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Pacchetto crescita per le imprese: le novità

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Messaggio  Admin Mar Giu 11, 2013 9:28 pm

Le proposte, nella forma di decreto legge, potrebbero essere approvate già nel prossimo CdM.

Rilevante la semplificazione su Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale che mira a evitare che per una stessa opera il richiedente debba continuare a instaurare due diversi procedimenti presso due diversi uffici del ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Pronti anche interventi sulla normativa relativa ai rifiuti. La procedura semplificata che prevede la comunicazione in luogo dell'autorizzazione viene estesa alle attività di recupero rifiuti effettuate senza impianti (per tutte le tipologie di rifiuti già individuate negli specifici decreti) per quantità pari al doppio di quelle previste oggi. Sembra invece destinata a saltare la revisione del Sistri (sistema di tracciabilità dei rifiuti) proposta dal ministero dello Sviluppo economico. L'idea di restringere il campo ai soli rifiuti pericolosi, come del resto indicato dalla normativa europea, non avrebbe riscosso il favore del ministero dell'Ambiente.

Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-11/macchinari-infrastrutture-credito-obiettivo-063734.shtml?uuid=AbbkFv3H
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Messaggio  Admin Mer Giu 12, 2013 4:21 pm

Bozza già pronta: Pacchetto crescita per le imprese: le novità Info86 articoli divisi in XI capi.
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Messaggio  PiazzaPulita Mer Giu 12, 2013 4:43 pm

... già in rete???
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Messaggio  Admin Mer Giu 12, 2013 5:23 pm

Non l'ho trovata.
Nel caso, la posto in questa discussione.
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Messaggio  PiazzaPulita Mer Giu 12, 2013 5:26 pm

grazie in anticipo
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Messaggio  riger Mer Giu 12, 2013 5:43 pm

Admin ha scritto:...Sembra invece destinata a saltare la revisione del Sistri (sistema di tracciabilità dei rifiuti) proposta dal ministero dello Sviluppo economico. L'idea di restringere il campo ai soli rifiuti pericolosi, come del resto indicato dalla normativa europea, non avrebbe riscosso il favore del ministero dell'Ambiente...


Ministro dell'ambiente che ben sa che ridurre il bacino di utenza del SISTRI equivale a ridurre il numero di contribuenti. Chi li paga gli appalti milionari regalati a Finmeccanica, poi?
In ambito di semplificazioni e sgravi alle PMI, si dovrebbe invece cercare di non imporre anche questo adempimento costoso e non richiesto. Per quale motivo, se non per far cassa, si ostinano?
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 13, 2013 9:03 am

Personalmente sono dell'opinione che non ha senso tracciare soltanto i rifiuti pericolosi.

Se lo scopo è capire e conoscere dove vanno i rifiuti è giusto saperlo per tutti... oppure per nessuno.
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Messaggio  PiazzaPulita Gio Giu 13, 2013 9:45 am

L'idea di restringere il campo ai soli rifiuti pericolosi, come del resto indicato dalla normativa europea, non avrebbe riscosso il favore del ministero dell'Ambiente...


DIRETTIVA 2008/98/CE - Articolo 17  Controllo dei rifiuti pericolosi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la pro­duzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all’articolo 13, comprese mi­sure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla de­stinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36

questo dice la norma comunitaria... che poi al MATTM, per essere piu' realisti del re, abbiano pensato di estendere la tracciabilità anche ai rifiuti urbani.....

per la tracciabilità dalla produzione alla de­stinazione finale: ho sempre sostenuto che già da anni è possibile conoscere i flussi dei rifiuti dalla produzione all'impianto; i gestionali degli impianti e dei trasportatori possono fornire, anche in tempo reale, la situazione dei conferimenti

è evidente che se si vuole smaltire illecitamente non ci rivolge a trasportatori e impianti autorizzati; le autorizzazioni costano (quelle degli impianti cifre importanti) e, come è già stato detto, i ladri non hanno un albo professionale
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 13, 2013 10:22 am

PiazzaPulita ha scritto:
L'idea di restringere il campo ai soli rifiuti pericolosi, come del resto indicato dalla normativa europea, non avrebbe riscosso il favore del ministero dell'Ambiente...




