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Sanzione per omesso Mud 2011 - Trasportatore
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Sanzione per omesso Mud 2011 - Trasportatore
Un mio cliente autotrasportatore c/terzi iscritto in cat. 5, ha avuto la visita della Guardia di Finanza per una "operazione di verifica sulla documentazione ambientale" (i virgolettati sono copiati pari pari dal verbale).
La "visita" è stata fatta presso la sede della sua ditta e gli è stato chiesto di esibire: formulari degli ultimi 3 anni, registri c/s, provvedimento iscrizione ANGA, carte circolazione dei mezzi, dichiarazioni Mud dell'anno 2011 e 2012.
Controllo tutto Ok, nessuna irregolarità, ma gli sono stati assegnati tre gg. per portare al comando in visione il mud 2011, dato che aveva solo il mud di quest'anno relativo al 2012.
Da subito egli ha asserito (e se lo è fatto anche mettere a verbale) che nell'anno incriminato i trasportatori fossero esentati dalla presentazione del mud, ma i finanzieri non hanno accolto le sue rimostranze e tre giorni dopo, quando lui si è presentato al Comando, munito del testo della circolare 2.3.2011 prot. 6774 e del Comunicato del Ministero Ambiente pubblicato sulla GU 103 del 5.5.2011 che asserisce l'esenzione per i trasportatori, gli hanno elevato il seguente verbale: "il giorno....presentandosi negli uffici del reparto in intestazione il sig. .... produceva in visione il solo modello Mud relativo alla movimentazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'anno 2012, presentato nel 2013, mentre mancava la comunicazione relativa all'anno 2011. Per quanto sopra, in relazione all'art. 39 del Dlgs, n. 205/2010, la parte si è resa responsabile della violazione di cui all'art. 189, 3° comma, del D.Lgs n. 152/2006 e sanzionata dall'art. 258. 1° comma, stesso Decreto Legislativo per violazione degli obblighi di comunicazione per inesattezza della stessa." Morale della favola: entro 60 gg. dalla contestazione della violazione è ammesso pagamento in misura ridotta di € 5.166,00
Il suo responsabile tecnico ed i suo avvocato stanno già predisponendo il ricorso, ma mi piaceva confrontarmi con voi: qualcuno ha avuto simili esperienze?
Questo succede a Rimini.
La "visita" è stata fatta presso la sede della sua ditta e gli è stato chiesto di esibire: formulari degli ultimi 3 anni, registri c/s, provvedimento iscrizione ANGA, carte circolazione dei mezzi, dichiarazioni Mud dell'anno 2011 e 2012.
Controllo tutto Ok, nessuna irregolarità, ma gli sono stati assegnati tre gg. per portare al comando in visione il mud 2011, dato che aveva solo il mud di quest'anno relativo al 2012.
Da subito egli ha asserito (e se lo è fatto anche mettere a verbale) che nell'anno incriminato i trasportatori fossero esentati dalla presentazione del mud, ma i finanzieri non hanno accolto le sue rimostranze e tre giorni dopo, quando lui si è presentato al Comando, munito del testo della circolare 2.3.2011 prot. 6774 e del Comunicato del Ministero Ambiente pubblicato sulla GU 103 del 5.5.2011 che asserisce l'esenzione per i trasportatori, gli hanno elevato il seguente verbale: "il giorno....presentandosi negli uffici del reparto in intestazione il sig. .... produceva in visione il solo modello Mud relativo alla movimentazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'anno 2012, presentato nel 2013, mentre mancava la comunicazione relativa all'anno 2011. Per quanto sopra, in relazione all'art. 39 del Dlgs, n. 205/2010, la parte si è resa responsabile della violazione di cui all'art. 189, 3° comma, del D.Lgs n. 152/2006 e sanzionata dall'art. 258. 1° comma, stesso Decreto Legislativo per violazione degli obblighi di comunicazione per inesattezza della stessa." Morale della favola: entro 60 gg. dalla contestazione della violazione è ammesso pagamento in misura ridotta di € 5.166,00
Il suo responsabile tecnico ed i suo avvocato stanno già predisponendo il ricorso, ma mi piaceva confrontarmi con voi: qualcuno ha avuto simili esperienze?
Questo succede a Rimini.
annariri- Utente Attivo
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Re: Sanzione per omesso Mud 2011 - Trasportatore
Che faccia una causa civile nei confronti dei controllori per farsi rimborsare tutte le spese che dovrà sopportare a causa della loro ignoranza.
Nei nostri confronti "l'ignoranza della legge NON è ammessa"; e nei loro?
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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Re: Sanzione per omesso Mud 2011 - Trasportatore
Assolutamente quoto cirillo, oltre al ricorso avverso la sanzione che vincerà alla grandissima visto che ha già esibito le norme, deve attivare fin da subito una causa civile per il rimborso di tutte le spese sostenute per manifesta ignoranza da parte della G.d.F
Se qui ci fosse l'aury ci troverebbe anche delle fattispecie penali che secondo me ci potrebbero pure stare, qualcosa tipo falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (visto che ha esibito le norme e loro non hanno verbalizzato).
Se ne hai bisogno veniamo tutti a farti da perito di parte............
