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Pallet in legno: sottoprodotti?

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Messaggio  noodles78Ca Mer Ott 14, 2015 4:05 pm

Un saluto a tutti gli amici del forum.
Domanda secca: i pallet in legno possono essere considerati come sottoprodotti da parte di un'azienda che produce tutt'altro (settore difesa), e che utilizza i pallet per movimentare materie prime e prodotto finito?
Per capirci: vista la mole di pallet che abbiamo, possiamo solo gestirli come rifiuti e quindi smaltirli come legno, o possiamo guadagnare qualcosa dalla loro vendita?

Grazie! Smile
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Messaggio  beltrale Mer Ott 14, 2015 4:49 pm

direi che puoi guadagnarci anche dal rifiuto.
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Messaggio  noodles78Ca Mer Ott 14, 2015 4:51 pm

In che modo?
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Messaggio  gianfranco bardella Mer Ott 14, 2015 5:05 pm

Puoi conferirlo ad un impianto, autorizzato per il recupero di tale materiale, con formulario CER 150103 e farti riconoscere qualcosa basato principalmente sulle condizioni effettive dei pallet (solo da ricondizionare o da completare).
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Messaggio  cirillo Mer Ott 14, 2015 6:00 pm

li puoi pure vendere a ditte, appositamente iscritte CONAI e Ri-Legno, che li possono reimmettere nel circuito degli imballaggi con apposita procedura e applicazione del contributo ambientale CONAI in forma ridotta.
In ogni caso, CERTAMENTE, il pallet giunto a fine vita NON E' un sottoprodotto.

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Pallet in legno: sottoprodotti? Empty Sottoprodotto no, ma perchè deve essere necessaramente un rifiuto?

Messaggio  euclione Gio Ott 15, 2015 1:13 am

noodles78Ca ha scritto:Un saluto a tutti gli amici del forum.
Domanda secca: i pallet in legno possono essere considerati come sottoprodotti da parte di un'azienda che produce tutt'altro (settore difesa), e che utilizza i pallet per movimentare materie prime e prodotto finito?
Per capirci: vista la mole di pallet che abbiamo, possiamo solo gestirli come rifiuti e quindi smaltirli come legno, o possiamo guadagnare qualcosa dalla loro vendita?

Grazie! Smile

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Un pallet utilizzato per la movimentazione dei materiali non è prodotto dell'impresa. E' escluso che possa essere considerato un sottoprodotto.

Ma deve essere necessariamente un rifiuto? La definizione di rifiuto è fondata sul concetto del disfarsi e prescinde dall'oggetto o dal materiale in questione. E allora, perchè posso vendere una bicicletta usata, un libro letto, un appartamento o gli orecchini della nonna e non posso vendere, a pari condizioni, un pallet usato o un PC o una stampante, che non mi servono più, senza rientrare nella gestione dei rifiuti? Per fare un piacere ai gestori di rifiuti e ai produttori del nuovo? Perchè sono un'impresa e non un privato? E perchè mai? un'impresa può vendere un impianto, una palazzina, i muletti fuori dalla normativa sui rifiuti e non i PC o i pallet?

Non sarebbe ora di riaprire questa partita e porre fine all'epoca del "sono tutti rifiuti" che ha caratterizzato gli anni 90?
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Messaggio  ri-cicla Gio Ott 15, 2015 11:05 am

ho letto tutte le direttive europee e i decreti nazionali e non capisco come mai il legislatore italiano pur scrivendo che bisogna diminuire i rifiuti, adottare tecniche per il riutilizzo, incentivare il recupero e il riciclo, quando recepisce le normative europee o fa confusione o volontariamente agisce nel modo opposto. Magari è per un favore verso le lobi dei rifiuti visto che gestire un rifiuto implica una maggiore spesa a discapito del produttore, ma un giro di denaro verso tutte le aziende che lo gestiscono.
Il pallet come dalla discussione se gestito come materia legno atta al riutilizzo o al riciclo perchè deve essere un rifiuto, o come il cartone? non credo che sia paragonabile a scarti di produzione di materiali chimici o petrolchimici o alla lavorazione degli stessi.
Certo se bisogna essere sempre dominati dai vari consorzi che gestiscono i "rifiuti" come il conai è chiaro che devono rimanere rifiuti e non prodotti w le lobi
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Messaggio  gianfranco bardella Gio Ott 15, 2015 11:48 am