DIRETTIVA 2008/98/CE - Articolo 17  Controllo dei rifiuti pericolosi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la pro­duzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all’articolo 13, comprese mi­sure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla de­stinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36

questo dice la norma comunitaria... che poi al MATTM, per essere piu' realisti del re, abbiano pensato di estendere la tracciabilità anche ai rifiuti urbani.....

per la tracciabilità dalla produzione alla de­stinazione finale: ho sempre sostenuto che già da anni è possibile conoscere i flussi dei rifiuti dalla produzione all'impianto; i gestionali degli impianti e dei trasportatori possono fornire, anche in tempo reale, la situazione dei conferimenti

è evidente che se si vuole smaltire illecitamente non ci rivolge a trasportatori e impianti autorizzati; le autorizzazioni costano (quelle degli impianti cifre importanti) e, come è già stato detto, i ladri non hanno un albo professionale

Quel che dice la Comunità Europea non è tutto oro colato...

Se si vuole fare un discorso serio sulla tracciabilità dei rifiuti, non si può prescindere dal fatto che anche un rifiuto non pericoloso può diventare pericoloso e quindi è giusto tracciare tutti i rifiuti, pericolosi e non.

E poi, se si vuole delinquere certamente non ci si iscrive al Sistri, non si compilano FIR e registri e non si va in impianti seri.

In ogni caso anche chi ha impianti con fior di autorizzazioni potrebbe non osservare le regole ed il loro costo è ampiamente ammortizzabile.
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Messaggio  riger Gio Giu 13, 2013 12:00 pm

Supremoanziano ha scritto:Personalmente sono dell'opinione che non ha senso tracciare soltanto i rifiuti pericolosi.

Se lo scopo è capire e conoscere dove vanno i rifiuti è giusto saperlo per tutti... oppure per nessuno.
Sono anche io dell'opinione che se ci fosse una tracciabilità seria e puntuale sarebbe utile ed auspicabile estenderla anche al mozzicone di sigaretta.
Detto questo, SISTRI non è un sistema di tracciabilità serio. E il contesto scoio-economico è orrendo.
Vogliamo poi usarlo lo stesso per accontentare l'UE e cominciare a vedere come/dove cambiarlo? Quantomeno opinabile, per non dirlo in dialetto stretto, ma almeno facciamolo solo dove vi è più pressione, non a pioggia...
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Messaggio  isamonfroni Gio Giu 13, 2013 12:22 pm

Quto in pieno Piazza pulita. 
Peraltro se si partisse da una tracciabilità seria del rifiuto "producibile" a partire dalle attività svolte (che non è neppure fantascienza), si scoprirebbe subito dov'è che il sistema fa acqua..........

_________________
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Messaggio  Admin Gio Giu 13, 2013 9:00 pm

Ecco la bozza: http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2013/06/Ddl-semplificazione_giugno-2013.pdf

Buona lettura study
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Messaggio  Admin Sab Giu 15, 2013 3:33 pm

€Il Consiglio dei ministri è convocato sabato 15 giugno 2013 alle ore 15.00 a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti in esame: un decreto legge recante misure urgenti per il rilancio economico del Paese, un disegno di legge in materia di semplificazioni, un disegno di legge sul contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Fonte: www.governo.it
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Messaggio  PiazzaPulita Sab Giu 15, 2013 4:32 pm

campa cavallo
... un disegno di legge in materia di semplificazioni...

DDL vuol dire che, tra i passaggi nelle varie commissioni (ambiente, industria, ecc), discussioni in aula (Camera/senato), se tutto va' bene ci vogliono non meno di sei mesi...
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Pacchetto crescita per le imprese: le novità Empty Nessun obbligo di tracciabilita' informatica

Messaggio  euclione Dom Giu 16, 2013 8:58 pm

Supremoanziano ha scritto:Personalmente sono dell'opinione che non ha senso tracciare soltanto i rifiuti pericolosi.

Se lo scopo è capire e conoscere dove vanno i rifiuti è giusto saperlo per tutti... oppure per nessuno.

Premesso che sono d'accordo sull'assurdità  di tracciare i soli rifiuti pericolosi (se il sistema funzionasse bene sarebbe vantaggioso per tutti) mi permetto di ricordare che, diversamente da quanto si sente spesso dire da pur autorevoli commentatori e governanti, non esiste alcun obbligo di tracciare "informaticamente" i rifiuti. Basta rileggere bene la norma comunitaria. Tanto è vero che nessuno dei 27 paesi UE si è inventato un Sistri. Germania e Austria hanno fatto qualcosa, dopo sei o sette anni di sperimentazioni, limitato ai rifiuti pericolosi e a costi, si dice, nulli. Se qualcuno ne sa di più sarebbe utile che lo raccontasse. La tracciabilità richiesta dalla direttiva è attuata in Italia dal 1997, per pericolosi e per non pericolosi, con registri e formulari. Nessun "obbligo" di inventarsi il Sistri. 



