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Trasporto rifiuti da parte di imprese di pulizia

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Aurora Brancia
isamonfroni
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Trasporto rifiuti da parte di imprese di pulizia Empty Trasporto rifiuti da parte di imprese di pulizia

Messaggio  Admin Gio Nov 08, 2012 5:57 pm

Mi aggancio ad altra discussione (https://www.sistriforum.com/t8831-lavoro-appaltato-chi-e-il-produttore-dei-rifiuti#102483), nella quale si e' sostenuto (Crocidolite e riger) che l'attivita' svolta dalle imprese di pulizia si configura come una mera raccolta di rifiuti prodotti dal committente, che ne resta pertanto il produttore.
Sono d'accordo.
Questo, tuttavia, ha delle conseguenze.
Le imprese caricano i rifiuti su veicoli (furgoni stipati di sacchi neri) per portali al destino da esse ritenuto conveniente.
Nella migliore delle ipotesi si tratta di trasporto conto terzi di rifiuti in assenza di autorizzazione e non accompagnato da formulario. Per non parlare di altre eventuali condotte censurabili (abbandoni al suolo, conferimenti errati,...).
Il produttore iniziale (che puo' essere un privato, un'impresa o un ente) si e' spogliato delle proprie responsabilita'.
Per come interpreto la legge, direi proprio di no. Dunque potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di concorso.

P.S. Non si tratta di fantasie per attentare all'altrui serenita', e' un problema che mi si e' presentato nella realta'.
P.P.S. per l'amico zesec. Puo' ancora reggere, in una fattispecie del genere, la linea del "conferimento" vs trasporto? Conferimento conto terzi??
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Messaggio  isamonfroni Gio Nov 08, 2012 6:47 pm

Conosco molte IMPRESE DI PULIZIE INDUSTRALI (l'ho scritto volutamente in maiuscolo) che sono regolarmente iscritte all'Albo gestori in cat 4 (a volte anche 5) per i CER assimilabili (alcuni vengono all'uopo concessi).

Il difetto, sta comunque nel manico.......
Quando i rifiuti degli uffici sono davvero urbani ( o assimilabili per quantità e qualità), i pulitori dovrebbero metterli nel cassonetto viciniore senza troppi trasporti.

Se il quantitativo di rifiuti "assimilibili" è molto elevato dovrebbe essere attivata una specifica convenzione con il Comune che provvede a mettere a disposizione della ditta committente idonei contenitori (anche cassoni scarrabili) che sono poi ritirati dal servizio pubblico.
Quindi i pulitori devono conferire soltanto al cassone e non ci dovrebbero andare n macchina immettendosi su strada.
Perlomeno il Regolamento del Comune di Roma dice questo (se lo facciano davvero non lo so...)

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Nov 08, 2012 9:26 pm

Admin ha scritto:...
Le imprese caricano i rifiuti su veicoli (furgoni stipati di sacchi neri) per portali al destino da esse ritenuto conveniente.
Nella migliore delle ipotesi si tratta di trasporto conto terzi di rifiuti in assenza di autorizzazione e non accompagnato da formulario. Per non parlare di altre eventuali condotte censurabili (abbandoni al suolo, conferimenti errati,...).
Il produttore iniziale (che puo' essere un privato, un'impresa o un ente) si e' spogliato delle proprie responsabilita'.
Per come interpreto la legge, direi proprio di no.

Anche io dico di no: ho conferito anche l'appalto per la pulizia ad un'impresa, quando avevo il lab, ma le signore per quel che riguarda i ns. rifiuti assimilabili tutto ciò che facevano e che dovevano fare da contratto era appunto chiudere i vari sacchetti (di colore diverso perchè lì c'era già la differenziata porta a porta) o prendere gli imballi di cartone e quant'altro e depositarli nei cassonetti dell'ASIA che la struttura aveva in dotazione e stavano in apposita area del piazzale (chiuso).
Per come la vedo io, un contratto di appalto che "attribuisca" la produzione del rifiuto da pulizia al pulitore è non annullabile ma proprio nullo ex tunc, come dicono i giuridici.
Infatti, per D.Lgs. 152/06 e s.m.i, art. 183 - Definizioni, commillo 1 letterilla f) è:
f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
Nel momento stesso in cui si pretende (se ho ben compreso il quesito) che sia l'impresa di pulizia ad essere "produttore in proprio" del rifiuto il Committente -appaltante dovrebbe almeno assicurarsi dell'I.T.P., che nella fattispecie significa appunto sia un soggetto autorizzato a gestire rifiuti, che però in quel caso saranno trasportati anche senza FIR al pari dei demolitori se e solo se l'impresa di pulizie ha un proprio impianto di gestione... dove dovranno essere registrati in carico come "prodotti pressso il cantiere X". Il contratto - perchè sia regolare e non come dicevo nullo in quanto contra legem - sarà quindi non per la sola pulizia ma per pulizia, trasporto e smaltimento/recupero. Se l'Impresa di Pulizia non è gestore di un impianto di trattamento rifiuti può portarseli in giro solo con un FIR perchè non sono rifiuti prodotti da loro e se li vogliono trasportare in maniera legale devono avere l'iscrizione all'Albo. In caso contrario, mi pare evidentissimo che siamo davanti ad un traffico illecito di rifiuti: c'è il conferimento del rifiuto a soggetto non autorizzato neppure al trasporto, da parte della stazione appaltante, è c'è il trasporto illecito da pat dell'appaltatore. Ora, che siano cartacce o bicchierini del caffè usati e sporchi quando cartoni quasi buoni e rivendibili, non ha alcuna importanza.