concordo con tutto, però, se uno legge attentamente il Decreto 5 febbraio 1998, si rende conto che non è così semplice ed automatico il riutilizzo.
I pallet, come tanti altri materiali, devono rispettare determinate specifiche e caratteristiche documentate ed attestate; per fare questo, permettete, ci devono essere delle competenze e non improvvisazioni.
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Messaggio  cirillo Gio Ott 15, 2015 11:51 am

scusate ma... mi cito (è poco più su...)
cirillo ha scritto:li puoi pure vendere a ditte, appositamente iscritte CONAI e Ri-Legno, che li possono reimmettere nel circuito degli imballaggi con apposita procedura e applicazione del contributo ambientale CONAI in forma ridotta.
In ogni caso, CERTAMENTE, il pallet giunto a fine vita NON E' un sottoprodotto.
In questo caso si tratta di "riutilizzo"
date almeno una letta a:
D.Lgs 152/2006 - art. 183, co.1, lettera r)
e successivamente a questo:
http://www.rilegno.org/uploads/da/fe/dafe514cb18dfc5e654121310b29cbd6/Circolare-Conai-10-dicembre-2012-pallet-in-legno.pdf

E' giusto capire ma non creare problemi, almeno dove NON ce ne sono...

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Messaggio  isamonfroni Gio Ott 15, 2015 1:23 pm

ri-cicla ha scritto:
Il pallet come dalla discussione se gestito come materia legno atta al riutilizzo o al riciclo perchè deve essere un rifiuto, o come il cartone? non credo che sia paragonabile a scarti di produzione di materiali chimici o petrolchimici o alla lavorazione degli stessi.
Certo se bisogna essere sempre dominati dai vari consorzi che gestiscono i "rifiuti" come il conai è chiaro che devono rimanere rifiuti e non prodotti w le lobi

Premessa 1) si dice lobby non lobi che sono quelli degli orecchi (o dei polmoni, o del cervello ecc..)

Premessa 2) quando sento parlare di lobby ad ogni piè sospinto ed annettendo a questa parola un significato negativo che, nel paese in cui è stata coniata, assolutamente non ha ma è addirittura un'attività legale e regolamentata, mi viene l'orticaria.

Date queste necessarie premesse, nel nostro ordinamento giuridico il rifiuto non è una cosa diversa dal materiale che lo costituisce, nè è un'entità misteriosa che deve per forza essere buttata.
Il pallet continua a chiamarsi pallet anche quando diventa pallet rifiuto così come il cartone continua a chiamarsi cartone anche quando diventa rifiuto cartone.

Il nostro ordinamento giuridico prevede, per i rifiuti, quello che si prevede in tutta Europa e cioè che vengano gestiti (riutilizzati, trasportati, recuperati, venduti, rigenerati, smaltiti ecc....) secondo criteri di tracciabilità e presso strutture/operatori adeguatamente autorizzati a farlo, in modo da assicurare la massima tutela ambientale.

Nella maggior parte dei paesi europei, fare il "gestore di rifiuti" è un attività economica/industriale del tutto analoga a moltissime altre ed ha un percorso autorizzativo/adempimentale del tutto analogo a quello di molte altre attività industriali, ma soprattutto caratterizzato da procedure e tempi certi.

Siamo soltanto noi che siamo riusciti a creare questo mostro per motivi che francamente ignoro (o meglio, li conosco benissimo, ma non intendo qui aprire un dibattito).

Peraltro, mica penserai che aprire una cartiera nella quale produrre cartone partendo da materie prime vergini, sia una cosa così semplice e banale che non richiede alcuna autorizzazione?

