vedo personalmente.
Per la prima parte la risposta è affermativa.
Per le operazioni descritte successivamente si pone, a mio avviso, un problema di legittimità potendosi configuare gli estremi di attività di gestione non autorizzata di rifiuti.
Tieni presente che, a seguito di censura comunitaria, è scomparsa, dal nostro ordinamento, la definizione di AEE usata.
Siamo in presenza, a tutti gli effetti, di un rifiuto ed il commerciante non può mettervi le mani.
Considera, infine, che i sistemi collettivi hanno facoltà di non ritirare apparecchiature disassemblate (cd cannibalizzate).
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Messaggio  Supremoanziano Mer Mar 14, 2012 10:25 am

Admin ha scritto:Considera, infine, che i sistemi collettivi hanno facoltà di non ritirare apparecchiature disassemblate (cd cannibalizzate).

A questo proposito aggiungo un piccolo particolare:

all'art.2 comma 4 del D.M. 8 marzo 2010 n.65 si obbliga il distributore a conferire al CDR i RAEE integri, in caso contrario si potrebbe configurare una gestione illecita di rifiuti.
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Messaggio  Serviscape Mer Mar 14, 2012 11:03 am

Salve e buongiorno,
voglio precisare che le mie domande sono idirizzate al forum proprio perchè sono convinto che scambi di opinioni sono utili e costituiscono elementi di un confronto tra professionisti, generando conoscenza.
Detto questo e come sempre ringrazio per la disponibilità mostrata, voglio avere la possibilità di ulteriori scambi di vostre opinioni riguardo alla mia questione e cercherò di essere più chiaro.
Ho avuto modo di prendere visione del DM 65/2010 e da quanto ho appreso, innanzitutto ha creato ulteriore complessità nel gestire i RAEE per i distributori riguardo agli adempimenti quali iscrizione all' Albo e costi inerenti, gestione dei punti di raccoglimento dei RAEE e successivo trasporto ai CDR e via dicendo. (magari potremmo parlarne in seguito esclusivamente del DM 65 per capire).
Nel DM 65/2010 si parla anche dei C.A.T.(il mio caso) ed è precisato che sono esclusi dall' iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali se non svolgono attività di vendita(quindi se non sono distributori diretti di AEE) e che quindi, devono rispettare solo gli obblighi previsti per la gestione dei rifiuti speciali (D.Lgs. 152/2006) di cui vorrei poi avere delucidazioni.
Mi confermate queste prime considerazioni? Così poi pongo la questione pratica.
Vivamente ringrazio
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Messaggio  Admin Mer Mar 14, 2012 11:25 am

Ho avuto modo di prendere visione del DM 65/2010 e da quanto ho appreso, innanzitutto ha creato ulteriore complessità nel gestire i RAEE per i distributori riguardo agli adempimenti quali iscrizione all' Albo e costi inerenti, gestione dei punti di raccoglimento dei RAEE e successivo trasporto ai CDR e via dicendo. (magari potremmo parlarne in seguito esclusivamente del DM 65 per capire).
Non è così. Questo è un decreto che statuisce delle deroghe rispetto alle procedure ordinarie.
Prima del DM 65/2010, se un commerciante avesse voluto tenere in deposito i RAEE dei clienti avrebbe dovuto farsi autorizzare ai sensi dell'art. 208 TUA, al pari di un qualsiasi impianto di gestione di rifiuti!
Che poi non lo facesse nessuno e queste disposizioni siano viste come un aggravio di oneri, quello è un altro discorso. Ma raccogliere rifiuti di terzi e stoccarli in casa propria è una violazione di tipo penale.

Nel DM 65/2010 si parla anche dei C.A.T.(il mio caso) ed è precisato che sono esclusi dall' iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali se non svolgono attività di vendita(quindi se non sono distributori diretti di AEE) e che quindi, devono rispettare solo gli obblighi previsti per la gestione dei rifiuti speciali (D.Lgs. 152/2006) di cui vorrei poi avere delucidazioni.

"Art. 4

Ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attivita', limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
2. La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e' attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. Tale documento e' redatto in conformita' al modello di cui all'Allegato III ed e' consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore".
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Messaggio  Serviscape Mer Mar 14, 2012 11:46 am

Dunque secondo lei cosa devo fare, o almeno cercare di sapere per poter avere una chiarezza del tutto?
Mi sto rendendo conto che ci sono molte ambiguità e non è facile gestire la questione.
Però possiamo giungere a una conoscenza se le presento i miei dubbi su singole questioni pratiche da analizzare singolarmente e, guidandomi passo per passo anche in riferimento alle normative inerenti.
I° caso: C. A.T. sostituisce un pezzo( ricambio) di lavastoviglie, ad esempio, con un nuovo pezzo presso il cliente. A prescindere se la prestazione viene effettuata in garanzia o fuori garanzia, il C. A. T. deve prendere in suo possesso il pezzo danneggiato per smaltirlo? E' obbligato a prenderlo per lo smaltimento? O non è di sua competenza lo smaltimento? Se si quale è il processo da seguire per il suo smaltimento?
Infinitamente ringrazio per la pazienza ma voglio capirci bene, anche se non di mia competenza ma è sempre utile apprendere da chi sa.
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Messaggio  Supremoanziano Mer Mar 14, 2012 1:03 pm

Attenzione: non si deve dimenticare che la norma principale non è il DM 65 ma è il Dlgs 151/05 e ss.mm.ii. e nel decreto legislativo troviamo descritto cosa è un RAEE.

Dobbiamo (anzi devi) partire da lì.

I pezzi di ricambio, di norma, non sono RAEE
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Messaggio  Admin Mer Mar 14, 2012 2:21 pm

Quoto supremoanziano.
E, visto che non siamo nell'ambito di applicazione della disciplina sui RAEE, quei rifiuti vanno gestiti con procedure ordinarie.
Il produttore è il CAT (stando alla definizione di cui all'art. 183 TUA) e dovrà gestirli in conformità al D.Lgs 152/06 (rispetto del deposito temporaneo, conferimento a soggetti autorizzati, formulario, registro c/s se dovuto, ecc.).
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