Ci terrei a segnalare che -oltre il 156/02- qui abbiamo in ballo anche il coso 81 sulla sicurezza, dove all'art. 26 è ben chiarito che non si può dare l'appalto di una ceppa se non ci si accerta ALMENO dell'Idoneità Tecnico Professionale dell'impresa aggiudicataria all'opera/attività appaltata e della relativa regolarità contributiva.

Secondo me, se qualcuno si decidesse a denunciare per queste cose chi le commette, partendo proprio dagli enti pubblici, magari la smetteremmo di continuare a comportarci come se "ok, la legge dice così, ma io la interpreto in un altro modo... e quindi faccio quel ca##o che mi pare.". Fanno un bel po' di annetti e soprattutto un bel po' di soldini di ammenda , se uno si mette di punta e gli indetifica quanti e quai reati hanno commesso per risparmiarsi di gettare la busta dell'immondizia nel cassonetto sotto l'ufficio; giusto il disastro ambientale non ce la si fa ad appioppargli se sono non pericolosi, e nemmeno è detto, ma per esempio un bel 674 C.P. a entrambi non glielo leva nessuno. Trovando il magistrato inquirente che conosce l'esistenza dell'articolo, s'intende
Mi vorrei slanciare anche sul danno erariale provocato da simili condotte, ma... è ora di cena e io ho fame!

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  pascozzi Ven Ott 21, 2016 3:59 pm

Tornando stancamente su questo argomento...
Se l'impresa di pulizia ha in appalto il servizio di pulizia e anche se non è espilcitato nel contratto, fa smaltire da operatori autorizzati i rifiuti prodotti dal servizio di pulizia, alla fine non ci vedi niente di sanzionabile.
Se tutto è tracciato ovviamente

Capita d'altronde che negli scantinati o in parti comuni di si accumulino rifiuti di non chiara provenienza, e che tali diventino proprio quando l'impresa di pulizia interviene.

Ad esempio (non ridete ma è così): palloni, racchette da tennis, tubi in plastica, ferramenta varia (chiavi inglesi ed altri attrezzi) abbandonati negli spazi comuni da tempo.

Il produttore dovrebbe essere il Condominio, ma in soldoni se si mette l'impresa di pulizia, al netto della filosofia burocratico-ambientale, produttore e smaltisce con trasportatori ed impianti autorizzati, cosa resta?

P.S. Il comune NON ritira sta roba





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Messaggio  beltrale Sab Ott 22, 2016 5:24 pm

MAH.. Se l'amministratore o il condomino chiama il comune ritira queste cose..

comunque se l'impresa di pulizie chiama il miglior offerente e quindi si mette da tramite tra il produttore ed il destinatario secondo me allora cat 8!

sorry..

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Messaggio  Admin Sab Ott 22, 2016 7:51 pm

Non capisco perché un'impresa di pulizie dovrebbe imbarcarsi in queste cose, che esulano completamente dalla propria attività.
Tanto per dirne una: cosa scrive sul formulario? Impresa xxxxxx presso condominio yyyyyy?
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Messaggio  JohnGalt Lun Ott 24, 2016 11:58 am

Nel mio condominio quando è capitato (come dice Pascozzi, effettivamente, sono situazioni che prima o poi si verificano ovunque) della cosa si è fatto carico un condomino, il quale ha caricato il tutto sul suo mezzo e in veste di privato (quindi non soggetto alle restrizioni che affliggono i produttori di rifiuti speciali) lo ha conferito all'isola ecologica comunale. Non sono un esperto, ma per quanto mi risulta il gestore del servizio di igiene urbana non può rifiutarsi di ricevere queste tipologie di rifiuti (anche se può, immagino, non essere organizzato per un servizio di ritiro a domicilio o comunque non dare disponibilità in tal senso).
Immagino, ma non mi spingo al punto di darlo per certo, che anche l'amministratore potrebbe fare lo stesso, quale rappresentante del condominio che di per sé non è un'impresa.
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Messaggio  magonero Mer Ott 26, 2016 7:11 pm

io rimango dell'idea che quelli sono rifiuti urbani in virtù della provenienza, e come tali debbano essere gestiti all'interno del ciclo urbano in virtù delle modalità di raccolta messe in atto da parte del comune...
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Messaggio  beltrale Gio Ott 27, 2016 8:57 am

Concordo con pascozzi che se il comune non ritira ste robe non sono urbani:
- bombolette spray
- contenitori X, N, XN
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