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Messaggio  ri-cicla Gio Ott 15, 2015 3:29 pm

I Lobi sono un'etnia di ceppo bantu dell'Africa occidentale.Si ritrovano lungo il corso del Volta Nero che si trova in Alto Volta. Vivono di agricoltura, di lavorazione dei metalli e sono abili nella lavorazione della ceramica.
lobby
sostantivo

1.
Gruppo di persone che sono in grado di influenzare a proprio vantaggio l'attività del legislatore e le decisioni del governo o di altri organi della pubblica amministrazione.
2.
Locale di una banca dove si svolgono le operazioni correnti.
Negli alberghi, sala comune confortevolmente arredata, dove i clienti possono trattenersi e usufruire di alcuni servizi (connessione Internet, bar, negozi, ecc.).
detto questo nessuno ha detto che un rifiuto deve essere buttato a prescindere, ma si dice che gestire un rifiuto al posto di trattarlo come un qualsiasi materiale è economicamente svantaggioso per chi lo produce, ma economicamente vantaggioso a chi vuole sfruttare questa condizione, e non per scopi puramente ecosostenibili o per rispetto dell'ambiente ma solo ed esclusivamente per interessi economici.
Infatti il nostro ordinamento giuridico fa si che i livelli di recupero o di riciclo dei rifiuti sia in vetta agli altri stati europei.

"Il nostro ordinamento giuridico prevede, per i rifiuti, quello che si prevede in tutta Europa e cioè che vengano gestiti (riutilizzati, trasportati, recuperati, venduti, rigenerati, smaltiti ecc....) secondo criteri di tracciabilità e presso strutture/operatori adeguatamente autorizzati a farlo, in modo da assicurare la massima tutela ambientale."

Rifiuto:L’azione di scartare o di eliminare, e il fatto di venire scartato o eliminato, come inutile o inutilizzabile oppure dannoso, e quanto così si scarta o si elimina.

Ma se chi decide cosa è rifiuto e cosa no è manovrato da lobby affaristiche tutto sarà rifiuto e come tale trattato.

"Nella maggior parte dei paesi europei, fare il "gestore di rifiuti" è un attività economica/industriale del tutto analoga a moltissime altre ed ha un percorso autorizzativo/adempimentale del tutto analogo a quello di molte altre attività industriali, ma soprattutto caratterizzato da procedure e tempi certi."
Perfetto e chi dice il contrario?

"Peraltro, mica penserai che aprire una cartiera nella quale produrre cartone partendo da materie prime vergini, sia una cosa così semplice e banale che non richiede alcuna autorizzazione?"
Non ho pensato ne detto questo
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Messaggio  cirillo Gio Ott 15, 2015 4:46 pm

interessante discussione su lobby e lobi...
però, nella mia modesta veste di moderatore della sez. imballaggi di questo forum, invito ancora una volta a leggere quanto segue in estratto:

D.Lgs 152/2006

Art. 183. Definizioni
co 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
….omissis
r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
******
Ora, un pallet, ancorchè usato, finchè continuerà ad essere un pallet, non sarà MAI un rifiuto e non venitemi a dire che lo diventa perchè la ditta XY srl, nel momento in cui lo cede a terzi perchè ha adempiuto alle "SUE" esigenze è giunto a fine vita e quindi diventa rifiuto.
Bene, per lo stesso motivo, allora, nel momento in cui due persone decidono di cambiare le rispettive auto che fanno? Se ne disfano entrambe?
Beh, non sempre e vediamo:
- la prima persona destina la propria auto alla demolizione e, quindi, in questo caso l'auto è giunta a fine vita e sarà destinata a recupero ed e' diventata, per il nostro ordinamento, un rifiuto e, come tale, và gestito - art. 183, co. 1 lettera t);
- la seconda persona vende l'auto, usata, a chi continuerà a utilizzarla COME AUTO, quindi per la stessa finalità per la quale era stata concepita - art 183, co. 1 lettera r).
Ora il pallet "riutilizzato" assomiglia di più all'auto della prima o della seconda persona?
Rientra o non rientra nella definizione di "riutilizzo" di cui alla lettera r) che esplicita testualmente che si tratta di prodotti o componenti che non sono rifiuti?