Ricordarsi l'art. 23 della costituzione! Qui ci casca proprio a fagiuolo (grazie Aury)
Azz presa dalla foga non mi ero manco accorta che era Cirillo!
Se qui ci fosse l'aury ci troverebbe anche delle fattispecie penali che secondo me ci potrebbero pure stare, qualcosa tipo falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (visto che ha esibito le norme e loro non hanno verbalizzato).
Se ne hai bisogno veniamo tutti a farti da perito di parte............
Ricordarsi l'art. 23 della costituzione! Qui ci casca proprio a fagiuolo (grazie Aury)
Azz presa dalla foga non mi ero manco accorta che era Cirillo!
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Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Sanzione per omesso Mud 2011 - Trasportatore
Cirillo: hai perfettamente ragione e glielo suggerirò con vero piacere.
Isa: grazie anche del tuo consiglio!
Vi farò sapere come va a finire la questione
Isa: grazie anche del tuo consiglio!
Vi farò sapere come va a finire la questione
annariri- Utente Attivo
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Re: Sanzione per omesso Mud 2011 - Trasportatore
aaaaaaah, bon.isamonfroni ha scritto:Azz presa dalla foga non mi ero manco accorta che era Cirillo!
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cirillo- Moderatore
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Località : veneto
Re: Sanzione per omesso Mud 2011 - Trasportatore
Un'ulteriore precisazione, giusto per farci una risata insieme.
Ieri ho sentito il mio cliente per chiedergli aggiornamenti (che per il momento non ci sono perché l'avvocato sta ancora preparando il ricorso). Mi sono fatta raccontare cosa avessero detto i verbalizzanti quando gli ha mostrato la normativa. La risposta è stata: "questo è un semplice comunicato, noi ci basiamo sulla legge, quindi lei è sanzionabile"
:D:D
Ieri ho sentito il mio cliente per chiedergli aggiornamenti (che per il momento non ci sono perché l'avvocato sta ancora preparando il ricorso). Mi sono fatta raccontare cosa avessero detto i verbalizzanti quando gli ha mostrato la normativa. La risposta è stata: "questo è un semplice comunicato, noi ci basiamo sulla legge, quindi lei è sanzionabile"
:D:D
annariri- Utente Attivo
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Re: Sanzione per omesso Mud 2011 - Trasportatore
Io la vedo così (e naturalmente mi posso sbagliare):
1) A stretto rigore, anche per il 2011 sui trasportatori gravava l'obbligo del MUD perchè la novella all'art. 189 introdotta dal D.Lgs 205/10 e subordinata all'avvio del Sistri non è ancora entrata in vigore (e forse non lo farà mai);
2) Per tale violazione non esiste sanzione. Né ai sensi dell'art. 264-bis, già vigente, né ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 205/10 richiamato dai verbalizzanti.
3) Le circolari ed i comunicati non costituiscono fonte di diritto, ma si limitano a chiarire le norme.
Qualcosa è scritto qui: http://www.sistriforum.com/t9114-mud-2013-l-ennesimo-pasticcio
Facci sapere su quali basi il vostro legale fonderà il ricorso.
1) A stretto rigore, anche per il 2011 sui trasportatori gravava l'obbligo del MUD perchè la novella all'art. 189 introdotta dal D.Lgs 205/10 e subordinata all'avvio del Sistri non è ancora entrata in vigore (e forse non lo farà mai);
2) Per tale violazione non esiste sanzione. Né ai sensi dell'art. 264-bis, già vigente, né ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 205/10 richiamato dai verbalizzanti.
3) Le circolari ed i comunicati non costituiscono fonte di diritto, ma si limitano a chiarire le norme.
Qualcosa è scritto qui: http://www.sistriforum.com/t9114-mud-2013-l-ennesimo-pasticcio
Facci sapere su quali basi il vostro legale fonderà il ricorso.
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Re: Sanzione per omesso Mud 2011 - Trasportatore
Grazie Admin, anche per la segnalazione dell'articolo, che ho già linkato al mio cliente consigliandolo di farlo leggere anche al suo legale.
Vi informerò sulla questione, anche perché credo che il caso che ho segnalato costituisca " un precedente pericoloso". Nella mia provincia, per quello che mi risulta, il mio cliente è stato il primo autotrasportatore a cui hanno verbalizzato l'omissione del mud 2012, ma gli è stato fatto intendere che l'azione di controllo proseguirà anche nei riguardi dei suoi colleghi
Vi informerò sulla questione, anche perché credo che il caso che ho segnalato costituisca " un precedente pericoloso". Nella mia provincia, per quello che mi risulta, il mio cliente è stato il primo autotrasportatore a cui hanno verbalizzato l'omissione del mud 2012, ma gli è stato fatto intendere che l'azione di controllo proseguirà anche nei riguardi dei suoi colleghi
annariri- Utente Attivo
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Re: Sanzione per omesso Mud 2011 - Trasportatore
A detta anche di interpreti ben più autorevoli del sottoscritto, la copertura sanzionatoria continua a mancare anche oggi, 27 giugno 2013, in cui è stato chiarito che i trasportatori devono rifare il MUD.
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