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Messaggio  Admin Lun Lug 15, 2013 11:35 am

In corso l'iter di conversione in legge.

NOTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Si ritiene possibile escludere che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 41 presentino elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria per le seguenti ragioni.
  La disposizione di cui al comma 1 detta infatti le condizioni e le cautele, finalizzate all'osservanza degli obiettivi generali di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche di cui alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, che devono essere osservate perché le acque emunte possano essere considerate scarichi industriali e non rifiuti liquidi, tenendo presente quella che è la nozione comunitaria di rifiuto, nonché l'esclusione da tale nozione delle acque di scarico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE.
  Analoga considerazione può farsi per quanto concerne la previsione del comma 2, atteso che la non applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 alle rocce e terre da scavo non provenienti da attività sottoposte a Via o ad Aia, in ragione del criterio di proporzionalità degli adempimenti alle dimensioni delle opere interessate, comporta che le terre e rocce escluse debbano essere gestite o come sottoprodotti, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, corrispondenti alla condizioni previste dalla direttiva 2008/98/CE, o come rifiuti, laddove tali condizioni non ricorrano. In tale ultimo caso si dovrà procedere, a cura dell'operatore interessato, al loro avvio a smaltimento o recupero secondo la normativa vigente. In tale prospettiva devono quindi escludersi oneri indiretti per interventi di risanamento e bonifica.
  Considerazioni non dissimili possono farsi anche per le disposizioni di cui al comma 3, atteso che l'introduzione della cautela della necessaria sottoposizione dei terreni di riporto al test di cessione, e la previsione della salvezza dell'applicazione delle norme relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati, sono finalizzate a ricondurre complessivamente la gestione di tali terreni nell'ambito delle previsioni di cui alla citata direttiva 2008/98/CE.
  Con riferimento invece alle previsioni di cui ai commi 6 e 7 si esclude che si possano determinare effetti negativi in termini di rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno degli enti locali, atteso che l'intervento dei commissari ad acta avviene in via sostitutiva per l'inadempimento di attività che i predetti enti avrebbero obbligatoriamente dovuto porre in essere nell'esercizio delle loro competenze ordinarie («interventi già previsti e non realizzati») con le risorse a tal fine allocate.
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Messaggio  sviluppo Lun Lug 15, 2013 12:33 pm

Sul Sistri non trovo nulla, giusto?
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Messaggio  Admin Lun Lug 15, 2013 12:39 pm

No, le note del ministero riguardano gli articoli licenziati nel DL.
Poi arriveranno gli emendamenti all'atto.
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Messaggio  euclione Mar Lug 16, 2013 1:10 am

Admin ha scritto:No, le note del ministero riguardano gli articoli licenziati nel DL.
Poi arriveranno gli emendamenti all'atto.

................
Per informazione: sul Sistri alcuni emendamenti alla legge di conversione del Decreto legge sono stati presentati. Inutilmente, perché sono stati giudicati inammissibili (era prevedibile): non sono attinenti alle disposizioni del decreto legge in discussione.

Non avremo novità da questo fronte. E, temo, neppure da altri fronti. Dobbiamo aspettare fine mese per capire che intenzioni ha il ministro. Sempre che finalmente parli chiaro.
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Messaggio  Admin Lun Ago 05, 2013 8:41 pm

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 41.
(Disposizioni in materia ambientale)

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali».
2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto».
3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.
4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».
5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358».
6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all’avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.
6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.
6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e accordi  tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative tra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.
7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale».
7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, è inserito il seguente:
«7-quater). Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;
b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;
c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».
7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:
«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».
Articolo 41-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:
a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.
6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 41-ter.
(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo).

1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché silos per i materiali vegetali»;
b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:
«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»;
c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» è soppressa;
d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:
«kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
kk-ter) Frantoi».
2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:
«v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;
b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:
«oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato».
Art. 41-quater. – (Disciplina dell'utilizzo del pastazzo).
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione»
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Messaggio  Admin Gio Ago 08, 2013 3:44 pm

In rosso le modifiche apportate al Senato.
Quest sarà la versione definitiva.
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