Ripeto, il TUA è già complicato di per se, ma andar a C.E.R.car problemi anche laddove non esistono è, quantomeno, Tafazziano.

mod. OT ON
dal mio personalissimo vocabolario
lobi: parte del corpo umano (per me, esclusivamente femminile) da baciare...

mod. OT OFF

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Messaggio  gianfranco bardella Gio Ott 15, 2015 5:25 pm

scusa Cirillo ma non sono covinto.
A parte la vendita o l'acquisto di macchine/macchinari usati che sono beni di proprietà e dove sono riconosciute responsabilità del venditore nel dover rispettare delle condizioni dichiarate o sottintese (garanzia), mi domando: se una ditta "cede" dei pallet, significa che non li considera utilizzabili o non confacenti alle proprie bisogna; ergo, si rientra nell'allegato A della parte Quarta Dlgs 152/06 come stabilisce lo stesso art. 183 da te citato. O la ditta è in grado di certificare/attestare i requisiti necessari del materiale in oggetto o, di necessità virtù, deve affidarsi ad un soggetto in grado di attestare quanto necessario per qualificare il prodotto.
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Messaggio  cirillo Gio Ott 15, 2015 6:02 pm

l'allegato "A" è stato abrogato dall'art. 39, co 6 del DLgs 2015/2010;


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Messaggio  gianfranco bardella Ven Ott 16, 2015 8:34 am

chiedo venia; ma la sostanza dell'allegato A è ripresa nell'art.184-ter (cessazione di qualifica rifiuto)
o, per lo meno, io lo leggo così.
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Messaggio  tfrab Ven Ott 16, 2015 9:02 am

è un'obiezione interessante, ma, IMVHO, la cessazione di qualifica rifiuto si ha, appunto, per il rifiuto.

se non lo considero tale ricadiamo fuori dal perimetro del TUA
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Messaggio  Admin Ven Ott 16, 2015 9:28 am

Vi segnalo questo contributo: http://www.conlegno.eu/it/riparatori-di-qualita/approfondimenti-2/obblighi-degli-utilizzatori-di-pallet

In particolare questo passaggio:

Relativamente all'ipotesi di vendita di pallet usati immediatamente riutilizzabili e selezionati dall'utilizzatore prima della raccolta, presso il suo stabilimento dell'utilizzatore, va invece tenuto presente che l'identificazione, all'interno di un intero stock di pallet usati, di un elemento danneggiato ? che deve necessariamente subire un processo di trasformazione, attraverso la successiva riparazione, prima di essere reimpiegato (e deve, di conseguenza, considerarsi un rifiuto di imballaggio) ? è complessa e capita spesso che gli utilizzatori non riescano ad attuarla correttamente. Ciò determina un elevato rischio che intere partite di pallet cedute come merci vengano invece, in sede di controllo (ad esempio in fase di trasporto), considerate rifiuti, con rilevanti conseguenze sanzionatorie, tanto per il commerciante, quanto per l'utilizzatore. Occorre dunque che l'utilizzatore ? il quale voglia comunque seguire questa strada ? implementi specifiche procedure di classificazione dei rifiuti e di valutazione dell'integrità dei pallet, attraverso personale qualificato.
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Messaggio  marcogio85 Ven Ott 16, 2015 12:55 pm

finchè non subiscono un processo di riparazione per il riutilizzo sono imballaggi terziari...e finchè non raggiungono fine vita...a quel punto per definizione di rifiuto art 183 se me ne disfo devo provvedere a conferimento e relativi costi...
la preparazione per il riutilizzo pare che sia un'attività di recupero su un rifiuto... Very Happy Very Happy Very Happy
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Pallet in legno: sottoprodotti? Empty Un paio di scarpe

Messaggio  euclione Ven Ott 16, 2015 12:58 pm

Admin ha scritto:Vi segnalo questo contributo: http://www.conlegno.eu/it/riparatori-di-qualita/approfondimenti-2/obblighi-degli-utilizzatori-di-pallet

In particolare questo passaggio:

Relativamente all'ipotesi di vendita di pallet usati immediatamente riutilizzabili e selezionati dall'utilizzatore prima della raccolta, presso il suo stabilimento dell'utilizzatore, va invece tenuto presente che l'identificazione, all'interno di un intero stock di pallet usati, di un elemento danneggiato ? che deve necessariamente subire un processo di trasformazione, attraverso la successiva riparazione, prima di essere reimpiegato (e deve, di conseguenza, considerarsi un rifiuto di imballaggio) ? è complessa e capita spesso che gli utilizzatori non riescano ad attuarla correttamente. Ciò determina un elevato rischio che intere partite di pallet cedute come merci vengano invece, in sede di controllo (ad esempio in fase di trasporto), considerate rifiuti, con rilevanti conseguenze sanzionatorie, tanto per il commerciante, quanto per l'utilizzatore. Occorre dunque che l'utilizzatore ? il quale voglia comunque seguire questa strada ? implementi specifiche procedure di classificazione dei rifiuti e di valutazione dell'integrità dei pallet, attraverso personale qualificato.

----------------
"... un elemento danneggiato che deve necessariamente subire un processo di trasformazione, attraverso la successiva riparazione, prima di essere reimpiegato (e deve, di conseguenza, considerarsi un rifiuto di imballaggio)..."

Scusate se non sono imparziale e disinteressato come l'estensore della considerazione riferita da Admin, ma dove trovo la norma secondo la quale se un oggetto è da riparare per questo solo motivo deve "considerarsi un rifiuto"? Che differenza c'è fra un paio di scarpe da risuolare e un pallet? Rimarco anche che lo stesso estensore neppure lontanamente ipotizza che il pallet sano o da riparare possa essere rivenduto.



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Messaggio  Admin Ven Ott 16, 2015 1:20 pm

Che differenza c'è fra un paio di scarpe da risuolare e un pallet?
A parte che i rifiuti da imballaggio sono oggetto di disciplina speciale, nel caso specifico la differenza e' che le scarpe portate dal ciabattino non sono oggetto di una transazione. Tu non te ne disfi, le consegni e le vai a ritirare quando sono state riparate (le tue e non un paio di scarpe qualsiasi, per ricollegarsi alla prima parte dell'articolo citato, non pertinente al caso in discussione).
Qui parliamo di una vendita.
Io non credo che sia una tesi insostenibile, pero' in questi casi l'onere della prova e' invertito e sei TU a dover dimostrare che non si tratta di rifiuti e NON l'organo di controllo a dover dimostrare che si tratta di rifiuti.
E gia' questo non e' poco.
Poi c'e' il requisito che il riutilizzo deve essere certo e non eventuale, dunque conme minimo un contratto tra le parti, e se anche un solo pancale dovesse essere in condizioni tali da non essere riparabile cadrebbe tutto il castello...
Insomma ci andrei cauto, poi esistono sentenze di Cassazione proprio sulla riparazione dei pallets (una recentissima) da leggere con attenzione.
Vedo di recuparle.
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Messaggio  ri-cicla Ven Ott 16, 2015 1:53 pm

se teniamo solamente in considerazione il termine disfarsi significa che tutto è rifiuto a prescindere da qualsiasi cosa si faccia, se vendo un qualsiasi oggetto me ne disfo " quindi rifiuto" ????

1.‘waste’means any substance or object which the holder discards or intends or is required to discard;

Traducete questo e capirete che tra l'inglese e l'italiano c'è differenza molta differenza discard = scartare NON disfarsene
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Messaggio  marcogio85 Ven Ott 16, 2015 2:56 pm

Art 184 ter... :-) :-)
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Messaggio  Admin Ven Ott 16, 2015 3:00 pm

Mi pare che la questione sia un tantino piu' complessa, per poterla risolvere cercando la definizione di "disfarsi" su un dizionario, visto che esiste una giurisprudenza infinita sull'argomento. Nazionale ed internazionale.
E nel mio modestissimo contributo, ho cercato di evidenziare concetti come la "certezza del riutilizzo, per invocare quello che e' e rimane un regime di favore.
Ripeto: regime di favore. Cioe' non escludibile a priori (come ho detto), ma da dimostrare a carico di chi lo invoca.
Ecco la sentenza a cui accennavo (che in questo caso e' sfavorevole): http://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Qualifica-di-rifiuto-commento-orientamenti-della-cassazione/feccfd00-8f09-4138-897d-dc3c3732bb18#
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Messaggio  ri-cicla Ven Ott 16, 2015 3:24 pm

bhe già l'introduzione dice tutto
"L'Italia si è sempre distinta in tutta Europa per la sua tenace volontà di limitare il più possibile l'ambito di applicazione della disciplina ambientale soprattutto negando, con vari artifici, che i rifiuti, specie quelli industriali, siano rifiuti.
Si è così inventata strane categorie di presunti "non rifiuti", quali "residui" e "materiali quotati in borsa", ha tentato di ampliare al massima la categoria dei "sottoprodotti" (si vedano le scandalose vicende delle terre da scavo) ecc. Riuscendo solo a meritarsi ampiamente il titolo di paese più condannato dalla Corte di giustizia europea per inosservanza delle direttive comunitarie in tema di rifiuti."
E quale sarebbe la certezza oggettiva del riutilizzo?
"i pallett venduti ad un'azienda che li ripara e li rivende è tutto sottoposto a normativa sui rifiuti"
come si fà a non capire che siamo messi male male male
vendo sedie rotte una ditta le acquista le ripara e le ivende = rifiuto
vendo infissi da riparare la ditta li acquista li ripara li vende = rifiuto
bho
lascio ai posteri l'ardua sentenza (oltre ai giudici)
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Messaggio  cirillo Ven Ott 16, 2015 4:14 pm

Permettetemi di ribadire che, nel caso dei pallets "INTEGRI" (di cui si parla in questa discussione) si applica l'art. 183, co. 1, lettera r) trattandosi di RIUTILIZZO e non di "recupero" nè, tantomeno di "riciclaggio" operazioni, queste, soggette ad autorizzazione in quanto effettuate su rifiuti.
La "reimissione" dei pallets usati, nel circuito nazionale, è regolamentata dal Co.Na.I. (vedasi manuale Co.Na.I. e circolare Co.Na.I.- RiLegno del 10.12.2012) e prevede l'iscrizione a:
- Co.Na.I.
- RiLegno
- ConLegno, eventuale, per il marchio "FitOK"

Infine, vogliamo ricordare per una volta l'ormai compianto "spirito" dei "padri fondatori" dell'attuale T.U.A.?
Vogliamo tener presente che l'obiettivo PRIMARIO è RIDURRE la produzione dei rifiuti e, conseguentemente, l'impatto che ne deriva dalla produzione?

L'art. 179 del T.U.A. stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti elencando una precisa gerarchia che riporto testualmente:

Art. 179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 205 del 2010)
co. 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
   a) prevenzione;
   b) preparazione per il riutilizzo; *art. 183 co. 1 - lettera q
   c) riciclaggio; *art. 183 co. 1 - lettera u
   d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; *art. 183 co. 1 - lettera t
   e) smaltimento *art. 183 co. 1 - lettera z
co. 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Come si vede NON esiste e non è citato il "riutilizzo" art. 183 - co. 1 - lettera r) che è fatto su "prodotti o componenti che NON sono rifiuti".
Ebbene SI, il fatto di operare ANCHE su "prodotti o componenti che NON sono rifiuti", udite udite, è previsto ANCHE nella parte IV del T.U.A. che, come titolo, recita: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inqunati"
eppure, c'è "quel" Art. 183, commillo 1, letterilla r) (grazie Aurora), che parla di "prodotti o componenti che non sono rifiuti".

Vogliamo quindi, una volta tanto, ricordarci e tener presente "lo spirito dei Padri Fondatori" che ho citato sopra?
E, soprattutto, vogliamo farlo tener presente a quelle "sturmtruppen" d'assalto che vedono solo ed esclusivamente rifiuti "über alles"?

Se, invece, si parla di "pallets rotti" e s'intende "recuperarli" mediante riparazione, allora, ovviamente, NON s'è più nel campo del "riutilizzo" (lettera r) ma si passa nel campo del "RECUPERO" (lettera t) e qua, sì, si tratta di rifiuti con tutti gli annessi e connessi ma, a m.m.a., non era necessaria una pronuncia, addirittura della Cassazione.
(O si?)

...dopodichè, fate un po' come credete...

*n.d.r.


Ultima modifica di cirillo il Ven Ott 16, 2015 4:19 pm - modificato 1 volta.

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